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impresa esecutrice opera

LE IMPRESE

 

Le imprese esecutrici

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo

e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura

finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilità

dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.

81/08)

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

o prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese

esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

o nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di

sicurezza; (Art. 131, legge n. 163/2006)

o prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per

l'esecuzione; (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)

o mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio

dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08)

o prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art.

102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08)

o prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il

rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08)

o designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma

4, D.Lgs. n. 81/08)

o inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08)

o affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

o partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;

o prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;

o osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/08)

o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)

o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/08)

o predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (Art. 96, comma 1,

lettera b), D.Lgs. n. 81/08)

o curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; (Art.

96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08)

o curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la

loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08)

o curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08)

o curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96, comma 1,

lettera f), D.Lgs. n. 81/08)

o redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08)

o sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del ervizio di prevenzione e

protezione; (Art. 41 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

o tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 1,

D.Lgs. n. 81/08)


 
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