LINEA GUIDA ISPESL AGENTI FISICI - CAMPI ELETTROMAGNETICI

Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con:
ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro
Istituto Superiore di Sanità

Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro composto da:

Omar Nicolini (Az.USL Modena) con il ruolo di Coordinatore
Laura Argenti (INAIL – Contarp Emilia-Romagna) Sandra Bernardelli (Az.USL Bologna)
Ivaldo Bernardini (Az.USL Bologna)
Massimo Borra (ISPESL – Dipartimento Igiene del Lavoro) Riccardo Di Liberto (Policlinico S.Matteo – Pavia)
Pietro Fenocchi (Università di Modena) Andrea Guasti (AOU Careggi – Firenze)
Nicola Marisi (ASL n.2 Lanciano Vasto Chieti) Luca Mattioli (Az.USL Bologna)
Andrea Militello (ISPESL – Dipartimento Igiene del Lavoro) Iole Pinto (AUSL 7 Siena)
Alessandro Polichetti (ISS - Dipartimento Tecnologie e Salute) Silvano Orsini (ICP – Milano)
Paolo Paraluppi (ASL di Pavia)
Bruno Piccoli (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) Paolo Rossi (ISPESL – Dipartimento Igiene del Lavoro) Alessandra Tomaselli (Università di Pavia)
Anna Maria Vandelli (Az.USL Modena)

 


PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA COMPLETO DI ANALISI FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE
PIANO DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE PONTEGGI METALLICI
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CANTIERI CON FASCICOLO
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI SETTORE EDILE
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI ALTRI SETTORI
TUTTO SICUREZZA EDILIZIA
TUTTO DVR
Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Campi elettromagnetici

Con la pubblicazione della direttiva 2008/46/CE che rinvia al 30/04/2012 i termini di recepimento della direttiva 2004/40/CE, l’Unione europea ha preannunciato una rivalutazione completa sull’impatto sociale ed economico di tale direttiva, finalizzata all’eventuale presentazione di una proposta di revisione. E’ pertanto possibile che il Capo IV, la cui entrata in vigore secondo l’art.306 è prevista per il 30/04/2012, venga aggiornato alla luce delle nuove risultanze.
In questo contesto quanto a seguito riportato intende fornire una prima serie di indicazioni operative, suscettibili di perfezionamento, che orienti gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta all’esigenza di valutazione del rischio comunque prevista dagli artt.28 e 181 del DLgs.81/2008. Pertanto, anche considerato che le indicazioni desumibili dal capo IV del Titolo VIII sono in linea con gli orientamenti protezionistici internazionali maggiormente accreditati (ICNIRP, OMS), si ritiene utile riferirsi al Capo IV del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all’art.181.

Da quando il Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 è pienamente in vigore?
Con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione
della direttiva 2008/46/CE, l’applicazione degli specifici principi di prevenzione e protezione previsti dal Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 ha subito uno slittamento temporale di 4 anni e l’entrata in vigore è prevista per il 30/04/2012.
Si sottolinea tuttavia il principio generale di cui all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, con lo slittamento al 30/04/2012, fino a tale data non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.

Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che si vogliono prevenire ?
Le misure previste dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 sono specificamente mirate alla protezione
dagli effetti certi che hanno una ricaduta in termini sanitari (“rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto”). Si tratta degli effetti conosciuti di tipo deterministico, di cui cioè esiste, ed è stata definita, una soglia di insorgenza, e la cui gravità può variare in funzione dell’intensità dell’esposizione (DLgs.81/2008, art. 206 comma 1). Invece, la norma non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità, né i rischi conseguenti al contatto con i conduttori in tensione (art. 206, comma 2) questi ultimi già coperti dalle norme per la sicurezza elettrica.
Le correnti indotte citate nel testo sono essenzialmente dovute ai CEM a bassa frequenza (fino a 10
MHz), e possono indurre vari effetti avversi principalmente a carico del sistema cardiovascolare (aritmie, fibrillazione, asistolia, ecc.) e nervoso (contrazione neuromuscolare, induzione di lampi luminosi nel campo visivo noti come magnetofosfeni, o altri). L’assorbimento di energia è
connesso ai CEM a frequenze oltre i 100 kHz e può causare un riscaldamento localizzato di organi e tessuti o uno stress termico generalizzato; gli effetti avversi più rilevanti sono le ustioni, il colpo di calore, la cataratta e la sterilità maschile temporanea.
Invece, le correnti di contatto considerate dalla legge sono quelle che fluiscono al contatto di un individuo con oggetti metallici posti nel campo elettromagnetico e che, in funzione dell’intensità, possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni. Da notare che la maggior parte degli effetti avversi considerati nel DLgs.81/2008 compaiono immediatamente (es. aritmie, contrazioni muscolari, ustioni), ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo la conseguenza di un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.
Infine, la normativa è volta anche alla protezione da alcune tipologie di effetti indiretti, quali l’interferenza elettromagnetica con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati), l’effetto propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi campi magnetici statici, l’innesco di elettrodetonatori ed il rischio incendio per scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (art. 209, comma 4, lettera d).

Quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato” che effettua la valutazione del rischio ?
I riferimenti legislativi vanno ricercati tanto nell’art.32 quanto nell’art.181 del DLgs.81/2008 ove si afferma che il personale qualificato deve avere specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti fisici. In questo contesto la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base del curriculum (richiedergli di documentare un curriculum specifico nel settore ed in particolare la partecipazione ad almeno un corso teorico-pratico sulla materia) del rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale del proprio lavoro (una relazione tecnica con tutti gli elementi richiesti dal Capo IV, Titolo VIII, DLgs.81/2008; vedi punto 4.19).
Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale che potrebbero orientare la scelta del datore di lavoro sono contenute nel documento “La figura professionale dell’esperto nella valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (0 Hz–300 GHz) e da radiazione ottica coerente e incoerente” redatto a cura della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) e disponibile sul sito web della Consulta medesima (http://www.ospedalesicuro.eu/).

Quali sono le esposizioni di carattere professionale?
Secondo la definizione dell’art.2, comma 1, lettera f), della legge 36/2001, la legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici, l’esposizione dei lavoratori è “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo.
Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione. Il datore di lavoro deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell’esercente della sorgente anche avvalendosi dell’organo di controllo.
Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione.
La regola generale da seguire in proposito, possibilmente in sede di progettazione dei luoghi di lavoro, è quella di installare gli
apparati emettitori di CEM in aree di lavoro adibite ad uso esclusivo degli stessi e comunque ad una distanza adeguata dalle altre aree di lavoro ove il personale stazioni per periodi prolungati.

Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio ?
L’articolo 209 del DLgs.81/08 precisa che “il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori….” in conformità alle norme CENELEC. Finché tali norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni lavorative, il datore di lavoro è indirizzato ad adottare “le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del CEI, tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.” L'articolo 181 si riferisce, più in generale, alle buone prassi secondo la definizione dell'articolo 2 del decreto 81/2008.
Allo stato attuale il CENELEC sta lavorando a vari documenti, ma finora ha pubblicato solo il seguente:
- EN 50100 “Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure”
Esistono anche le seguenti norme messe a punto dal CENELEC nel quadro dell’applicazione della Raccomandazione 519/1999 per la protezione della popolazione:
- CEI EN 50392: Norma generica per la dimostrazione della conformità degli apparecchi elettronici ed elettrici ai limiti di base relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici (0
Hz – 300 GHz);
- CEI EN 50364: Limitazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0 Hz-10 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) e in applicazioni similari;
- CEI EN 50371: Esposizione umana ai campi elettromagnetici(10 MHz-300 GHz)- Norma generica per dimostrare la conformità di apparecchi elettronici di bassa potenza ai limiti di base fissati per la popolazione;
- CEI EN 62311: Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l’esposizione umana ai campi elettromagnetici ( 0 – 300 GHz).
Va segnalato che anche la Commissione Europea ha affidato ad un gruppo di esperti la redazione di una non-binding guide sulla valutazione del rischio occupazionale dai campi elettromagnetici, che dovrebbe essere disponibile nel giro di pochi mesi.
La legislazione prevede in sostanza che la valutazione possa essere effettuata a partire da varie fonti informative, la prima delle quali si ritiene debba essere quella degli elenchi (white & black list) ripresi da norme di validità riconosciuta e dei dati forniti dai produttori. Altre fonti informative utilizzabili per un primo livello di valutazione sono indicazioni bibliografiche o anche banche-dati, purché ben riferibili alle situazioni oggetto di indagine.
Solamente nel caso che la valutazione debba proseguire si renderà necessario il ricorso alle misurazioni dei livelli di esposizione ed, ulteriormente, al calcolo dei parametri dosimetrici.
I riferimenti elettivi per la valutazione e misura sono attualmente le due guide del CEI:
Norma CEI 211-6. Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana. Prima edizione, fascicolo 5908. Gennaio 2001.
Norma CEI 211-7. Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana. Prima edizione, fascicolo 5909. Gennaio 2001.

Altre norme che trattano la valutazione e la misura in ambiti specifici sono:
Norma CEI 61-237 + V1: Apparecchi per uso domestico e similare- Campi elettromagnetici- Metodi per la valutazione e le misure;
Norma CEI 106-1: Valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti dai dispositivi utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) e in applicazioni similari. Prima edizione, fascicolo 6656-E. Ottobre
2002.
Norma CEI 106-5: Norma di base per il calcolo e la misura dell’intensità di campo elettromagnetico e del SAR relativi all’esposizione umana derivante dalle stazioni radio base e dalle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili (110 MHz – 40 GHz). Prima edizione, fascicolo 6963-E. Luglio 2005.
Norma CEI 106-9: Esposizione ai campi elettrici e magnetici nell’intervallo delle frequenze basse e intermedie- Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo elettrico interno indotti nel corpo umano. Parte 2-1: Esposizione ai campi magnetici – Modelli 2D. Prima edizione, fascicolo 7726-E. Luglio 2005.
Norma CEI 106-10: Esposizione ai campi elettrico e magnetico nell’intervallo delle frequenze basse e intermedie- Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo elettrico interno indotti nel corpo umano. Parte 1: Aspetti generali. Prima edizione, fascicolo 8230. Aprile 2006. Norma CEI 106-13: Norma di base per la valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da un trasmettitore di radiodiffusione indipendente (30 MHz - 40
GHz). Prima edizione, fascicolo 9066. Ottobre 2007.
Norma CEI 106-17: Esposizione ai campi a radiofrequenza provenienti da dispositivi di comunicazione senza fili tenuti in mano o montati sul corpo- Modelli umani, strumentazione e procedure. Parte 1: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) per i dispositivi tenuti in mano molto vicini all’orecchio (gamma di frequenza: 300 MHz-3 GHz). Prima edizione, fascicolo 8999. Settembre 2007.
Norma CEI 106-18: Esposizione ai campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenze basse e intermedie – Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo elettrico interno indotti nel corpo umano. Parte 3-1: Esposizione ai campi elettrici- Modelli analitici e numerici 2D. Prima edizione, fascicolo 9475. Settembre 2008

Il CEI ha peraltro attivato un gruppo di lavoro per produrre un documento sulle valutazioni per specifiche attrezzature occupazionali. Altri riferimenti utili sono le "Guidances on occupational exposure assessment", messe a punto nell'ambito del progetto europeo EMF-NET, disponibili sul sito web del progetto medesimo nel documento scaricabile al link:
http://web.jrc.ec.europa.eu/emf-net/doc/Reports/Final%20technical%20report_D49_FactSheet.pdf

Ulteriori fonti di cui tenere conto sono informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche ed i dati della sorveglianza sanitaria dove attuata (art.209, c.4, lettera g).

Da ultimo si evidenzia che il CENELEC ha recentemente pubblicato le norme EN 50444 ed EN
50505 che recano le procedure per la valutazione dell’esposizione, rispettivamente, a saldatrici ad arco e saldatrici a resistenza. Dette norme sono indirizzate ai produttori di macchine ai fini del rispetto a priori dei requisiti previsti dalla norma di prodotto EN 50445. Le procedure ivi contenute
non sono automaticamente applicabili alla valutazione a posteriori di attrezzature che già si trovano nell’ambiente di lavoro.
Le nuove attrezzature riferite a tali norme possono essere considerate giustificabili solo a condizione che le procedure e modalità di utilizzo siano compatibili con le tecniche di valutazione delle emissioni stabilite nelle norme medesime.

Come gestire la valutazione del rischio per portatori di protesi ed altri dispositivi medici impiantati ?
I lavoratori portatori di dispositivi medici o protesi impiantate devono essere considerati lavoratori
particolarmente sensibili al rischio, secondo la definizione dell'art.183. La valutazione del rischio per tali soggetti sarà quindi del tutto peculiare e prescinderà dal mero rispetto dei valori di azione e limiti di esposizione, avvalendosi peraltro della collaborazione del medico competente, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico o struttura curante o produttore sulla natura e caratteristiche del dispositivo (livelli di immunità, tipologia di malfunzionamento) o protesi. I livelli d’azione prescritti dall’Allegato XXXVI del DLgs.81/2008 sono stati infatti fissati al fine di prevenire gli effetti noti dell’esposizione su soggetti sani. Per altro l’esposizione a campi elettromagnetici di entità inferiore anche ai livelli di riferimento per il pubblico di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE può comportare problemi per persone portatrici di stimolatori cardiaci, impianti ferromagnetici e dispositivi medicali impiantati.
Il CENELEC sta affrontando il problema nella sua generalità, ed è allo studio il prEN 50527-1 "Assessment of human exposure at the workplace for persons bearing AIMD (Active Implanted Medical Device) in electric, magnetic, and electromagnetic fields with frequencies 0 - 300 GHz – Part 1 - General".
Allo stato dell'arte, informazioni utili sui livelli di sicurezza per soggetti portatori di dispositivi medici o protesi sono reperibili nelle linee guida ICNIRP sui campi magnetici statici (1994), sul documento dell'ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienist) “Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices” (1999), in riferimento ai campi a 50 Hz. Informazione utili sono anche contenute nel rapporto ISTISAN 01/21: “Immunità elettromagnetica dei pacemaker alle stazioni radio base per telefonia GSM: distanze di sicurezza sulla base di normative attuali”, basate su un progetto di norma sviluppato in Germania dal DIN (E DIN VDE 0848-3-1 del 1999).
In particolare, la maggior parte degli stimolatori cardiaci può presentare disturbi e malfunzionamenti per campi magnetici statici superiori a 0,5 mTesla. Vi sono inoltre anche altri sistemi elettronici di uso crescente, come protesi auricolari elettroniche, pompe per insulina, protesi attive, che possono risultare suscettibili ad induzioni magnetiche di pochi mTesla. A partire da campi statici dell’ordine di 3-5 mT possono inoltre essere indotti spostamenti e torsioni di schegge interne al corpo umano o impianti ferromagnetici, con conseguente grave rischio per la salute e l’incolumità del soggetto esposto.
Per quel che riguarda i campi a frequenza di rete (50 Hz), l'ACGIH raccomanda che i soggetti portatori di dispositivi attivi non siano esposti a livelli superiori a 1 kV/m per il campo elettrico, e 100 T per il campo magnetico.

In quali casi e con quali modalità i produttori sono tenuti a fornire informazioni sui livelli di emissione di CEM ?
Tutti i macchinari alimentati a corrente elettrica, o contenenti una componente che sia sorgente di
radiazioni non ionizzanti, possono generare, nello spazio loro circostante, un campo elettromagnetico di spettro vario.
Secondo quanto riportato al punto 1.5.10 dell’Allegato 1 del DPR 459/96 (recepimento della direttiva macchine) la progettazione e costruzione di tali macchinari deve essere tale da limitare
qualsiasi emissione di radiazioni a quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o comunque non pericolosi.
Il rispetto della norma UNI EN 12198-1 del 2009, che riguarda l’emissione dai macchinari di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante (sia i campi elettromagnetici che le radiazioni ottiche), garantisce agli acquirenti che i requisiti del DPR 459/96 sono rispettati.
In funzione del livello di emissione di radiazioni, (valori riportati in appendice B della UNI EN
12198:2009) la norma richiede che il fabbricante assegni alla macchina una categoria di emissione di radiazioni. Sono considerate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, addestramento, secondo la tabella seguente:


Le radiazioni emesse dai macchinari possono essere previste dal processo di lavorazione (emissioni
funzionali) oppure possono verificarsi in modo involontario (emissioni indesiderate).
Per le emissioni di radiazioni indesiderate, il livello di emissione dovrebbe essere ridotto a valori corrispondenti alla categoria 0, mentre l’emissione funzionale di radiazioni deve essere limitata al grado necessario per il funzionamento della macchina, corrispondente alla categoria 1 o 2.
Il fabbricante deve dichiarare nelle istruzioni per l’uso quali sono gli impieghi previsti della macchina, la categoria di emissione di radiazioni e le procedure di funzionamento. Il fabbricante deve specificare, se necessario, il livello di competenza da raggiungere mediante addestramento.
Nei casi in cui particolari condizioni operative possano ridurre le emissioni, il fabbricante deve fornirne dettagli appropriati nelle istruzioni.
Se la categoria di emissione di radiazioni è 1 o 2, il fabbricante deve dichiarare come informazione supplementare il tipo e il livello di radiazioni che possono essere emesse dalla macchina.
Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate. La marcatura deve comprendere:
- Segnale di sicurezza rappresentante il tipo di emissione di radiazione
- Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2).
- Il riferimento alla norma EN 12198.

Come si tiene conto dei tempi di esposizione (Allegato XXXVI, Tabella 1 e 2 e relative note)?
I valori limite di esposizione ed i valori di azione fino alla frequenza di 10 MHz sono finalizzati a
prevenire effetti di stimolazione elettrica a carico dei tessuti stimolabili, in primo luogo i tessuti nervoso e muscolare. Tali effetti seguono un profilo a soglia e si manifestano su base temporale sostanzialmente istantanea. Per tale motivo, in particolare al di sotto di 100 kHz, il rispetto dei limiti e valori di azione deve essere garantito su base istantanea, senza alcuna operazione di media temporale, per tutto il tempo di esposizione durante la giornata di lavoro. A tal fine, nell’arco di una intera giornata lavorativa, le misure devono essere effettuate nelle condizioni di massima emissione delle attrezzature.
Per campi a frequenze tra 100 kHz e 10 GHz, i limiti di esposizione e valori d'azione sono invece finalizzati a prevenire l'eccessivo riscaldamento a livello sistemico e locale. La valutazione dell’esposizione va quindi effettuata considerando la potenza media per ogni intervallo di 6 minuti, per tenere in conto i tempi di risposta del sistema di termoregolazione del corpo umano. Per frequenze superiori a 10 GHz, infine, l’intervallo di tempo su cui valutare la media della potenza è pari a 68/f1.05 minuti. Si suggerisce ad ogni modo di impostare una prima valutazione riferita alle condizioni di massima emissione della macchina, ed approfondire la media sui sei minuti (comunque quelli più sfavorevoli) solo se i valori di azione risultano superati in tale condizione estema.

E’ tecnicamente corretto utilizzare misuratori personali ?
I misuratori personali sono strumenti che possono essere indossati dal lavoratore, e che registrano l’andamento nel tempo dei livelli di campo elettrico o magnetico.
Misuratori personali di campo magnetico possono essere utilizzati per misure fino alla frequenza di qualche kHz senza particolari problemi, a patto di non avere a che fare con segnali complessi con forti transitori, che tali dispositivi non sono in grado di misurare correttamente. Sono disponibili sul mercato anche misuratori personali in radiofrequenza, che invece possono essere utilizzati solo come segnalatori di situazioni di allarme o di attenzione, da approfondire successivamente con tecniche di misura più rigorose. I risultati ottenuti con misuratori individuali in radiofrequenza non devono essere utilizzati per il confronto con i valori d’azione, che per definizione si riferiscono a condizioni di campo imperturbato (cioè in assenza del soggetto esposto), considerato anche l'elevato margine di incertezza che viene introdotto dalla presenza del corpo umano in prossimità dello strumento di misura.

Quali specifiche indicazioni per le esposizioni a campi pulsati e in presenza di segnali complessi ?
Il rispetto dei limiti di esposizione e valori di azione fino alla frequenza di
100 KHz deve essere garantito su base istantanea, senza alcuna operazione di media temporale. Nel caso di segnali complessi con elevati transitori, molto comuni su tutte le macchine per riscaldamento o saldatura, è possibile applicare il metodo del “picco ponderato” (Guidance on determining compliance of exposure to pulsed and complex nonsinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP guidelines. – Health Physics, March 2003, Volume 84, Number 3), a patto che questo sia implementato sullo strumento a disposizione, e che detto strumento sia dotato di un rivelatore di picco adeguato alla natura del segnale (spesso le informazioni sui data-sheet sono insufficienti a tale fine).
Qualora lo strumento disponibile non implementi il metodo, o non sia equipaggiato con un rivelatore di picco adeguato, è necessario analizzare il segnale nel dominio del tempo al fine di applicare il metodo della frequenza equivalente (Linee Guida ICNIRP, 1998). Tale metodo consiste nel calcolo, a partire dalla durata tp della massima variazione (o dell’impulso) del valore istantaneo del campo elettrico o magnetico, una frequenza equivalente di riferimento f = 1/(2tp). Il valore di
picco del campo elettrico o magnetico sarà poi confrontato con il valore di azione alla frequenza equivalente, moltiplicato per √2. Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
Per campi a frequenze tra 100 kHz e 10 GHz, la valutazione dell’esposizione va effettuata considerando la potenza media per ogni intervallo di 6 minuti, per tenere in conto i tempi di risposta del sistema di termoregolazione del corpo umano. Il tipico caso di segnale pulsato alle alte frequenze è quello dei segnali radar. Nel caso di segnali pulsati modulati con frequenza della portante >10 MHz, il valore di potenza media sulla durata dell’impulso deve essere inferiore a 1000 volte il valore d’azione su Seq fissato a quella frequenza. Ciò equivale a considerare il valore del campo (elettrico) nella sola durata dell'impulso e confrontarlo con il corrispondente valore di azione moltiplicato per 32. Per le esposizioni localizzate al capo nell’intervallo di frequenza 0,3-10 GHz, viene fissato un limite aggiuntivo (SA ≤ 10 mJ/kg come media su ogni massa di 10 g di tessuto) per la prevenzione degli effetti acustici dovuti a termodilatazione. Tale limite è comunque verificabile solo con tecniche di calcolo numerico.

Come comportarsi all’esito della valutazione; con quali valori confrontarsi ?
Qualora la valutazione non evidenzi il superamento dei valori di azione non è richiesto che vengano adottate specifiche azioni di prevenzione. Nel caso invece si riscontri il superamento dei valori di azione si suggerisce di adottare direttamente le misure tecniche e organizzative finalizzate a ridurre l’esposizione senza ricorrere alla valutazione mediante calcolo sul rispetto dei valori limite per le complessità discusse al punto successivo.
Le misure tecniche e organizzative attuabili possono includere:
- verifica delle corrette condizioni di installazione della macchina in termini di messa a terra e filtraggio rispetto all’impianto di rete;
- ricollocazione della sorgente nel locale ed eliminazione delle superfici riflettenti che possono amplificare l’esposizione;
- remotizzazione del controllo della macchina con conseguente allontanamento del lavoratore;
- schermatura della sorgente, dei locali o dello spazio tra la sorgente e l’operatore;
- ottimizzazione delle procedure di utilizzo della macchina;
- limitazione degli accessi e segnalazione delle aree a rischio;
- apposizione di segnaletica specifica per i soggetti particolarmente sensibili;
- utilizzo di DPI, laddove disponibili, specifici per le frequenze di interesse (es indumenti anti-RF, occhiali di protezione RF);
- dispositivi d’allarme atti a segnalare tempestivamente il possibile superamento dei valori d’azione.
In caso di presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rischio o di possibile interferenza con dispositivi medici elettronici, i valori misurati e/o calcolati, vanno confrontati non soltanto con i valori d’azione e con i valori limite di esposizione, ma anche con opportuni livelli di riferimento per la prevenzione dei rischi associati a tali problematiche. Se tali livelli non sono definiti da raccomandazioni o norme tecniche per la tipologia di dispositivo o di segnale analizzato, devono in ogni caso essere discusse le questioni relative a salute e sicurezza dei suddetti lavoratori.

Quali metodi numerici utilizzare per l’eventuale confronto coi VLE ?
I valori limite di esposizione sono espressi in termini di grandezze dosimetriche, cioè grandezze che
sono definite all’interno del corpo umano, al fine di descrivere l'interazione con i campi elettromagnetici. Questi parametri dosimetrici sono diversi in base all’intervallo di frequenza considerato: i principali sono la densità di corrente indotta nella parte più bassa dello spettro (fino a circa 1 MHz) e il SAR (tasso di assorbimento specifico) nella parte più alta dello spettro.
Trattandosi di parametri interni, essi non sono misurabili sul lavoratore: possono essere valutati tramite calcolo con modelli analitici (utili solo a fini qualitativi) o numerici.
Un’indicazione sulle metodologie di calcolo numerico che possono essere utilizzate nei vari intervalli di frequenza e per diverse tipologie di sorgente viene fornita da alcuni standard CENELEC. Ricordiamo tra i principali:
1. EN 50413 “Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0Hz – 300GHz)”
2. EN 50420 “Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from a stand-alone broadcast transmitter”
3. EN 50475 “Basic standard for the calculation and the measurement of human exposure to electromagnetic fields from broadcasting service transmitters in the HF bands (3MHz –
30MHz)”
4. EN 62226 “Esposizione ai campi elettrici e magnetici nell’intervallo delle frequenze basse e intermedie – Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo elettrico interno-indotti nel corpo umano”:
Part 1: General aspects
Part 2-1: Exposure to magnetic fields – 2D models
Part 3-1: Exposure to electric fileds – 2D models
Dettagliate informazioni pratiche sono anche disponibili nella "Guidances on occupational exposure assessment - Numerical dosimetry", redatta dall’Ispesl e disponibile sul sito del progetto EMF-NET al link indicato al punto 4-8, della quale è in corso l’attività di traduzione in italiano che sarà disponibile sul sito dell’Ispesl.
I modelli numerici permettono di rappresentare con maggiore dettaglio lo scenario espositivo, e sono più adatti alle valutazioni per il confronto con i limiti. Essi utilizzano metodi di calcolo come il metodo delle impedenze, l’FDTD (Finite Differences Time Domain), il MoM (Method of Moments), modellizzando la propagazione del campo elettromagnetico all’interno del corpo, in funzione delle caratteristiche morfologiche ed elettriche dei tessuti. Questo tipo di tecnica permette di caratterizzare l’esposizione di un soggetto con un grado di precisione limitato da alcune problematiche, relative prevalentemente alla disponibilità di modelli anatomico-digitali dell’organismo umano (mancano modelli con posture complesse e caratteristiche morfologiche particolari) e alle incertezze sulle caratteristiche dielettriche dei tessuti biologici (in particolare alle frequenze più basse). L'utilizzo delle tecniche di calcolo numerico può risultare indispensabile in particolari scenari espositivi, come esposizioni fortemente localizzate o disuniformi in stretta prossimità della sorgente (come nel caso dei telefoni cellulari), specialmente ai fini della verifica del rispetto dei limiti di esposizione per il SAR locale.
Va anche detto che l'utilizzo delle tecniche di calcolo numerico è ad oggi appannaggio pressoché esclusivo di centri ricerca altamente specializzati e trova applicazione elettiva ai fini della standardizzazione dei prodotti. Non è ancora pensabile l’utilizzo estensivo di detto strumento da parte di tutti i datori di lavoro, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Quali i contenuti della informazione e formazione?
I lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere informati sugli esiti della valutazione
del rischio CEM in azienda, sul significato dei limiti di esposizione e dei valori di azione nonché dei potenziali rischi associati all’esposizione.
L’informazione, che deve comunque sempre includere nozioni sulle condizioni che possono comportare particolare suscettibilità e in particolare un avviso ai soggetti portatori di dispositivi o protesi mediche impiantate finalizzati alla segnalazione dei possibili rischi per la salute, ed alla richiesta da parte del lavoratore di visita di idoneità specifica alla mansione, deve fare particolare riferimento a:
livelli di esposizione delle diverse mansioni e attività;
classificazione delle aree, con chiara identificazione di quelle che possono esporre i lavoratori a livelli superiori a quelli previsti per la popolazione, quelle dove si superano i livelli di azione ed infine quelle non adatte ai lavoratori particolarmente sensibili;
controindicazioni specifiche all’esposizione (elencazione delle condizioni di salute che consentono di classificare un lavoratore come “particolarmente sensibile”) e conseguente necessità di segnalazione al medico competente di tali condizioni;
indicazione delle modalità per l’accesso, su richiesta del lavoratore, alla sorveglianza sanitaria.
I lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere formati sulle misure di sicurezza da adottare al fine di prevenire i rischi per la salute e sicurezza specifici associati all’esposizione. In particolare i lavoratori che si trovino ad operare presso aree classificate a rischio di esposizione dovranno ricevere adeguata formazione sugli opportuni accorgimenti e modalità operative da adottare al fine di:
prevenire il superamento dei livelli d’azione;
uso e manutenzione dei DPI;
uso e manutenzione dei dispositivi di segnalazione di allarme;
procedure e norme comportamentali idonee a ridurre al minimo l’esposizione.

Da quali livelli di esposizione far partire la sorveglianza sanitaria ?
I riferimenti legislativi da tenere in considerazione per una risposta al quesito sono i seguenti:
1) le misure per la protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione a CEM previste nel Capo
IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 costituiscono il recepimento della Direttiva Europea
2004/40/CE, e riguardano la prevenzione e protezione dagli effetti nocivi a breve termine
(art. 206, DLgs.81/2008, Campo di applicazione) (vedi anche punto 4.2);
2) esiste la necessità di una particolare tutela nei confronti del rischio di effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, come definito nell’art. 209 del Capo IV per quanto specificamente i CEM, ma previsto, in termini generali, nel Capo I del Titolo VIII (Principi Generali, art.183, DLgs.81/2008);
3) la sorveglianza sanitaria è definita (art. 2 comma 1 lettera m del DLgs.81/2008) “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e secondo l’art. 41 comma 1 dello stesso provvedimento “… è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Con queste premesse, nel quadro legislativo attuale caratterizzato dalla non vigenza del Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma dalla vigenza dei Principi Generali affermati nel Capo I dello stesso Titolo (al proposito, vedi anche il punto 4.1), si ricorda al medico competente, se previsto ex
art.41 comma 1 del medesimo decreto legislativo, di effettuare accertamenti sanitari mirati al rischio:
a) ai lavoratori individuati come particolarmente sensibili;
b) ai lavoratori per i quali è stata rilevata una elevata esposizione a campi elettromagnetici, indicativamente al di sopra dei valori di azione e sussista il rischio che siano superati i valori limite di esposizione previsti dal Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008.
Nel caso di lavoratori occupati in aziende ove non è incaricato alcun medico competente, a fronte di una loro sollecitazione a considerare la loro specifica condizione di rischio, il datore di lavoro può avvalersi del percorso indicato dall’art.5, comma 3, della legge 300/70 (Commissioni mediche pubbliche). Va evidenziato che una corretta e completa informazione e formazione dei lavoratori (vedi punti 4.20 e 4.21), specie per quanto riguarda le condizioni di particolare suscettibilità (vedi punto 4.24), è presupposto essenziale affinché il lavoratore possa evitare danni alla propria salute, soprattutto in assenza di sorveglianza sanitaria.

Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio ?
In base ai dati forniti dalla letteratura scientifica, sono attualmente da considerare soggetti con
possibili controindicazioni e/o particolarmente sensibili alle esposizioni a campi elettrici e magnetici quelli elencati nella tabella seguente.

Tab. 3: soggetti da considerare particolarmente sensibili al rischio da effetti acuti da CEM
a) Soggetti portatori di:
Schegge o frammenti metallici
Clip vascolari
Valvole cardiache
Stent
Defibrillatori impiantati
Pace maker cardiaci
Pompe di infusione di insulina o altri farmaci
Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito
Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali
Distrattori della colonna vertebrale
Altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche di qualunque tipo
Corpi intrauterini (ad esempio spirale o diaframma)
Derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci
Protesi metalliche di qualunque tipo (es. per pregresse fratture, interventi correttivi articolari etc.), viti, chiodi, filo etc.
Espansori mammari
Protesi peniene
Altre protesi
b) Stato di gravidanza;
c) Soggetti con patologie del SNC, in particolare soggetti epilettici;
d) Soggetti con infarto del miocardio recente e con patologie del sistema cardiovascolare.

Peraltro, la Tabella è suscettibile di aggiornamenti in funzione dell’evoluzione delle conoscenze sui rischi delle esposizioni ai CEM.

Quali sono le ricadute della nuova normativa sui DUVRI e sui PSC/POS ?
Nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all’art.26, comma 3, del
DLgs.81/2008, il datore di lavoro committente indicherà innanzitutto i luoghi di lavoro dove i lavoratori potrebbero essere esposti a CEM che superano i livelli di azione precisando le misure di prevenzione e protezione da adottarsi (limitazione della durata delle esposizioni, possibili interferenze, impiego DPI, utilizzo di misuratori personali …). Nel caso in cui, le esposizioni a CEM dei lavoratori pur non superando il livello di azione possano superare il livello di riferimento raccomandato per la popolazione, il datore di lavoro né darà ugualmente comunicazione al fine di prevenire eventuali rischi per i lavoratori portatori di dispositivi/impianti medicali attivi o passivi.
Il tema dei rischi interferenti è particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che svolgono mansioni che prevedono la salita su torri e tralicci per le telecomunicazioni. In questi
casi è infatti frequente la condivisione del supporto fisico (il traliccio) o del sito tra più esercenti, e spesso l'attribuzione dell'incarico di intervento o manutenzione su un particolare elemento avviene in regime di sub-appalto. Al fine di una valutazione completa del rischio si raccomanda che il datore di lavoro committente si rapporti con gli altri esercenti per ottenere informazioni sulle complessive emissioni del sito, da trasferire all’appaltatore all’interno DUVRI.

Il Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC; art.100, DLgs.81/2008) dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione a CEM in particolare in relazione a:
campi generati da sorgenti (ad es.: linee elettriche ad alta tensione, ripetitori, cabine, antenne
…) poste in prossimità o all’interno dell’area del cantiere segnalandone i valori stimati di esposizione;
alla possibile presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero comportare un’esposizione a CEM.
Il Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice conterrà le informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare il superamento del valore di azione. Inoltre esso dovrà contenere le informazioni relative all’eventuale superamento dei livelli di riferimento raccomandati per la popolazione per le attività vicine (ai fini della prevenzione degli effetti per i portatori di dispositivi medici) e l’indicazione delle misure/procedure adottate per eliminare o minimizzare il rischio. Il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione (CSE) adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo le misure di prevenzione e protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.

 

 
Servizi di consulenza  in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro offerti dallo studio del Geom.Benni Paolo partita iva 02994131205  www.testo-unico-sicurezza.com
P.o.s D.u.v.r.i P.s.c Pi.m.u.s D.v.r tutti aggiornati al decreto 81/2008 e s.m editabili in word.