LINEA GUIDA ISPESL AGENTI FISICI - RUMORE

Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con:
ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro
Istituto Superiore di Sanità

Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro composto da:

Omar Nicolini (Az.USL Modena) con il ruolo di Coordinatore
Laura Argenti (INAIL – Contarp Emilia-Romagna) Sandra Bernardelli (Az.USL Bologna)
Ivaldo Bernardini (Az.USL Bologna)
Massimo Borra (ISPESL – Dipartimento Igiene del Lavoro) Riccardo Di Liberto (Policlinico S.Matteo – Pavia)
Pietro Fenocchi (Università di Modena) Andrea Guasti (AOU Careggi – Firenze)
Nicola Marisi (ASL n.2 Lanciano Vasto Chieti) Luca Mattioli (Az.USL Bologna)
Andrea Militello (ISPESL – Dipartimento Igiene del Lavoro) Iole Pinto (AUSL 7 Siena)
Alessandro Polichetti (ISS - Dipartimento Tecnologie e Salute) Silvano Orsini (ICP – Milano)
Paolo Paraluppi (ASL di Pavia)
Bruno Piccoli (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) Paolo Rossi (ISPESL – Dipartimento Igiene del Lavoro) Alessandra Tomaselli (Università di Pavia)
Anna Maria Vandelli (Az.USL Modena)


PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA COMPLETO DI ANALISI FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE
PIANO DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE PONTEGGI METALLICI
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CANTIERI CON FASCICOLO
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI SETTORE EDILE
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI ALTRI SETTORI
TUTTO SICUREZZA EDILIZIA
TUTTO DVR

Sul Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Rumore

Cosa caratterizza il personale qualificato che deve garantire la valutazione e la misurazione ?

Il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la stima del rischio sulla base dei requisiti previsti dall’art.190 e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva secondo i requisiti imposti dal DLgs.81/2008.
I requisiti di carattere generale che si intende debba possedere il “personale qualificato” sono quelli definiti al Punto 1.05.
Nello specifico per quanto riguarda il rischio da esposizione a rumore si suggerisce di giudicare il personale qualificato in termini di competenza nell’applicare le norme di buona prassi, conoscenza delle tecniche e metodi di misura, conoscenza e capacità di utilizzo della strumentazione adeguata secondo i requisiti previsti dall’art. 190, comma 3 e dalle norme tecniche di riferimento quali UNI
9432:2008.
Maggiori dettagli sui requisiti di questa figura professionale e sulle attenzioni che deve avere il datore di lavoro nella sua individuazione sono indicati sulla Scheda di approfondimento n.7 del secondo Livello del Manuale di Buona Pratica sul rumore redatto dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e da ISPESL ed approvato il 16/12/2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Cosa devono fare le aziende che non hanno esposti al di sopra del valore inferiore d’azione ?

Il Titolo VIII del DLgs. 81/2008 prevede che tutte le aziende debbano effettuare la valutazione del rumore (art.190, comma 1) e che per tutte le aziende esista un dovere di ridurre al minimo il rischio (art.190, comma 5 che richiama l’art. 192, comma 1).
Circa la valutazione, qualora possa fondatamente ritenersi (tenendo conto del livello, tipo e durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo) che i valori inferiori di azione non possono essere superati, la valutazione può basarsi su una Relazione tecnica a firma di personale qualificato che, senza necessariamente ricorrere a misurazioni acustiche, attesti i criteri di giudizio adottati per escludere il superamento dei valori inferiori d’azione (es.: manifesta assenza di sorgenti rumorose significative, misurazioni anche estemporanee, confronto con situazioni analoghe, dati di letteratura, dati dei costruttori riferiti a condizioni paragonabili a quelle presenti sul campo ...). Nella valutazione deve essere riportata l’eventuale presenza di sostanze ototossiche, vibrazioni meccaniche, lavoratori particolarmente sensibili (con specifico riferimento a lavoratrici in stato di gravidanza e lavoratori minori), segnali di avvertimento acustico, e le misure prese per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dovuti all’azione sinergica di tali fattori con il rumore presente in azienda. Infine, la valutazione deve riportare le misure adottate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Nell’Allegato 1 delle Linee Guida per la Valutazione del rischio (rumore e vibrazioni) prodotte da ISPESL e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni è fornito un elenco indicativo di attività e mansioni con LEX normalmente minore di 80 dB(A).

Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio il “tener conto……dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore”?

I lavoratori particolarmente sensibili al rischio di esposizione a rumore, citati all’art.190, comma 1, lettera c), del DLgs.81/08 come soggetti di cui tener conto ai fini della valutazione specifica sono rappresentati:
- dagli esempi esplicitati dal legislatore quali i minori (L.977/67 e s.m.) e le lavoratrici in gravidanza (DLgs.151/01);
- da quei lavoratori che risultano essere ipersensibili al rischio in ragione, ad esempio, di patologie, di terapie o di ipersuscettibilità individuale.
Il personale qualificato che effettua la valutazione indicherà l’esigenza delle particolari tutele previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili. Sarà invece compito del medico competente, attraverso l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori risultati a visita medica ipersensibili al rischio.

Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio che il datore di lavoro deve tener conto “… dell’interazione fra rumore e sostanze ototossiche … e vibrazioni”?

L’art.190, comma 1, lettera d) esplicita che la valutazione del rischio rumore comprende e comporta la raccolta tanto di un insieme di informazioni acustiche quanto di informazioni sulle condizioni più generali della condizione espositiva del lavoratore.
Poiché al consulente può anche solo essere richiesta la valutazione del rischio rumore (e non già del rischio chimico e/o delle vibrazioni) si reputa che il valutatore debba, sentito il R-SPP, indicare (con un dato solo qualitativo) le mansioni per le quali è presente una concomitante esposizione a sostanze ototossiche (indicando il nome della sostanza) e/o a vibrazioni (precisando se HAV o WBV).
Nell’informazione finale sui livelli di rischio, a fianco dei dati acustici andrà così indicata anche la presenza di ototossici e/o vibrazioni (vedi esempio di Figura 1) di modo che il datore di lavoro possa porre ancor maggiore attenzione alla bonifica di questi rischi per la salute e il medico competente possa avere le dovute attenzioni o illustrare individualmente le indicazioni particolari per questi esposti.

Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio che il datore di lavoro deve tener conto di “… tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento”?

L’art. 190, comma 1, esplicita che la valutazione del rischio rumore è un concetto più ampio della sola misurazione dell’agente di rischio, comprendendo la raccolta di informazioni sulle condizioni più generali della condizione espositiva del lavoratore e caratterizzando l’eventuale compresenza di fattori di rischio non acustici che possono aumentare i rischi per la salute e la sicurezza.
In particolare, per adempiere a quanto indicato alla lettera e) di tale comma, il personale qualificato dovrà valutare e se necessario misurare le caratteristiche acustiche (livello, spettro, incremento dal rumore di fondo …) dei segnali di avvertimento (ad es. la sirena dell’antincendio) o altri suoni utilizzati al fine di ridurre gli infortuni (ad es. l’avvisatore acustico di retromarcia dei veicoli industriali) presenti nei luoghi di lavoro, qualora ad avviso del R-SPP o per sua esperienza, questi segnali possano risultare mascherati dal rumore presente in azienda. Infatti, per evitare il rischio di infortuni dovuti a tale effetto di mascheramento, i segnali di avvertimento devono sempre essere, indipendentemente dal clima acustico presente nei luoghi di lavoro, chiaramente udibili, discriminabili e inequivocabili.
Le regole di base per i segnali acustici sono indicate nel Titolo V del DLgs. 81/2008, mentre le norme di riferimento sono la UNI EN 981:1998 e la UNI EN ISO 7731:2006

Cosa significa per il medico competente fornire “informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese…..quelle reperibili nella letteratura scientifica?”

Il medico competente deve comunicare al datore di lavoro tutte le informazione necessarie alla valutazione del rischio ed alla attuazione delle misure per tutelare la salute e la integrità psicofisica dei lavoratori.
Tali informazioni comprendono sia le comunicazioni relative ad eventuali alterazioni apprezzabili dello stato di salute del singolo lavoratore che quelle relative ai risultati anonimi collettivi, quest’ultimi comunicati per iscritto in occasione delle riunioni periodiche.
Ciò a conferma che i risultati della sorveglianza sanitaria sono elementi fondamentali da acquisire per la valutazione del rischio e tali che, qualora documentassero alterazioni dello stato di salute di un lavoratore attribuibili, a qualunque titolo, all’esposizione al rischio rumore, impegnerebbero il datore di lavoro a rivedere la valutazione e le misure di prevenzione e protezione.
I risultati delle visite mediche comprensivi, nel caso di esposizione a rumore, degli esami audiometrici e di eventuali altri accertamenti sanitari complementari, nonché le informazioni in merito reperibili nella letteratura scientificamente validata permettono al medico competente di contribuire alla gestione aziendale del rischio confermandone o mettendone “dinamicamente” in discussione la sua efficacia.

Quali sono oggi i metodi e le strumentazioni per fare una misurazione corretta del rumore ? A quale indicazioni tecniche riferirsi ?

Nel quadro legislativo attuale il primo riferimento deve essere ai contenuti dei commi 3 e 4 dell’art.
190. Fatto salvo il rispetto delle indicazioni ivi contenute, i metodi e le strumentazioni da utilizzarsi sono quelli indicati nella norma UNI 9432:2008 – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro.

Cosa significa “incertezza delle misure”?

Si definisce incertezza lo scarto tipo di cui è affetta la misura dell’osservabile. L’incertezza di una misura di rumore deve essere valutata sulla base di metodologie statistiche conformi alle norme di buona tecnica. Il comma 2 dell’art. 190 stabilisce che “se a seguito della valutazione del rischio può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione di cui all’art. 189 sono superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti...”. Il successivo comma 4 stabilisce inoltre che “nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica”.
È evidente che, dato che i valori limite di esposizione e i valori d’azione sono indicati nella legge in termini di livello di esposizione giornaliera LEX e di Lpicco,C, ciò di cui dovrà in realtà tener conto il datore di lavoro nella valutazione del rischio sono le incertezze su queste quantità. Tali incertezze devono essere calcolate con opportuni metodi a partire dalle incertezze associate alle misure dei livelli sonori equivalenti e di picco. Una volta calcolate tali incertezze, andranno valutate al fine di stabilire l’eventuale superamento dei valori limite e dei valori di azione cui è legata l’adozione delle misure di tutela e sicurezza stabilite dal Capo II.
Il metodo più semplice per tener conto dell’incertezza di misura (calcolata con intervallo di confidenza del 95%) è quello di sommarla al valor medio e di assumere le azioni di prevenzione e protezione sul valore così ottenuto.
La nuova norma UNI 9432:2008 all’allegato C indica dei metodi per calcolare le incertezze sui livelli di esposizione LEX e sui livelli di picco Lpicco,C.

In quali occasioni occorre tener conto del prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro?

Dal momento che i livelli di esposizione a rumore indicati nel Titolo VIII Capo II fanno riferimento alla giornata lavorativa nominale di otto ore, ai fini di valutare il rispetto dei valori limite e di azione, il datore di lavoro dovrà tener conto anche degli ulteriori tempi di esposizione al rumore dovuti a lavoro straordinario e a permanenza in orari extralavorativi in locali di cui il datore di lavoro è responsabile

Quando reputare significative le oscillazione del LEX giornaliero che richiedono il passaggio al dato settimanale ?

Ai fini dell’applicazione del Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008 si fornisce l’indicazione di reputare significativa una variabilità che classifica il lavoratore in una fascia di rischio diversa a seconda che la stima venga fatta sul livello giornaliero o su quello settimanale.
Su questo punto si è espressa anche la norma UNI 9432:2008 sostenendo che la decisione è a discrezione del valutatore che, in base alla ricognizione sull’ambiente di lavoro, può operare:
a) selezionando la giornata lavorativa a massimo rischio ricorrente (metodo più rapido, più cautelativo, meno oneroso, meno preciso);
b) facendo la valutazione su tutta la settimana (metodo meno rapido, meno cautelativo, più oneroso, più preciso).
Si ricorda che la stima sul livello settimanale in sostituzione del livello giornaliero può essere effettuata verificando, mediante idoneo controllo, il rispetto del valore limite di esposizione e adottando adeguate misure (da indicare nella Relazione Tecnica) per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività in accordo con quanto previsto dall’articolo 189, comma 2.

Come presentare il dato di esposizioni molto variabili su tempi lunghi (oltre la settimana)? Ovvero cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio il considerare “il livello settimanale massimo ricorrente” ?

Occorre innanzitutto ribadire che il DLgs.81/2008, come già i precedenti Titolo V-bis del DLgs.626/94 e DLgs.277/91, fa esplicito riferimento alla settimana come intervallo di tempo massimo sul quale valutare l’esposizione.
Si evidenzia che il valore di LEX da indicare in relazione sarà quello della settimana ricorrente a massimo rischio quando la variabilità del fenomeno acustico è ampia e trascende il limite settimanale, come già indicato nelle Linee Guida per la Valutazione del rischio prodotte da ISPESL e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni (punto 3.2.3).
Da un punto di vista statistico riferirsi alla settimana ricorrente a massimo rischio può essere visto come l’indicare quel livello di esposizione che tutela il lavoratore nel 95% delle situazioni lavorative ipotizzabili. In termini ancor più diretti tale condizione può essere identificata nella seconda settimana peggiore dal punto di vista dell’esposizione a rumore che è intervenuta nell’anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi.
Il valore di LEX così determinato sarà quello sul quale il datore di lavoro attiverà i protocolli di prevenzione previsti dal Capo II del Titolo VIII, DLgs.81/2008.

Per decidere la classificazione dei lavoratori nelle diverse classi di rischio è necessario che vi sia il superamento o della sola pressione acustica di picco ovvero del solo livello di esposizione giornaliera/settimanale al rumore oppure è invece necessario che siano superati entrambi ?

L’assegnazione della classe di rischio per ogni lavoratore avviene sulla base del descrittore di rischio (LEX,8h o Lpicco,C) che lo colloca nella classe più elevata.
Ricordiamo che le classi di rischio, in ordine crescente, sono:
- al di sotto dei valori di azione inferiori di azione;
- tra i valori inferiori ed i valori superiori di azione;
- maggiore dei valori superiori di azione.
L’interpretazione prima esposta oltre a confermare la consolidata prassi derivante dal DLgs.277/91, è confortata anche dalla lettura dell’art.3, comma 1, della Direttiva 2003/10/CE che (in modo più preciso che nel recepimento italiano) indica come i valori limite e di esposizione che fanno scattare l’azione sono posti in relazione disgiuntamente con il livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco.

Si tiene conto dell’efficacia dei DPI-u per decidere le misure di prevenzione ?

No.
Il comma 2 dell’art. 193 precisa che si tiene conto dell’attenuazione dei DPI-u solo ai fini di valutare l'efficienza degli stessi e il rispetto del valore limite di esposizione, nonché per attivare azioni immediate per il contenimento dell’esposizione in caso di superamento. Tutte le altre misure di prevenzione (misure tecniche e organizzative, formazione e informazione, disponibilità e uso dei DPI-u, controllo sanitario …) si decidono sulla base del valore di esposizione (quello, unico, non corretto con l’attenuazione dei DPI-u).
È quindi necessario che sulla relazione tecnica siano riportati i valori di esposizione (quelli, unici, non corretti con l’attenuazione dei DPI-u) sulla base dei quali si assumono le più importanti misure di prevenzione e il calcolo per la verifica di efficienza dei DPI uditivi (vedi punto 2.14). Solo in caso di valori di LEX e Lpicco,C superiori a 87 dB(A) / 140 dB(C) è richiesto di verificare il rispetto dei valori limite

Le aziende hanno obblighi di riduzione del rischio al di sotto dei valori superiori di azione (85 dB(A) / 137 dB(C))? La loro omissione può essere oggetto di sanzioni ?

Mentre nel caso di LEX,8h superiori a 85 dB(A) e/o Lpicco,C superiori a 137 dB(C), il comma 2 dell’art
192 del DLgs. 81/2008 (penalmente sanzionato) esplicita l’obbligo a programmare ed attuare le
misure tecniche e organizzative tecnicamente disponibili, per livelli di rischio inferiori a tali valori vale comunque il principio che il rischio da esposizione a rumore vada ridotto al minimo, come affermato dallo stesso articolo al comma 1.
Richiamato che il rispetto della riduzione del rischio al minimo è certamente un obbligo cui il datore di lavoro deve sempre attenersi per evitare l’insorgere di malattie professionali, restano da verificare le possibilità di intervento dell’Organo di vigilanza che, come noto, può emettere prescrizioni in presenza di precetti soggetti a sanzioni penali.
Per richiedere misure di prevenzione a livelli di rischio inferiori ai valori superiori di azione si ritiene possano essere effettuate prescrizioni ai sensi dell’art. 190, comma 5 del DLgs. 81/2008 in combinato a quanto disposto dall’art.192, comma 1 (ossia qualora la valutazione dei rischi non abbia identificato misure di prevenzione tecnicamente disponibili).

Come si effettua la valutazione del rischio nei cantieri temporanei o mobili ?

Premesso che tutte le aziende, comprese quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili, devono disporre ai sensi dell’art.190 di una propria valutazione del rumore con propri rilievi e propri tempi di esposizione, si forniscono le seguenti indicazioni:
a) Piano di Sicurezza e Cordinamento (PSC)
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nella redazione del PSC predispone una
relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione preventiva del rischio rumore, in modo da utilizzare modalità tecniche e organizzative che limitino il più possibile i livelli di rumorosità ed il numero di lavoratori esposti.
Ai fini della redazione del PSC l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti potrà essere stimata facendo riferimento (ex art.190, comma 5-bis, DLgs.81/2008) ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente (ex art.6, DLgs.81/2008). In attesa dei pronunciamenti di tale Commissione consultiva permanente si può far riferimento ai livelli di rumore individuati dagli studi del CTP di Padova e del CPT di Torino.
Il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione all’atto dell’elaborazione del PSC dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione al rumore soprattutto in relazione :
alla presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro …) per eliminare o minimizzare le interferenze;
alla presenza nella vicinanze di sorgenti sonore di qualunque tipologia che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro, ma anche informazione sui momenti nei quali si verificano le interferenze, esigenze di impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario …) per eliminare o minimizzare le interferenze;
al rispetto degli standard di emissione sonora delle attrezzature di lavoro e/o di valori limite di emissione sonora del cantiere.
Si consiglia inoltre di prevedere che il PSC richieda alle ditte in cantiere la segnalazione preliminare dell’intenzione di utilizzare macchine rumorose non previste nel POS al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione aggiornerà eventualmente il PSC in relazione alle attività effettivamente svolte dalle imprese appaltatrici previste nel POS e vigilerà per
assicurarne il rispetto e per promuovere ed organizzare la cooperazione, il coordinamento e l’informazione reciproca tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.
b) Piano operativo di sicurezza (POS)
I datori di lavoro, acquisite le previsioni dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione,
potranno verificare, prima dell’avvio dell’attività, se le condizioni di lavoro previste in quello specifico cantiere sono compatibili con i livelli di prevenzione e protezione adottati per i propri lavoratori, cioè potranno e dovranno verificare l’attendibilità della valutazione del rischio rumore specifica della propria azienda in quel determinato cantiere.
Inoltre, il POS conterrà quanto meno le informazioni (livelli di emissione e fasi di utilizzo) relative alle attrezzature utilizzate che potrebbero comportare il superamento del valore inferiore di azione e le fasi lavorative nelle quali verranno utilizzate.

Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista delle documentazioni ?

L’art.190, al comma 5 indica che la valutazione del rischio rumore è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2 del DLgs.81/2008 e il comma 5 dell’art.29 del DLgs.81/2008 stabilisce che nelle aziende fino a 10 occupati il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recepite con Decreto Interministeriale di cui all’art. 6, comma 8, lettera f). Ad ogni modo i datori di lavoro, in attesa dell’entrata in vigore del sopra citato Decreto Interministeriale e comunque non oltre il 30/6/2012 possono “autocertificare” l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Tuttavia, l’art.181 comma 2 DLgs. 81/2008 precisa che la valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è effettuata da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia e che i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione.
L’azienda deve quindi disporre quanto meno di una documentazione nella quale risulti l’identificazione delle sorgenti, degli esposti e in quale classe di rischio questi ultimi sono stati collocati ai fini della adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti e tutto questo per valutazione di personale qualificato.
L’indicazione operativa per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda) a sostegno del Documento di valutazione o dell’autocertificazione.

Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.192, comma 2, quando si superano gli 85 dB(A) / 137 dB(C) ?

Alla luce del DLgs.106/2009, il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art.192, comma 2, deve essere presente nel documento di valutazione di tutte le aziende che hanno esposti al di sopra dei valori superiori di azione (85 dB(A) e/o 137 dB(C)).
Si tratta del dispositivo più importante introdotto dalla Direttiva 2003/10/CE perché è indirizzato alla riduzione del rischio con le misure di carattere tecnico ed organizzativo che, come noto (vedi art. 15, lettera i, DLgs.81/2008), devono essere privilegiate rispetto a quelle di carattere individuale. È quindi anche il dispositivo da presidiare con maggiore attenzione in fase di vigilanza.
Come prima indicazione si consiglia che tale programma contenga almeno i seguenti elementi:
- elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori superiori di azione, descritti tanto con i livelli r.m.s. e di picco presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;
- misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;
- risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di LEX,8h e/o Lpicco,C;
- tempi di attuazione di ogni singola misura;
- funzione aziendale e/o persona incaricata dell’attuazione di ogni singola misura;
- modalità di verifica dei risultati;
- data e risultati della verifica.
In sede UNI è in fase elaborazione una normativa che ne indicherà più in dettaglio i contenuti.

Quali le indicazioni su segnaletica e perimetrazione ?

Gli obblighi dell’art. 192, comma 3, intervengono sui luoghi di lavoro in cui potrebbe essere possibile il superamento dei valori superiori di azione per cui si applicano sulla base dei LAeq (e non dei LEX) e dei Lpicco,C rispettivamente per livelli superiori a 85 dB(A) e/o 137 dB(C).
Si possono verificare le seguenti situazioni tipo:
a) il superamento dei valori di rumorosità che impongono l’obbligo alla segnaletica si verifica solo in prossimità di macchine, non interessando altre posizioni di lavoro;
b) il superamento dei valori di rumorosità che impongono l’obbligo alla segnaletica si verifica su aree estese, interessando altre postazioni di lavoro.
Nel caso a) si può provvedere a segnalare, mediante l’uso della apposita cartellonistica, le sole macchine.
Nel caso b) occorre segnalare all’ingresso dell’area, contestualmente perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzontale, non confondibile con altra) e limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario a scopi produttivi.
L’impossibilità di procedere alla perimetrazione ed alla limitazione d’accesso deve essere motivata sul documento di valutazione del rischio.

Quando occorre fare la valutazione del rischio ed adottare le misure di prevenzione e protezione nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una ristrutturazione di un luogo di lavoro ?

La valutazione dei rischi relativa ai luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione (art.28, comma 1, DLgs. 81/2008, ma anche art.192, comma 1 lettera c), deve essere fatta preventivamente, già a partire dalla fase di progettazione del luogo di lavoro e degli impianti (artt.22 e 64), al fine di eliminare i rischi o, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art.15).
Agli obblighi sanzionati penalmente previsti per il datore di lavoro, di provvedere affinché i luoghi e posti di lavoro siano conformi ai requisiti dell’Allegato IV e dall’art.192, comma 1, lettera b, di scegliere attrezzature di lavoro a minor emissione di rumore, si affianca l’obbligo, anch’esso sanzionato penalmente, dei progettisti dei luoghi e posti di lavoro i quali ai sensi dell’art.22, “rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.
Per la redazione del documento di valutazione l’azienda dispone invece di 90 giorni dall’avvio dell’attività produttiva.

In quali realtà lavorative può essere utile ricorrere alla semplificazione proposta dall’art.191 del DLgs.81/08 ?

In questa situazione ricadono quelle attività non contraddistinte da modalità espositive costanti né nell’arco delle giornata né in quella settimanale, tali per cui la ricerca delle situazioni ricorrenti a massimo rischio o la determinazione dei valori espositivi su base statistica si rivelerebbe oltremodo faticosa e dispendiosa a fronte di un risultato prevedibilmente elevato.
Potrebbero ad esempio ricadervi:
lavoratori operanti in cantieri temporanei o mobili con attività molto diversificate (poco specializzate) e/o con uso apprezzabile (almeno una decina di giornate/anno) di macchine rumorose;
lavoratori operanti nel settore dell’agricoltura ove si effettuino lavorazioni diversificate con ciclicità annuale e caratterizzate da periodi (almeno una decina di giornate/anno) ad elevata esposizione a rumore (es.: lavorazioni con macchine agricole);
lavoratori dell’industria di trasformazione agro-alimentare collegate all’agricoltura (cantine, aziende per la lavorazione della verdura o della frutta …);
addetti lavorazioni del legno che prevedono l’impiego di macchine rumorose per produzioni che si svolgono di rado, ma almeno per una decina di giornate/anno;
addetti del comparto delle fonderie di seconda fusione con produzioni di getti “fuori serie”;
lavoratori di aziende di servizio che impiegano martelli demolitori o mole da taglio per tracciatura d’impianti con frequenza modesta e variabile nel tempo.

Quali sono i casi in cui il comma 5-bis dell'art.190 può essere correttamente utilizzato ?

Il comma 5-bis dell’art.190 del DLgs.81/2008 così come integrato e corretto dal DLgs.106/2009 è stato desunto dal precedente art.103 e “trasferito” nel Titolo VIII con lo scopo di poter essere utilizzato in tutte le situazioni in cui occorra disporre di una previsione dei livelli di rumore senza che questo sia più limitato al solo settore dei cantieri temporanei o mobili.
Si osservi che le banche dati di cui si tratta sono relative ai valori di emissione e che per ottenere livelli di esposizione occorre comunque considerare i tempi di esposizione dovuti alla organizzazione del lavoro della singola impresa.
Il caso più proprio di corretto utilizzo delle banche dati previste in questo comma è quello in fase di redazione del PSC in quanto non essendo note le aziende che interverranno nel cantiere non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore. Altri utilizzi pertinenti sono per prevedere quali livelli di rumore saranno presenti nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una sua ristrutturazione e per escludere la necessità di effettuare misurazioni o giustificare la mancanza di una valutazione approfondita.
Sono viceversa utilizzi normalmente errati quando il ricorso alle banche dati avviene per redigere il POS (ogni azienda, anche edile, deve disporre dei dati misurati della rumorosità delle proprie attrezzature) e il DUVRI (in quanto il committente si interfaccia con aziende definite, che debbono disporre dei dati misurati della rumorosità delle proprie attrezzature).

 

 
Servizi di consulenza  in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro offerti dallo studio del Geom.Benni Paolo partita iva 02994131205  www.testo-unico-sicurezza.com
P.o.s D.u.v.r.i P.s.c Pi.m.u.s D.v.r tutti aggiornati al decreto 81/2008 e s.m editabili in word.