FAQ SICUREZZA CANTIERI

Risposte alle domande piu' comuni in merito alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.


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3.1 Come gestisco il POS nel caso di una società snc con due soci amministratori al 50%, che si occupano di progettazione e gestione del cantiere, nominati come impresa affidataria, che formano una ATI con l’impresa esecutrice delle opere? Ogni ditta dovrà avere il proprio POS? Anche la società in questione che non opera direttamente sul cantiere? Inoltre tale società dovrà comunque avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso, RLS, il proprio DVR?


I soci delle s.n.c. sono equiparati ai lavoratori, pertanto, la s.n.c. deve avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso e redigere il DVR, ecc. Inoltre, ai sensi dell’art. 96 comma 1, del D.lgs. 81/08, compete anche al datore di lavoro delle imprese affidatarie la redazione del POS.

3.2 Dovrei eseguire dei lavori di ristrutturazione che probabilmente comporteranno l’intervento di più imprese. Vorrei sapere se è necessaria la comunicazione all’ASL competente e, in tal caso, le modalità di tale comunicazione ?

E’ necessaria la notifica all’ASL e alla DPL ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. 81/08, con i contenuti indicati nell’Allegato XII del D.lgs. 81/08. Per le modalità si suggerisce di prendere contatti con l’ASL competente per territorio.

3.3 Dovrei seguire la sicurezza per un piccolo cantiere sotto i 100.000
Euro. Ho visto che all’art. 90 comma 11 in caso di lavori non soggetti a permesso di costruire e inferiori ai 100.000 Euro, il CSE svolge anche il ruolo di CSP. Cosa significa in pratica? Il Piano di sicurezza può essere fatto anche dopo l’affidamento dei lavori all’impresa o non va fatto per niente?

Se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea, il committente, nel caso prospettato nella domanda, prima dell’affidamento dei lavori nomina il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tale soggetto, deve essere in possesso dei requisiti dell’art. 98 del D.lgs. 81/08 e, nel caso specifico, deve ottemperare agli obblighi stabiliti dall’art. 91 a carico del coordinatore per la progettazione e art. 92 a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Si segnala che il Ministero del Lavoro si è espresso specificando che in questi casi il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato contestualmente all’incarico di progettazione (Circ. n. 30 del 29 ottobre 2009 e Interpello n. 2/14 del 13.3.2014).

3.4 Svolgo la funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri, mi sono sorti dei dubbi in merito all’idoneità tecnico professionale che devono avere:

- le imprese familiari;
- le società snc dove in cantiere lavorano due o tre soci con pari responsabilità e indipendenza lavorativa, anche decisionale.


Si configurano come imprese e quindi devo richiedere POS, ecc. come da Allegato XV, o come lavoratori autonomi e quindi devo richiedere altri documenti secondo l’Allegato XVII?

In tutti i casi vige l’obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall’allegato XVII del D.lgs. 81/08.
Nel caso prospettato, le imprese familiari e le imprese snc sono imprese il cui datore di lavoro nel rispetto degli obblighi previsti dall’ art. 96 c. 1 lett. g) deve redigere il POS. La verifica dell’idoneità tecnico professionale di tali imprese deve essere effettuata secondo i contenuti del punto 1 dell’allegato XVII, con l’eccezione del DVR per le imprese familiari.

3.5 Nei cantieri è sempre necessaria la presenza di un addetto antincendio e pronto soccorso, sia nel caso che operi un’unica impresa sia nell’ipotesi in cui nel cantiere operino più imprese?

Per assicurare un efficace intervento in caso di emergenza nel cantiere deve essere presente personale adeguatamente formato al ruolo di addetto antincendio e pronto soccorso. Eventuali indicazioni potranno essere oggetto di PSC o ricomprese nell’attività di coordinamento svolta dal datore di lavoro dell’impresa affidataria.

3.6 In una ATI tra lavoratori autonomi, si deve individuare il soggetto responsabile incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.lgs. 81/08?

Per quanto riguarda i compiti dell’art. 97, i soggetti obbligati sono il datore di lavoro e il dirigente. Pertanto, è necessario individuare il soggetto che all’interno dell’ATI ricopre il ruolo di datore di lavoro ed eventualmente chi svolge il ruolo di dirigente.

3.7 Con quali modalità più imprese utilizzatrici possono gestire delle attrezzature in comune?

La gestione comune dell’attrezzatura da parte di più imprese utilizzatrici deve essere definita dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto dal coordinatore per la sicurezza (art. 91).

3.8 Una pubblica amministrazione definisce un importo da destinare per lavori di manutenzione dei propri edifici e interventi di adeguamento di strutture e impianti, cioè opere di diverso tipo ed entità. Indice una gara di appalto per l’affidamento degli interventi ad una ditta in modo da avere un referente per l’esecuzione di tali opere manutentive. Ci saranno casi in cui le opere richiederanno la redazione di un PSC mentre altre, sia per entità sia per tipologia e rischi specifici, no. E’ bene precisare che, al momento, i lavori non sono noti, pur sapendo che si potrebbe avere bisogno di rifare una copertura, come di riparare un semplice wc. Di fronte ad una situazione poco definita, la PA in sede di contratto ritiene doveroso


allegare e fare sottoscrivere anche il PSC. Al momento della sottoscrizione del contratto non è però ancora chiaro che tipo di opera si prevede di eseguire e quindi non ci sono elementi specifici su cui potere capire se necessario fare un PSC e che contenuti debba avere.

Se l’oggetto dell’appalto prevede, tra gli altri, lavori edili per i quali è prevedibile la presenza anche non contemporanea di più imprese devono essere nominati, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell’affidamento dei lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE). Il CSP, tra gli obblighi previsti a suo carico dall’ art.
91 del D.lgs. 81/08, ha quello della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). In assenza di alcuni elementi di conoscenza dei lavori in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici “contratto aperto”, il PSC dovrà essere definito sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e rinvierà ad un secondo momento, preventivo all’inizio dei lavori, la definizione degli aspetti operativi e organizzativi.

3.9 Quali documenti devono essere pretesi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa straniera incaricata di eseguire opere in un cantiere sul territorio nazionale?

Per le imprese straniere extra comunitarie sono gli stessi previsti per le aziende italiane dall’Allegato XVII e dall’art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08.
Circa la verifica della regolarità contributiva ci si può riferire all’interpello n. 6/09 del 6.2.2009 e al vademecum del Ministero del lavoro del novembre 2010 sul “distacco dei lavoratori nell’Unione Europea”.
Per la documentazione tecnica specifica, ad esempio :
- Pos, Pimus, Duvri, verifiche su attrezzature e impianti, ecc.
- per rischi non considerati nella valutazione generale, e conseguente formazione specifica e sorveglianza sanitaria
- ed in generale per aspetti non oggetto di norme nel paese d’origine, oppure non presenti fra le attività effettuate dall’impresa nel paese d’origine oppure ancora per rischi riferibili ad attività effettuate solamente in Italia
va fatto riferimento alle norme italiane e quindi vanno redatti i documenti o le integrazioni necessarie.
Circa la documentazione «tecnica» si ritiene che per gli aspetti generali in merito alla valutazione dei rischi, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria è possibile che le imprese comunitarie dispongano della documentazione redatta secondo le norme del loro paese (ovviamente tradotte in italiano).

3.10 Dovendo progettare in qualità di RSPP di un azienda edile corsi di formazione per lavoratori addetti all’uso di DPI anticaduta per lavori in quota (non lavori sospesi su fune), chiedo se è stato progettato un percorso formativo specifico che preveda argomenti da trattare e durata minima del corso nonché le caratteristiche del docente.

Per l’utilizzo dei DPI anticaduta dei lavori in quota la norma indica l’obbligo di effettuare l’addestramento oltre alle attività di informazione e formazione ma

non indica tempi e modalità di tali attività. Si suggerisce di definire un programma che tenga conto delle reali ed effettive attività svolte dall’azienda edile in questione.

3.11 Qual è la differenza tra DUVRI e POS?

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavoro committente in relazione a lavori in appalto e subappalto.
Il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli articoli 89 e 96 del D.lgs. 81/
08, contiene la valutazione dei rischi del singolo cantiere edile e deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

3.12 In un cantiere di allestimento fieristico in cui il Committente non predispone alcun documento di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI) e non richiede alle ditte esecutrici i documenti o il Piano Operativo, si può ritenere idoneo il comportamento dell’impresa affidataria (avente uno o più sub-appaltatori) che comunque applica quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08?

L’impresa affidataria risponde dei propri obblighi e non delle eventuali responsabilità del committente, ma occorre tenere conto che la mancata predisposizione dei documenti di coordinamento da parte del committente può avere riflessi importanti sulla sicurezza delle imprese affidatarie e sub affidatarie. Pertanto, l’impresa affidataria deve esigere dal committente la predisposizione del PSC e/o del DUVRI nei casi in cui tali documenti sono obbligatori.
E’ bene ricordare che le attività di allestimento fieristico sono considerate cantiere e quindi si applica il Titolo IV capo I del D.lgs. 81/08, se non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’articolo 6 comma 3 del Decreto Interministeriale 22.07.2014.

3.13 Quando le caratteristiche di un ponteggio metallico rispettano quanto indicato nel Libretto delle Istruzioni del Fabbricante è necessario procedere alla stesura del PIMUS?

Sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS) deve essere redatto in tutti i casi di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi metallici.

3.14 Quali tipi di sistemi di recupero di un infortunato o di una persona colpita da malore sono previsti per i ponteggi già realizzati e di
conseguenza dichiarati agibili?

L’evacuazione dal ponteggio e da altri punti del cantiere, anche di persone infortunate o colpite da malore, deve essere definita nell’ambito del piano di emergenza, che deve indicare, caso per caso, le modalità e i mezzi concretamente applicabili alla situazione del cantiere (art. 45).

3.15 A quale normativa risultano soggetti i ponteggi a piani auto sollevanti?

Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme

parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato quindi sono stati nel tempo autorizzati dal Ministero del Lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi.
Non vi è dubbio invece che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine
(oggi recepita con il D.lgs. 17/10) e al titolo III del D.lgs. 81/08.
Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/
11/2006 nella quale si legge “Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006”.
D’altra parte la disciplina richiamata contenuta nel D.lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi.
In conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerare attrezzature di lavoro disciplinate dal titolo III del D.lgs. 81/08, soggette alla direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d’uso del fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).

3.16 Un committente richiede la realizzazione di una serie di ponteggi che saranno utilizzati da ditte terze. Quali documenti dovranno essere consegnati alle ditte utilizzatrici per la cessione in uso dei ponteggi?

Il documento che deve «accompagnare» il ponteggio durante tutte le fasi di montaggio, uso, modifica e smontaggio si chiama PIMUS ed è previsto dall’art.
134 del D.lgs. 81/08.

3.17 In un cantiere di opera pubblica, con lavorazioni affidate ad un unica impresa, è stato redatto il piano di sicurezza sostitutivo. Successivamente, è stato autorizzato un subappalto e le imprese sono diventate 2. L’ente quindi nomina il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. A questo punto, il coordinatore deve:
- verificare la completezza del pss e aggiungere la stima degli oneri della sicurezza;
- fare un PSC ex novo?
La ditta che aveva preparato il PSS, deve trasmettere anche il POS?

Deve redigere il PSC di cui è responsabile. Nel fare ciò può evidentemente tenere conto del PSS già redatto (e quindi assumerlo in tutto o in parte a secondo del giudizio che ne dà). L’impresa deve comunque redigere il proprio POS che dovrebbe avere, ex Allegato XV, contenuti diversi rispetto al PSS.

3.18 Sono validi i corsi di aggiornamento per CSP e CSE di cui al D.lgs.
81/08, Allegato XIV, erogati in modalità FAD?


La questione della validità della FAD è controversa, si può ritenere che quando il legislatore ha voluto prevedere questo tipo di modalità formativa lo ha espressamente indicato. Ad esempio, per i corsi di aggiornamento per RSPP, l’Accordo del 26/1/2006, punto 3, ha stabilito che gli stessi possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza. Per quanto attiene i corsi di aggiornamento per CSE e CSP, l’allegato XIV al D.lgs. 81/08 invece non fornisce tale indicazione ma stabilisce che l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari con un numero massimo di
100 partecipanti. In definitiva, per i corsi di aggiornamento per CSP e CSE il legislatore non ha indicato la modalità FAD.

3.19 Nelle organizzazioni mediamente complesse il Datore di Lavoro delega (seguendo l’art. 16) le attività, tra cui i compiti dell’art. 97, al Delegato (normalmente il Direttore di Cantiere). In cantieri di una certa dimensione o quando si hanno più cantieri da seguire il Delegato si fa “aiutare” dal “preposto” per il controllo delle ditte terze art. 97: verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché il coordinamento degli interventi di cui agli art. 95-96. Il “preposto” nella ns. organizzazione esegue, oltre ai compiti disciplinati dagli art. 19-96, i controlli sulle ditte terze esecutrici “in nome e per conto ” del Delegato senza la formalizzazione scritta di tale incarico. È necessario formalizzare il ruolo di controllo da parte dei “preposti” sulle ditte terze (compito del DL da noi delegato al Dirigente con procura notarile)?

Gli obblighi di cui all’art. 97 sono posti a carico di datore di lavoro e del dirigente. Gli obblighi del Datore di lavoro possono essere trasferiti con delega
(ed eventuale subdelega) a persona competente nelle forme dell’art. 16. Il soggetto delegato risponde nel suo ruolo di datore di lavoro
delegato. Il preposto, ancorché menzionato nel comma 3 ter dell’art. 97, non è destinatario dell’obbligo specifico, ma può essere investito, nell’ambito aziendale, con semplice ordine di servizio, di compiti operativi a supporto dell’azione del dirigente e del datore di lavoro che rimangono responsabili dell’obbligo.

3.20 Porgo una domanda in merito alla trasmissione della notifica preliminare all’amministrazione concedente ex art. 90 comma 9 lettera c del D.lgs. 81/08: il Committente/Responsabile dei lavori ha l’obbligo di inoltrare all’ufficio tecnico comunale sia la notifica effettuata prima dell’inizio dei lavori sia tutti gli aggiornamenti della notifica effettuati in corso d’opera? oppure è sufficiente protocollare solamente la prima notifica, prima dell’inizio delle opere?

L’art. 90, comma 9 stabilisce che il committente o il RdL “trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99”.
L’articolo 99 invece stabilisce che «Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare


elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti
...»
Quindi letteralmente di aggiornamenti si parla solo nell’art. 99 in relazione all’invio della notifica e per l’appunto dei suoi aggiornamenti all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. Tuttavia, si ritiene opportuno trasmettere anche all’amministrazione concedente copia delle modifiche alla notifica.

3.21 Le Linee Vita in Piemonte sono obbligatorie?

Il riferimento è la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20 «Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica» (BURP 16 luglio 2009, n. 28) che, all’art. 15 (Norme in materia di sicurezza), introduce, in fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici, l’obbligo di prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi all’ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
La Regione Piemonte con la modifica all’art. 15 della LR 20/09, disposta con l’art.
86 comma 14 della LR n. 3 del 25.3.2013 – BURP 28 marzo 2013, n. 13, ha disposto l’obbligo di installazione di apprestamenti di prevenzione di tipo permanente in dotazione all’opera:
- per le nuove costruzioni con tetti con altezza in gronda superiori ai 3 metri
- per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione che interessino una copertura (con altezza in gronda maggiore di 3 metri) che comportino interventi strutturali.
In caso di effettuazione di soli lavori di manutenzione ordinaria non è obbligatoria l’installazione di apprestamenti permanenti.
La legge regionale entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del “regolamento tecnico” che definirà le modalità attuative e i dettagli tecnici per l’installazione dei dispositivi permanenti.
Da quanto sopra esposto, risulta che, al momento, l’obbligo generale di installare i dispositivi permanenti, seppur vigente, non è ancora operante in quanto non è stato ancora emanato il “regolamento tecnico”, ma vige comunque l’obbligo di garantire che tutti i lavori in quota o svolti sulle coperture, anche i più piccoli e brevi, debbano avvenire garantendo adeguate condizioni di sicurezza per gli addetti.

3.22 Chi deve progettare le Linee Vita?

La progettazione della configurazione del sistema di ancoraggio e la verifica della idoneità strutturale alle forze di carico trasmesse da tale sistema alla struttura di supporto, compete ad un professionista abilitato.

3.23 Chi può montare le Linee Vita?

Un installatore in possesso di idoneità tecnico professionale, secondo l’art. 90 comma 9 e allegato XVII del D.lgs. 81/08, che, per la parte di propria competenza (seguendo il progetto), ne risponde ai sensi dell’art. 24 del decreto stesso.

3.24 Chi deve verificare le Linee Vita?


La verifica finale fa parte della corretta installazione e quindi è di competenza dell’installatore. Sulle verifiche successive occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore nelle istruzioni d’uso.

3.25 I requisiti professionali del coordinatore progettazione ed esecuzione dei lavori, richiesti dall’art 98 - titolo di studio e esperienza lavorativa - sono da considerarsi alternativi tra loro oppure devono esistere entrambi?

Il coordinatore deve possedere entrambi i requisiti.

3.26 In un’opera pubblica di sistemazione urbana (pavimentazioni stradali, illuminazione pubblica e arredo urbano) in cui sono professionista esterno nominato Direttore dei Lavori e CSE, la Stazione Appaltante mi ha richiesto la redazione del DUVRI da affiancare al già redatto PSC, per far fronte a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08. A tal proposito avrei una serie di quesiti da porre:
Il DUVRI non è un documento che eventualmente dovrebbe essere consegnato al CSE e non da lui redatto?
Anche se fosse effettivamente il CSE a dover/poter redigere il DUVRI, che tipo di interferenze esso dovrebbe contemplare?
Le interferenze derivanti dall’ingresso in cantiere delle ditte addette alla manutenzione ordinaria? Tali interferenze sono attualmente gestite nel cantiere in oggetto con specifiche riunioni di coordinamento e relativi verbali che sanciscono di volta in volta le regole e le procedure da seguire nel corso dell’esecuzione.
Le interferenze derivanti dall’ingresso in cantiere del RUP per eventuali sopralluoghi? Ma essendo la supervisione dei cantieri una delle mansioni ordinarie proprie dei RUP, tali rischi non dovrebbero già essere contemplati all’interno del DUVRI già redatto dall’Amministrazione Pubblica?
Un’ultima considerazione mi porta a pensare che se si dovesse effettivamente redigere un DUVRI per ogni cantiere di opere stradali, ci si troverebbe in presenza di una molteplicità di DUVRI relativi alla medesima Amministrazione Pubblica facendo così venire meno il requisito di unicità che tale documento dovrebbe avere.
Vi chiedo pertanto cortesemente un chiarimento relativamente alla necessità di DUVRI all’interno dei cantieri temporanei di opere stradali e in merito all’obbligo di redazione del medesimo da parte del CSE.

La redazione del DUVRI non è compito del CSP/CSE, ma del datore di lavoro committente. Se le attività del cantiere interferiscono con altre attività in appalto il DUVRI dell’amministrazione deve essere aggiornato anche con la collaborazione del CSE, ma sempre da parte del datore di lavoro committente per la parte di sua competenza. Eventualmente il CSE potrebbe dover aggiornare il PSC in ragione dell’attività di coordinamento con le attività extracantieristiche interferenti.

3.27 Vi chiedo un chiarimento relativo ai corsi di aggiornamento di 40 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri. Se l’attestato di aggiornamento effettuato risale al 2011, il quinquennio per il prossimo


aggiornamento scade nel 2016 o in ogni caso la data di riferimento è il
15 maggio 2013 e quindi la scadenza è il 2018?

Il primo quinquennio decorre dall’entrata in vigore del decreto 81 per chi era già abilitato, mentre decorre dalla data di abilitazione per quelli che hanno ottenuto tale abilitazione dopo l’entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008). Il quinquennio successivo al primo decorre dalla scadenza del primo.

3.28 Dobbiamo eseguire dei lavori di impermeabilizzazione di un fabbricato per civile abitazione, il cui tetto è piano senza parapetti con accesso da cassa di scale, al quinto piano. La impresa aggiudicataria del lavoro, come abbiamo scoperto è una ditta individuale senza iscrizione alla cassa edile. Ci risulta che provvede ad assumere persone solo per gli appalti che si aggiudica, senza averne di fissi.
Come possiamo tutelarci? Quali documenti dobbiamo richiedere?

Per gli aspetti di iscrizione alla cassa edile può rivolgersi direttamente a loro. Per i lavori edili dovrà essere effettuata la verifica dell’idoneità tecnico professionale secondo i contenuti dell’art. 90 comma 9 e dell’allegato XVII del D.lgs. 81/08, che riportano una guida dettagliata degli adempimenti a carico del committente. Nel caso specifico, in relazione all’entità dei lavori occorre innanzitutto verificare se l’intervento sarà eseguito dal solo titolare o anche da lavoratori terzi, nel primo caso il soggetto sarebbe un lavoratore autonomo, nel secondo si configurerebbe un’impresa con relativi obblighi.

3.29 All’entrata in vigore del D.lgs. 494/96 svolgevo da oltre 5 anni le funzioni necessarie per avere i requisiti di CSE e CSP, al 15 maggio 2013 scadono i termini per l’aggiornamento quinquennale; ho letto sul sito dell’Ordine Architetti di Torino che fino al completamento delle 40 ore successivamente al 15 maggio sono sospese le funzioni e vorrei sapere se è corretta questa indicazione.

Sicuramente dopo il 15/5/13, in assenza del prescritto aggiornamento, il soggetto non può accettare incarichi di CSP/CSE e cessa dagli incarichi in corso. In ordine al recupero di tali crediti la norma tace e vi sono
interpretazioni diverse da parte di ordini e collegi professionali.
Al momento si può solamente segnalare che, in riferimento all’analogo obbligo di aggiornamento richiesto per il ruolo di ASPP/RSPP, l’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
Repertorio Atti n. 153/CSR del 25/7/2012 ha previsto che tali soggetti possano recuperare l’operatività completando, sia pure in ritardo, l’aggiornamento richiesto. Sebbene tale norma non sia direttamente applicabile ai CSE/CSP, la stessa può fornire, per analogia, un quadro dell’orientamento sin qui seguito (a tal proposito si veda l’Interpello del Ministero del Lavoro n. 17/2013).

3.30 In un cantiere edile un’impresa può far lavorare delle persone con contratto di prestazione occasionale per lavori di manovalanza senza attestati di formazione?



Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione provinciale del lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria.

3.31 In un nostro cantiere in provincia di Torino, in cui stiamo ultimando una palazzina di due piani, durante la costruzione del tetto è stata posata una linea vita sul colmo. Vorrei sapere se possiamo procedere ad installare i pannelli solari (una giornata circa di lavoro con due operatori), avvalendoci soltanto della linea vita o se dobbiamo realizzare un ponteggio con parapetto ?

Nel tentativo di fornire una risposta completa al quesito posto, è corretto analizzare di seguito gli obblighi del datore di lavoro dettati dal D.lgs. 81/08 e smi in relazione ai lavori temporanei da svolgere in quota, citati nel Titolo IV, capo 2.
Il primo riferimento è quello all’art. 111 comma 1, che, nel caso di lavori temporanei in quota, prevede un obbligo di “scelta” in capo al datore di lavoro delle attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere (nel tempo) condizioni di lavoro sicure. L’attività di “scelta” è evidentemente subordinata ad un processo di valutazione dei rischi che tenga conto dei criteri dettati nelle lettere A e B seguenti, ovvero della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (A) e alle dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti (… B).
La prima osservazione è che la normativa attribuisce alle misure di protezione collettiva (come già indicato nelle misure generali di tutela dell’art. 15 comma 1 lettera I) un “valore“ di sicurezza maggiore rispetto alle misure di protezione individuale, tanto da considerare l’adozione delle prime prioritaria rispetto alle misure di protezione individuali. In poche parole nei lavori in quota, la normativa afferma che nella “valutazione del rischio” bisogna dare priorità all’utilizzo di ponteggi o parapetti provvisori piuttosto che a imbracature di sicurezza collegate a idonei punti di ancoraggio. La scelta in favore ai dispositivi di protezione collettiva per i lavori in quota è anche dettata dalle disposizioni dettate dall’art. 148 del decreto, relativamente ai lavori “speciali” da eseguire sulle coperture. Nonostante questo principio, si ritiene che non possa comunque essere esclusa la possibilità di utilizzo di misure di protezioni individuali per i lavori in quota, in quanto espressamente previste dall’art. 115 comma 1, laddove viene indicato che quando nei lavori in quota non sono state adottate misure di protezioni collettive, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuale. Estrema applicazione di questa “deroga” si ha appunto con le disposizioni concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
Si segnala che l’impiego di dispositivi di protezioni individuali contro le cadute dall’alto, è comunque subordinato al possesso di requisiti specifici quali ad esempio, quelli di formazione ed addestramento ed idoneità degli addetti con predisposizione di procedure da adottare anche in caso di emergenza e di soccorso. Si consideri altresì che l’evoluzione normativa di varie regioni italiane, tra le quali la Toscana, il Veneto, la Lombardia, la Sicilia, l’Umbria, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino e la Provincia di Bolzano, ecc. compresa la Regione Piemonte

con la modifica alla LR 20/2009, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori che operano in quota, hanno, con disposizioni diverse, previsto l’adozione di misure di protezione in dotazione all’opera da utilizzare proprio con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali. Per la Regione Piemonte i requisiti delle misure di protezione in dotazione all’opera, anche per la realizzazione di impianti con pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono demandati ai contenuti del Regolamento, attualmente non ancora pubblicato. L’evoluzione tecnica degli ultimi anni inoltre, ha portato sul mercato la disponibilità di vari tipi di soluzioni per la protezione degli addetti ai lavori in quota, quali punti di ancoraggio, linee vita, funi, dispositivi retrattili, imbracature, assorbitori di energia, ecc. costruiti in adempimento alla normativa tecnica specifica.
Tornando al processo di valutazione dei rischi citato, si demanda, in conclusione, l’adozione delle corrette misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall’alto, alle scelte del datore di lavoro per ciascun singolo caso, considerando appunto le priorità dettate dall’art. 111 comma 1 A, ma anche, ad esempio, la durata dell’intervento (limitato tempo di esposizione), lo stato di formazione, di abilitazione e di idoneità dei propri lavoratori, le misure di protezione presenti sull’edificio e le sue caratteristiche (tipologia copertura, pendenze, ecc) e la possibilità di adozione di adeguate misure da adottare in caso di emergenza. (Nel caso di specie, ad esempio, la soluzione prospettata potrebbe non essere adeguata se la linea di ancoraggio fosse stata progettata solo per l’utilizzo da parte di un numero di lavoratori inferiore a quello richiesto per la posa dei pannelli e per le misure di emergenza).
Qualora sussistessero tutte le condizioni favorevoli sopraindicate, l’utilizzo delle linee vita e dei punti di ancoraggio sulla copertura per l’installazione dei pannelli fotovoltaici potrebbe ritenersi giustificato in vece di altri sistemi, ovviamente il processo di valutazione dovrà essere esplicitato nel piano operativo di sicurezza, redatto per i lavori in esame.

3.32 Chi ha regolarmente svolto un corso per addetti al montaggio/ smontaggio/trasformazione ponteggi, può essere esonerato alla formazione e addestramento per l’utilizzo dei DPI di III categoria contro le cadute dall’alto (Art. 77 c. 5 D.lgs. 81/08)?

Si ritiene che il corso per ponteggisti non esoneri il datore di lavoro
dall’obbligo di far fare addestramento sull’uso dei DPI anticaduta. I soggetti sono diversi, le procedure, le attrezzature e le circostanze possono essere diverse. Ciononostante il datore di lavoro potrà considerare il possesso del requisito formativo quale elemento di base per definire il programma dell’addestramento.

3.33 La rimozione di una copertura in cemento-amianto di un fabbricato industriale può avvenire lavorando in fune, con linee vita appositamente installate, senza predisporre ponteggi perimetrali, parapetti di protezione e reti anticadute in corrispondenza dei lucernari?

Per il caso di specie, vige l’obbligatorietà di adozione di sistemi di protezione collettiva per la protezione contro il rischio di caduta dall’alto, sia verso l’interno (reti,...) che verso l’esterno (ponteggi, parapetti provvisori) e solo in caso di dimostrata impossibilità di adozione dei dispositivi di cui sopra, potranno adottarsi linee vita o altri adeguati punti di ancoraggio per DPI anticaduta. Diverso è il


discorso relativamente alla possibilità di l’utilizzo di linee vita o altri sistemi analoghi per piccole opere di manutenzione successive alla costruzione dell’edificio.

3.34 Lo scorso anno ho redatto il PSC per il rifacimento del tetto di un fabbricato di civile abitazione; il fascicolo allegato era già comprensivo delle schede riguardanti gli interventi futuri di manutenzione del fabbricato, con obbligo a carico del Committente di aggiornare lo stesso fascicolo in occasione di quegli interventi futuri.
Ora costui deve procedere con la ristrutturazione per cui sto elaborando un nuovo PSC.
La domanda è: posso omettere la redazione di un nuovo fascicolo visto che è presente quello per l’intervento dello scorso anno? In caso affermativo devo preoccuparmi, in qualità di CSP e CSE, che il Committente provveda al suo aggiornamento?

L’allegato XVI specifica chiaramente che «Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione»

3.35 In riferimento all’ obbligo di prevedere specifiche misure di sicurezza per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura, è previsto, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 81/08 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, quanto segue:
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111,comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Comma abrogato dall’art. 115 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita,a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Si chiede se la norma prevede la possibilità che questi dispositivi (ganci di ancoraggio,linee vita ecc) invece che avere la marcatura CE possano essere conformi a un progetto di un tecnico qualificato es. ingegnere e/ o architetto?



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Il problema è complesso, ma può essere riassunto in questi termini:



- i dispositivi di ancoraggio NON destinati ad essere incorporati permanentemente nelle opere di costruzione (cioè quelli portatili) e aventi la funzione di salvaguardare la persona da rischi per la salute e la sicurezza, sono da considerarsi come DPI , come tali debbono recare la certificazione CE del costruttore, ai sensi del D.P.R.
475/92;
- i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere incorporati permanentemente nelle opere di costruzione (e quindi non indossabili e non portatili) non rientrano nella definizione di DPI e non rientrano nella normativa D.P.R. 475/92; questi dispositivi rientrerebbero nel campo di applicazione del regolamento UE n° 305/
2011 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione e come prodotti da costruzione, marcati CE.
Si fa presente che il regolamento prevede delle deroghe per la marcatura CE dei prodotti da costruzione qualora siano stati fabbricati in un unico esemplare, non in serie : in questo caso si ricade nell’obbligo di sottoporre il proprio operato in fase produttiva alla sorveglianza ed alla responsabilità del direttore dei lavori del cantiere. Occorrerà non solo seguire un progetto preciso da parte di un professionista abilitato ma bisognerebbe anche redigere un manuale di istruzioni ed uso e di manutenzione che verosimilmente entrerà a far parte del fascicolo tecnico delle opere.

3.36 Come ci si deve comportare in un cantiere temporaneo all’interno del quale alcune lavorazioni vengono affidate ad un impresa di un paese UE. Quale documentazione si deve chiedere al fine della verifica dell’idoneità tecnico-professionale? E’ obbligatorio tradurre il Piano di Sicurezza e Coordinamento affinché possano produrre un Piano Operativo di Sicurezza?

L’azienda straniera operando in Italia assume tutti gli obblighi della
normativa italiana e di conseguenza deve essere in grado di dimostrare il possesso dei requisiti dell’allegato XVII del D.lgs. 81/08.
Per quanto riguarda la lingua del PSC non vi è l’obbligo di tradurlo, ma
vi è la necessità che lo stesso sia utilizzabile dall’impresa. Se conoscono l’italiano non c’è problema, altrimenti sarà necessario avere un mediatore linguistico che possa tradurlo e possa garantire il raccordo anche rispetto al POS e ai verbali di coordinamento.

3.37 Se vengono apportate sostanziali variazioni ad un PSC da un professionista diverso rispetto a chi ha redatto la prima versione, prima dell’apertura del cantiere, occorre nominare un nuovo Coordinatore in fase di progettazione o è sufficiente che il Coordinatore in fase d’esecuzione apporti dette modifiche?

Il ruolo del CSP termina con la richiesta di presentazione delle offerte da parte delle imprese, mentre prima dell’affidamento dei lavori alle imprese deve essere nominato il CSE. Tra i compiti del CSE vi è anche quello di adeguare il PSC.

3.38 In generale le imprese edili devono redigere il DVR come ogni altra azienda, mentre il POS viene redatto per lo specifico cantiere. In occasione dell’avvio di un cantiere, è sufficiente richiedere alla ditta il POS o comunque bisogna chiedere anche il DVR?


In fase di verifica dell’idoneità, il committente richiede e verifica il DVR. Prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore richiede e verifica il POS.

3.39 Nel caso di piccoli interventi di manutenzione del tetto (tegole, camini, antenne, ecc.) si deve fare riferimento solo alla legge 81/08 o si deve adempiere ad altre prescrizioni?

Per la manutenzione ordinaria del tetto e per le opere da svolgere in edilizia libera, non vige l’obbligo previsto dalla Legge Regionale 3/13 di predisporre specifiche misure di prevenzione in dotazione all’opera sulla copertura, quali dispositivi di ancoraggio puntuali, linee vita, passerelle ecc., misure che sono funzionali alla manutenzione ordinaria ma che diventano obbligatorie solo per lavori di nuova costruzione, restauro, risanamento conservativo con opere strutturali su coperture con altezza di gronda maggiore ai 3 metri. Persiste ovviamente l’obbligo di effettuare tutti i lavori, anche i più piccoli e anche solo l’ispezione del tetto adottando tutte le misure di sicurezza previste dal Decreto
81/08. Il D.lgs. 81/08 affida al datore di lavoro, ma anche al lavoratore autonomo, degli obblighi sulla sicurezza sul lavoro per i quali sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare gli addetti, ad esempio, per quanto riguarda il rischio di caduta dall’alto. L’obbligo del piano operativo di sicurezza vige in capo al datore di lavoro e alle imprese familiari ma non ai lavoratori autonomi. Tale documento è obbligatorio solo per i lavori che rientrano nell’allegato X del D.lgs. 81/08 nell’elenco di lavori edili e ingegneria civile citati.

3.40 Un’impresa individuale, che non ha dipendenti a libro paga, che ingaggia una cooperativa per lavori stagionali, deve ottemperare agli obblighi di compilazione del DUVRI?

L’obbligo del DUVRI è posto a carico del datore di lavoro committente. Se il committente non è un datore di lavoro l’obbligo non si applica.

3.41 Spesso si verificano situazioni lavorative che prevedono l’intervento di una pluralità di lavoratori autonomi, che alla fine dipendono da un titolare. Si possono considerare dal punto di vista della sicurezza «imprese di fatto» e quindi richiedere tutta la documentazione di un’impresa con dipendenti?

Fatte salve le competenze della DTL circa la regolarità dei contratti di lavoro, l’impresa di fatto per definizione non prevede formalizzazione della sua costituzione, nonostante ciò i soci delle società anche di fatto sono equiparati ai lavoratori e, di conseguenza, sorgono tutti gli obblighi previsti dal Decreto 81/08.

3.42 Vorrei un chiarimento circa la normativa per i lavori in quota. Nello specifico si devono sostituire delle tegole in una zona del tetto e sistemare degli esalatori in un condominio vecchio di 15 anni. Poiché mi sono state fornite indicazioni diverse, dalle due imprese che ho contattato per far eseguire il lavoro, vorrei capire se esiste l’obbligo d’installazione di ponteggi?

Se è possibile realizzare il lavoro dall’interno della piattaforma (alla quale l’operatore deve essere vincolato con idoneo sistema anticaduta) senza mai accedere al tetto e se è possibile eliminare con altri mezzi il rischio di caduta dei materiali dall’alto, la risposta è sì.

3.43 Allo stato attuale qual é il periodo di validità del DURC per un cantiere di committenza privata?

L’art. 31, comma 5, del D.L. 69/2013, convertito nella Legge 98/2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il Documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Sino al 31 dicembre 2014, la durata di 120 giorni di validità del DURC è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati (art. 31 comma 8 sexies D.L. 69/13).

3.44 Per le attività di manutenzione del verde in ambito pubblico e privato (sfalcio erba, piantumazione, taglio e potatura alberi) siamo in ambito di applicazione del Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del D.lgs. 81/08 ed è quindi obbligatoria la redazione del POS?

Il campo di applicazione del Titolo IV non comprende la manutenzione di aree verdi ma solo le opere di sistemazione forestale e di sterro (limitatamente alla parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile).

3.45 In qualità di CSP e CSE devo occuparmi della completa demolizione di un fabbricato civile a due piani fuori terra più il sottotetto. Premesso che l’art. 155 del D.lgs. 81/08 vieta le demolizioni a macchina per “rovesciamento” (a tiro o a spinta) di strutture con altezza superiore a 5 metri, è corretto che l’impresa demolisca la parte di fabbricato sopra i 5 metri con una pinza idraulica oppure è obbligatorio demolire quella porzione esclusivamente con attrezzi manuali?

Di norma le attività di demolizione con uso di pinza idraulica non prevedono la demolizione per rovesciamento e, pertanto, non sono soggette alle limitazioni dell’art. 155 del D.lgs. 81/08.



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