LETTERE DI INCARICO PER IL SINGOLO CANTIERE

Lettera di incarico per dirigente/direttore di cantiere

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Spett.le
Sig. ………………………….
Via …………………………..
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Luogo e data
 
 
Oggetto:     Lettera di incarico di “Dirigente” ai fini della sicurezza
 
 
Egr. Sig. ……………………..,
visto l'organigramma aziendale e visto il Suo ruolo di direttore di cantiere per i lavori di ………………… presso il cantiere ubicato ……………., con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di “Dirigente” ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dagli articolo 18, 26 e  96 del suddetto decreto di seguito riportati:
 
-        tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare i compiti ai lavoratori;
-        fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
-        prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
-        richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
-        adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
-        informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
-        adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
-        astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
-        consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
-        prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
-        adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti[1];
-        nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
 
-        aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
-        vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità,
-        vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 Obblighi del preposto, 20 Obblighi dei lavoratori, 22 obblighi dei progettisti, 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, 24 obblighi degli installatori e 25 Obblighi del Medico competente; 
-        verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
-        fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 2
-        cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 2
-        coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva; 2
-        elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; ;[2]
-        adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
-        predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
-        curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
-        curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
-        curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
-        curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal T.U. n. 81/2008 e s.m.i..
 
Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.
 
 
                                                                                                Il datore di lavoro
                                                                                ..........................................................
 
Per presa visione
 
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[1] Tale obbligo vige nel caso in cui non sia previsto nel contratto di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
[2] Tali obblighi si intendono assolti in caso di presenza di Piano di sicurezza e di coordinamento e di Piano operativo di sicurezza

Lettera di incarico di “preposto” ai fini della sicurezza



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Oggetto: Lettera di incarico di “preposto” ai fini della sicurezza


Egr. Sig. ……………………..,
visto l'organigramma aziendale e visto il Suo ruolo di capocantiere per i lavori di ………………… presso il cantiere ubicato ……………., e gli incarichi a Lei affidati, con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di “Preposto” ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dall'articolo 19 del suddetto decreto di seguito riportati:
 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..


Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

Il datore di lavoro

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Oggetto: Lettera di incarico di “Dirigente” ai fini della sicurezza


Egr. Sig. ……………………..,
visto l'organigramma aziendale e visto il Suo ruolo di direttore di cantiere per i lavori di ………………… presso il cantiere ubicato ……………., con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di “Dirigente” ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dagli articoli 18, 26, 96 e 97 del suddetto decreto di seguito riportati:

- tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare i compiti ai lavoratori;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti ;
- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità,
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 Obblighi del preposto, 20 Obblighi dei lavoratori, 22 obblighi dei progettisti, 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, 24 obblighi degli installatori e 25 Obblighi del Medico competente;
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione:
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 2
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 2
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;2
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; ;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- effettuare la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei sub appaltatori secondo i contenuti riportati all'allegato XVII .
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 Misure generali di tutela e 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione;
- in relazione ai lavori affidati in subappalto corrispondere alle imprese esecutrici senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza;

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal T.U. n. 81/2008 e s.m.i..

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Delega per singolo cantiere (art. 16 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i)


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Il giorno ……….. , davanti a me, dott. ……………. Notaio residente a ………. e iscritto al Collegio di …………, è comparso il sig. …………… (di seguito delegante), nato a ………. il …….. e domiciliato per la carica in ………… , via ………… il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante e di datore di lavoro della ………… (impresa) con sede in ………….., via ………….. , partita IVA …………..
Il comparente, della cui identità personale, qualità e poteri di firma io Notaio sono certo, col mio consenso dichiara di rinunciare alla assistenza di testimoni al presente atto.


PREMESSO CHE

- la consistenza della realtà produttiva dell’impresa …………… (nome dell’impresa), caratterizzata dalla formazione di una pluralità di cantieri con distinte ubicazioni sul territorio, non consente al datore di lavoro il costante contatto con i lavoratori dipendenti e le attività da loro intraprese;
- il sig. ………….., ha assunto la direzione tecnica del cantiere ……….. sito in ……………. per l’esecuzione dei lavori di ……………., coma da lettera di incarico del …… ;
- lo stesso, per l’esperienza acquisita sul piano tecnico e di comando dei cantieri, è particolarmente preparato per gestire l’attività degli stessi, per interpretare i dati progettuali, per valutare tutti gli elementi tecnici e contrattuali che possono comportare o suggerire di apportare varianti al progetto originario, nonché per organizzare il lavoro con specifica cura all’aspetto della sicurezza degli addetti e di terzi, come risulta dai requisiti di adeguata formazione richiamati nella citata lettera di incarico;


CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto ……. delegante, nella qualità di cui in premessa, nomina e costituisce procuratore della ………. (impresa) il sig …….. delegato, che assume la funzione di delegato per la sicurezza sul lavoro dei lavoratori impegnati nelle attività svolte nel cantiere di cui in premessa, attribuendogli i compiti e i connessi poteri, di seguito specificati:


A titolo esemplificativo e non esaustivo il sig. ………… (delegato) dovrà quindi:

1. Disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni; di igiene e sicurezza del lavoro; di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed, in particolare, dal D.Lgs. 81/08, ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose.

2. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:
- accertare che i responsabili del cantiere di cui in premessa conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
- aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità nel cantiere di cui in premessa sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l’adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
- impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
- eseguire e disporre opportune ispezioni nel cantiere di cui in premessa onde accertare, con la necessaria periodicità, l’applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
- mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (INAIL,D.P.L., A.S.L., etc.) rappresentando l’Impresa per quanto occorra con facoltà all’uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;
- rappresentare l’Impresa nelle ispezioni amministrative e nelle inchieste giudiziarie.

3. Dare attuazione alle norme del D.Lgs. 81/08 che qui di seguito si sintetizzano:
- programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- ridurre i rischi alla fonte;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- limitare l’utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
- fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
- promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, a anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
- effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare i compiti ai lavoratori;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;



- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti ;
- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità,
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 Obblighi del preposto, 20 Obblighi dei lavoratori, 22 obblighi dei progettisti, 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, 24 obblighi degli installatori e 25 Obblighi del Medico competente;
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione:
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 3
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva; 3
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;3
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal T.U. n. 81/2008 e s.m.i..

La presente delega viene conferita al Sig. …………… (delegato) con i più ampi poteri, in piena autonomia decisionale ed economica e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti intendendosi, in sostanza, attribuirgli tutti i compiti e le responsabilità connessi agli adempimenti delegabili previsti dalla normativa vigente.

Il sig. ……….. (delegato) dichiara di accettare l’incarico di cui al presente atto e di assumere le conseguenti responsabilità in relazione a quanto sopra esposto.




Si fa infine presente che l’attività del delegato verrà sottoposta a periodica verifica al fine di appurare l’effettiva attuazione dei compiti soprariportati e verrà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.

IL DELEGANTE IL DELEGATO
(per accettazione)

______________ _________________





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