IL RISCHIO DA TEMPERATURE ELEVATE NEI CANTIERI EDILI: GLI EFFETTI DEL CALDO SULLA SALUTE

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO EX ART. 7 D. Lgs. 81/08 REGIONE TOSCANA

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Il presente documento fornisce un contributo alle imprese, a tutti i soggetti della prevenzione ed ai lavoratori per valutare il rischio conseguente ad esposizione ad alte temperature nei cantieri edili e per adottare conseguenti misure di prevenzione. L’adozione delle misure di prevenzione indicate nel documento non costituisce un obbligo per le imprese che possono adottare diversi criteri per la valutazione del rischio ed altre misure di prevenzione purché di pari efficacia. La corretta applicazione delle misure indicate nel documento costituisce quindi una delle possibili modalità (in questo caso validata preventivamente dagli organi di vigilanza) per adempiere agli obblighi di legge relativamente al rischio alte temperature nei cantieri edili.


PREVENZIONE E PROTEZIONE NEL SETTORE EDILE: LE AZIONI 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
‘ termometro ed igrometro a disposizione in cantiere (anche facendo ricorso a strumentazione commerciale di costo contenuto e di semplice ed immediata lettura) possono consentire alle imprese di sapere se il loro cantiere rientra nell’ambito delle previsioni del sistema di allarme HHWWS, che fa stime su ambiti territoriali regionali,  o si trova in condizioni più favorevoli o sfavorevoli. ‘ programmare pause § indicativamente, ma non tassativamente, 10 m' / ora in quanto la durata delle stesse può essere determinata sulla base delle condizioni di rischio dei singoli cantieri § programmate dall'impresa ed attuate dal preposto non lasciate alla determinazione del singolo lavoratore § in un luogo possibilmente fresco o comunque in aree ombreggiate § in assenza di aree ombreggiate (stesura asfalto) … ombrelloni da cantiere ‘ programmare i lavori più faticosi in orari con temperature più favorevoli ‘ programmare sospensione dei lavori nelle ore più calde [possibilità CIG riconosciuta dall'INPS per condizioni meteorologiche avverse, a partire dalla condizione di temperature superiori a 34°] ‘ programmare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti ‘ garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro § ad uso potabile, con aggiunta di integratori minerali § per il rinfrescamento dei lavoratori nei periodi di pausa ‘ evitare lavori “isolati” ‘ programmare i turni di lavoro dei lavoratori maggiormente “fragili”, nelle ore meno calde con  pause programmate più lunghe oppure la sospensione dal lavoro ‘ divieto di assunzione di bevande alcoliche


INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO
 informazione dei lavoratori su: § possibili problemi di salute causati dal calore § segni e sintomi premonitori § necessità consultazione del proprio medico di famiglia relativamente ad eventuali modifiche / sospensioni dei trattamenti farmacologici in corso § non lavorare "a torso nudo"
 formazione specifica degli addetti al PS aziendali § possibili problemi di salute causati dal calore § segni e sintomi premonitori § nozioni specifiche di primo soccorso


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED INDUMENTI DA UTILIZZARSI DURANTE IL LAVORO
 mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali ed indumenti protettivi § cappelli a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo
§ occhiali per protezione dai raggi solari § abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante (cotone) § abiti ad alta visibilità in cotone § scarpe di sicurezza/protezione di modello estivo § creme protettive solari [UV]


I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO Nella VDR deve essere valutato il rischio da ondata di calore, con le adeguate previsioni di modalità di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze. Nel POS prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC; informazione e formazione dei lavoratori: § sui possibili problemi di salute causati dal calore, sintomi del colpo di calore § misure di prevenzione previste dal DVR, PSC, POS; § utilizzo dei DPI; § specifica formazione per gli addetti al PS aziendale e di cantiere.


I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE valutazione stato di salute e terapie in corso (identificazione soggetti fragili) partecipazione alla VDR ed alla stesura delle misure di prevenzione protezione e dpi necessari identificazione di malattie come cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità, BPCO e di abitudini voluttuarie che possono ridurre anche drasticamente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore;  nell’ambito delle visite mediche preventive e periodiche espressione di giudizio di idoneità che tenga conto anche di questo fattore di rischio con conseguente valutazione della opportunità di introdurre, ove ne ricorra la necessità, indicazioni, prescrizioni o limitazioni legate alle condizioni di salute di singoli lavoratori. I COMPITI DEL CSP redazione PSC con misure preventive e protettive da adottare in caso di ondata di calore


I COMPITI DEL CSE verifica l'applicazione delle misure preventive e protettive, presenti nel PSC, da adottare in caso di ondata di calore; verifica contenuti POS complementari alle misure previste dal PSC; valuta possibilità di sospensioni dei lavori in situazione di elevato rischio in corso di ondata di calore convocare una riunione di coordinamento pre estiva convocare una riunione di coordinamento il giorno iniziale del periodo oggetto di allerta

I COMPITI DEL RLS / RLSt consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori 
fa proposte in merito alla attività di prevenzione può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Fonte: paf


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