INTERPELLI 2015

Interpello n. 1/2015 - Risposta al quesito sui criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 1/2015



Roma, 23 giugno 2015

Alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della sicurezza

Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

 


La Federcoordinatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2 del decreto interministeriale del 04/03/2013 (di seguito decreto), inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare l'istante evidenzia che "nell'art. 2 del decreto di cui all'oggetto, viene indicato come l'adozione e l'applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell'allegato 1, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli art 17; 26; 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e smi. Ora, gli articoli 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di sicurezza [...], mentre l'art 100 del d.lgs. n. 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. Come dunque può rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti?
Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che invece che all'art. 100 si volesse far riferimento all'art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?"
Al riguardo va premesso che il decreto ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 (art. 1, co. 2, del decreto).
Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.
L'art. 91 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "il coordinatore per in progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV."

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

Con il decreto in argomento viene "ampliato" il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L'allegato XV, punto 2.2.1 lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere "l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: [...] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali ai fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante".
Pertanto, il riferimento all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l'applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiMenu Principale


Interpello n. 2/2015 - Risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 2/2015



Roma, 24 giugno 2015

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri


Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all'allegato al d.m. 6 marzo 2013). In particolare l'interpellante chiede di sapere se sia possibile "per l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato".
Al riguardo va premesso che i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti (quando ciò è consentito dalla legge) di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuai dal decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014.
Tale decreto identifica un prerequisito - individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) - e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente. Inoltre, il decreto 6 Marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione, quali:
1. area normativa/giuridica/organizzativa;
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari;
3. area relazioni/comunicazioni.
Dì conseguenza, puntualizza sempre il Decreto 6 Marzo 2013, "la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni


La Commissione ritiene che il decreto 6 Marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare - in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari; area relazioni/comunicazioni) - il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 Marzo 2013. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.
Tanto premesso, l'Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti - in qualunque modo idoneo allo scopo - il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate "aree tematiche" per la quale voglia svolgere le attività di docenza.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 3/2015 - Risposta al quesito relativo all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 3/2015






Roma, 24 giugno 2015

Alla Federazione Nazionale UGL Sanità





Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008.

La Federazione Nazionale UGL Sanità ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere se le imprese familiari, che operino in un cantiere temporaneo e mobile, devono redigere il piano operativo dì sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del d.lgs. n 81/2008.
Al riguardo va premesso che l'art. 230 bis del Codice Civile prevede che "salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]".
L'art 96 del d.lgs. 81/2008 espressamente prevede che "i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: [...] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni


In generale è opportuno sottolineare che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all'art 230 bis del codice civile, si applica l'art 21 del D.Lgs. n. 81/2008.
Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dall'art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall'art. 96 del decreto in parola.
Tale piano deve riportare tutti i punti dell'allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 4/2015 - Risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 4/2015






Roma, 24 giugno 2015

Alla Associazione Nazionale Costruttori Edili





Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.


L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla formazione prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla "valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat/Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.
A titolo esemplificativo, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica "ad hoc" per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per "asfaltista", figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato".
Per quanto riguarda il quesito relativo alla valutazione dei rischi, la Commissione evidenzia che a norma dell'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 la valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere ispirato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale "strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione" e che nel documento redatto a conclusione della valutazione devono essere individuate "le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento".
Per quanto riguarda, invece, il quesito relativo alla formazione - premesso che la stessa non può mai essere sostitutiva dell'addestramento, ove previsto da norme specifiche o evidenziato come necessario dalla valutazione dei rischi - la Commissione rileva:

1. che la formazione prevista dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, così come definita per durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 "è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del d.lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari";
2. che essa, a norma dell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012 "costituisce un percorso minimo e, tuttavia sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)".


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi, secondo le indicazione degli articoli 28 e 29 del medesimo decreto, deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.
Da ciò discende che anche l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore - da considerarsi parte integrante dell'organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare - è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nel sopra citato Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito nell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
Fatto salvo l'obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche, come, ad esempio, quella di cui al decreto interministeriale del 04/03/2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.
In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 5/2015 - Risposta al quesito relativo all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati



Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 5/2015


Roma, 24 giugno 2015

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare l'istante rappresenta che: "il decreto legislativo n. 81/2008 prevede, all'art.65, commi 2 e 3 che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale".
Ciò posto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.
Al riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall'art 65 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare, il comma 3 dell'articolo appena citato attribuisce all'organo di vigilanza il potere di "consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.
Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni "non diano luogo ad emissione di agenti nocivi", presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008).
Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 6/2015 – Settori ATECO e formazione RSPP
02/11/2015 - n. 6/2015
destinatario: Federazione Anie
istanza: Corrispondenza tra codici Ateco e formazione

La Federazione Anie ha avanzato istanza di interpello in merito all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 in relazione alla nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007). In particolare l’istante chiede di sapere quale sia il macrosettore di riferimento indicato dall'Accordo in parola per un'azienda che nel 2006, in base ai codici Ateco 2002 era identificata nella sezione DK ed adesso, con la nuova codifica, rientra nella Sezione C dell"Ateco 2007.
Al riguardo va premesso che l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "[...] Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione [...]. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 7 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni".
L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 struttura i percorsi di formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli Addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) in tre moduli (A. B e C). In particolare il modulo B di specializzazione è strutturato in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative la cui durata varia a seconda del macrosettore di riferimento.
I suddetti macrosettori sono stati costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori Ateco 2002.
A partire dal primo gennaio 2008, l'Istat ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti in sostituzione della precedente (Ateco 2002).
Pertanto, ai fini della formazione di RSPP e ASPP è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente. Si evidenzia che le corrispondenze complete tra Ateco 2007 e Ateco 2002 e viceversa sono disponibili sul sito web Istat.
Ne consegue, quindi, che un'azienda, individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell'Accordo in parola, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 7/2015 – Delega di funzioni
destinatario: USB VVF
istanza: Istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

L’Unione sindacale di Base Vigili del Fuoco ha formulato il seguente quesito alla Commissione Interpelli per sapere “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.

In primo luogo la Commissione si rifà al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che, all’art. 16 comma 1 cita: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
1.che essa risulti da atto scritto recante data certa;
2.che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3.che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4.che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
5.che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.”

Inoltre l’art. 16 prevede per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Tuttavia perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal sopracitato art. 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.

E tra le caratteristiche indicate nell’art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega ‘sia accettata dal delegato per iscritto’, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.

In conclusione, la Commissione indica che non c’è l’obbligo di accettazione della delega di funzioni da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro: il soggetto delegato può rifiutare la delega.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 8/2015 – Sorveglianza sanitaria e svolgimento del ruolo del medico competente
destinatario: CISL
istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL – ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:

1) se “ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/08 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”;

2) se ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, “è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”.

In merito al primo quesito, la Commissione ricorda che l’articolo 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sancisce che la sorveglianza sanitaria comprende anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

Pertanto, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga giustificata, in quanto correlata ai rischi lavorativi.

In merito al secondo quesito, relativo all’obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione rileva che l’articolo 25, comma 1, lettera l), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., prevede che tali ambienti siano visitati “almeno una volta all’anno o a cadenza diversa”, stabilita dallo stesso medico competente “in base alla valutazione dei rischi’ e che l’eventuale indicazione di una ‘periodicità diversa dall’annuale” debba “essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.

Considerato questo, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione “alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 9/2015 – Aggiornamento formatore della sicurezza
destinatario: Federcoordinatori
istanza: Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha posto un quesito alla Commissione Interpelli in merito al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente.

L’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
◾alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32 comma 4, del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
◾ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.



La Federcoordinatori chiede se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore“.

La Commissione risponde all’interpello confermando che il Decreto 6 marzo 2013 “stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente”.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Infine, la Commissione chiarisce che, con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 10/2015 – Applicazione del D.P.R. 177/2011 in ambito navale
destinatario: Confindustria
istanza: Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999

IConfindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione “in merito all’ambito di applicazione del DPR 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale", come disciplinate dal d.lgs. n. 272/99.
A parere dell'Associazione istante, in conseguenza del fatto che l'articolo 1, comma 2, del DPR n. 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione “in modo puntuale e circoscritto" ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente "ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" e, di conseguenza, '"non si applica alle diverse attività in ambito portuale".
Al riguardo la Commissione ritiene opportuno premettere che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “nei riguardi [...] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999. n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 [...]."
Il comma 3, dell’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce poi che “fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, ai decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 [...]."

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

 

Le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall'articolo 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell'intero Titolo II "[...] ai mezzi di trasporto".
Il DPR 14 settembre 2011, n. 177 “in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all'allegato IV, punto 3 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, l'articolo 1, lettera e), prevede l'obbligo di "adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio" - tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto.
Fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni ''di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sulla base di quanto sopra espresso, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, si esclude, in vigenza dell'attuale normativa, l’applicabilità del DPR n. 177/2011 nell'ambito delle lavorazioni disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 11/2015 - Risposta al quesito in merito alla composizione della commissione d’esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla composizione della commissione d’esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore.


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai requisiti dei componenti della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. In particolare l'istante chiede di sapere “quali siano i titoli di studio richiesti per poter essere nominato quale "esperto in materia di impianti di generazione di vapore ”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, punto 3), del Regio Decreto n. 824/1927".
Al riguardo va premesso che la commissione d’esame per il rilascio del certificato di abilitazione è disciplinata dall'art. 29 del Regio Decreto n. 824/1927 che espressamente prevede "Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell’Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e composta:
1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dello Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;
2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;
3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore".
Occorre altresì evidenziare che la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833/1978 ha determinato tra l'altro la soppressione della suddetta associazione e il trasferimento delle relative competenze agli organi del servizio sanitario preposto alla tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro istituito con D.P.R. 31/07/1980, n. 619 (ora confluito in Inail).
A seguito della cessazione dell'attività dell'A.N.C.C. ed il trasferimento delle relative competenze non omologative alle U.S.L.. il Ministero del Lavoro con circolare n. 39 del 29 marzo 1983 forniva indicazioni sulla composizione delle commissioni di esami ed in particolare precisava che il "direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio"... "deve ritenersi automaticamente sostituito, dal 1° gennaio 1983, da un funzionario, laureato in ingegneria, della U.S.L. territorialmente competente a effettuare i compiti già svolti dall'A.N.C.C., designato dalla U.S.L medesima".


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Il rilascio del certificato alla conduzione dei generatori di vapore è subordinato alla valutazione della commissione al fine di verificare una formazione professionale da parte del candidato idonea a prevenire e, comunque, a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano sia da guasto tecnico sia da una non corretta conduzione dell'impianto. Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche in relazione al grado di abilitazione da conseguire; il legislatore ha ritenuto pertanto che nella commissione, oltre a due componenti laureati in ingegneria, vi fosse un esperto in materia di impianti di generazione di vapore del quale però non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio.
Premesso quindi che la norma non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il "membro esperto", la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione. L'individuazione tiene conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l'esperto è scelto nell'ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 12/2015 - Risposta al quesito relativo all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo

Oggetto: art. 12. d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo.


L'Associazione Italiana Sommozzatori Corallari (A.I.S.C.) e l'Associazione Imprese Subacquee Italiane (AISI) con distinte richieste hanno avanzato istanza per richiedere: "... che si renda noto quali siano le regole, le leggi, le direttive e le modalità operative da rispettare per il corretto svolgimento dell'attività di pesca del corallo ...”.
Premesso che l'attività della pesca del corallo risulta assoggettata a disposizioni specifiche regolamentanti la pesca subacquea professionale, quali il DPR 1639/1968, il DM 20 ottobre 1986, il DM 249/1987, che prescrivono per lo svolgimento dell'attività il possesso di uno specifico brevetto tecnico, l'iscrizione in appositi registri e altre disposizioni, che sia pur finalizzate alla sicurezza e salvaguardia in mare dei pescatori subacquei sia professionali o sportivi, esulano dall'ambito di competenza di questa commissione, che può esprimersi esclusivamente su quesiti di ordine generale inerenti l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Relativamente a tale ultimo aspetto, appare utile chiarire che le disposizioni applicabili al settore della pesca professionale del corallo - svolgendosi tale attività in mare e non a bordo - sono da ricondurre non allo specifico campo di applicazione del d.lgs. n. 271/1999, che disciplina la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, ma al generale campo di applicazione del d.lgs. n. 81/2008.
Ne consegue pertanto che nella pesca del corallo le attrezzature ed i DPI da utilizzare devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Sotto il profilo della valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela da adottare da parte dei datori di lavoro, rientrando l'attività professionale della pesca del corallo nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, ne deriva che pur in assenza di una norma tecnica specifica per la pesca del corallo il datore di lavoro è in ogni caso tenuto ad adottare tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi allo svolgimento dell'attività.
In riferimento a tale aspetto, la specifica norma tecnica UNI 11366, riguardante lo svolgimento di una diversa modalità lavorativa subacquea industriale, anche se non connotata da obbligatorietà può costituire un utile riferimento di buona regola a cui riferirsi per ridurre il livello di rischio e per garantire la sicurezza operativa da parte delle barche appoggio ai pescatori subacquei impegnati nell'attività di pesca del corallo.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 13/2015 - Risposta al quesito in merito all'esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito all'esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).


L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'esonero del medico competente, dipendente dell'Istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in considerazione del fatto che il medesimo - per il ruolo che ricopre - è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 81/2008.
Al riguardo si osserva che l'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Invece, l'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Inoltre l’art. 37, comma 14 bis, del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Il medico competente si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro[...]".
Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente, inoltre, partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2014 (ndr: rectius DI 06/03/2013), docente dei suddetti corsi. Pertanto il medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza.
Alla luce di quanto sopra espresso, la Commissione ritiene che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale.
Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell'ambito dell'azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.
Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il "dipendente” svolga le funzioni di medico competente.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 14/2015 - Risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti tre quesiti:
1. la valutazione del rischio di cui alla norma citata (art. 91, comma 2 bis, d.lgs. n. 81/2008) sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici;
2. la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere;
3. quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.

Al riguardo va premesso che la legge 1° ottobre 2012, n. 177, modifica il d.lgs. n. 81/2008.
In particolare l'art. 1, co. 1, lett. b), della citata legge, introduce all'art. 91 il comma 2-bis che prevede “fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute".
Le modifiche introdotte al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n. 82 (art. 1, co. 3, legge n. 177/2012). Considerato che il DM 11/05/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2015, le modifiche al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia a partire dal 26/12/2015.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008: "la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi [...] i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo".

In merito al secondo quesito, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:
-> analisi storiografica;
-> fonti bibliografiche di storia locale;
-> fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture; 
-> fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole;
-> Stazioni dei Carabinieri;
-> Aerofototeca Nazionale a Roma;
-> vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
->eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;
oppure
-> attraverso un'analisi strumentale.
La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale.

In merito al terzo quesito, si evidenzia che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 15/2015 - Risposta al quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.


La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito "all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato- Regioni del 26/01/2006". In particolare l'istante chiede di sapere "se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell'intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l'annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza''.
Al riguardo va premesso che l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "[...]. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione [...]. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni".
L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.
Inoltre l'Accordo Stato-Regioni del 05/10/2006 fornisce le linee guida interpretative dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, al punto 2.6, stabilisce che “il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo".
Il punto 2.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 5/10/2006 stabilisce che "in coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3. [...]".
L'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, Allegato A, paragrafo "La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", specifica quanto segue “si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operatività". Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso".
In analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.


Interpello n. 16/2015 - Risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).



L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito "alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)”.
Al riguardo va premesso che l'art. 2, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 81/2008 definisce preposto "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".
L'art. 19 del decreto in parola declina gli obblighi del preposto.
L’art. 136, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le segmenti indicazioni.

L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto mentre la necessità di ricorrere all'individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell'art. 2, co 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all'organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.
Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall'art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.
Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).
Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell'ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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