LINEA GUIDA ISPESL AGENTI FISICI
Coordinamento Tecnico
per la sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Province autonome
in collaborazione con:
ISPESL - Istituto Superiore per la
Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro
Istituto Superiore di Sanità
Il testo è stato
redatto dal Gruppo di lavoro composto
da:
Omar Nicolini (Az.USL Modena) con il
ruolo di Coordinatore
Laura Argenti (INAIL – Contarp
Emilia-Romagna) Sandra Bernardelli (Az.USL
Bologna)
Ivaldo Bernardini (Az.USL Bologna)
Massimo Borra (ISPESL – Dipartimento
Igiene del Lavoro) Riccardo Di Liberto
(Policlinico S.Matteo – Pavia)
Pietro Fenocchi (Università di Modena)
Andrea Guasti (AOU Careggi – Firenze)
Nicola Marisi (ASL n.2 Lanciano Vasto
Chieti) Luca Mattioli (Az.USL Bologna)
Andrea Militello (ISPESL – Dipartimento
Igiene del Lavoro) Iole Pinto (AUSL 7
Siena)
Alessandro Polichetti (ISS -
Dipartimento Tecnologie e Salute)
Silvano Orsini (ICP – Milano)
Paolo Paraluppi (ASL di Pavia)
Bruno Piccoli (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma) Paolo Rossi (ISPESL
– Dipartimento Igiene del Lavoro)
Alessandra Tomaselli (Università di
Pavia)
Anna Maria Vandelli (Az.USL Modena)
Da quando il Capo I del DLgs.81/08 è pienamente in vigore?
Il Capo I del DLgs.81/2008 (non modificato in alcun punto dal DLgs.106/2009) è pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009. È tuttavia da precisare che mentre tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni) con la specificazione che le modifiche introdotte dal DLgs.106/2009 sono in vigore dal 20/08/2009 e con le deroghe ex art. 306, comma 3, per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi.
Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012.
Per il Capo V del Titolo VIII del Testo Unico (radiazioni ottiche artificiali) l’entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.
Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici ed alle radiazioni ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.
In questo contesto si raccomanda comunque, sin da ora, di riferirsi alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme tecniche ed alle buone prassi di cui all’art.181.
Quali sono gli agenti fisici che debbono essere considerati nell’ambito della valutazione dei rischi ex art.28 e art.181 del DLgs.21/2008 ?
L’art. 181 indica che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici”, mentre l’art. 180 precisa che “per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’art. 180.
Relativamente agli ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, dove non esistono Capi dedicati nel DLgs.81/2008, secondo quali criteri specifici debbono essere effettuate le valutazioni dei rischi ed adottate le misure di prevenzione e protezione ?
L’art. 181, comma 1 specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” facendo “particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
Le prime sono le norme tecniche nazionali (UNI, CEI) e internazionali (CEN, ISO), mentre le seconde sono definite all’art. 2 comma 1 punto v) come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. È interessante notare come tali buone prassi debbano essere elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli Organismi paritetici di cui all’art. 51 ed essere validate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro previa istruttoria tecnica dell’ISPESL.
Posto che il datore di lavoro deve sempre considerare l’effetto del rischio sulla salute dei lavoratori tenendo conto dell’evoluzione tecnica in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e dato che le buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le norme tecniche, è consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia disponibilità.
In attesa che la Commissione consultiva inizi la sua attività di verifica e validazione delle proposte di buone prassi si fornisce l’indicazione di riferirsi, per quanto riguarda i rischi da microclima, alle Linee Guida Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro prodotte dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e dall’ISPESL che per gli aspetti metrologici rimanda alle diverse norme tecniche UNI (ad esempio la UNI EN ISO 7933 per ambienti caldi, a rischio di ipertermia, o la UNI EN ISO 11079 per ambienti freddi, a rischio di ipotermia) esistenti sull’argomento.
Per gli ultrasuoni e gli infrasuoni il riferimento indicato è invece alle Linee Guida per la Valutazione del rischio rumore, anch’esse prodotte dall’ISPESL e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni .
Per quanto riguarda le atmosfere iperbariche, esse hanno un riferimento normativo solo nel DPR
321/56 relativamente ai cassonisti. In tale decreto le procedure di decompressione sono rimaste alle conoscenze degli anni ’50, mentre attualmente si sono molto evolute. La valutazione del rischio relativamente alle atmosfere iperbariche si fa raccogliendo i dati della compressione che si intende fare (pressione relativa o assoluta, durata e tipo di miscela respiratoria impiegata) e dell’attività che si vuole svolgere (attività fisica moderata, mediamente intensa o intensa) e della procedura di decompressione che si intende adottare. Esistono tabelle e computer per elaborare la procedura di decompressione. Si deve stabilire quale tabella si intende utilizzare o quale computer (marca e modello identificano anche il modello decompressivo utilizzato) e quindi si deve garantire la disponibilità di tutto quanto occorre per rispettare tale procedura decompressiva.
Oltre a quanto detto relativamente alle procedure di decompressione entrano nella valutazione del rischio anche le risorse messe a disposizione dei lavoratori, quali camere di decompressione, presenza di medico iperbarico sul luogo, presenza del tecnico iperbarico per far funzionare la camera, possibilità di trasporto veloce presso un vicino centro iperbarico dotato di camera per la ricompressione terapeutica. Maggiori sono le dotazioni di sicurezza più ampio può essere il margine di sicurezza della procedura di decompressione.
Relativamente ai campi elettromagnetici ed alle radiazioni ottiche artificiali, dove insistono i Capi IV e V che entrano in vigore rispettivamente il 30 aprile 2012 ed il 26 aprile 2010, quali obblighi sono in vigore e da quali date ?
Si tratta essenzialmente dell’obbligo alla valutazione dei rischi (facendo ricorso alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi) inteso come processo finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Tale obbligo è già in vigore.
Per quanto attiene invece agli obblighi specifici di cui ai Capi IV e V del Titolo VIII, questi non saranno né richiedibili né sanzionabili fino alle rispettive date di entrata in vigore.
Cosa si intende per “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”
Con la dicitura “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in materia” normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento.
L’assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale rendono però oltremodo problematico avallare in questa fase percorsi formativi di qualunque tipo.
Informazioni utili al fine di accertare le “specifiche conoscenze in materia” possono essere ritenute le seguenti: tipologia di formazione scolastica, eventuali corsi di specializzazione, eventuale iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum professionale.
Nell’immediato si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale (Relazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi).
Maggiori dettagli sono inseriti nelle indicazioni relative ai Capi dedicati agli specifici agenti di rischio.
Il personale qualificato chiamato ad effettuare la valutazione deve essere sempre nell’ambito del SPP o può essere esterno ?
Per effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve avvalersi di personale qualificato secondo quanto previsto dall’art. 181 comma 2 del DLgs. 81/2008. Quando queste competenze non sono presenti nel personale interno (nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione) il datore di lavoro deve avvalersi di consulenti esterni all’azienda.
Cosa si intende all’art.181, comma 3, per “giustificazione” nell’ambito della valutazione del rischio ?
La giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata è la modalità prevista dalla legislazione sugli agenti fisici per interrompere il processo valutativo in caso di assenza di rischio o di sua palese trascurabilità. Si tratta quindi di un comportamento applicabile a tutte e sole quelle situazioni poste ben al di sotto dei valori di riferimento (normalmente: significativamente inferiori ai valori di azione), in quanto per condizioni di rischio più consistenti occorre comunque definire i livelli di rischio al fine di decidere se nel contesto analizzato debbano essere adottate particolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione.
Alla luce del DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la valutazione del rischio di un agente fisico ?
Il Documento che riporta la Valutazione del rischio (come previsto in generale dall’art. 28 e in particolare per gli agenti fisici dall’art. 181 che rimanda a sua volta agli artt. 190 (rumore), 202 (vibrazioni), 209 (campi elettromagnetici) e 216 (radiazioni ottiche artificiali) va sostanzialmente inteso come una parte del più complessivo Documento (scritto) di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza accompagnato dalla Relazione tecnica (con o senza misurazioni, redatta dal personale qualificato), da conservarsi in azienda anche a disposizione dell’organo di vigilanza. Il
Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere ed indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali e dei ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Nel Documento vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:
1. data/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico;
2. dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro;
3. dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185) e del R-SPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
4. dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione;
5. dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.: eventuale numero di protocollo, numero di pagine, data) accertandosi che riporti (o integrando tali informazioni se mancanti):
quadro di sintesi degli esposti all’agente fisico articolato per fasce di rischio e individuazione su piantina delle aree a rischio;
valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, segnali di avvertimento, condizioni di lavoro estreme (fredde e/o umide), materiali esplosivi e/o infiammabili,…) e di approfondimenti specifici per singolo agente fisico (es.: valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi);
valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale;
6. programma delle misure tecniche e organizzative ritenute opportune per eliminare o ridurre il rischio da esposizione all’agente fisico individuate a seguito della valutazione, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione;
Poiché le eventuali carenze della Relazione Tecnica andranno successivamente superate nel Documento di valutazione del rischio, si raccomanda ai Datori di lavoro (responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificarne i contenuti della prestazione.
Cosa significa “disponibilità di misure” nell’ambito del periodo dell’art.182, comma 1: “Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.”
La disponibilità di misure cui si fa riferimento nell’art.182, comma 1, deve intendersi come una disponibilità commerciale, di presenza sul mercato della o delle soluzioni adottabili per la riduzione del rischio nel mondo della tecnica della prevenzione. Oltre al riscontro bibliografico, la soluzione per l’eliminazione o il controllo del rischio deve essere stata sperimentata positivamente e concretamente adottabile dall’azienda in questione.
A quale entità di rischio scatta l’obbligo alla informazione e formazione sui rischi da agenti fisici di cui all’art.184 del DLgs.81/2008 ?
Ad eccezione del rischio rumore nel quale l’obbligo della informazione/formazione dei lavoratori si attiva al raggiungimento o al superamento del valori inferiori di azione, nell’ambito degli altri agenti fisici tale obbligo non è subordinato al superamento di predeterminati valori di rischio quanto invece alla presenza del rischio.
La risposta più concreta al quesito orienta quindi a correlare l’attivazione della formazione ed informazione dei lavoratori all’impossibilità a poter “giustificare” un mancato approfondimento della valutazione dei rischi o, in altre parole, alla presenza di un rischio che deve essere dimensionato per decidere se debbano adottarsi particolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione.
Quali gli obblighi e le indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico ?
Allo stato attuale si ritiene non sussistano obblighi specifici di attivare una sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a quegli agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico, vale a dire infrasuoni, ultrasuoni, microclima ed atmosfere iperbariche.
Si ritiene comunque opportuno fornire le seguenti raccomandazioni:
Microclima - Indicazioni utili relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad ambienti termici severi freddi o caldi possono essere ricavate dalle indicazioni operative contenute nella norma UNI EN ISO 12894:2002 e nelle Linee Guida su microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro redatte dal Coordinamento delle Regioni e da ISPESL ed approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Il medico competente dovrebbe inoltre intervenire nella scelta e nelle indicazioni d’uso degli indumenti ed altri dispositivi di protezione individuali utilizzati, fornire indicazioni sulla corretta alimentazione come pure sulle modalità dell’assunzione di bevande e sulla loro tipologia, nonché contribuire alla programmazione dei ritmi di lavoro e delle pause di riposo da prevedere, quest’ultime, in locali a temperatura idonea.
Infrasuoni/ultrasuoni - Tenuto conto degli orientamenti della letteratura, non totalmente validata dal punto di vista scientifico, in materia di effetti degli infrasuoni e degli ultrasuoni sulla salute umana, si segnala soltanto l’opportunità di monitorare anamnesticamente eventuali sintomi, per altro aspecifici, quali fatica, nausea, cefalea ed acufeni e alterazioni dell’equilibrio nei soli casi di esposizione congiunta ad ultrasuoni/solventi e/o rumore otolesivo.
Atmosfere iperbariche - Il primo e tutt’ora principale strumento legislativo in merito alla tutela della salute e sicurezza degli operatori iperbarici è il DPR 321/56 e s.m. che, per quanto concerne la sorveglianza medica, fornisce gli unici obblighi ancora attualmente vigenti.
Normando tale decreto gli ormai obsoleti lavori nei cassoni e facendo riferimento, (art.34) solo ad una semplice “idoneità fisica”, per la valutazione della idoneità alla mansione specifica e per le successive visite mediche periodiche, oltre all’osservanza del disposto normativo, che fornisce comunque indicazioni relative alla periodicità delle visite mediche ed ai limiti di età per l’ammissione al lavoro iperbarico, si ritiene utile segnalare le indicazioni predisposte, in apposite Linee Guida, dalla Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica (SIMSI).
È indubbio che, dovendo essere posta attenzione alla prevenzione degli eventi barotraumatici ed alla valutazione di manifestazioni a lungo termine conseguenti all’esposizione in iperbarismo, la sorveglianza sanitaria dovrà essere sempre finalizzata alla esclusione dei difetti dell'apparato respiratorio, cardio-vascolare e otorinolaringoiatrico nonché delle alterazioni del sistema neurologico e psichico.
La valutazione dei rischi connessi con le varie tipologie di lavoro che espongono ad atmosfere iperbariche quali le operazioni in immersione subacquea (in apnea, con sistema di respirazione autonomo, con sistemi di respirazione collegati alla superficie o con sistemi di respirazione collegati ad habitat iperbarico) e/o le operazioni in ambiente iperbarico a secco (attività in tunnel o cassoni ad aria compressa ed attività in camere iperbariche) porterà, di volta in volta, ad identificare nello
specifico i protocolli di sorveglianza sanitaria e a valutare l’opportunità di utilizzare adeguati indicatori di esposizione e/o di effetto biologico precoce.
Si ricorda infine che le esposizioni a ultrasuoni, a sollecitazioni termiche (esposizioni prolungate a calore eccessivo e a freddo eccessivo) ed i lavori in atmosfera iperbarica (attività in ambienti pressurizzati ed immersioni subacquee) rientrano fra le esposizioni a rischi potenzialmente nocivi per la salute e sicurezza delle lavoratrici incinte e del nascituro riportate nelle linee direttrici dell’applicazione della Direttiva 92/85/CEE.
Come si deve interpretare il termine “alterazione apprezzabile” riferito allo stato di salute di lavoratori esposti ad agenti fisici ?
All’articolo 185, comma 2, del DLgs.81/08 si rileva che, nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, il medico competente ne informa nel rispetto del segreto professionale il datore di lavoro, il quale a sua volta deve procedere a revisionare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione collettiva e individuale adottate tenendo conto del parere del sanitario in questione.
Tale formulazione punta a chiarire quanto già in precedenza era previsto al merito per il rumore e le vibrazioni con il termine “anomalia”: il legislatore richiede che si proceda ad un riesame completo del processo di valutazione in quei casi in cui il medico competente abbia constatato nel lavoratore alterazioni anche precoci della salute correlabili all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro.
Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista del documento di valutazione del rischio ?
Così come previsto all’art. 29 comma 5 del DLgs.81/08, soltanto sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6 comma 8 lettera f) e comunque non oltre il 30/06/2012 e ad esclusione delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c), d) e g) nell’art. 31 comma 6, i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori potranno continuare ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi in attesa delle procedure standardizzate previste dal decreto interministeriale di cui sopra.
Resta il fatto che il datore di lavoro deve comunque effettuare o far effettuare la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici a cura di personale qualificato che, a partire dall’identificazione delle sorgenti e degli esposti identifichi in quale classe di rischio i lavoratori sono stati collocati e quali misure preventive e protettive sono state adottate e previste.
L’indicazione operativa suggerita per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda).