LINEA GUIDA ISPESL AGENTI FISICI - VIBRAZIONI
Coordinamento Tecnico
per la sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Province autonome
in collaborazione con:
ISPESL - Istituto Superiore per la
Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro
Istituto Superiore di Sanità
Il testo è stato
redatto dal Gruppo di lavoro composto
da:
Omar Nicolini (Az.USL Modena) con il
ruolo di Coordinatore
Laura Argenti (INAIL – Contarp
Emilia-Romagna) Sandra Bernardelli (Az.USL
Bologna)
Ivaldo Bernardini (Az.USL Bologna)
Massimo Borra (ISPESL – Dipartimento
Igiene del Lavoro) Riccardo Di Liberto
(Policlinico S.Matteo – Pavia)
Pietro Fenocchi (Università di Modena)
Andrea Guasti (AOU Careggi – Firenze)
Nicola Marisi (ASL n.2 Lanciano Vasto
Chieti) Luca Mattioli (Az.USL Bologna)
Andrea Militello (ISPESL – Dipartimento
Igiene del Lavoro) Iole Pinto (AUSL 7
Siena)
Alessandro Polichetti (ISS -
Dipartimento Tecnologie e Salute)
Silvano Orsini (ICP – Milano)
Paolo Paraluppi (ASL di Pavia)
Bruno Piccoli (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma) Paolo Rossi (ISPESL
– Dipartimento Igiene del Lavoro)
Alessandra Tomaselli (Università di
Pavia)
Anna Maria Vandelli (Az.USL Modena)
Capo III del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – VibrazioniCosa si intende per “valori limite di esposizione su periodi brevi” di cui all’art.201 del DLgs.81/2008 ?
I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per HAV e 1,5 m/s2 per WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio ed sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che utilizzavano il termine “… in pochi minuti”.
Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodi brevi” si debba intendere un valore di aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine.
Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e almeno 3 minuti per WBV.
Cosa caratterizza il personale qualificato che deve garantire la valutazione e la misurazione ?
Il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la valutazione del rischio sulla base dei requisiti previsti dall’art.202 e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva secondo i requisiti imposti dal DLgs.81/2008.
I requisiti di carattere generale che si intende debba possedere il “personale qualificato” sono quelli definiti al Punto 1.05.
Nello specifico per quanto riguarda il rischio da esposizione a vibrazioni si suggerisce di giudicare il personale qualificato in termini di competenza nell’applicare le norme di buona prassi, conoscenza delle tecniche e metodi di misura, conoscenza e capacità di utilizzo della strumentazione adeguata secondo i requisiti previsti dall’art.202 e dalle norme tecniche di riferimento quali UNI ISO 2631-1:2008 e UNI EN ISO 5349:2004.
l Capo III del Titolo VIII del DLgs.81/2008 si applica anche alle lavorazioni manuali ?
Si. Dal punto di vista giuridico nulla nella legge limita il campo di applicazione del Capo III del Titolo VIII del DLgs 81/2008 su questo versante, che si applica tanto ai casi nei quali gli operatori ricevono l’energia meccanica dal pezzo in lavorazione quanto al caso in cui l’energia entra al sistema mano-braccio dall’impugnatura di utensili manuali.
Dal punto di vista della valutazione del rischio queste situazioni ammettono tuttavia approcci diversificati in relazione ai possibili effetti attesi.
Nel primo caso la valutazione si incentra in primo luogo sulla determinazione dell’A(8).
Nel secondo caso, ove invece prevale l’effetto in termini di sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, vuoi per la scarsa efficacia di A(8) a descrivere la pericolosità di un fenomeno
tipicamente impulsivo, vuoi per la scarsa disponibilità attuale di dati sperimentali, paiono più indicati percorsi valutativi basati sui metodi che rilevano tali effetti (come ad esempio, la check-list OCRA o la check-list OSHA).
Come deve essere eseguita la valutazione del rischio vibrazioni nelle aziende che non hanno esposti al di sopra del valore d’azione ?
La valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni deve sempre iniziare dal primo step valutativo: identificare i pericoli.
Qualunque processo valutativo deve iniziare quindi con:
1. la ricognizione delle attrezzature e dei mezzi che possono comportare un rischio da vibrazioni;
2. la ricognizione, attraverso i libretti di manutenzione e d’uso, di indicazioni sulle vibrazioni;
3. la valutazione dei tempi di esposizione mediante l’osservazione dei metodi di lavoro. L’analisi degli elementi indicati permette di fornire una prima risposta al requisito della valutazione previsto all’articolo 202 comma 5 del DLgs.81/2008 della necessità di tener conto di “livello, tipo e durata dell’esposizione”: solo da risultati che dimostrano palesemente esigui i fattori considerati è possibile terminare la valutazione del rischio con il ricorso alla “giustificazione” (indicativamente si considerino valori di A(8) al di sotto di 1 m/s2 per HAV e 0,25 m/s2 per WBV).
La “giustificazione” deve riportare le evidenze dei fattori considerati e deve essere inserita nel Documento di Valutazione di cui all’articolo 28 così come previsto dal comma 3 dell’articolo 181 del DLgs.81/2008.
Qualora non sia possibile escludere la presenza di un rischio di esposizione dei lavoratori è necessario continuare il processo di valutazione del rischio secondo quanto previsto all’articolo 202.
Ai fini della valutazione del rischio quando è ammissibile ricorrere ai dati misurati sul campo della banca dati vibrazioni (BDV) e come bisogna utilizzare tali dati ?
La valutazione del rischio nel caso si tratti di vibrazioni mano – braccio richiede la conoscenza dell’accelerazione emessa da quella specifica macchina nelle condizioni operative di impiego e con i materiali abitualmente lavorati. Per l’esposizione a vibrazioni al corpo intero le variabili normalmente da considerare sono il tipo di fondo (più o meno irregolare), lo stile di guida (velocità d’utilizzo) ed il sedile.
Pertanto si dovranno utilizzare i dati rilevati sul campo della BDV, consultabile sul sito www.ispesl.it, solo se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative) e comunque solo nei termini ammessi dagli autori della BDV stessa. I valori presenti nella BDV non considerano condizioni estreme (es.: piazzali molto sconnessi) e sono riferiti ad attrezzature soggette ad un programma di manutenzione adeguato, cui si raccomanda di sottoporre le attrezzature e le macchine.
Qualora si ritrovino più valori di accelerazione misurati nelle condizioni in esame si suggerisce cautelativamente di utilizzare i valori più elevati.
Infine si sottolinea che ai fini della valutazione del rischio è necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture, modalità di prensione degli utensili, modalità espositive che concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 punto 5, che possono essere valutati solo tramite osservazione diretta delle condizioni di lavoro in campo.
Ai fini della valutazione del rischio quando è ammissibile ricorrere ai dati dei produttori e come bisogna utilizzare tali dati ?
L’art.202, comma 2, del DLgs.81/2008 stabilisce una sequenza gerarchica la quale prevede che la valutazione del rischio sia effettuata utilizzando i dati rilevati sul campo presenti nelle banche dati di Regioni o ISPESL o, in loro assenza, i dati dei produttori.
Se la valutazione è effettuata a partire dai dati forniti dai produttori, nel caso di HAV occorre far riferimento alle metodologie stabilite dalla “Linea Guida UNI CEN/TR 15350 Vibrazioni meccaniche - Linee guida per la valutazione dell’esposizione al sistema mano–braccio partendo dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal fabbricante della macchina.
Ai fini dell’applicabilità di tali linee guida è necessario che le condizioni operative di impiego del macchinario oggetto di valutazione siano contemplate dalla Linea Guida stessa e che il macchinario sia in buone condizioni di manutenzione. In caso contrario non è possibile individuare gli appropriati fattori moltiplicativi che consentono la stima del valore nelle reali condizioni di impiego del macchinario, a partire dal dato di certificazione, con un grado di incertezza accettabile.
Qualora il libretto di istruzioni ed uso fornito dal produttore riporti i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire dai dati di certificazione, occorrerà usare questi ultimi e non i dati forniti nella Linea Guida UNI CEN/TR 15350. Tali dati inerenti la stima dell’esposizione in campo a partire dai dati di certificazione per le differenti condizioni di impiego previste per il macchinario dovranno obbligatoriamente essere riportati nei libretti di istruzione ed uso ai sensi della Nuova Direttiva Macchine (la 2006/42/CE) sia per l’esposizione ad HAV che WBV.
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio:
- qualora il libretto di istruzioni riporti i coefficienti moltiplicativi in relazione a differenti condizioni di impiego in campo, il valore di emissione dichiarato va moltiplicato per i fattori correttivi indicati dal costruttore, rispondenti alle effettive condizioni di impiego del macchinario;
- qualora il dato certificato indichi un valore di vibrazioni e il libretto di istruzioni non riporti alcun coefficiente moltiplicativo, il dato certificato va moltiplicato per i fattori correttivi dedotti dal rapporto tecnico UNI/CEN/TR 15350:2006 e riportati nelle istruzioni in premessa della BDV. In pratica, a seconda dell’attrezzo, si dovrà moltiplicare il valore di accelerazione dichiarato dal produttore per un fattore di amplificazione che varia tra 1 e 2;
- qualora il dato riportato sia la generica dicitura “aw < 2,5 m/s2” ed il costruttore non riporti altri dati, si suggerisce cautelativamente di utilizzare il valore 2,5 m/s2 moltiplicato per l’opportuno fattore di correzione, ovvero procedere a verifica strumentale in campo.
Per le esposizioni WBV vanno applicati i fattori correttivi per le differenti condizioni di impiego
qualora essi siano indicati sul libretto di istruzioni ed uso fornito dal produttore. Si ricorda che i valori di certificazione forniti dai produttori sono riferiti ad attrezzature in buone condizioni di manutenzione per cui si raccomanda di sottoporre ad un programma di manutenzione adeguato le attrezzature.
In particolare, i dati dichiarati dal produttore non sono rappresentativi della reale esposizione WBV
in campo se:
a) i sedili sono rotti o in cattive condizioni di manutenzione;
b) i sedili regolabili in peso non sono regolati in maniera adeguata dal lavoratore o se il sistema di regolazione è rotto;
c) i pneumatici e gli ammortizzatori non sono in buone condizioni di manutenzione.
Infine si sottolinea che ai fini della valutazione del rischio è necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture, modalità di prensione degli utensili, modalità espositive che concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 punto 5, che possono essere valutati solo tramite osservazione diretta delle condizioni di lavoro in campo.
Ai fini della valutazione del rischio, quando occorre misurare l’esposizione alle vibrazioni ?
La misurazione dei valori di accelerazione relativi alle diverse fasi lavorative eseguite nell’ambito della propria attività va eseguita quanto meno in tutti quei casi in cui non sia possibile utilizzare i dati reperibili nella BDV o i dati di certificazione.
Per le stime di rischio effettuate mediante misurazione in campo, fermo restando che esse vanno effettuate da personale qualificato con attrezzature e metodologie adeguate, si ricorda che queste rappresentano una stima più precisa dell’effettiva esposizione del lavoratore a patto che l’incertezza della misura sia opportunamente controllata e statisticamente documentata mediante serie di misure ripetute nelle differenti condizioni di impiego del macchinario. In tali condizioni le misurazioni costituiscono il metodo di riferimento, anche in caso di contenzioso.
La misurazione delle vibrazioni serve anche per verificare se il programma di manutenzione del parco macchine (es.: sedili, ammortizzatori) è efficace e nel caso ridefinirne programmazione e specificità.
Si ricorda infine che la sola misurazione dell’esposizione, per quanto accurata e precisa, non è di per sé un indicatore esaustivo del rischio vibrazioni, in quanto, ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture e modalità espositive che concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 punto 5, tramite osservazione diretta delle condizioni di lavoro.
Quale strumentazione deve essere utilizzata per le misurazioni e quali requisiti di qualità deve rispettare ?
La strumentazione deve essere conforme a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 5349-1:2004 e UNI EN ISO 5349-2:2004 per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e UNI ISO
2631-1:2008 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) ed alle norme tecniche ivi richiamate.
La strumentazione deve essere calibrata prima e dopo ogni serie di misure con un calibratore conforme alla norma UNI EN ISO 8041:2005. Le tarature devono avvenire presso laboratori SIT (Sistema Italiano di Taratura) o EA (European Cooperation for Accreditation), con periodicità biennale.
Alla luce delle indicazioni del DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica ?
Premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione delle vibrazioni sono assolutamente libere, a seguito si fornisce uno schema di riferimento per la stesura della Relazione Tecnica basato sul presupposto che ogni azienda debba valutare il rischio e che con una o più delle
3 modalità indicate dal DLgs.81/2008 (giustificazione, stima, misura) classifichi tutti i propri occupati nelle diverse fasce che il decreto propone.
Si consideri poi che la Relazione Tecnica dovrà prevedere due Capitoli distinti, uno per HAV e l’altro per WBV pur con contenuti sostanzialmente analoghi.
La Relazione Tecnica, così come il processo valutativo, dovrà sempre iniziare identificando le sorgenti (attrezzature/macchine) di vibrazioni con le relative modalità d’uso e gli esposti e indicare il nominativo e la qualificazione della persona che ha redatto la relazione tecnica ed effettuato la valutazione del rischio.
La valutazione che si conclude con la “giustificazione” di mancati ulteriori approfondimenti dovrà riportare la lista di controllo o la modalità gestionale utilizzata.
Se la determinazione dei livelli di esposizione al rischio è avvenuta a partire dai dati misurati sul campo ed inseriti nelle banche dati di Regioni o ISPESL, oltre alla fonte (banca dati utilizzata) dovrà riportare:
nel caso HAV: l’attrezzatura, l’utensile ed il supporto cui la misura utilizzata fa riferimento;
nel caso WBV: la macchina o attrezzatura, il tipo di sedile, le condizioni del fondo e la velocità d’utilizzo cui la misura utilizzata fa riferimento.
La determinazione dei livelli di esposizione al rischio avvenuta a partire dai dati forniti dai produttori dovrà riportare:
il dato indicato dal produttore;
il fattore correttivo utilizzato.
La determinazione dei livelli di esposizione al rischio avvenuta a partire da misure condotte sulle proprie macchine/attrezzature dovrà riportare:
indicazioni sulla strumentazione utilizzata (marca, modello, taratura);
una tabella riportante per ogni rilievo strumentale, marca e modello dell’attrezzatura di lavoro, le condizioni di utilizzo dell’attrezzatura da parte dell’operatore, le condizioni di lavoro durante le quali la misura è stata effettuata, le condizioni e la durata della misura, l’errore associato ad ogni misura.
La Relazione si concluderà con l’attribuzione dell’A(8) a ciascuno dei lavoratori “non giustificati”, con la loro classificazione nelle fasce previste dal DLgs.81/2008 (i “giustificati”, gli esposti a meno del valore d’azione, gli esposti oltre il valore d’azione), con gli elementi richiesti dall’art.202 comma 5 (tra i quali ricordiamo: la presenza di esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni con il rumore, l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide) e con le indicazioni specifiche per la riduzione del rischio in applicazione dell’art.203 compresa l'indicazione dell’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni.
Le eventuali carenze della Relazione Tecnica andranno successivamente superate nel Documento di valutazione del rischio; si raccomanda pertanto ai Datori di lavoro (responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificarne i contenuti della prestazione.
Quali elementi informativi devono essere presenti nel programma delle misure tecniche e organizzative ex art.5, comma 2, quando si superano i 2,5 o gli 0,5 m/s2 ?
Il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art.203, comma 2, deve essere presente nel documento di valutazione di tutte le aziende che hanno esposti al di sopra dei valori di azione.
Come prima indicazione si consiglia che contenga almeno i seguenti elementi:
- elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori di azione, descritti tanto con i livelli di accelerazione presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;
- misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;
- risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di A(8);
- tempi di attuazione di ogni singola misura;
- funzione aziendale e persona incaricata dell’attuazione della singola misura;
- modalità di verifica dei risultati;
- data e risultati della verifica.
Informazione e formazione; quando e con quali contenuti ?
L’obbligo da parte del Datore di lavoro di provvedere alla informazione/formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, come definiti all’art. 180 (comprese le vibrazioni), è previsto dall’art. 184. Nel caso delle vibrazioni, differentemente dal rischio rumore, il Capo III non collega tale obbligo al superamento di predeterminati valori di esposizione.
Si fornisce pertanto l’indicazione che l’obbligo della informazione/formazione degli esposti a vibrazioni debba concretizzarsi quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la cosiddetta “giustificazione” di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata.
Sulla base delle norme generali contenute nel Titolo I e VIII del DLgs.81/08 si richiede che i lavoratori esposti a vibrazioni ricevano informazioni ed una formazione adeguata con particolare riguardo:
a) ai risultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni;
b) al significato dei valori limite di esposizione e dei valori d’azione;
c) alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi;
e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
f) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione.
Se il fornire informazioni ai lavoratori è importante per renderli consapevoli dei rischi a cui sono esposti e coinvolgerli nell’attuazione delle soluzioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione degli stessi, la formazione e in particolare l’addestramento sono indispensabili per garantire che gli interventi preventivi, sia tecnici che procedurali, diano gli esiti voluti quando questi dipendono in larga misura da fattori soggettivi e comportamentali.
Le tecniche di lavoro del singolo operatore possono influenzare il grado di assorbimento delle vibrazioni: un’attrezzatura in cattive condizioni o usata in modo errato richiede uno sforzo maggiore e quindi una maggiore esposizione da parte dell’utilizzatore.
L’addestramento è necessario per spiegare quale è l’attrezzatura e l’utensile più adatto per un certo lavoro e qual è il modo migliore per utilizzarli così da evitare o contenere le vibrazioni. Analogamente è indispensabile saper rilevare quando un utensile ha bisogno di manutenzione e di equilibratura, quando utilizzare i DPI, come deve essere organizzato in modo ergonomico il posto di lavoro, quale postura è più opportuna, quali sintomi o disturbi segnalare al medico competente.
La formazione su questi aspetti necessita di metodi che vanno oltre gli interventi di aula, quali la simulazione in campo, l’accostamento con colleghi esperti, la verifica strumentale, la formulazione di istruzioni operative per ogni lavorazione o macchina che espone a rischio.
I principali soggetti coinvolti in questa opera sono l’R-SPP e il MC che dovranno avere cura di attivare questi interventi rivolti ai lavoratori esposti particolarmente all’assunzione, in occasione del cambio di mansione, dell’assegnazione di una nuova attrezzatura di lavoro, dell’introduzione di interventi tecnici organizzativi o procedurali volti alla riduzione del rischi, della consegna dei DPI e nel corso degli accertamenti sanitari.
Quando estendere il controllo sanitario al di sotto dei valori di azione ?
All’art. 204 comma 2 del DLgs. 81/08 viene detto che i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche a livelli inferiori a quelli di azione possono essere altresì sottoposti a sorveglianza sanitaria, a giudizio del medico competente, quando si verificano una o più delle seguenti condizioni, ossia che vi sia un probabile nesso causale tra l’esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi, al fatto che
questi possano sopraggiungere nelle condizioni di lavoro e che possano inoltre essere individuati dalle tecniche sperimentate esistenti.
In tal modo viene resa possibile al medico competente l’attuazione di accertamenti sanitari mirati nei confronti dei lavoratori esposti a vibrazioni anche al di sotto dei valori di azione se, ad esempio, questi prestano la loro attività lavorativa in presenza delle condizioni di lavoro particolari di cui alla lettera h) del comma 5 dell’art. 202, ossia che espongono a basse temperature, al bagnato, all’elevata umidità o al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.
A quali condizioni può essere concessa deroga da parte delle ASL al rispetto dei valori limite consentendo il calcolo del livello di esposizione su base settimanale (A(40)) anziché giornaliero (A(8)), come da art.205, comma 2 ?
Le condizioni previste dall’art.205 per l’ottenimento della deroga al rispetto dei Valori limite di esposizione sono:
1. l’esposizione a vibrazioni meccaniche (A(8)) deve essere abitualmente inferiore ai valori di azione, tanto per HAV quanto per WBV;
2. il superamento dei valori limite di esposizione deve essere occasionale;
3. il valore dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore A(40) deve risultare inferiore ai valori limite;
4. si deve poter dimostrazione con elementi probanti che i rischi derivanti dal tipo di esposizione sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente ai valori limite di esposizione;
5. si deve provvedere all’intensificazione della sorveglianza sanitaria;
6. occorre comunque operare per ridurre al minimo i rischi, tenuto conto delle particolari circostanze;
Tali condizioni fanno quindi riferimento ad attività/mansioni che non comportano normalmente una significativa esposizione occupazionale a vibrazioni e che possono determinare situazioni espositive non consuete, fortuite, che non fanno parte del normale ciclo di lavoro, in cui l’A(8) può superare i valori limite.
Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in merito alla riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui valori di vibrazioni emessi ?
Gli obblighi dei fabbricanti (che la legge associa a quelli dei fornitori) sono di produrre, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro che siano rispondenti alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In generale i costruttori debbono immettere sul mercato attrezzature che rispettino i RES dell’allegato 1 della direttiva macchine (recepita in Italia con il DPR 459/96) oppure che rispettino norme armonizzate e disposizioni equivalenti “pertinenti”- (art. 3, commi 1 e 2 del DPR 459/96).
In merito alle vibrazioni e in sintesi i costruttori hanno l’obbligo di far si che:
la macchina sia progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni emesse siano ridotti al livello minimo, in particolare alla fonte, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi (punto 1.5.9 di Allegato 1 della direttiva macchine);
per talune categorie di macchine portatili tenute e/o condotte a mano, esse siano accompagnate sul libretto d’uso e manutenzione dal valore di accelerazione HAV emessa quando superi i 2,5 m/s² definito secondo le norme di collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera 2,5 m/s², occorre segnalarlo. In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare i procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state eseguite dette misure;
se la macchina è dotata di cabina per il posto di guida, quest'ultima deve essere progettata, costruita e/o attrezzata in modo da ridurre le vibrazioni (punto 3.2.1.);
il sedile deve essere progettato per ridurre le vibrazioni al livello più basso ragionevolmente possibile (punto3.2.2.);
nelle istruzioni per l’uso vanno infine indicate (punto 3.6.3.):
- per HAV il valore di awsum quando superi 2,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre indicarlo;
- per WBV il valore di awmax quando superi 0,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo.
I precedenti RES del posto di guida e dei sedili si applicano anche alle macchine non mobili adibite ad operazioni di sollevamento