INFORISK CALCOLO RISCHIO CHIMICO NUOVO CLP REGIONE PIEMONTE ORA ALPIRISCH

CALCOLO DEL RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE MEDIANTE FOGLIO DI CALCOLO IN EXCEL METODOLOGIA REGIONE PIEMONTE


Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico

Il nostro foglio di calcolo in excel  per la gestione e la valutazione del rischio chimico per la salute ai sensi del D.Lgs 81/2008, basato sul nuovo modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte

Il foglio di calcolo in excel  è stato realizzato dal Geom.Benni Paolo e lo ha messo a disposizione gratuitamente degli iscritti alla nostra Newsletter professional. 

Il foglio di calcolo permette la valutazione secondo quanto disposto dal regolamento CLP in vigore dal 1 giugno 2015, Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i.

Il modello IN EXCEL consente, attraverso l’uso facoltativo di una metodologia semplificata (CUT OFF), di giungere ad una valutazione del rischio per la salute senza procedere ad una valutazione complessa stimata (o misurata), nel caso siano rispettate alcune indicazioni che costituiscono esposizioni molto limitate ad agenti chimici, caratterizzati da pericolosità intrinseca non elevata e presenti in piccole quantità. In caso di non applicabilità di tale metodo semplificato, è possibile adottare la metodologia analitica che prevede lo studio delle caratteristiche di ogni agente chimico.

Il foglio di Excel proposto calcola separatamente il rischio cutaneo IRc e quello Inalatorio IRi

Nel caso siano contemporaneamente presenti per la stessa mansione un rischio cutaneo e uno inalatorio (sia stimato o misurato) i due indici di rischio sono combinati per individuare un rischio cumulativo IRcum

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ASPETTI METODOLOGICI

Gli elementi, anche se non esaustivi, da prendere in considerazione per la valutazione del rischio da agenti chimici sono elencati nell’art. 223, comma 1, del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 e smi, che prevede:

“Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati
XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.”

L’attuale modello di valutazione, partendo dal dettato normativo, fornisce indicazioni da utilizzare esclusivamente durante la valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento del “normale” processo produttivo per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute dei lavoratori; non sono quindi comprese tutte quelle situazioni che accidentalmente possono verificarsi durante l’attività lavorativa (infortuni, incendi, esplosioni, ecc.) che rientrano nel capitolo della valutazione del rischio chimico per la sicurezza e che saranno oggetto di un successivo atto di indirizzo.

Si tratta quindi di un modello valutativo che, partendo da dati di tipo qualitativo/semi-quantitativo, permette un approccio – in parte empirico – in grado di stratificare il rischio da esposizione ad agenti chimici.

Si precisa che le presenti indicazioni NON si applicano ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene. Per questi agenti vanno comunque valutati gli altri rischi per la salute e la sicurezza.

L’eventuale presenza di sensibilizzanti inalatori comporta l’esclusione dal concetto di “rischio irrilevante per la salute” in quanto si ritiene che per questi non vi siano ad oggi elementi conoscitivi sufficienti per definire un’esatta relazione dose/risposta e quindi non si possa applicare il concetto di “livello d’azione” e una completa protezione da tali rischi.

Risultati delle misure ambientali e biologiche. Tali risultati non dovranno essere valutati solo in funzione dei Valori Limite ma dovranno essere analizzati, per gruppi di sostanze, in considerazione di:

caratteristiche intrinseche della sostanza (caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche);
effettiva durata dell’esposizione.

Per rendere omogeneo il criterio valutativo è stato costruito un flusso operativo che permette di verificare l’esistenza delle condizioni di attuazione delle misure specifiche di prevenzione previste dall’art. 225.

SCHEMA PER UN METODO QUANTITATIVO AD INDICI RELATIVO AL RISCHIO PER LA SALUTE

Le modifiche apportate al modello della Regione Piemonte permettono di fornire uno strumento di analisi e valutazione sufficientemente razionale, standardizzato ed oggettivo, ma al tempo stesso utilizzabile.

Si è consapevoli della presenza, nell’iter valutativo proposto, di alcuni aspetti più empirici che scientifici, ma si considera che l’attuale versione permetta di risolvere alcuni problemi riscontrati nella fase applicativa del modello precedente. Qualora necessario, se ne prevederanno ulteriori evoluzioni, in un continuo adeguamento alla norma e alle necessità pratiche di valutazione e prevenzione.

Secondo l’impostazione ormai correntemente diffusasi e coerente con l’orientamento dei relativi documenti della Comunità Europea, appaiono accettabili le seguenti definizioni:

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni; rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione e dimensioni possibili del danno stesso.

E’ stata confermata la logica di un metodo ad indice, in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi valutativi e alla loro comparazione, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.

La stessa legislazione italiana comprende esempi di metodi indicizzati di valutazione del rischio.

La nuova metodologia prevede un percorso di valutazione sia per il rischio inalatorio che per quello cutaneo. Per quanto concerne il rischio inalatorio sono possibili una valutazione di tipo stimato ed una di tipo misurato. Questo, al fine di evitare un’ingiustificata “proliferazione” di indagini ambientali e di permettere un corretto approccio valutativo anche per gli agenti chimici di cui non sono disponibili valori limite ambientali e biologici di riferimento. Per la valutazione del rischio cutaneo l’approccio è solo di tipo stimato non essendo disponibili misure di esposizione sufficientemente standardizzate e validate.

Il diagramma di flusso proposto prevede la possibilità di: applicare un “cut off”, effettuare una valutazione del “rischio stimato” e, quando possibile, valutare il “rischio misurato” attraverso i dati derivanti da indagini ambientali e biologiche.


METODOLOGIA SEMPLIFICATA (CUT OFF)

Per poter applicare il CUT OFF occorre siano soddisfatti i requisiti previsti al punto A1 + C + D oppure
A2 +  B + C + D.
 
A) Presenza nel ciclo lavorativo solo di:
 
1.    sostanze non classificate come pericolose o miscele non classificate come pericolose (e che non contengono sostanze classificate pericolose);
 
oppure
 
2.    sostanze classificate e miscele classificate con H302, H319, H315, EUH 066 o con R22, R36, R38, R66, o classificati pericolosi per l’ambiente.
 
B) Sostanze o miscele caratterizzate da BASSA disponibilità, ovvero:
 
1.    solidi – sostanze sotto forma di granulato (pellet) che non hanno tendenza a rompersi;
2.    liquidi – con temperatura di ebollizione maggiore di 150°C.
 
C)Assenza di elementi che favoriscano la dispersione o la generazione di intermedi di processo pericolosi:
1. senza apporto di energia meccanica;
2. senza apporto di pressione;
3. senza apporto o sviluppo di energia termica.
 
D) Quantitativi utilizzati per sostanza o miscela inferiori a 100 grammi al giorno per addetto.


VALUTAZIONE DELL’INDICE DI RISCHIO INALATORIO (IRI)

Ai fini del processo di valutazione del rischio inalatorio qui delineato, si è ritenuto che l’esistenza di un
“rischio” possa derivare dall’insieme di tre fattori:
 
la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell’agente chimico (M);
la durata di esposizione all’agente chimico (D);
l’esposizione (livello di), sia qualitativa sia quantitativa (E).
 
La valutazione del rischio inalatorio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un procedimento di combinazione fra i fattori sopra definiti:
 
i fattori  durata e  esposizione sono combinati attraverso l’uso di una matrice (n. 1 – pag. 26) restituendo l’entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico (P);
il punteggio ottenuto viene moltiplicato per il fattore di gravità individuando l’indice di rischio (IRi).

 IR = P1xM (1) P=f(D,E)
 
Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto opportuno ponderare i tre fattori secondo le scale  metodologica.

La definizione delle classi si basa su un concetto di fatto empirico, non fondato al momento su specifici metodi di analisi statistico-epidemiologica.
 
La combinazione dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico indicatore di rischio, espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in classi di rischio distribuite


L’individuazione  delle  specifiche  classi  di  rischio  potrà  altresì  consentire  ai  valutatori  di  verificare l’esistenza, nell’ambito del rischio chimico, di una condizione di rischio irrilevante per la salute e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 224, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e smi, l’eventuale non applicabilità delle misure previste dagli articoli 225, 226, 229, 230.
 
In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare l’esistenza di un rischio inalatorio irrilevante per la salute
allorché l’indicatore di rischio si collochi nella prima classe con valore compreso tra 1 e 10.
 
Per quanto riguarda le impurità, i prodotti intermedi, finali, di reazione e secondari, questi andranno valutati  esattamente  come  se  fossero  materie  prime utilizzando,  ove possibile,  il  metodo  del  rischio misurato.       

AGGIORNAMENTO AD ALPIRISCH

Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio da agenti chimici Al.Pi.Ris.Ch in Excel

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