NEWS

  • NORMATIVA

    LEGGE 13 agosto 2010 , n. 136 scaricala in Pdf

    Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)
    (GU n. 196 del 23-8-2010 )


    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga

    la seguente legge:

    Art. 1.(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi
    antimafia e delle misure di prevenzione)
    1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
    per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice
    delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
    2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando:
    a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e
    amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita'
    organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici penale e
    di procedura penale;
    b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);
    c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le
    ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa
    di cui al comma 3;
    d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate
    dall'Unione europea.
    3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione
    della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il
    Governo provvede altresi' a coordinare e armonizzare in modo organico
    la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
    l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
    destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
    organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti
    principi e criteri direttivi:
    a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle
    misure di prevenzione:
    1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche
    indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
    2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della
    legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
    3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano
    essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di
    prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita'
    sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
    della richiesta della misura di prevenzione;
    4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso
    di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la
    morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei
    confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
    5) che venga definita in maniera organica la categoria dei
    destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,
    ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e
    riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che
    giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e,
    per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito
    della pericolosita' del soggetto; che venga comunque prevista la
    possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare
    fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli
    beni;
    6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga
    pubblicamente anziche' in camera di consiglio;
    7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire
    mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis
    delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
    di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
    271, e successive modificazioni;
    8) quando viene richiesta la misura della confisca:
    8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero
    degli immobili sequestrati;
    8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la
    confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
    possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso
    di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello
    non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
    8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati,
    anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per
    non piu' di due volte, in caso di indagini complesse o compendi
    patrimoniali rilevanti;
    9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa
    autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini
    patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia
    tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;
    b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca
    dei beni, che:
    1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni
    sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
    2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni
    localizzati in territorio estero;
    c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,
    stabilendo che:
    1) la revocazione possa essere richiesta:
    1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in
    epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;
    1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,
    sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di
    prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti
    di applicazione della confisca;
    1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,
    unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti
    falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla
    legge come reato;
    2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare
    il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura
    di prevenzione;
    3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di
    inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno
    dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non
    averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
    4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la
    restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di
    cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del
    paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
    successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
    notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti
    del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche
    per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore,
    quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita'
    istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse
    pubblico;
    d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di
    prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi
    dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza
    legali;
    e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di
    prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
    1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti
    anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro nell'ambito di
    un procedimento penale;
    2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un
    sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia
    giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale
    siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di
    prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le
    disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal
    decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi', a carico
    del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle
    relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
    3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione
    dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta
    definitiva per prima;
    4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della
    sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei
    medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione,
    alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo
    le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;
    f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento
    di prevenzione, prevedendo:
    1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni
    sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il
    principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o
    proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
    creditori in buona fede;
    2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del
    sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei
    relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine
    stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,
    l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
    delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,
    assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
    contratto;
    3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui
    beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in
    particolare:
    3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali o
    personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione
    siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni
    dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie
    deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione
    derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di
    godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione
    consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
    3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore
    al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio
    credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non
    inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta
    definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di
    ritardo incolpevole;
    3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del
    sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di
    prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite della
    garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei
    beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
    3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale
    all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
    reimpiego;
    3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che
    preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la
    formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte
    dell'amministratore giudiziario;
    3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che
    essa e' stata determinata da falsita', dolo, errore essenziale di
    fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
    g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle
    misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di
    garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel
    procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in
    particolare:
    1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di
    prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e
    conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per
    il procedimento di prevenzione;
    2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla
    massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni
    confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di
    prevenzione;
    3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o
    di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede
    fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di
    cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione
    hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa
    dichiarata fallita, nonche', nel caso di societa' di persone,
    l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente
    responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le
    disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;
    4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di
    revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni
    oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata
    proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
    5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
    dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale
    competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o
    dell'ente nei cui confronti e' disposto il procedimento di
    prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;
    6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della
    chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa
    attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la
    chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;
    che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei
    beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla
    liquidazione;
    h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni
    sequestrati, prevedendo che la stessa:
    1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste
    dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione
    del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della
    revoca del sequestro;
    3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni
    sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta,
    l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone
    fisiche;
    4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure
    previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei

    beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
    gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di
    prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o
    applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto
    legislativo di cui al comma 1;
    l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con
    le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.
    4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di
    relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31
    dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini
    dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
    competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
    entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
    decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
    Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
    decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
    5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
    legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
    principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il
    Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del
    decreto medesimo.

    Art. 2.
    (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia
    di documentazione antimafia)
    1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
    modifica e l'integrazione della disciplina in materia di
    documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
    di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
    e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e
    criteri direttivi:
    a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto
    stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di
    rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la
    revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali
    le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le
    aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o
    imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non
    possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i
    subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
    575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o consentire le
    concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge
    n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni,
    rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli
    interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello
    Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata
    legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa,
    di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
    e successive modificazioni, nelle imprese interessate;
    b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti
    interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al
    tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati
    successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione
    degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
    c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della
    documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative
    antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento
    a tutti i rapporti, anche gia' in essere, con la pubblica
    amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento
    dell'attivita' di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
    nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita' di
    integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero
    e secondo modalita' di acquisizione da stabilirsi, nonche' della
    possibilita' per il procuratore nazionale antimafia di accedere in
    ogni tempo alla banca di dati medesima;
    d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui
    alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta
    dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita', ad
    accedervi con indicazione altresi' dei codici di progetto relativi a
    ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri
    elementi idonei a identificare la prestazione;
    e) previsione della possibilita' di accedere alla banca di dati di
    cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per
    lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice
    di procedura penale;
    f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del
    Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
    con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
    Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di
    attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita'
    d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego
    e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di
    infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della
    documentazione indipendentemente dal valore del contratto,
    subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della
    legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
    g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi
    dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
    enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
    successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi
    allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla
    stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi
    contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di
    qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della
    legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modi-
    ficazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;
    h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai
    sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
    degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo
    determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
    commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante
    per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza
    del medesimo ente locale;
    i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui
    all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
    enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
    successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo
    determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli
    stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove
    costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica
    di competenza del medesimo ente locale;
    l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validita'
    dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti
    nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di
    informativa;
    m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti
    degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla
    prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato
    l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e
    gestionale dell'impresa;
    n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui
    alla lettera m).
    2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla
    lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia'
    destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione
    del Ministero dell'interno.
    3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
    alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
    Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro
    quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di
    decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le
    Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
    decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
    4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
    legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
    principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il
    Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del
    decreto medesimo.

    Art. 3.
    (Tracciabilita' dei flussi finanziari)
    1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata
    a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
    subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche'
    i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
    titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
    devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi
    presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,
    anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma
    5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
    lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
    dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati
    sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
    devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
    bonifico bancario o postale.
    2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
    e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati
    all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
    tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale
    dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
    degli interventi di cui al medesimo comma 1.
    3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e
    istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di
    pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
    eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
    fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
    giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
    interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi
    diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
    impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
    4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e
    alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
    provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
    questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
    bonifico bancario o postale.
    5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico
    bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
    transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
    unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico
    sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla
    stazione appaltante.




    6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto
    CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il
    coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
    dei ministri.
    7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
    appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
    cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione,
    nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fi-scale
    delle persone delegate ad operare su di essi.
    8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
    appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
    comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
    con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
    finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere
    munito, altresi', della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
    tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
    avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa.
    L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
    dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
    tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede
    all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
    contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
    territoriale del Governo territorialmente competente.
    9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
    i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
    qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
    di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta,
    un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
    obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
    legge.



    Art. 4.
    (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).
    1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta' degli
    automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita' dei
    cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di
    targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.



    Art. 5.
    (Identificazione degli addetti nei cantieri)
    1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1,
    lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
    contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di
    assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel
    caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
    all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo
    n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.



    Art. 6.
    (Sanzioni)
    1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
    cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di
    provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
    societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto
    inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva
    espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una
    sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
    della transazione stessa.
    2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
    cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non
    dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o
    postale comportano, a carico del soggetto inadempiente,
    l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10
    per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione
    si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale
    venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.
    3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1,
    effettuato con modalita' diverse dal bonifico bancario o postale
    comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
    sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di
    ciascun accredito.
    4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
    informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
    soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
    pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
    5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle
    violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di
    applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto
    compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto
    legislativo 21 novembre 2007, n. 231.



    Art. 7.
    (Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di
    accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di
    prevenzione)
    1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata
    emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei
    reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
    penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma
    1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata
    disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
    prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di
    polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in
    relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo' procedere
    alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e
    patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e
    societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo
    scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti
    autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della
    citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.
    2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti
    dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10,
    comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
    modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di
    effettivo esercizio dell'attivita', ovvero il luogo di dimora
    abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello
    delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo'
    delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai
    reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.
    3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di
    applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a cura della
    cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al
    comma 1.
    4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i
    militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle
    facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo
    2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma
    6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
    nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di
    polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,
    n. 231.
    5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una
    misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali
    degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
    del comma 1.
    6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta
    sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai
    sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
    51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
    modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo
    periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 600, e successive modificazioni»;
    b) all'articolo 30, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    «Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati
    previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
    penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma
    1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte,
    con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi
    della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per
    dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia
    tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni
    nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
    di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di
    ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'
    tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente,
    quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore
    ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento
    dei bisogni quotidiani»;
    c) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni
    acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice
    ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro,
    beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 30,
    primo comma, hanno la disponibilita'».



    Art. 8.
    (Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)
    1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
    dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
    appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
    investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i
    quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
    solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
    previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter,
    nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
    penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti
    previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
    delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
    norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche' ai
    delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina
    degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
    riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
    dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
    dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
    interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
    associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
    armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
    che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato
    o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne
    consentono l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali»;
    2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalita' di
    terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli
    ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che
    operano sotto copertura quando le attivita' sono condotte in
    attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del
    presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si
    applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al
    comma 1»;
    c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono
    inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti
    secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta
    dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
    responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza
    del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la
    Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
    per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
    del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai
    commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
    seguito denominate "attivita' antidroga", e' specificatamente
    disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre
    d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,
    dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo
    l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai
    commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita'
    giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle
    attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata comunicazione
    alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
    ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto
    dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
    Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo
    dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione,
    nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
    impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
    ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle
    modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati
    della stessa»;
    f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite
    dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di
    ausiliari e di interposte persone,»;
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    «6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
    ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
    previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi
    previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
    nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita' doganali,
    limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
    modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria
    competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico
    ministero, che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
    pubblico ministeromotivato rapporto entro le successive quarantotto
    ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve
    pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il
    necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;
    h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi
    probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili
    dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico
    ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di
    beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
    controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'.
    Il giudice provvede con decreto motivato»;
    i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
    delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
    all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;
    l) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    «8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti
    adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza
    ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al
    procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti
    indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
    penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale
    antimafia»;
    m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per
    lo svolgimento dei compiti d'istituto»;
    n) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
    «10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli
    ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le
    operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il fatto
    costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;
    o) al comma 11 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
    successive modificazioni».
    2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
    stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
    riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
    successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 97. - (Attivita' sotto copertura). - 1. Per lo svolgimento
    delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal
    presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo
    9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;
    b) l'articolo 98 e' abrogato.
    3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
    e' inserito il seguente:
    «2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche
    appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonche'
    le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del
    procedimento, in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai
    sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
    modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita', indicano
    quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime».
    4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
    codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
    luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 115, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita'
    di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel
    corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della
    legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono
    le generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle
    attivita' medesime»;
    b) all'articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti:
    «degli operatori sotto copertura,»;
    2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di
    polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia
    esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano
    operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della
    legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge
    sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza
    della persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate dal
    giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a
    evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;
    3) al comma 3 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia
    giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri,
    nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita' dai
    medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui
    all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
    modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le
    cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia
    visibile».



    Art. 9.
    (Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di
    turbata liberta' degli incanti)
    1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino
    a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque
    anni».



    Art. 10.

    (Delitto di turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente)
    1. Dopo l'articolo 353 del codice penale e' inserito il seguente:
    «Art. 353-bis. - (Turbata liberta' del procedimento di scelta del
    contraente). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
    chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
    altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto
    a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al
    fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte
    della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei
    mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».



    Art. 11.

    (Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di
    attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)
    1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le
    parole: «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono
    sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-quater del testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
    1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
    2006, n. 152,».
    2. All'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di
    coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) e'
    sostituita dalla seguente:
    «a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone ammesse al
    piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1,
    del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
    modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato
    articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».



    Art. 12.
    (Coordinamenti interforze provinciali)
    1. Al fine di rendere piu' efficace l'aggressione dei patrimoni della
    criminalita' organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della
    giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o piu'
    protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni
    distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui
    partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione
    investigativa antimafia.
    2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e
    le modalita' operative per favorire lo scambio informativo e
    razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure
    di prevenzione patri-
    moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui
    all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
    modificazioni.



    Art. 13.
    (Stazione unica appaltante)
    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
    dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle
    infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
    per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e
    l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di
    Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita' per
    promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o piu' stazioni
    uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la
    regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici e
    di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
    2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
    a) gli enti, gli organismi e le societa' che possono aderire alla
    SUA;
    b) le attivita' e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo
    33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
    forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che
    aderiscono alla SUA;
    d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme
    restando le disposizioni vigenti in materia.



    Art. 14.
    (Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca
    dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le
    misure previste per i testimoni di giustizia)
    1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il
    comma 2-septies e' sostituito dal seguente:
    «2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere proposto il
    ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa
    all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21
    della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
    dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
    1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
    sospeso».
    2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15
    gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
    marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si
    applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13
    della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica
    sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato, quanto alle somme
    corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno,
    nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono
    versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
    allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga
    all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,
    n. 244».



    Art. 15.
    (Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla
    criminalita' organizzata)
    1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
    «d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
    e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
    f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;
    b) al comma 3, le parole: «nonche' dell'organismo previsto
    dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' della
    Direzione investigativa antimafia».



    Art. 16.
    (Clausola di invarianza finanziaria)

    1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 agosto 2010

    NAPOLITANO







    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Maroni, Ministro dell'interno

    Alfano, Ministro della giustizia

    Visto, il Guardasigilli: Alfano





     




  •  
    Servizi di consulenza  in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro offerti dallo studio del Geom.Benni Paolo partita iva 02994131205  www.testo-unico-sicurezza.com
    P.o.s D.u.v.r.i P.s.c Pi.m.u.s D.v.r tutti aggiornati al decreto 81/2008 aggiornato al 106/2009 editabili in word.