Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (17G00096) (GU n.135 del 13-6-2017 )

l’articolo 22, è dedicato alla “sicurezza sul lavoro”.

L’articolo indica che ‘il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro’. Inoltre si sottolinea (comma 2, articolo 22) che il lavoratore è ‘tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali’.

 

Riprendiamo poi interamente l’articolo 23 che affronta, relativamente allo “smart working”, la l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali…

 

Art. 23 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali

 

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

 

Qualche cenno, infine, alla forma del lavoro agile: ‘l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro’ (comma 1, articolo 19).

 

Ricordando che la legge n. 81 del 22 maggio 2017 affronta poi varie altre tematiche relative al mondo del lavoro – con riferimento ai professionisti iscritti a ordini o collegi, agli studi professionali, ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - concludiamo questa breve presentazione della legge, segnalando l’articolato e i temi affrontati dal Capo II sul lavoro agile:

 

- Art. 18 - Lavoro agile;

- Art. 19 - Forma e recesso;

- Art. 20 - Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore;

- Art. 21 - Potere di controllo e disciplinare;

- Art. 22 - Sicurezza sul lavoro;

- Art. 23 - Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali;

- Art. 24 - Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano.

Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/201

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