Frequenty Answer Question Sicurezza sul lavoro  Faq 2016

Le informazioni contenute nella pubblicazione sono aggiornate al mese di aprile 2016

SPORTELLO INFORMATIVO INFO.SICURI - REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITA’ Pubblicazione a cura della Regione Piemonte Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria Direzione Sanità


INFO.SICURI è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità: datori di lavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti, informazioni utili sulla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un vero e proprio sportello informativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, gestito in collaborazione con i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) delle Aziende Sanitarie (ASL), che mettono a disposizione degli operatori per rispondere ai quesiti dell’utenza.

La pubblicazione Domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, costituita da una selezione dei quesiti più rilevanti pervenuti al servizio, ordinati in base ad argomenti omogenei, viene inserita annualmente nella sezione dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del sito web della Regione Piemonte

Questo Documento e' interessante proprio per risolvere alcune controversie sempre presenti all'interno della gestione Sicurezza nei luoghi di lavoro.


Le informazioni contenute nella pubblicazione sono aggiornate al mese di aprile 2016.
Nel corso dell’anno potrebbero intervenire variazioni rispetto a quanto riportato.


Gestione generale della sicurezza

1.1 In imprese con oltre cinque lavoratori, il Datore di Lavoro deve designare dei lavoratori per l’adempimento dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione o può svolgerli direttamente?
Con il D.lgs. 151/15 viene abrogato il comma 1-bis dell'art. 34 del D.lgs. 81/08 e viene modificato il comma 2 bis dello stesso articolo. Con queste modifiche nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, in quelle agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori, e nelle altre aziende fino a 200 lavoratori (fatti salvi i casi di cui all'articolo 31, comma 6 del D.Lgs 81/08), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. 

Si tratta ovviamente di una possibilità e non di un obbligo, e spetta al DdL valutare se tale scelta garantisca,
nel suo contesto, la miglior efficacia.


1.2 È corretto affermare che i lavoratori con un contratto di apprendistato professionalizzante, così come definito dal D.Lgs 167/11, non rientrano tra le tipologie di lavoratori citati nel D.Lgs 81/08, art. 4 e, di conseguenza, debbano essere conteggiati
ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il Decreto Legislativo 81/08 stesso fa discendere particolari obblighi?

Gli apprendisti non sono indicati nell'art. 4 tra gli esclusi e quindi vanno conteggiati.


1.3 Le Associazioni ONLUS sono soggette all'applicazione del decreto?
Sì, le ONLUS sono soggette all'applicazione del decreto. Ciò non significa che siano sempre esigibili tutti gli obblighi previsti in tutte le ONLUS. Per capire se siano applicabili i principali obblighi definiti dal Decreto occorre verificare se all'interno vi siano soggetti che rientrano nella definizione di lavoratore o equiparato (ex art. 2 e 3 del D.Lgs 81/08) e se di conseguenza
possa individuarsi, anche di fatto (art. 299 D.Lgs 81/08), la figura di datore di lavoro.


1.4 Un lavoratore somministrato può essere nominato preposto da parte del DdL della società utilizzatrice ai sensi del D.Lgs 81/08?
Non risultano esserci divieti in questo senso, occorre verificare quale sia la qualifica e se tale ruolo di preposto sia coerente con il contratto di somministrazione.

1.5 Una dipendente di una ditta del settore metalmeccanico (con mansione di operaia) porta unghie delle mani molto lunghe. Questo comporta una serie di disguidi e rischi per la sua salute, infatti, se porta guanti (DPI) della misura giusta, rischia
di bucarli mentre, se porta guanti più larghi, non ha più la corretta sensibilità per afferrare gli oggetti che quindi rischiano di caderle dalle mani (cosa già avvenuta). La dipendente, nonostante l'invito verbale del DdL a tagliare le unghie, si rifiuta di
farlo senza ricevere un chiaro riferimento normativo che la “obblighi a farlo”. E’ opportuno chiedere alla dipendente di tagliare le unghie e, in caso affermativo, qual è la norma più appropriata da citare?

Se le unghie lunghe fanno parte dei rischi valutati nel DVR ed esiste una procedura aziendale che le vieta per motivi di sicurezza ex art. 20 del D.Lgs 81/08, il lavoratore ha l'obbligo di rispettare le istruzioni aziendali per la sicurezza.


1.6 Il DUVRI e la documentazione richiesta con l'art. 26 del D.Lgs 81/08, per quanto tempo deve essere conservata dal DdL committente?
Se i lavori sono terminati con soddisfazione da entrambe le parti, e non vi è stato alcun infortunio, c'è qualche norma che osta all’eliminazione della documentazione della sicurezza per suddetti contratti d'appalto?
Sebbene il D.Lgs 81/08 non indichi un termine per la conservazione dei DUVRI, considerato che il reato contravvenzionale connesso alla violazione dell'art. 26 si prescrive in 4 anni, prudenzialmente, si consiglia di conservare tale documentazione per questo tempo, dopo la fine dei lavori e prima di cestinarlo.


1.7 Per effettuare la valutazione dei rischi specifici di una nuova società consortile nata da due S.p.A. madre che operano nello stesso ambito, è possibile utilizzare le valutazioni delle società madre?
Se vengono utilizzate in modo critico e non semplicemente copiate, si ritiene lecito utilizzare tali valutazioni.


1.8 Per aziende industriali si intendono le aziende che fanno parte del settore secondario?
Se sì, uffici con oltre 200 lavoratori che svolgono attività di pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer possono nominare un RSPP esterno?

Pur non essendo indicata una definizione di azienda industriale, la dottrina ritiene di dover far riferimento all'art. 2195 del Codice Civile che prevede che un'attività industriale sia diretta alla produzione di beni o di servizi. In quest'ottica, l'attività di cui trattasi laddove, ad esempio, svolga pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware
dei computer, viene considerata attività industriale con più di 200 lavoratori con il vincolo del SPP interno.


1.9 In una azienda “A” che controlla meno del 15% delle azioni di un'azienda “B”,è possibile nominare un impiegato tecnico dell'azienda “A” come preposto di un gruppo di tecnici dell'azienda “B”?
Esiste il preposto di fatto, ma non il preposto per procura. Per essere preposto dell'azienda “B” dovrebbe essere inserito nella catena gerarchica e funzionale dell'azienda. 1.10 Nel caso di una società che gestisce in appalto circa una novantina di servizi/
strutture, con più di 1000 dipendenti, gli RLS dovranno essere 6 oppure dovranno essere 90 (uno per ogni servizio)?

Se le 90 strutture non sono unità produttive autonome ex art. 2 del D.Lgs 81/08 e quindi l'azienda è unica con oltre 1000 dipendenti gli RLS devono essere almeno sei, ma il numero può essere aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
1.11 Come si individua il preposto tra il personale delle scuole materne paritarie in mancanza di indicazioni contrattuali o nomine del Datore di Lavoro?
E' giusto considerare il Coordinatore didattico preposto o preposto di fatto? Anche nel caso di personale composto da due o tre lavoratori tra i quali anche quelli non insegnanti?
Il preposto risponde alla definizione dell'art. 2 del D.Lgs 81/08 e, nel caso di una individuazione formale dello stesso, è più semplice individuarne senza ambiguità compiti e attribuzioni.
In ogni caso, l'art. 299 del D.Lgs 81/08 prevede anche la figura del c.d. preposto di fatto, dunque il Coordinatore didattico al quale è attribuito il compito di sovraintendere l'attività lavorativa di altri lavoratori è quantomeno un preposto di fatto nei confronti di tale personale.


1.12 Vi è compatibilità tra lo svolgimento dei compiti del RSPP e di Dirigente delegato?
La nomina del RSPP è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro (e non del suo delegato).
Se il delegato possiede i requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/08, non essendovi incompatibilità normativamente espresse, potrebbe essere nominato dal Datore di Lavoro come RSPP. In ogni caso, il Datore di Lavoro dovrà verificare che non vi siano altre cause di incompatibilità.
Per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, solo il Datore di Lavoro può svolgere tale ruolo nei casi previsti dall'art. 34 del D.Lgs 81/08.


1.13 La società “A”, composta dall'impresa “X” e dall'impresa “Y”, è priva di dipendenti (quindi non vi è DdL). Tale società intende affidare all’impresa “Y” la manutenzione di impianti termici locati in centrali termiche di proprietà di terzi. Tali lavori non
sono di tipo edilizio quindi non rientrano nell'applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/08.
L'art. 26 del D.Lgs 81/08, obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera, deve essere applicato oppure no?

In caso di non applicazione, visto che la società “A” non ha DdL, è sufficiente segnalare nel contratto di appalto tra l'impresa “A” e l'impresa “Y” indicazioni generiche di rischi riscontrabili dall'impresa “Y” in questa tipologia di ambienti (centrali termiche)?
In caso di applicazione, chi deve controllare sotto il profilo della sicurezza i lavori svolti dall'impresa? E’ necessario richiedere a tutti i proprietari degli impianti termici i rischi presenti nelle proprie centrali termiche per poi girarli all'impresa “XY”?
Se il committente non è un DdL l'art. 26 del D.Lgs 81/08 non si applica. Se i proprietari delle centrali termiche sono DdL che hanno dato in appalto lavori alla ditta “A”, in tal caso l'art. 26 si applica sicuramente.
In ogni caso, sul Datore di Lavoro dell'impresa “Y” ricade l'obbligo di valutare i rischi e nell'assolvere a tale compito, se necessario, dovrà assumere ogni elemento utile dalla ditta “A” e dai proprietari delle centrali termiche. 

1.14 Il D.Lgs 81/2008 all'art. 2 comma 1, lettera t) così definisce l'unità produttiva:"stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale". Dato che il DdL come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a) deve provvedere alla "valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28" sarebbe corretta la compilazione di un solo DVR da conservare presso la sede dell'Istituto che tenga conto nel dettaglio degli aspetti peculiari di ciascun plesso?
L'Istituzione scolastica non risponde alla definizione di unità produttiva, ma a quella di amministrazione pubblica definita dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e richiamata nella definizione di datore di lavoro contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b del D. Lgs 81/08. Lo stesso D.Lgs 165/2001 all'art. 25 definisce il ruolo del dirigente scolastico: "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio". Si concorda sul fatto che i diversi plessi di una istituzione scolastica non posseggono quella autonomia gestionale che permetterebbe di individuare datore di lavoro un dirigente avente autonomi poteri decisionali e di spesa. Di conseguenza, la valutazione dei rischi costituisce un processo unitario ed è corretto che venga redatto un unico DVR che terrà anche conto delle peculiarità di ciascun plesso.

Il DVR deve essere, pertanto, custodito presso l’istituto al quale si riferisce, e nel caso di più sedi/plessi presso la sede centrale (art. 29 comma 4 del D.Lgs 81/08).


1.15 Una società senza dipendenti ha stipulato un contratto di lavoro a progetto (sei mesi) con un ragazzo per l’attività promozionale al pubblico da svolgere in alcuni comuni dell'area commerciale d'interesse presso uffici non di proprietà, e per leggere i contatori dell’acqua della società principale. Tale soggetto passa in azienda raramente solo per relazionare l'andamento del progetto e consegnare i dati. La società di vendita può evitare l’applicazione su tutto l'impianto del D.Lgs 81/08?
E’ sufficiente al Servizio di Prevenzione e Protezione della società principale fare formazione e informazione sui rischi specifici relativi alla lettura dei contatori dell’acqua?
Il soggetto che ha stipulato il contratto a progetto è tenuto al rispetto di tutta la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ove almeno una parte della prestazione lavorativa si svolge presso i locali in uso al committente come si evince da quanto riportato nel quesito.


1.16 Come si pone nei riguardi del D.Lgs 81/08 il volontario del soccorso, nello specifico della Croce Rossa? In un comitato locale dove vi siano esclusivamente volontari, cioè persone che volontariamente e senza percepire oneri di nessun tipo vanno a prestare la loro opera quando disponibili, il Presidente e quindi Datore di Lavoro, nei loro confronti è tenuto a rispettare in tutto e per tutto le disposizioni del testo unico come qualsiasi altro DdL?
Nei confronti della Croce Rossa il D.Lgs 81/08 si applica tenendo conto delle particolari esigenze del servizio disciplinate dal DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011.


1.17 Una piccola società di formazione professionale (S.r.l) con 3 dipendenti che può ospitare massimo 15 corsisti secondo il D.Lgs 81/08 ha l’obbligo di nominare: l’addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione, l’addetto alla gestione delle emergenze
antincendio, di pronto soccorso, di gestione emergenze e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?

Vi è la necessità di nominare gli addetti o di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, antincendio e Servizio di Prevenzione e Protezione. Lo svolgimento di tali compiti prevede il possesso di requisiti formativi. Il RLS può essere eletto tra i lavoratori e deve essere formato ex art. 37 comma 10 del D.Lgs 81/08.


1.18 Tre lavoratori autonomi si sono “raggruppati” in Associazione Temporanea per eseguire, in regime di subappalto, una serie di lavorazioni all'interno di un cantiere edile già soggetto all'obbligo di nomina di CSE.
Quale documentazione sono tenuti a produrre i singoli lavoratori autonomi, esclusivamente quella prevista dall'Allegato XVII 2. del D.Lgs 81/08 o, stante il raggruppamento, costituiscono "impresa di fatto"?

Qualora ricorra la casistica dell’"impresa di fatto" è soggetta a tutti gli obblighi previsti dalla normativa, ivi compresi quelli non assoggettabili a lavoratori autonomi?
Come principio generale, se, nonostante l'ATI, ogni professionista mantiene la propria autonomia (uno è idraulico, uno elettricista e il terzo un muratore e tutti sono autonomi nell'esecuzione dei lavori appaltati), allora vale la prima ipotesi; viceversa se hanno unito le forze per svolgere lo stesso lavoro che nessuno dei tre avrebbe potuto fare da solo, vale la seconda ipotesi.


1.19 In base all’art. 35 del D.Lgs 81/08 il DdL deve indire una volta all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale. Sarebbe corretto terminare l’anno solare e indire la riunione entro il primo mese dell’anno successivo?
Almeno una volta all'anno significa che nell'anno solare deve essere fatta una riunione periodica. Se non viene svolta almeno una volta all'anno, è evidente che la norma non viene rispettata.


1.20 Nel caso di società familiari di due soci, di cui uno funge da lavoratore e uno da DdL, nel caso in cui i soci non vogliano ricorrere all'RLS territoriale, è possibile per il socio lavoratore assumere la carica di RLS?
Alcuni accordi, come, ad esempio, quello degli artigiani non ammettono un RLS socio. Si tratta  pertanto di verificare quali accordi siano applicabili al loro comparto.


1.21 In una attività che richiede il RSPP interno, un consulente a partita IVA con un contratto di presenza per un tot di giornate all’anno potrebbe essere accettato?
Se la società “A” è controllata da una società “B” che gestisce un’altra attività ed ha il suo RSPP interno, il RSPP della società “B” può ricoprire il ruolo di RSPP nella società “A”?

Il consulente a partita IVA è un lavoratore autonomo quindi è un esterno. Se il RSPP è dipendente della società “B”, per la società “A” è un esterno. Se avesse un contratto part time in parte “A” in parte “B” sarebbe interno.


1.22 Vi è l’obbligo o meno della figura dell’RSPP nei condomini?
Fermo restando quanto indicato nell'allegato che riporta quanto previsto nell'art. 3 comma 9 del D.Lgs 81/08, al di fuori di questa ipotesi, se ci sono lavoratori subordinati o ad essi equiparati (ex art. 2 comma 1, lettera a) dello stesso decreto) il RSPP va nominato.




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Luoghi di lavoro

2.1 Nel luogo di lavoro, il Datore di Lavoro deve sempre predisporre la presenza di docce, oppure non è necessario in caso di mera attività di tipo amministrativo?
Per mera attività amministrativa si ritiene che non siano necessarie le docce, sempre che non ricorrano i presupposti di cui all'Allegato IV.


2.2 Il Responsabile dei Lavori e il CSE nominati nell'ambito di lavorazioni che si svolgono in spazi confinati, devono avere effettuato una formazione specifica in merito?
Il Responsabile dei lavori no. Si ritiene che il CSE, se è impiegato in attività lavorative in ambienti confinati, necessiti della formazione specifica.


2.3 Le scale a pioli fisse con gabbia sono a norma senza l’aggiunta di un sistema anticaduta?

Sebbene possano avere dei limiti nel garantire la massima sicurezza dell’utilizzatore, in virtù della normativa ad oggi in vigore, ile scale a pioli fisse con gabbia restano a norma di legge?
La previsione dell'Allegato IV (luoghi di lavoro) non è formalmente in contrasto con la decisione della Commissione che riguarda le macchine, e quindi il tutto va ricondotto alla valutazione del rischio. La previsione dell'Allegato IV è di fatto tuttora in vigore.


2.4 E’ obbligatorio sostituire i vetri non di sicurezza presenti negli spazi comuni degli edifici, sia che ci sia un dipendente nel fabbricato, sia che il dipendente non ci sia?
Nel caso in cui il condominio sia DdL, non vi è dubbio che l'applicazione del D.Lgs 81/08 richieda tutte le misure di sicurezza comprese quelle sulle superfici vetrate.
Nel secondo caso, vi è sicuramente la necessità per il DdL delle imprese appaltatrici di valutare il rischio, ma occorre osservare che tali soggetti non hanno la disponibilità giuridica sui luoghi di lavoro e pertanto debbono richiedere al committente di provvedere alla messa in sicurezza.


2.5 In un ufficio i vetri delle finestre devono essere solo antifrantumazione o anche antisfondamento? Inoltre è sufficiente che la certificazione del vetro delle finestre sia conforme alla norma Uni En 7697?
Dipende dalla valutazione dei rischi. Se esiste un rischio di caduta in caso di sfondamento, il vetro deve essere antisfondamento, se invece si vogliono prevenire solo i rischi da taglio deve essere un vetro di sicurezza.


2.6 Una ditta deve compiere opere di pulizia di serbatoi di carburante con operatori che lavorano all’interno di tali serbatoi.
Vi è l’obbligo di nominare un Responsabile dei Lavori che abbia frequentato uno specifico corso relativo a lavori in spazi confinati?
Il CSP, il CSE, il Responsabile dei lavori, devono avere una formazione specifica?

Se l’Appaltatore delle opere decidesse di subappaltare in parte ad un’altra ditta, allora dovrebbe nominare un suo rappresentante, una sorta di Preposto, che coordini e vigili le attività di entrambe le ditte?
Lavori di pulizia dei serbatoi rientrano sicuramente tra i lavori in spazi confinati o con sospetto di inquinamento per i quali trova applicazione il DPR 177/2011 che nel suo articolo 3, comma 2, stabilisce che:
Il DdL committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’ impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. Sebbene ad oggi non siano ancora stati definiti i contenuti e le modalità della suddetta formazione ciò non è sospensivo dell'obbligo.

2.7 Una Ditta vorrebbe realizzare un nuovo reparto riseria ed un adeguato impianto di climatizzazione. Per quanto riguarda tale impianto, nell’ambito del risparmio energetico, sarebbe possibile recuperare l’aria estratta dalla lavorazione e, dopo opportuna
filtrazione ed abbinamento ad aria di rinnovo trattata (termicamente e come filtrazione), utilizzarla per la climatizzazione dell’ambiente? Quali sono le condizioni?

Si ritiene che ai sensi del punto 2.2.5. dell'Allegato IV del D.Lgs 81/08 che prevede che "Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, il DdL è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro" tale ipotesi sia difficilmente praticabile.


2.8 Due imprese devono effettuare lavori di manutenzione ordinaria su condotte fognarie ad una profondità di scavo che varia da 1,5 metri in su. Può configurarsi che i lavori di scavo e di messa in luce della condotta fognaria siano lavori "in ambienti sospetti d'inquinamento" considerato che può fuoriuscire dalla condotta dell'acqua reflua maleodorante con processi putrefattivi in corso?

Il concetto di sospetto di inquinamento si applica anche ai condotti fognari sino a verifica contraria, ma lo scavo descritto (a cielo aperto) si ritiene, salvo casi particolari da valutare di volta in volta, non possa porre gli operatori a rischio.


2.9 Non avendo riscontro nel D.Lgs 81/08 all’Allegato IV, l’utilizzo di un pavimento galleggiante in un refettorio è ammesso oppure la pavimentazione di suddetto locale deve avere dei requisiti particolari?
Nelle norme di igiene e sicurezza del lavoro non si riscontrano situazioni ostative all'utilizzo di pavimenti galleggianti nei refettori. Tali pavimenti dovranno comunque rispettare le condizioni imposte dalla norma: essere, tra l'altro, fissi, stabili, antisdrucciolevoli, nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (All. IV - punto 1.3.2.del D.Lgs 81/08). Inoltre, tali pavimenti, non dovranno ridurre eccessivamente l'altezza dei locali. Secondo le indicazioni delle "Linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e ambienti di lavoro" della Regione Piemonte, i refettori devono avere un'altezza minima di m. 2,70.

Formazione

3.1 In merito alla formazione generale, specifica, preposti e dirigenti, è possibile, in caso di società con più sedi o aziende dello stesso gruppo, organizzare la formazione con il docente in aula presso una delle sedi e le altre sedi collegate in videoconferenza? Niente registrazioni, tutto in diretta. Tale modalità di erogazione è considerata, ad esempio all'università, lezione in presenza e non a distanza/ FAD/ e-learning. Ai fini della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si può considerare lezione in presenza?
I questionari verrebbero erogati in contemporanea a tutti i partecipanti e poi corretti dal docente non appena tutti a sue mani.
Al momento, in attesa che la videoconferenza sia regolamentata con uno specifico Accordo Stato Regioni, non è possibile indicare le caratteristiche tecniche del sistema, che in astratto potrebbe essere adottabile.


3.2 Dovendo organizzare i corsi di formazione per gli studenti equiparati a lavoratori degli Istituti secondari di secondo grado nell'ambito della rete provinciale per la sicurezza del VCO, sarebbe possibile utilizzare i docenti (preposti presso i rispettivi
laboratori) per somministrare, in qualità di esperti, una parte della formazione specifica sotto la supervisione dei soggetti responsabili del progetto formativo (formatori qualificati ai sensi del D.I. 6/03/2013)?

Per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, si deve fare sempre riferimento al Decreto Interministeriale 6/03/2013, entrato in vigore il 18/03/2014, che indica i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (art. 6 D.Lgs 81/08). Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza di tre elementi
minimi fondamentali che devono essere posseduti dal docente-formatore: conoscenza - esperienza - capacità didattica.
Ciò premesso, si ritiene che i docenti preposti ai rispettivi laboratori possano essere legittimamente utilizzati in affiancamento al docente in possesso dei requisiti di cui al DI 6- /03/2013 per la formazione degli studenti equiparati ai lavoratori.


3.3 La comunicazione da farsi agli organismi paritetici riguardo la formazione dei lavoratori deve essere fatta anche per gli aggiornamenti?
Si ritiene che l’indicazione contenuta nell’art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08 e relativa alla comunicazione agli organismi paritetici si riferisca ai soli corsi di formazione.


3.4 I corsi di aggiornamento per RSPP hanno anche validità come aggiornamenti per formatori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro?
Si ritiene che il soggetto formatore possa prevedere la validità di un corso di aggiornamento per RSPP anche per formatori in materia di sicurezza, inserendolo nel progetto formativo.


3.5 Considerando che la normativa prevede l'aggiornamento di 4 ore degli RLS a partire da 15 lavoratori, le aziende che occupano meno di 15 lavoratori hanno obbligo di aggiornamento?
Occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico degli RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.


3.6 In caso un RSPP non adempia all'aggiornamento previsto per il modulo B entro il quinquennio cosa accade? Decade la qualifica e deve frequentare di nuovo il corso per tutti i Moduli A, B e C? Deve frequentare ex novo il modulo B, oppure la qualifica decade fino a che non abbia adempiuto all'aggiornamento?
Il completamento dell'aggiornamento consente di riacquisire la fruibilità relativa al credito del Modulo B, consentendo a R-ASPP di recuperare la propria operatività.


3.7 Nel caso di una laurea magistrale in ingegneria civile ottenuta nell’anno 2009 (che abilita al ruolo di ASPP), il quinquennio previsto per l’aggiornamento in quanto ASPP è da considerarsi a partire dall’anno 2009 (data della laurea)? 

Il corso per formatori della sicurezza (32 ore), si può considerare come aggiornamento ASPP? Il corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione (40 ore) può essere considerato aggiornamento ASPP?

1) Si, è da considerarsi a partire dall’anno di laurea.
2) Dipende dal progetto formativo e dal soggetto formatore (se abilitato o meno), ma potrebbe
valere come aggiornamento RSPP.
3) Anche in questo caso dipende dal progetto formativo, ma occorre tenere conto che di regola
l'aggiornamento coordinatori riguarda temi riguardanti l'edilizia e, in questo caso, potrebbe essere affine solamente ad un RSPP che si voglia aggiornare nell'ambito del macrosettore ATECO 3.


3.8 L'art. 37 comma 12 cita: "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del DdL, durante l’orario di lavoro e
non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.” A chi spetta l'onere di tale comunicazione, al DdL o all'ente formatore? Nel caso sia onere dell'ente formatore, l'azienda deve dare espresso mandato?

Il DdL, per poter effettuare la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, deve chiedere la collaborazione all'organismo paritetico operante nel territorio e nel settore di competenza, se esistente. Il Datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione ad un ente
formativo, può dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'OP.


3.9 I corsi e-learning sono riconosciuti dall’ASL competente ai controlli? Se sì, è necessario verificare alcuni requisiti?
La modalità e-learning è prevista dalla norma limitatamente ad alcuni percorsi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Ad esempio è possibile effettuare in e-learning la formazione generale del lavoratore, mentre non è ammessa tale modalità per la formazione specifica (accordo 221 - del 21/12/2011) ugualmente obbligatoria.


3.10 Un formatore consulente e un DdL possono organizzare un corso di formazione rivolto ai lavoratori e ai preposti con relativo aggiornamento, informando preventivamente l'organismo paritetico? E’possibile farlo anche ai RLS e ai lavoratori rischio incendio BASSO?
La formazione per lavoratori e preposti è disciplinata dall'accordo 221/2011 che non richiede requisiti particolari per i soggetti formatori, mentre è invece richiesto il possesso dei requisiti del DI 6/3/2013 per il docente.
Per i RLS occorre far riferimento agli accordi interconfederali e agli organismi paritetici nel settore di attività dei discenti.
Per il rischio incendio basso il DM 10/3/1998 non richiede requisiti particolari per i soggetti formatori.


3.11 Un RSPP esterno, per cui non DdL, può frequentare i corsi di formazione on-line per i Moduli B?
Un RSPP esterno non può frequentare i corsi on-line per i Moduli B, ma potrebbe utilizzare tale modalità formativa per gli aggiornamenti.


3.12 E’ possibile ridurre il monte ore di formazione per dirigenti e preposti come previsto dal Decreto del fare, se tali figure hanno effettuato la formazione per lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni?
Il cosiddetto Decreto del fare introduce un sistema di riconoscimento di crediti formativi rimandando le modalità di attuazione di tale sistema ad un accordo Stato-Regioni. La mancata emanazione di tale accordo rende di fatto inapplicabile tale norma.


3.13 Un’azienda possiede un codice ATECO primario e alcuni codici ATECO secondari.Al codice ATECO primario corrisponde un livello di rischio basso per la formazione dei lavoratori; viceversa, i codici ATECO secondari sono classificati a rischio alto ai sensi dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

Un lavoratore di questa azienda che svolge le attività previste da tutti i codici ATECO, sia primario che secondario, quale corso dovrà frequentare, a rischio basso (codice ATECO principale) o a rischio alto (codici ATECO secondario)?
L'Accordo 25/7/2012 chiarisce che "ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio “basso” evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio “medio” o “alto”)". Ci si basa quindi sul principio dell'effettività e non sul criterio formale.


3.14 Il paragrafo 9 dell'Allegato A (parte B) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 non indica particolari requisiti dei soggetti formatori che hanno erogato la formazione pregressa. Possono quindi essere ritenuti validi i corsi erogati, prima
dell’entrata in vigore dell'accordo, da soggetti formatori "competenti" ma non rientranti nella casistica citata nell'Allegato A, fatta salva la necessità di aggiornamento come indicato nel paragrafo 9?

Sì sono ritenuti validi.


3.15 Qual è la delineazione della figura del tutor nei corsi di formazione sulla sicurezza, anche secondo Accordo Stato-Regioni?
Il tutor è quella figura professionale che svolge la funzione di facilitatore dei processi di apprendimento, seguendo il percorso formativo dei discenti. Tale figura, che è stata espressamente prevista dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 solo per la formazione e-learning, può essere utile anche per i tradizionali corsi d’aula. Tra gli altri, si possono individuare i seguenti compiti per il tutor:
- rilevazione delle esigenze espresse dai corsisti
- monitoraggio attività, apprendimento e gradimento
- organizzazione aula e strumenti didattici
- mediazione nell'ambito del gruppo e animazione della classe
- osservazione e raccolta di feed-back da parte dei discenti.
Il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso docente oppure da altro personale qualificato, in possesso di esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es: R-ASPP aziendali).


3.16 Quale modello di attestato, tra quelli riportati in allegato alla DGR 17/06/2013 n. 22-5962 (allegati 8 e 9), è più adatto per attestare l'aggiornamento della formazione dei lavoratori? E' opportuno che sia comunque indicato il settore ATECO?
Nessuno dei due modelli è adatto ad attestare l'aggiornamento, anche se possono essere utilizzati come modello grafico. E' comunque opportuno che l'attestato, redatto nella forma che si preferisce, riporti in sintesi gli argomenti trattati nel corso e il riferimento normativo relativo all'aggiornamento (art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni).


3.17 La trasmissione della richiesta di collaborazione agli OPP o EBT va trasmessa per la formazione dei lavoratori e anche per la formazione di dirigenti e preposti? Oppure è da trasmettere solo per la formazione generale e specifica dei lavoratori?
L'art 37 comma 12 del D.Lgs 81 prevede l'obbligo di collaborazione con l'OP solamente per la
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.


3.18 Nel caso di aziende aventi sede legale e sede operativa collocate in due province diverse (ad esempio Torino e Asti) all'Ente bilaterale di quale provincia bisogna mandare le comunicazioni per la formazione? Ad entrambe?
Nel caso di sedi in più province si suggerisce di inviare la comunicazione agli enti bilaterali di ciascuna provincia.


3.19 Nel caso della formazione dei lavoratori secondo Accordo Stato-Regioni, se in un'azienda con codice ATECO  orrispondente a rischio basso la mansione del dipendente in formazione di per se invece rientra nel rischio alto, sull'attestato che codice ATECO 2007 deve essere inserito?
Vale il principio dell'effettività e il lavoratore deve essere formato in relazione al settore ATECO corrispondente alla reale attività da lui svolta. Di conseguenza l'attestato riporterà il codice del settore ATECO relativo al corso erogato.


3.20 L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede che i lavoratori di aziende i quali non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possano frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Nel caso
di un ente pubblico, può essere applicata tale possibilità?

L'accordo 221 del 21/12/2011 prevede per la pubblica amministrazione 8 ore di formazione specifica.


3.21 Un DdL di una azienda operante in un settore a rischio medio organizza la formazione specifica dei propri lavoratori dividendo le 8 ore di durata in due giornate da 4 ore. Alla seconda giornata alcuni lavoratori non partecipano per motivi sopravvenuti. E' possibile organizzare una terza giornata da 4 ore, in cui siano trattati gli stessi argomenti della seconda giornata, a cui fare partecipare i lavoratori che hanno effettuato l'assenza, oppure detti soggetti devono ripartire da capo la formazione specifica?
Sì, è possibile prevedere una lezione di recupero.


3.22 Un DdL è in possesso di attestati relativi alla formazione dei propri lavoratori effettuata alcuni mesi prima dell’entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Negli attestati sono richiamati (come oggetto della formazione) tutti gli
argomenti previsti dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs 81/2008. Detta formazione può essere ritenuta valida al fine di programmare l'aggiornamento?

Si ritiene che possa andare bene, fatta salva la verifica del rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro.


3.23 La formazione generale e specifica rischio alto (totale 16 ore) può sostituire la formazione per il primo ingresso in edilizia (16 ore)?

No, ma è vero il contrario. La formazione di primo ingresso, svolta dalle scuole edili, è prevista dal contratto collettivo di lavoro ed è riconosciuta equivalente alla formazione generale e specifica dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011.


3.24 Con riferimento alla Formazione pregressa dei lavoratori, il quinquennio per l’aggiornamento decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo (11/01/2012), oppure dalla data di erogazione del corso, quando precedente al 2012 ma successivo al
2007?

Il quinquennio decorre dall'entrata in vigore dell'accordo perché diversamente argomentando si giungerebbe al paradosso che chi aveva una formazione pregressa da 5 anni e un giorno avrebbe avuto 12 mesi di tempo per far l'aggiornamento mentre chi l'avesse avuta da 5 anni meno un giorno, avrebbe avuto solo 1 giorno per fare l'aggiornamento.


3.25 Un neo assunto in possesso degli accreditamenti da RSPP deve necessariamente svolgere la formazione generale e specifica rischio alto ai sensi dell’Accordo StatoRegione del 21/12/2011?
Si ritiene che, alla luce anche delle indicazioni della commissione per gli interpelli che ha dato risposta a questa questione n. 18 del 2013 seppur in ambito scolastico, qualora il soggetto abbia i requisiti per lo svolgimento di RSPP nel macrosettore in cui è assunto, non sia necessaria la formazione ex art. 37 del D.Lgs 81/08.


3.26 Un documento della Regione Veneto (Documento del 7 giugno 2013, protocollo 243077) indica che i moduli formativi degli Operatori Socio Sanitari possono costituire credito formativo rispetto alle disposizioni contenute nell'Accordo sulla formazione
dei lavoratori del 21/12/2011, al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali per numero di ore, contenuti e argomenti, integrati eventualmente per le parti eventualmente non corrispondenti. Ciò può ritenersi valido anche nella Regione Piemonte?

No, la circolare della Regione Veneto non è applicabile in Piemonte. Occorre verificare i percorsi formativi previsti per gli OSS in Piemonte e se gli stessi sono "equivalenti" a quelli previsti dall'Accordo 221. Si ritiene che sia il soggetto formatore a dover effettuare tale verifica.


3.27 Una ASD che svolge attività di palestra aperta ai tesserati e che ha come istruttori solo prestatori d'opera a titolo gratuito con rimborso spese, perlopiù occasionali, è tenuta a fornire loro la formazione generale e specifica rischio basso, oppure sono
esclusi? Se esclusi a che titolo? Per ciò che concerne i soci fondatori, diversi dal Presidente
che ricopre il ruolo di RSPP, addetto antincendio e di primo soccorso, prestando anche loro opera come istruttori, nonché per la parte amministrativa/gestionale, devono fare la formazione generale e specifica o sono esonerati? 

I soci non percepiscano busta paga.
Premesso che l'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 definisce lavoratore la "persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un DdL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari". Il successivo art. 3 comma 12 bis prevede che "Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16/12/1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27-
/12/2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
21 del presente decreto". Si ritiene, pertanto, che per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo
gratuito (o con mero rimborso spese), per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge 398/91 e all'art. 90 della Legge 289/02, si applichi l'art. 21.
Qualora, i soggetti di cui sopra svolgano la loro prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un DdL, e di questo sembra trattarsi essendo stato nominato un RSPP, addetto antincendio e di primo soccorso, l'art. 3 comma 12 bis prevede che "questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".


3.28 E’ ammissibile che Datori di Lavoro di aziende diverse con attività nello stesso codice ATECO organizzino ed eroghino in modo congiunto la formazione per i propri lavoratori, con unico luogo di svolgimento nelle disponibilità di uno dei DdL e con
stessi docenti, dividendo in modo omogeneo i lavoratori in più classi "miste" composte cioè da lavoratori facenti capo a più DdL?


Sì, è ammesso.

3.29 E’ possibile erogare la formazione del guardiano notturno in orari "consoni" al soggetto formatore e non obbligatoriamente durante l'effettivo orario di lavoro (ore notturne) e se è possibile effettuarla anche prima dell'effettiva assunzione, senza incorrere in spiacevoli future conseguenze in caso di controlli degli organi di vigilanza?
L'importante è che la formazione sia in orario di servizio e non necessariamente nel turno notturno.
E' comunque previsto che la formazione debba avvenire prima di essere adibito alla mansione.


3.30 Un RLS che è stato formato più di 5 anni fa ma che non ha mai fatto un corso di aggiornamento, può ricoprire il ruolo facendo oggi 8 ore di aggiornamento o dovrebbe rifare l'intero corso di RLS?


Si premette che il RLS è espressione dei lavoratori e che è il DdL a dovergli assicurare la formazione. Il corso RLS è disciplinato dagli accordi sindacali di comparto e ha una parte pratica in azienda e quindi occorre capire se il corso fatto all'epoca da questa persona si riferisse alla stessa azienda e quindi allo stesso comparto. In caso affermativo e, fatte salve eventuali responsabilità
del DdL per il mancato aggiornamento, oggi basterebbe il recupero dell'aggiornamento.


3.31 Il possessore di un’attività commerciale, composta da una titolare e un dipendente, vorrebbe assolvere agli obblighi previsti dalla sicurezza utilizzando la formazione e-learning. I corsi e-learning sono riconosciuti dall’ASL competente ai controlli?
Si tratta di corsi per: RSPP, RLS, Primo Soccorso Gruppo C, Antincendio rischio basso, formazione lavoratori.
La modalità e-learning è prevista dalla norma limitatamente ad alcuni percorsi formativi in materia
di salute e sicurezza del lavoro. Per corsi per i DdL che svolgono i compiti SPP, l'e-learning è ammessa solo per i moduli 1 e 2 e non per i moduli 3 e 4. Per i corsi RLS l'e-learning non è previsto dalla normativa, ma occorre rifarsi agli eventuali accordi sindacali interconfederali. Per i corsi primo soccorso e antincendio la modalità e-learning non è prevista dalla normativa. Per
la formazione dei lavoratori è ammesso l'e-learning solo per le 4 ore di formazione generale, mentre non è ammesso per la formazione specifica.


3.32 Un docente di scuola superiore, laureato in ingegneria meccanica vecchio ordinamento e con abilitazione all'insegnamento in materia non affine alla sicurezza, può rientrare nel secondo criterio del DI del 6 marzo 2013 (insegnando, ogni anno, per 40
ore settimanali in altra materia)
?

Sì, il secondo criterio le permette di fare il formatore in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma solamente in materie coerenti con la sua Laurea (ad es. rischio meccanico).


3.33 Un RSPP abilitato a tutti codici ATECO, laureato come Ingegnere triennale una volta realizzato il corso come formatore (24 ore) è abilitato a realizzare e certificare tutti tipi di corsi in relazione alle proprie competenze professionali (sicurezza sul lavoro)?
Quali corsi possono essere realizzati? Per realizzare tali corsi all’interno della propria azienda, si deve contattare un organismo paritetico o basta la firma dell’RSPP e i test di valutazione finale agli alunni per verificare quanto imparato per certificare
il corso?

Come Ingegnere triennale si può utilizzare il criterio 2 per svolgere docenze coerenti con il proprio titolo di studio. Si ricorda che il DI 6/03/2013 definisce i requisiti dei docenti e non dei soggetti formatori in relazione ai quali si rimanda alle Indicazioni operative della formazione in materia di salute e sicurezza reperibili sul sito della Regione Piemonte.


3.34 Per un corso di formazione per preposti (8 ore), è necessario dare comunicazione di avvio corso alla Regione e all’OPP di riferimento?
No, non vi è la necessità di dare comunicazione.


3.35 Per quanto riguarda il corso e l’aggiornamento per lavoratori e preposti addetti alle attività di apposizione segnaletica stradale con traffico veicolare (DI 4 marzo 20-13), deve essere prevista una parte pratica, oppure può essere svolto interamente in aula?
Il corso deve in ogni caso prevedere una parte pratica che, se fosse dimostrativa (eseguita solo dagli istruttori), deve essere fatta per un massimo di 25 persone, se invece viene fatta eseguire ai corsisti con la supervisione degli istruttori, il rapporto
istruttori-discenti diventa 1 a 6? Se così non fosse, perché si parla di corso teoricopratico?

In caso il corso di aggiornamento possa essere svolto completamente in aula, i formatori che tengono tale corso devono avere i requisiti dei docenti o degli istruttori, per come indicati nel paragrafo "4. Requisiti dei docenti" dell'allegato II del D.I. del 4
marzo 2013?

La risposta ad interpello lascia intendere che il corso può svolgersi per 2 ore su contenuti teorici e 1 ora su contenuti tecnico pratici, ma che non è necessario che si "concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale" ed in tal caso non sia da ritenersi “attività addestrative pratiche”. In tal caso non opera il rapporto istruttore/discente 1 a 6 e si ritiene che se non sono previste “attività addestrative pratiche” non sia neppure necessario un docente pratico.


3.36 In riferimento al corso di aggiornamento per lavoratori e/o preposti, nel punto 10 dell’allegato II del D.I. 04/03/2013 (Cantieri stradali) è riportata la seguente frase “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico- pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.”: la frase “in caso di modifiche delle norme tecniche” vuol dire che il corso di aggiornamento, deve essere erogato solo in caso di modifiche alle norme tecniche oppure vuol dire che nel corso di aggiornamento un’ora deve riguardare i contenuti tecnico-pratici in caso di modifiche alle norme tecniche?
Si ritiene corretta la seconda ipotesi: ogni 4 anni deve essere effettuato un corso teorico pratico di aggiornamento della durata minima di tre ore e nel caso di modifiche di norme tecniche una delle tre ore dovrà avere dei contenuti tecnico pratici.


3.37 C'è una tempistica in cui inviare il verbale finale di un corso alla Regione Piemonte?
Non è stata stabilita una tempistica vincolante. Tuttavia è opportuno che la trasmissione avvenga entro un tempo massimo ragionevole, nell'ordine di 30-40 giorni.


3.38 Per i criteri di qualificazione dei formatori nonché i criteri per l'aggiornamento, la prima parte del criterio prevede “esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza". L'esperienza almeno triennale come RSPP è coerente con tutte e tre le aree tematiche previste dal decreto?
Deve essere dimostrato caso per caso, ma ragionevolmente la risposta è sì.


3.39 Un attestato di RLS conseguito con il D.Lgs 626/94 è tuttora valido?
L'attestato è valido salvo che siano stati rispettati gli obblighi relativi all'aggiornamento della formazione.


3.40 Nel caso sia presente in un'azienda un preposto che ricopre anche il ruolo di RLS possono essere riconosciuti dei crediti formativi? Il Decreto del Fare, che aveva previsto qualcosa al riguardo, come è stato recepito dalla Regione Piemonte?
Il comma 14-bis dell’art. 37 del D.Lgs 81/08, inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge 98/13, prevede che in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, sia riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento
corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata
l’avvenuta formazione sono individuati tramite Accordo della Conferenza Stato-Regioni. Per le modalità del riconoscimento di questi crediti occorre pertanto aspettare uno specifico Accordo della Conferenza Stato-Regioni di prossima emanazione.

Sorveglianza Sanitaria

4.1 Da Medico Competente si può operare in una struttura circondariale, oltre che per civili e detenuti con mansioni varie, anche per il personale penitenziario (armato quindi) con mansioni di impiegato, addetto alla sorveglianza ecc?
Nel caso di risposta positiva è necessario sottoporre il personale penitenziario ad esami per alcool/tossicodipendenza?

Il Decreto del Ministero della Giustizia 18/11/2014, n. 201 (GU n. 15 del 20/01/2015) entrato in vigore il 4/02/2015 ha come rubrica "Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro". La nuova norma definisce la sorveglianza sanitaria all'articolo 6. I rischi per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria e il conseguente protocollo sanitario sono definiti dall'esito della valutazione dei rischi.


4.2 Il titolare di una ditta di autotrasporti che svolge personalmente la mansione di autotrasportatore, è soggetto agli accertamenti sanitari come i dipendenti? E se la ditta fosse composta di soci lavoratori?
I soci lavoratori sono equiparati a lavoratori e quindi la risposta è sì. Nel caso di un titolare DdL si applica l'art. 21, comma 2 che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41. 


4.3 Il DdL di una scuola guida deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria? Se sì, basta l'alcool-test o è necessario anche il droga-test?
In quanto datore di lavoro la risposta è no. Per il tipo di attività, non essendo artigiano o piccolo commerciante, pare arduo applicare anche l'art. 21, che comunque indicherebbe una facoltà e non un obbligo sorveglianza sanitaria.


4.8 In data 4/04/2015, sul sito del Ministero della Salute è avvenuta la pubblicazione del nuovo “Elenco Nazionale dei Medici Competenti”, redatto ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 38 del D.Lgs 81/08. A fronte degli oltre 10.000 medici iscritti nella precedente versione dell’elenco, l’attuale revisione comprende circa 4.400 Medici Competenti in tutta Italia.

Alla luce di tale recente modifica, come sarebbe opportuno comportarsi, qualora ci si stesse avvalendo della consulenza di Medici Competenti, non presenti all’interno di tale elenco aggiornato?
Come riportato sul sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it l'iscrizione all'elenco avviene mediante autocertificazione e il Ministero aggiorna l'elenco "effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati".
Il DdL deve in ogni caso accertarsi che il medico competente al quale affida l'incarico sia in possesso, e mantenga nel tempo, i requisiti per esercitare tale ruolo, a maggior ragione se il soggetto non è riportato negli elenchi.
Nel caso in cui il medico non possa dimostrare il possesso dei requisiti il DdL deve affidare ad altri l'incarico.


4.9 Una ditta S.r.l. è costituita da 5 soci di cui uno è il Presidente (anche DdL) e gli altri 4 Amministratori Delegati che hanno come oggetto sociale l’attività di montaggio macchine utensili. Vi è l’obbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81-
/2008?

Nel caso qualcuno monti le macchine è ragionevole pensare che possa essere esposto a rischi per i quali vi è l'obbligo della sorveglianza sanitaria, e ciò dovrebbe emergere dalla valutazione dei rischi aziendali. In questo caso, la risposta è sì.


4.10 Il dipendente ha l'obbligo di presentarsi alla visita medica per patentino gas tossici che il DdL ha predisposto per lui fuori dall'orario di lavoro?
Le spese sostenute per raggiungere l'ambulatorio indicato dalla gerarchia sono a carico del dipendente?

In generale, per ciò che concerne gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, l'applicazione delle norme non può essere onerosa per il lavoratore. Di conseguenza, anche le visite mediche previste dal D.Lgs 81/08 devono essere fatte in orario di servizio (non necessariamente in orario di lavoro), con copertura assicurativa e delle spese. Nello specifico, si ricorda
che la Legge Regionale n. 15 del 25/6/2008, all’art. 3 comma 2, in riferimento all’allegato B della stessa, ha abolito l’obbligo del certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici; è però possibile che la visita sia richiesta dal medico competente, in quanto prevista dal protocollo sanitario in base alla valutazione dei rischi.


4.11 Gli operatori di PLE, nello specifico cestello elevatore oppure montaferetri con operatore a bordo ad azionamento elettrico o ad azionamento manuale, devono essere sottoposti a controlli volti ad accertare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti?
Lo stesso vale per gli operatori che occasionalmente possono fare uso della gru su autocarro?
Il punto 2 dell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30/10/2007, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, tra le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, include le “Mansioni inerenti le attività di trasporto”, che vengono elencate.
Nel punto 2, lett. f) dell’Allegato I dell’Intesa citata, sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Nelle mansioni elencate è inserito anche il manovratore di “apparecchi di sollevamento”.
Sebbene la citata norma non riporti una definizione di apparecchio di sollevamento appare prudenziale adottare la definizione di apparecchio di sollevamento contenuta nella norma UNI ISO 4306/1: Apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa.
I mezzi di sollevamento si possono suddividere in due macro categorie:
- mezzi di sollevamento per persone,
- mezzi di sollevamento per cose o materiali.
In funzione della modalità di movimento possiamo definire un apparecchio di sollevamento mobile quello che è in grado di spostarsi durante il lavoro. Alla stregua di tale definizione i montaferetri e le piattaforme di lavoro autosollevanti si possono
considerare apparecchi di sollevamento mobile e pertanto, si ritiene che siano da includere nelle mansioni soggette ad accertamento.


4.12 Si richiede un’interpretazione normativa circa gli adempimenti cui una azienda è sottoposta in materia di formazione/ addestramento/ sorveglianza espressa nell'accordo Stato-Regioni relativo alla formazione per attrezzature specifiche (repertorio atti n. 53/CSR del 22/02/2012, nonché D.Lgs 81/08). Nella fattispecie riguardo trans pallet elettrici con possibilità di operatore a bordo e non (il lavoratore agisce nel secondo caso stando in posizione eretta). Gli operai che utilizzano tali commissionatori rientrano negli esposti a mansione a rischio terzi, alcol e stupefacenti?
In relazione alle attrezzature di cui agli allegati le stesse non rientrano nell'obbligo di abilitazione previsto dall'Accordo 22/02/2012, restano comunque obbligatorie le azioni di formazione ed addestramento di cui all'art. 73 del D.Lgs 81/08.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per quanto riguarda alcol e droga, si ritiene che la guida di carrelli elevatori con timone e con guidatore a bordo in posizione eretta rientri nelle categorie indicate nelle macchine movimentazione merci indicate nei rispettivi provvedimenti.


4.13 Vorrei sapere se in merito alla verifica di assenza di rischi alcol correlati per le mansioni lavorative a rischio, il medico competente deve obbligatoriamente procedere con test di misura dell'etanolo sull'aria espirata, oppure optare per il solo prelievo ematico?
L'etilometro non è alternativo all'esame del sangue ma è sempre obbligatorio nelle mansioni a rischio per verificare il rispetto del divieto di assunzione di alcolici. La verifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla DGR 29-2328 del 26 ottobre 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 12 novembre 2015.
L'esame del sangue con i relativi parametri biochimici non è obbligatorio, ma può essere effettuato a discrezione del medico competente, per valutare eventuali condizioni di alcoldipendenza.


4.14 L'uso di un trattore agricolo non dovrebbe richiedere controlli volti ad accertare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti.
Se però il trattore è dotato di accessori quali pala meccanica o retroescavatore, che vengono montati ed impiegati solo all'occorrenza, l'operatore va sottoposto a tali controlli?

Il trattore equipaggiato con una attrezzatura intercambiabile come la pala meccanica o retro escavatore diventa una macchina per il movimento terra, di conseguenza sorge l'obbligo per il lavoratore addetto alla guida di essere sottoposto agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza.


4.15 Nel caso in cui un ente formatore organizzi corsi di formazione specifici per attrezzature e macchine per le quali è richiesta abilitazione e visita medica di idoneità alla mansione, oppure corsi di formazione per i quali deve essere prevista sorveglianza
sanitaria specifica, non essendo corsi di formazione professionale bensì corsi di formazione specifica, ed essendo corsi di formazione ai quali possono partecipare indistintamente lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, disoccupati ecc... i partecipanti possono essere ritenuti esonerati dall’obbligo della sorveglianza sanitaria specifica per abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, limitatamente alla durata del corso del quale essi stessi sono partecipanti?

L’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 definisce il lavoratore come la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici
e familiari. [...]
Al lavoratore così definito è equiparato: [...] l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;"
A questo proposito la legge 845/78, definisce la formazione professionale nel seguente modo:
le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente. In questa definizione, rientrano, senza dubbio,
anche i corsi per l'utilizzo di macchine e attrezzature. Si ritiene, pertanto, che i partecipanti ai corsi di formazione di cui sopra non possano essere esonerati dagli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, ivi compresi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni

4.16 Per i partecipanti dei corsi di formazione per attrezzature che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per l’abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, come si può rispettare l’obbligo di sorveglianza "a sorpresa" se le date dei corsi sono
necessariamente prestabiliti?

Fatta salva la Sorveglianza preventiva, si deve tenere conto dei tempi ristretti del corso.


4.17 Se un addetto alle attrezzature risulta predisposto alla dipendenza di alcool o sostanze stupefacenti a chi spettano gli oneri per il "recupero" del soggetto sottoposto a visita?
In questo caso l’addetto non deve essere ammesso al corso.


4.18 In riferimento ai controlli alcol e droga previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 e dal Provvedimento della Conferenza Unificata 30 ottobre 2007, chiediamo se anche le segg. categorie di lavoratori che possono utilizzare automobili pat. B debbano essere sottoposti ai controlli in discorso:
- lavoratori che saltuariamente eseguono compiti che comportano la consegna di merci ai loro clienti, pur non appartenendo al settore delle attività di trasporto e non essendo propriamente inquadrati quali "addetti al trasporto" (es. impiegato commerciale
addetto alla vendita di beni);
- lavoratori che, nell'ambito dello svolgimento della propria mansione, utilizzano un'autovettura
aziendale o di proprietà senza che vi sia trasporto di merci o persone 

(citiamo ad esempio impiegati di uffici che si recano presso altre aziende per eseguire attività di consulenza, lavoratori di aziende che si occupano di rilevazione di prezzi presso ipermercati vari).
L’Allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006 fa riferimento a «mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi, autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti le attività di trasporto.
L'Allegato I del Provvedimento della Conferenza Unificata 30 ottobre 2007 fa riferimento a "Mansioni inerenti le attività di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali é richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,
ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada".

Attrezzature

5.1 Il test finale previsto per gli aggiornamenti attrezzature deve essere fatto al di fuori delle ore di formazione o possono essere fatte all’interno delle 4 ore previste?
L’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012 inerente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori prevede prove di verifica relativamente ai moduli teorici e a quelli pratici, in entrambi i casi da svolgersi al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli. Lo stesso Accordo non dà indicazioni sulle prove di valutazione
inerenti i moduli di aggiornamento. Si ritiene tuttavia che queste prove, qualora previste, in analogia con quanto sopra indicato, vadano effettuate al di fuori del monte ore previsto per i moduli di aggiornamento.


5.2 In relazione all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sulla formazione attrezzature di lavoro l’accordo prevede che il corso di aggiornamento abbia una durata minima di 4 ore, di cui 1 di teoria e 3 di pratica. L’accordo prevede anche che per la
parte pratica il rapporto istruttore/allievi debba essere di 1 a 6. La circolare del Ministero del Lavoro del 11/03/2013 ha chiarito che relativamente al corso di aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti della parte
pratica possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti di 24. In quest’ultimo caso, deve comunque essere rispettato il rapporto istruttore/ allievi 1 a 6 oppure è sufficiente un solo docente così come per la parte
teorica?

La circolare n. 21 del 10/06/2013 del Ministero del Lavoro precisa che, nel caso indicato, il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente, fermo restando il rapporto 1- /24.


5.3 Il corso di aggiornamento, nel caso in cui il lavoratore utilizzi più tipologie dello stesso tipo di attrezzature (es. PLE con e senza stabilizzatori), come deve essere organizzato? 4 ore complessive che tengano conto dell’utilizzo di più tipologie di
attrezzature (es. PLE con e senza stabilizzatori) oppure 2 corsi di aggiornamento distinti?

L'aggiornamento è dovuto per ogni abilitazione e l'abilitazione per PLE con e senza stabilizzatori è una, quindi, si ritiene che siano necessarie 4 ore e non 4+4. Se invece il soggetto in questione ha due abilitazioni (ad esempio PLE e carrelli) deve fare 4+4.


5.4 L'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 al comma 4 stabilisce che il DdL provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature in oggetto ricevano una formazione adeguata e specifica. Tale obbligo riguarda anche il datore di lavoro che utilizza personalmente tali attrezzature? Inoltre l’art. 21 che riguarda le imprese familiari e i lavoratori autonomi afferma al comma 2 lettera b) che per tali lavoratori è loro facoltà partecipare a corsi di formazione specifica. Quindi se non è un obbligo, in caso di verifica dell'organo ispettivo, la mancanza di attestato in capo al DdL e/o al lavoratore autonomo che utilizzano personalmente le attrezzature in oggetto viene o non viene sanzionata?


Con il D.Lgs 151/2015 in vigore dal 24/09/2015 è stata, tra l’altro, modificata come segue la definizione di operatore di cui all’articolo 69, comma 1, lettera e) del D.Lgs 81/08: “ il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso” .
Il datore di lavoro che opera all'interno della propria azienda è normalmente un artigiano o un piccolo commerciante e pertanto è soggetto agli obblighi dell'art. 21 del D.Lgs 81/08, che prevede, tra l’altro, che tali soggetti debbano utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III.
Per l'utilizzo delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, come disciplinate dall'Accordo Stato- Regioni del 22/2/2012, è prevista una abilitazione degli operatori e ciò con ogni evidenza anche a tutela della sicurezza dei terzi.

Si ritiene, pertanto, che il datore di lavoro artigiano che utilizza una di queste attrezzature in mancanza di abilitazione viola l'art. 21 del D.Lgs 81/08.


5.5 Secondo la norma EN 169:1993 il numero di graduazione di un filtro per saldatura con elettrodi rivestiti e corrente di 70 ampere è 10. Secondo la norma EN 169:2003 il numero di scala di un filtro per saldatura con elettrodi rivestiti e corrente di 70 ampere è 9.
Il filtro classificato secondo norma del 1993 corrisponde al filtro classificato secondo norma del 2003?

E’ necessario un confronto tra le caratteristiche del filtro 9 della norma 2003 (requisiti del fattore di trasmissione punto 5.2) con quelle del filtro 10 della norma 1993.


5.6 E’ ancora possibile aggiornare solamente la formazione pregressa per le attrezzature di lavoro, anche se ormai decorsi i termini previsti dall'Accordo Stato-Regioni?
Il punto 9.1 dell'Accordo n. 53 del 22/02/2012, alle lettere b) e c), prevede il riconoscimento della formazione pregressa a condizione che la stessa venga integrata dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso e quindi entro il 12- /03/15. L'operatore che non ha eseguito l'aggiornamento entro i 24 mesi, non può usufruire del riconoscimento e dunque per acquisire l’abilitazione deve frequentare il corso completo.


5.7 Nell’allegato A, punto g) macchine movimento terra, CSR n. 53 del 22/20/2012 viene data la descrizione delle attrezzature cui è obbligatoria la formazione, con una precisa descrizione in base alla massa operativa. Nell’ allegato IX al punto 1.0. la dicitura:
“l’utilizzo di escavatori, pale caricatrici frontali e terne diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato”. Per i miniescavatori
con massa operativa inferiore ai 6000 kg, o per una pala caricatrice con massa operativa inferiore ai 4500 Kg, diversi quindi da quelle esplicitamente considerate nell’allegato, è richiesta la formazione per il loro operatore?

L'allegato A, lettera g) dell'Accordo del 22/02/2012 indica in modo tassativo le caratteristiche delle macchine movimento terra per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Inoltre la Circolare n. 21 del 10/06/2013 del Ministero del Lavoro, precisa che l’ elenco delle attrezzature e le relative definizioni riportate nel citato allegato A deve “intendersi esaustivo e non esemplificativo
e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretative”. Pertanto i miniescavatori con massa operativa inferiore a 6000 Kg sono esclusi.


5.8 I meccanici di una concessionaria di trattori che guidano tali mezzi per provarli nell’ambito del piazzale della loro azienda dopo alcuni interventi di riparazione e/o per scaricare e caricare gli stessi sull'autocarro per il loro trasporto devono possedere
il "patentino" ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012?

Secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2013 del 11/03/2013: "Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012.
La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..”


5.9 Il corso di formazione previsto dall’Accordo Stato-Regioni di 12 ore per la guida di muletti soddisfa anche l’obbligo di addestramento all’uso del muletto o si deve fare addestramento mediante affiancamento prima del corso e poi il corso per l’abilitazione?
Come indicato al punto n. 1.0. dell’ allegato III e seguenti dell’Accordo Stato – Regioni 22-/02/2012 l’acquisizione delle rispettive abilitazioni viene effettuata fermo restando gli obblighi di formazione e addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs 81/08.
5.10 Ci sono dei requisiti particolari a livello regionale per i corsi di formazione PES PAV PEI?

Il riferimento è la CEI 11-27, non ci sono al riguardo indirizzi regionali.


5.11 Le nuove regole sulle macchine agricole e sui corsi di formazione specifici in materiadi salute e sicurezza sul lavoro sono obbligatori anche per chi usa macchine agricole non per lavoro, ma solo a scopo hobbistico su terreno privato?
Si ritiene che per un hobbista, non essendo né un lavoratore dipendente né un lavoratore autonomo,
non vi sia l'obbligo di formazione in quanto il TU in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) non è applicabile. Diverso il caso in cui il soggetto in questione svolga del lavoro per terzi.


5.12 Per la formazione sulle macchine (Accordo Stato-Regioni art. 73 e non) da parte dell'Ente Formatore come pre-requisito è facoltà richiedere il certificato d’idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente? Poiché si tratta di corsi aventi una
parte pratica.
Si ritiene che il partecipante alla parte pratica del corso ex art 73, rientra nella definizione di lavoratore
di cui all'art. 2 del D.Lgs 81/08. Pertanto, si rende necessario il possesso dell'idoneità
specifica alla mansione.
5.13 Per poter proporre dei corsi di formazione e aggiornamento relativamente all'impiego di mezzi agricoli secondo i contenuti previsti dalla normativa bisogna accreditarsi in qualche elenco o albo?

Per poter lavorare come docente in materia di sicurezza è necessario collaborare con qualche ente di formazione accreditato in regione oppure come singolo docente non si ha la possibilità di svolgere tale funzione?
I corsi di formazione e di aggiornamento indicati nell’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012
concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori possono essere organizzati dai soggetti indicati all’Allegato A lettera B) dell’Accordo stesso, così come ribadito dalle “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al D.Lgs 81/08 della Regione Piemonte. Inoltre sul sito Internet della Regione Piemonte sono disponibili gli specifici elenchi dei soggetti formatori
abilitati per ciascuno dei corsi previsti dall’Accordo sopracitato. I requisiti dei docenti sono indicati all’Allegato A lettera B) punto n. 2 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.



5.15 L'obbligo relativo a trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro (apparecchi di sollevamento SC e SP) e lo spostamento, per l'inserimento in banca dati, è assolto dal verbale di verifica periodica che viene periodicamente trasmesso
all'INAIL da chi l'ha effettuata oppure il DdL è soggetto ad altri adempimenti? Se si quali e nei confronti di chi? In quest'ultimo caso per le PLE date a noleggio, gli adempimenti vanno posti in essere ad ogni noleggio?

Per quanto riguarda il primo quesito, la materia è disciplinata dal DM 11/04/2011 da cui discende che l’obbligo della comunicazione a INAIL del trasferimento di proprietà di un’eventuale attrezzatura è in capo al datore di lavoro che trasferisce la proprietà secondo quanto previsto dall’allegato II al DM che al punto 5.3.3., testualmente, prevede quanto segue: Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale
trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature
per l'inserimento in banca dati.
Per quanto riguarda il secondo quesito, la materia è normata dal D.Lgs 81/08 che, al comma 2
dell’art. 72, prevede quanto segue: Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.



5.16 In base alla circolare n. 12 dell'11/03/2013 che fornisce chiarimenti sull'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la deroga (esclusiva per azienda agricole/ forestali) che permette a chi alla data del 12/03/2013 ha già un'esperienza documentata
di almeno 2 anni di utilizzo delle attrezzature di procedere con l'aggiornamento di almeno 4 ore entro il 12/03/2017 (e non 12/03/2015) si applica solo per l'utilizzo di trattrici o anche di altre attrezzature potenzialmente utilizzati in azienda
agricole quali carrelli elevatori, miniescavatori, piattaforme?

Il punto 9.4 dell'Accordo Stato Regione 22/02/2012 richiamato dalla circolare n. 12/2013 recita:
9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.
Nella norma in questione non vi è alcun riferimento o limitazione alle trattrici agricole, ma si intende riferita a tutte le attrezzature previste dall'Accordo. Non la macchina, ma i lavoratori del settore agricolo alla data di entrata in vigore dell'accordo sono i beneficiari di questa norma derogatoria.



5.17 Salvo divieti dal punto di vista contrattuale e posto che siano in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e, ove necessario, patente di guida, gli apprendisti e/o i tirocinanti maggiorenni possono utilizzare le attrezzature
di lavoro quali carrelli elevatori, PLE, gru per autocarro, ecc.?
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 del D.lgs. 81/08) equipara l’apprendista al lavoratore, sotto tutti gli aspetti di prevenzione. Il datore di lavoro deve inoltre garantire all’apprendista la presenza di un tutore o di un referente aziendale idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro (art. 2 comma 1 lett. d D.lgs. 167/2011). Si ritiene, pertanto, che gli apprendisti per poter utilizzare attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione debbano:
- aver ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati ai sensi degli articoli
36 e 37 e 73 del D.lgs. 81/08;
- essere in possesso di specifica abilitazione secondo quanto previsto dall’art. 73, comma 5 del
D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato - Regioni del 22/02/2012 concernente l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione;
- essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.lgs. 81/08;
- essere affiancati da un tutor aziendale.


5.18 Escavatore e sollevatore telescopico, entrambe queste macchine possono fungere da “gru”: l’escavatore utilizzando il gancio posto sul braccio e il sollevatore telescopico montando un attrezzo appositamente progettato dal costruttore, entrambe i macchinari hanno la matricola INAIL e sono sottoposti a verifica annuale. Durante un’operazione di sollevamento un organo di vigilanza mi può contestare la formazione erogata, considerandola non adeguata? Ovvero l’INAIL le classifica come autogrù
ma il corso secondo l’Accordo non prevede questi utilizzi per escavatore e sollevatore, altrettanto non avrebbe senso far frequentare anche il corso per gruista in quanto sono macchine che nulla hanno a che vedere con un autogrù.
Si ritiene necessario frequentare il corso per ogni tipologia di macchina che viene utilizzata. Se l'escavatore è anche sottoposto a verifica come autogrù ha due utilizzi e quindi richiede due abilitazioni.
Se il sollevatore telescopico può montare diverse attrezzature intercambiabili e trasformarsi in PLE e in autogrù, l'operatore che lo utilizza in tutte e tre le configurazioni deve avere tutte e tre le abilitazioni.


5.19 Qualora un trattore agricolo venga dotato di accessori intercambiabili quali trinciabordi, spandisale o martello demolitore idraulico l'operatore va sottoposto a controlli volti ad accertare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti?
Per il trattore (patente B) si applica il controllo nel caso venga utilizzato per il trasporto merci (legna, fieno, prodotti ortofrutticoli, ecc.) o con attrezzi per movimentazione terra o merci.


5.20 Quel è il riferimento normativo che indica la definizione di Macchina Agricola?
Quando viene citato “limitatamente alle macchine agricole”, rientrano solamente i “trattori agricoli forestali” presenti al punto 1 allegato A, lettera f) dell’Accordo del 2- 2/02/2012, oppure qualsiasi macchina del Punto 1 Allegato A? Seguendo il punto 1 di
questa circolare, quindi azienda agricola, che utilizza qualsiasi macchina presente nel punto 1 dell’Allegato A, se un lavoratore non ha mai effettuato un corso di formazione, deve essere abilitato all’ utilizzo di queste macchine entro il 22/03/2017?
Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole in attuazione a quanto disposto dall’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012 è stato definitivamente prorogato al 31/12/2015 con Legge 27/02/2015 n. 11. Con circolare n. 45 del 24- /12/2013 del Ministero del Lavoro viene chiarito che il differimento dell’obbligo dell’abilitazione
all’uso delle macchine agricole è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro indicate al punto n. 1 dell’allegato A dell’ Accordo Stato – Regione del 22/2/2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.


5.21 Un’agenzia formativa che eroga formazione e aggiornamento sulle attrezzature di lavoro, quando riceve iscrizioni per le attività di aggiornamento deve verificare che le persone siano in possesso della formazione pregressa, oppure la responsabilità è in capo al singolo partecipante che dichiara di voler frequentare l’aggiornamento?
No, non vi è nessun obbligo di verifica da parte dell'Agenzia formativa, che può però lecitamente svolgere una funzione di verifica da considerare come parte del servizio al cliente.


5.22 Un’azienda vorrebbe intervenire sui ripari riguardo una macchina fresatrice a 4 teste, costruita in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messa a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, pertanto non marcata CE. Tali ripari sono previsti poiché quelli attuali in dotazione, rimovibili e non interbloccati, espongono i lavoratori a pericoli di contatto con organi liberi in movimento. L'installazione di nuovi ripari interbloccati si può considerare come modifica che non richiede la “marcatura CE” dell’intera macchina (priva appunto di marcatura CE in quanto antecedente al 1996)? I nuovi ripari interbloccati vanno considerati come "componenti di
sicurezza" ai sensi del decreto legislativo 27/01/2010 n. 17, Allegato V - Elenco indicativo
dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) - 7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine, e pertanto almeno i nuovi
ripari dovranno essere dotati di marcatura CE?

La risposta è sì a tutti e due i quesiti. Per il primo quesito il riferimento è l'art. 71, comma 5 del D.Lgs 81/08, per il secondo valgono i riferimenti citati.


5.23 Gli accessori di sollevamento necessitano di marcatura CE? Se sì, ai sensi del D. P.R. 459/1996 o del D.Lgs n 17/2010? In caso di obbligo di marcatura CE, se i suddetti accessori di sollevamento sono stati costruiti o auto-costruiti prima dell'entrata
in vigore dell’obbligo di marcatura un DdL come può oggi regolarizzare tali accessori al fine di poterli utilizzare?

Sì, necessitano di marcatura CE ai sensi del D.Lgs 17/2010. Se l’accessorio è stato messo in servizio prima degli obblighi di marcatura si applica l'allegato V del D.Lgs 81/08. Per regolarizzare l’accessorio deve rispondere al processo di certificazione attualmente previsto dal D.Lgs 17/2010.


5.24 Per la parte pratica della formazione delle attrezzature secondo Accordo Stato- Regioni: "Il modulo pratico consiste nel mostrare concretamente, con dimostrazioni sul campo, l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, nonché nel far svolgere ai discenti esercitazioni pratiche. Per poter far questo il docente - istruttore deve poter documentare un’esperienza almeno triennale nell’utilizzo pratico delle attrezzature in sicurezza, pur non possedendo necessariamente i requisiti di esperienza formativa e professionale sopra richiamati.", con "deve documentare" cosa si intende? Si intende una auto dichiarazione in carta libera che attesti da parte del docente l'utilizzo dei mezzi?
Nell'ipotesi di sola auto dichiarazione, il docente/istruttore deve comunque essere in grado, a richiesta, di documentare in modo sostanziale quanto da lui dichiarato. In ogni caso, l'esperienza triennale deve essere documentabile e verificabile.


5.25 Per i corsi riguardanti gli incaricati attrezzature art. 73 D.Lgs 81/08 oltre che inviare i verbali conclusivi come indicato dalla guida, è necessario inviare anche copia degli attestati?
No, non è necessario inviare la copia degli attestati.


5.26 A parte l’art. 71 comma 4 del D.Lgs 81/08 esiste qualche altra norma specifica che impedisce l'uso delle PLE per un operatore singolo?
Nell'uso delle PLE, come per tutte le macchine, è obbligatorio rispettare le indicazioni del fabbricante. Poiché per tutte le PLE è prevista dal fabbricante la manovra di recupero, va da sé che l'assenza di un secondo operatore abilitato impedirebbe in caso di necessità l'effettuazione di tale manovra. La norma già richiamata è quella prevista dall'art. 72 del D.Lgs 81/08.


5.27 E’ possibile assimilare a PLE (e quindi alla conseguente formazione secondo l'Accordo del 22/02/2012) l'attrezzatura denominata "commissionatore" utilizzato da lavoratori addetti al magazzino ad attività di "picking" nel corso delle quali il lavoratore a bordo di tale attrezzatura possono raggiungere ragguardevoli altezze superiori ai 2 metri da un piano calpestabile?

Si ritiene che l’attrezzatura sopradescritta possa rientrare nella categoria delle piattaforme di
lavoro elevabili (PLE) quando rientra nella definizione di cui al punto n. 1 dell’Allegato A dell’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.


5.28 Per l’utilizzo di "collezionatori", ovvero dei mezzi semoventi che elevano l'operatore affinché possa prelevare particolari dagli scaffali, quale tipo di formazione deve effettuare il personale? Quella per carrelli elevatori con operatore a bordo, per PLE,
per il rischio da lavoro in quota?

Occorre verificare se la macchina sopradescritta rientra tra le definizione di PLE di cui al punto n. 1 dell’ Allegato A dell’ Accordo Stato Regione del 22/02/2012. In ogni caso valgono gli obblighi stabiliti dall’articolo 73 del D.Lgs 81/08 in riferimento all’informazione, formazione ed addestramento nell’utilizzo di attrezzature di lavoro.


5.29 L'altezza minima dei parapetti stabilita dal D.Lgs 81/08 è di mm 1000, mentre la norma UNI EN ISO 14122-3 (relativamente all'accesso ai macchinari) ne stabilisce l'altezza minima a mm 1100. Nei luoghi di lavoro dove ci sono scale, passerelle, ballatoi,
l'altezza dei parapetti, quale delle due norme deve rispettare?

La norma del D.Lgs 81/08 è obbligatoria, mentre quella della norma UNI EN ISO 14122-3 è di adozione volontaria. Le due norme non sono incompatibili, infatti laddove il costruttore della macchina voglia dichiararne la conformità attenendosi alla EN realizzerà i parapetti alti 1100 mm rispettando al contempo entrambe le disposizioni.

Emergenze

6.1 In relazione alla Circolare n. 5987 del 23 febbraio 2011 - Vigili del Fuoco, che fa riferimento alla durata dei corsi di aggiornamento antincendio, qual è il valore legale della stessa al fine di ritenere cogente il periodo in essa citato?
In assenza di indicazioni normative, si ritiene che la citata circolare costituisca un valido punto
di riferimento.


6.2 Un’azienda possiede uffici commerciali utilizzati unicamente come punto di riferimento per prelevare il materiale illustrativo da consegnare ai possibili clienti  durante gli incontri presso la loro sede. Vi è la possibilità che ospitino clienti presso

gli uffici citati per poco tempo durante l’illustrazione dell’attività dell’azienda. In queste occasioni la presenza media nell’ufficio è di circa un’ora alla settimana. Gli uffici commerciali non hanno personale di segreteria. L’azienda deve formare tutti
gli addetti pur sapendo che in caso di emergenza dovranno soccorrere sé stessi?

Il DM 388/2003, che prevede all'Art 2 comma 5 che "Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per
raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, non esclude i cosiddetti lavoratori isolati. Pertanto, anche loro devono avere una formazione specifica e deve essere organizzato un sistema di gestione dell'emergenza.
6.3 Per legge è obbligatorio avere nelle case di riposo una BLSD?
Con Decreto Ministeriale 18/3/2011 veniva demandato alle Regioni di predisporre programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici (DAE) esterni sulla base di criteri e modalità indicati in allegato al decreto medesimo. In tale allegato, veniva prospettata l’opportunità di dotare di tali attrezzature anche strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali
autorizzate. Con successiva DGR n. 49-2905 del 14/11/2011 la Regione Piemonte, in attuazione del mandato di cui sopra, deliberava di approvare il relativo programma regionale, individuando come destinatari prioritari le Associazioni per l’emergenza sanitaria, i servizi di Continuità Assistenziale, i Corpi di Polizia e di Soccorso, le Farmacie Comunali e altri luoghi
pubblici come trasporto ferroviario, metropolitane, impianti sportivi, supermercati.
Veniva peraltro puntualizzato che si riteneva di stimolare le strutture sanitarie assistenziali e socio assistenziali a dotarsi di DAE coordinandosi con la centrale Operativa 118 competente per territorio.
6.4 In un'impresa familiare senza dipendenti ma con coadiuvanti di cui all'art. 21 D.
Lgs 81/08, la facoltà di adempiere alla formazione è estesa anche ai corsi antincendio
e primo soccorso?

Il comma 2 lettera b) dell'articolo 21 del D.Lgs 81/08, prevede che i soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi delle attività svolte, hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
Diversamente, resta fermo l'obbligo di formazione previsto da norme speciali, quali la prevenzione
incendi nei luoghi di lavoro e, secondo la natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda,
in materia di primo soccorso.
6.5 Se un addetto di primo soccorso aziendale formato ai sensi DM 388/03 non segue il corso di aggiornamento secondo la periodicità richiesta (4 o 6 ore ogni 3 anni in base al gruppo di appartenenza) decade dall'incarico e deve rifare il corso per intero oppure può ritornare in carica a seguito di aggiornamento? Ci sono dei riferimenti/ circolari in merito?
Non ci sono riferimenti specifici ma, per analogia a quanto indicato per la figura di RSPP dall'Accordo
Stato Regioni del 25/7/2012, si ritiene, in linea generale, che avendo già conseguito la formazione di base possa essere reintegrato nel ruolo seguendo un corso di aggiornamento.

Cantieri

7.1 Qual è la differenza tra committente e Datore di Lavoro committente? E’ possibile avere un esempio chiarificatore?
Committente è il soggetto che commissiona lavori a terzi. Il signor Rossi che commissiona alla ditta Bianchi la tinteggiatura delle pareti di casa sua è un committente. Per i lavori edili o di ingegneria civile il ruolo del committente trova la sua definizione nell'art. 89 del D.Lgs. 81- /08: "il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione...".
Datore di lavoro è il soggetto che risponde alla definizione dell'art. 2 del D.Lgs 81/08:
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa... .
Il Sig. Verdi amministratore unico della VERDI Srl che impiega 7 dipendenti è un datore di lavoro.
Il datore di lavoro committente è un soggetto che contemporaneamente svolge il ruolo di datore di lavoro e quello di committente. Il Sig. Verdi datore di lavoro della VERDI Srl, che affida alla ditta Bianchi la tinteggiatura delle pareti degli uffici aziendali, è un datore di lavoro committente.


7.2 In caso di assunzione di una persona ex Coordinatore della Sicurezza (Formazione 120 ore con successivi aggiornamenti) il datore di lavoro è obbligato a formarlo secondo art 36/37 del D.Lgs 81/2008 (corso 16 ore) o in qualche modo il
corso formazione per coordinatori ai sensi del DLGS 81 può essere considerato equipollente?

In assenza dell'Accordo attuativo in materia di equipollenza della formazione prevista nel così detto decreto del Fare, non è possibile fornire una risposta. Si ritiene, pertanto, opportuno per il momento effettuare la formazione.


7.3 In un lavoro pubblico, il CSP deve essere nominato in concomitanza con la progettazione preliminare o prima della progettazione esecutiva? Qual è il relativo riferimento normativo?
L'art. 90, comma 3 del D.Lgs 81/08 stabilisce che "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
La norma nell'attuale testo parla di incarico di progettazione senza specificare oltre, mentre in precedenza il D.Lgs 494/96 precisava progettazione esecutiva. La modifica del testo e il fatto che un incarico di progettazione è anche quello relativo alla progettazione preliminare porta a ritenere che l'obbligo insorga con il primo incarico di progettazione affidato.


7.4 Una impresa edile che partecipa ad appalti pubblici per la manutenzione e realizzazione di impianti idraulici e fognari si trova ad operare in cantieri stradali. E’ necessario che gli operatori partecipino ad un corso di formazione specifico sulla segnaletica stradale? Quali sono gli enti erogatori di tali corsi?
Si, l'obbligo è previsto dall'art 161 comma 2 bis del DI 4 marzo 2013, che elenca anche gli enti
erogatori.


7.5 Un’impresa edile affidataria opera in un cantiere, per necessità deve far eseguire dei lavori di restauro artistico. Il soggetto selezionato per tale mansione a seguito di verifica documentale è un libero professionista (soggetto unico) con Partita IVA, categoria Artisti. Non ha DURC e non è iscritto alla Camera del Commercio.
Tale soggetto può operare in cantiere senza predisporre documentazione in merito alla salute e sicurezza?

Dalla descrizione fornita pare trattarsi di un lavoratore autonomo che, in quanto tale, è soggetto all'art. 21 comma 1, nonché all'Allegato XVII Idoneità tecnico professionale del D.Lgs 81/08.


7.6 Nel caso in cui in un cantiere ci siano più lavoratori autonomi che svolgono la stessa lavorazione per un certo periodo, deve per forza essere costituita un'associazione temporanea, o si può procedere in un’altra maniera?
Nel caso in cui fosse d' obbligo l'ATI, quali caratteristiche deve avere, che obblighi comporta? Ci sono limiti di tempo? Può essere ricostituita più volte? C'è un riferimento normativo che ne elenca i requisiti?

In generale, non vi è alcun obbligo di costituire una ATI, ma ci si deve domandare perché il committente affiderebbe lo stesso lavoro a più lavoratori autonomi. La risposta più ovvia che viene in mente è che lo faccia per risparmiare ma che, in realtà, i lavoratori autonomi incaricati non siano veri lavoratori autonomi, ma piuttosto soci di fatto, o peggio lavoratori "subordinati"
dotati di partita IVA. Se fosse così allora saremmo di fronte alla violazione dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs 81/08.
In altri termini, se il lavoro non può essere svolto da una persona sola, non può essere incaricato un lavoratore autonomo per tale lavoro.
Se invece i lavoratori sono realmente autonomi e per offrire un servizio completo scelgono di costituire una ATI, questo è possibile.E' una situazione abbastanza comune per i lavori pubblici, meno praticata per i lavori privati.


7.7 Quali sono i soggetti obbligati a redigere il POS (Piano Operativo Sicurezza)? A tal proposito, una ditta individuale con numero uno di addetti INDIPENDENTI è tenuta a predisporre il PIANO?
Se sono presenti lavoratori, come definiti dall’art. 2 del D.lgs. 81/08, il POS deve essere predisposto.


7.8 Esiste un numero minimo per i lavoratori che possono montare un ponteggio? Il D.Lgs 81 non lo definisce, vale ancora la datata pubblicazione ISPESL che identificava 2 più un preposto? Possono comunque essere lavoratori autonomi? Devono necessariamente costituire una ATI?
Indicativamente 2 lavoratori +1 preposto costituisce la squadra minima per il montaggio di un ponteggio. La presenza del preposto è una previsione normativa, mentre i due lavoratori sono di norma necessari per la lavorazione.
Un lavoratore autonomo da solo non può montare un ponteggio e se lo monta con altri non è più autonomo.
Per la forma giuridica da adottare ATI o altro occorre rivolgersi ad un esperto societario, in ogni caso anche i soci delle società di fatto sono equiparati a lavoratori e il datore di lavoro può anche esserlo di fatto.


7.9 Nel caso di cantiere con 2 imprese familiari esecutrici dei lavori (entrambe costituite da padre e figlio) è previsto il coordinamento per la sicurezza e la trasmissione della Notifica Preliminare? Un'impresa familiare è soggetta alla redazione del POS?

In caso di risposta affermativa il POS non potrà essere conforme a quanto previsto dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 poiché l'impresa familiare ha obblighi "ridotti" rispetto ad un'impresa ordinaria (art. 21). In tal caso in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori come devo comportarmi nella verifica dell'idoneità del POS?
Si ritiene che, trattandosi comunque di due imprese esecutrici, siano applicabili gli obblighi di cui all'art 90 in relazione alla nomina del coordinatore e 99 in relazione all'obbligo di notifica del D.Lgs 81/08.
La redazione del POS è un obbligo del Datore di Lavoro anche di imprese familiari, nelle quali sia identificabile la figura del DdL anche di fatto.


7.10 In merito all’utilizzo del ponteggio come sistema di protezione perimetrale collettiva per lo svolgimento di lavori in copertura, quali sono i riferimenti normativi?
Se si deve rifare un tetto presente tra 2 edifici in linea posti alla stessa quota di colmo e di gronda, bisogna porre un parapetto lungo la pendenza della falda, per delimitare “l’area di cantiere”, sui due lati perpendicolari alle facciate?

- Bisogna osservare anche la Circolare 29 del 27/08/2010 e in particolare il quesito n. 3.
- La 13374 riguarda i parapetti provvisori e le soluzioni indicate in tale norma possono essere utilizzate per analogia per le protezioni dei lavoratori che operano sulla copertura.
Se si utilizzano reti la norma di riferimenti la UNI EN 1263 parte I e II.
- La protezione dei due fili gronda deve essere realizzata valutando anche la possibile caduta in diagonale e le aree non attinenti all'intervento lavorativo devono essere fisicamente delimitate.


7.11 Le scale alla marinara possono essere utilizzate in Italia in quanto a norma di Legge?
Il D.Lgs 81/08, all'art. 113 comma 2, prevede l'uso di tale scale, a condizione che la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non disti più di 60 cm; tuttavia questo
requisito risulta essere in contrasto con due Norme Europee: la UNI EN 547 01-02-03
del 2009, che prevede uno spazio maggiore di 60 cm, e la norma EN ISO 14122 - 4:2004, che prevede distanze tra 65 e 80 cm.
Le scale con gabbia, sebbene possano avere dei limiti nel garantire la massima sicurezza dell'utilizzatore, come evidenziato dalla Commissione Europea, possono essere utilizzate in quantopreviste dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs 81/08.


7.12 Se nell’attività di un benzinaio si deve effettuare:
- Rimozione di tutte le insegne d'esercizio all'interno dell'impianto carburanti;
- Rimozione di tutti gli erogatori;
- Eliminazione di tutto il materiale sensibile inerente l'impianto elettrico
- Bonifica e pulizia dei serbatoi
Queste lavorazioni rientrano nel titolo IV dl D.Lgs 81/08, Allegato X -elenco dei lavori
edili e di ingegneria civile?

In caso di presenza di più imprese è necessario redigere il PSC o ha validità DUVRI?
Si ritiene che alla luce delle lavorazioni indicate queste rientrino nel Titolo IV del D.Lgs 81/08.
Se le attività in essere sono solo quelle del cantiere è sufficiente il PSC, in caso contrario entrambi i documenti (PSC, DUVRI).


7.13 Con l'art. 15 della LR 20/2009, relativa alle "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura", entrò in vigore l'obbligo di prevedere specifiche misure di sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura
(comprese le manutenzioni), in attesa del nuovo regolamento previsto al comma 8 all'art. 86 della LR n. 3/2013, vige comunque l'obbligo dell'installazione della "Linea Vita" con la presentazione della documentazione prevista nello stesso vecchio articolo?

Il regolamento non è ancora stato approvato e quindi gli obblighi non sono ancora in vigore ma, per il D.Lgs 81/08, vige comunque l'obbligo di assicurare che tutti i lavori sulla copertura, anche i più piccoli e brevi, avvengano con condizioni di sicurezza per gli addetti.
In conclusione, nel caso in cui vengano predisposti impianti tecnologici sulla copertura (impianti fotovoltaici, pannelli solari, UTA o semplicemente l'antenna) o comunque vi sia la necessità di eseguire piccole manutenzioni o ispezioni sulla copertura stessa, se non vi è la disponibilità di idonei sistemi di accesso e di ancoraggio per gli addetti (misure in dotazione all'opera), dovranno essere adottate tutte le volte le misure di prevenzione e protezione di tipo ausiliario (ponteggi, parapetti provvisori, reti di sicurezza , ecc.) e poi, eventualmente, rimosse una volta ultimati i lavori.


7.14 Se a seguito della frequentazione di alcuni corsi per ponteggisti si sono ricevuti attestati che però non sembra rispettino i requisiti di “Formazione per addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi”, si possono comunque ritenere idonei?
L’ente che ha rilasciato tali attestati è inserito nell’elenco dei soggetti formatori abilitati.
Gli attestati sono evidentemente sbagliati nei riferimenti citati e quindi non possono essere ritenuti idonei.


7.15 In caso di installazione di piccoli impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici sul tetto (H >3 metri) da una sola impresa il committente è obbligatorio nominare il coordinatore in fase di progettazione e costruzione?
Provvedere alla notifica preliminare?
Far redigere il PSC?
Far installare i ponteggi?

E’ sufficiente il POS redatto dall’impresa installatrice nel quale si descrive le attrezzature e le modalità d’esecuzione dell’opera?
In quest’ultimo caso sono sufficienti dispositivi individuali anti caduta eventualmente ancorati a linee vita esistenti o altri sistemi di tenuta esistenti?
Se c'è una sola impresa le risposte sono NO per la nomina di un coordinatore, NO alla notifica preliminare, NO alla redazione di un PSC e SI all’installazione di ponteggi.
Il POS va fatto.
L'uso dei DPI non può essere sostitutivo dell'opera provvisionale a meno che si possa dimostrare che il rischio derivante dalla realizzazione di una misura di protezione collettiva sia più alto dell'uso dei DPI.


7.16 Nel caso di sostituzione di una caldaia, spesso accade che l’installatore idraulico non sia abilitato all’installazione di impianti elettrici, pertanto si configura un lavoro di 3 ÷ 4 giorni di cui 2 ÷ 3 giorni dell’idraulico e 1 giorno dell’elettricista e magari 2 ore del centro assistenza per l’accensione.
In questo caso occorre nominare il coordinatore in fase di progettazione e costruzione?
Bisogna provvedere alla notifica preliminare?
Bisogna redigere il PSC?
Basta avere un POS?

A seguito della recente modificata della norma, non si applica il Titolo IV.


7.17 Una impresa Appaltatrice dei lavori (con proprio POS approvato dal CSE) ha affidato una lavorazione ad un Lavoratore Autonomo (privo di dipendenti) il quale ha chiesto di avvalersi di un altro Lavoratore Autonomo (anch'egli privo di dipendenti).
Svolgendo la stessa attività in collaborazione, essi non sono più considerati Lavoratori Autonomi, bensì "società di fatto".

Il Lavoratore Autonomo a cui è stato affidato il lavoro assume il ruolo di "Datore di Lavoro", mentre l'altro di "lavoratore subordinato".
Il Lavoratore Autonomo "Datore di Lavoro" ha redatto il proprio POS ed oltre a soddisfare i requisiti minimi indicati nella normativa, riporta anche il nominativo del Lavoratore Autonomo "subordinato".
Il CSE non ha ritenuto sufficiente il POS del Lavoratore Autonomo "Datore di Lavoro",
richiedendo anche il POS del Lavoratore Autonomo "subordinato" completo in tutte le sue parti (compresi gli attestati dei corsi sulla sicurezza).
E’ sufficiente quanto premesso (quindi solo un POS redatto dal Lavoratore Autonomo "Datore di Lavoro") o servono (come sostiene il CSE) quelli di entrambi?
Fatta salva la regolarità del rapporto costituito dai due lavoratori autonomi, per la quale si rinvia alla DTL, è evidente che nell'ipotesi in cui un soggetto assuma il ruolo di DdL anche di fatto grava sullo stesso l'obbligo di redazione del POS. Nel caso prospettato si ritiene che sia sufficiente la redazione di un POS.


7.18 Qual è la corretta interpretazione dell’art. 88, comma g-bis del D.Lgs 81/08, nel punto che individua i termini di escludibilità dal campo di applicazione per alcune tipologie di lavori?
Il nuovo testo riguardante una delle esclusioni dall’applicazione del Titolo IV, capo I, recita:
Le disposizioni del presente capo non si applicano:
...
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento,
nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uominigiorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI;
Si osserva che, relativamente ai cantieri temporanei o mobili, la struttura normativa definisce attraverso gli articoli 88, comma 1; 89, comma 1, lettera a) e l’allegato X del D.Lgs 81/08 il campo di applicazione del Titolo IV capo I.
Le esclusioni operate dal comma 2 dell’articolo 88, debbono pertanto intendersi come situazioni lavorative che pur rientrando nella definizione di cantiere temporaneo o mobile sono state espunte dall’applicazione normativa.
Sul caso specifico la formulazione porta a ritenere che le ipotesi principali (lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori) presentano tre subordinate (la durata presunta non superiore a dieci uomini-giorno, la finalizzazione alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, e la mancata esposizione dei lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI).
L’articolazione del testo porta a ritenere che la prima subordinata (durata presunta non superiore a dieci uomini-giorno) sia riferita esclusivamente ai piccoli lavori, mentre la seconda e la terza subordinata (finalizzazione e assenza di rischi di cui all'allegato XI) si riferiscano a tutte le ipotesi principali.


7.19 I voucher possono essere utilizzati dalle imprese per l'utilizzo occasionale di lavoratori nei cantieri?
In caso affermativo come ci si deve regolare per la sorveglianza sanitaria se il lavoratore viene utilizzato da più imprese in cantieri diversi, ovviamente non contemporaneamente?
Per l'utilizzo occasionale per piccoli lavori nei cantieri con i voucher esistono delle limitazioni per le quali si rinvia alla Direzione territoriale del lavoro.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, il DdL che utilizza tali lavoratori ha l'obbligo di sottoporli a tale SS in relazione agli esiti della Valutazione dei Rischi.
Sarà il Medico Competente a valutare sulla base della cartella sanitaria del lavoratore il protocollo sanitario da applicare.


7.20 In una nuova costruzione con altezza della linea di gronda superiore ai 3 metri è obbligatorio prevedere l'installazione di misure di prevenzione di tipo permanente in dotazione all'opera sulle coperture (linea vita, ganci di ancoraggio, parapetti fissi)?
La Regione Piemonte, con la modifica all'art. 15 della LR 20/09 (avvenuta con l'art. 86 comma 14 della LR 3 del 25/03/2013, BUR 28/03/13) ha disposto l'obbligo di installazione di misure di prevenzione e protezione di tipo permanente in dotazione all'opera per le nuove costruzioni con tetti con h della linea di gronda >3 m, per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione che interessano la copertura (>3 m) con interventi strutturali. Le disposizioni di legge concernenti gli obblighi citati nella legge regionale entreranno in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del regolamento tecnico che disciplinerà le modalità di adeguamento e i dettagli tecnici per installare i dispositivi di tipo permanente sulla copertura.
Il regolamento NON è ancora stato approvato e quindi gli obblighi non sono ancora in vigore ma, per il D.Lgs 81/08, vige comunque l'obbligo di assicurare che tutti i lavori sulla copertura, anche i più piccoli e brevi, avvengano con condizioni di sicurezza per gli addetti.


7.21 Un committente intende incaricare due lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in un appartamento.
La costituzione di un'associazione temporanea tra i due lavoratori autonomi, e la nomina di uno dei due come preposto (appurato che ne abbia i requisiti), sarebbe risolutiva anche se i due lavoratori utilizzassero attrezzature e dispositivi comuni?

Se così non fosse, si tratterebbe di una società di fatto, i cui soci sarebbero equiparati a lavoratori, non potendo, molto probabilmente, dimostrare di possedere i requisiti dell'Allegato XVII e, di conseguenza, non potendo essere incaricati dal committente a pena della violazione dell'art. 90, comma 9 dello stesso decreto. Dovrebbero quindi formalizzare nelle forme previste dal codice civile la loro struttura di impresa, o comunque regolarizzare il loro rapporto contrattuale, e adempiere a tutti gli obblighi del D.Lgs 81/08. Solo dopo potrebbero assumere legittimamente


7.22 Un'amministrazione pubblica ha deciso di nominare un CSE relativamente ad un lavoro di ristrutturazione di un edificio scolastico.
Si tratta di lavori necessari all'apertura di alcune finestre e di una uscita di sicurezza, con relativo adeguamento statico, di un'aula scolastica. La durata prevista dei lavori è inferiore a 200 uomini-giorno ed è prevista la presenza della sola impresa affidataria.
E’ necessaria la figura del CSE?
Quali responsabilità gli competono se non ci sono imprese da coordinare?

La nomina del CSE, rientra nella discrezionalità del Committente o del responsabile dei lavori.
Dunque, se il responsabile dei lavori, valutata la situazione, che deve rientrare negli obblighi normativi, decide, anche solo prudenzialmente (ad es: potrebbe essere necessaria in corso d'opera una seconda impresa), che sia necessaria la nomina del CSE, chi assume l'incarico è soggetto agli obblighi dell'art. 92 del D.Lgs 81/08.


7.23 Dalle modifiche introdotte dalla Legge 115/2015 all’art. 88 del D.Lgs 81/08 al comma 2, lettera g-bis), si evince che una riqualificazione impiantistica che non prevede lavori edili, non rientra nel Titolo IV. Nella sostanza, in quali di questi casi 2 è
applicabile il Titolo IV?

1. riqualificazione impiantistica di una centrale termica, dove lavorano due imprese (“idraulica spa” e “elettrica snc”) e non sono previsti lavori edili.
2. riqualificazione impiantistica di una centrale termica, dove lavorano due imprese (“idraulica spa” e “elettrica snc”) e non sono previsti lavori edili, ma sono previsti rischi di cui all’allegato X.
Il punto sta nella locuzione "che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X". Quindi i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento sono esclusi dal Titolo IV solo se non comportano lavori edili di cui all'allegato X.
La logica lascia supporre che il legislatore abbia previsto che possano esistere "lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento" che non comportano lavori e ili e altri che li comportano. Di questi i primi sono esclusi mentre i secondi no.
I lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X sono:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Quindi "i lavori relativi a impianti elettrici" sono esclusi a meno che si parli di "parti strutturali delle linee elettriche" o "parti strutturali degli impianti elettrici".
I "lavori relativi a impianti ... gas, acqua, condizionamento e riscaldamento" sono esclusi a meno che di parli di "equipaggiamento ... di opere fisse, permanenti, ..."
Nei due casi citati è evidente che laddove si afferma che non sono previsti lavori edili (intesi ovviamente come quelli indicati nell'allegato X) la risposta non può che essere che NON si applica il Titolo IV.
7.24 Un’azienda tedesca deve venire in Itala per effettuare per conto di un’azienda italiana dei lavori di installazione di una linea di produzione con tempi di circa un anno.
L’azienda tedesca ha un contratto di appalto direttamente con l’azienda italiana committente.
Tale azienda tedesca deve predisporre tutto secondo la normativa italiana (RSPP, RLS
e tutte le altre figure previste dalla nostra normativa nazionale oltre al DVR/POS) oppure esiste un parziale riconoscimento di quanto già fatto sul territorio tedesco (sia di eventuali figure della sicurezza che della loro formazione, compresa quella dei lavoratori)?

Si tratta di verificare la rispondenza degli adempimenti effettuati in Germania con quelli previsti in Italia e di integrare le eventuali mancanze.
7.25 In qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione mi sto apprestando alla stima degli oneri della sicurezza per un'opera pubblica. Non mi è ben chiaro, alla luce dell'evolversi della vigente normativa e delle indicazioni del prezziario
della Regione Piemonte, come debbano essere considerati i baraccamenti, intesi come bagno e locale per il personale, che devono essere usualmente previsti nelle ordinarie condizioni di lavoro. Alla lettura del prezziario regionale, mi pare di intendere
che non devo prevedere delle somme per gli ordinari baraccamenti, in quanto già compresi nell'ordinario allestimento del cantiere e in quota aperta nelle voci delle lavorazioni, pertanto, nel computo degli oneri della sicurezza, non vi deve essere una
specifica voce. E' corretta questa interpretazione della norma?

Il dato di partenza è che il CSP ai sensi del punto 2.2.2. è tenuto a valutare i servizi igienico assistenziali e conseguentemente a definire nell’ambito delle proprie scelte (progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive protettive) quali apprestamenti (gabinetti, locali per lavarsi,spogliatoi,refettori,locali di ricovero e di riposo, dormitori, ecc) sono necessari. Tali
apprestamenti che comunemente vengono chiamati baraccamenti devono essere compresi nella stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV. Tali costi non devono essere confusi con i cosiddetti “oneri aziendali” e cioè i costi all’interno delle spese generali di cui si parla nel quesito.
Su questo concetto si è espressa sia la Conferenza delle Regioni con il Gruppo di lavoro ITACA nel febbraio 2015 (verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavoro pubblici) e sia lo stesso prezziario regionale piemontese nella nota metodologa al punto 2.2.4.3.
Quindi i baraccamenti individuati dal CSP devono essere stimati e computati come dice il punto 4 dell’Allegato XV, compreso il loro costo di utilizzo, posa in opera, eventuale manutenzione e ammortamento (cfr. Interpello n. 25/2014).
Solo nel caso in cui il CSP non li prevedesse, motivando questa scelta, questi non vanno computati in quanto non individuati nel PSC. Facciamo un esempio: se io dispongo di uno spogliatoio e un servizio igienico a norma messi a disposizione del committente all’interno di un insediamento produttivo dove ho il mio cantiere, potrei come CSP fare la scelta di scrivere nel PSC
che verranno utilizzati i servizi igienico assistenziali esistenti. Nella sostanza quindi il CSP non può utilizzare i cosiddetti oneri aziendali in sostituzione di quelli che l’allegato XV gli impone.

Agenti fisici

8.1 Se in azienda la temperatura supera i 33 gradi è necessaria una analisi per il microclima anche se l'azienda non la ritiene necessaria?
Si ritiene che le condizioni microclimatiche debbano essere oggetto di valutazione dei rischi. Il RLS può richiedere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, e verificare se il rischio microclimatico è stato valutato.


8.2 Come deve essere effettuare la taratura di un fonometro e di un accelerometro?
Non vi è un particolare obbligo legislativo circa la taratura degli strumenti se non il richiamo alle buone prassi ovvero a specifiche norme tecniche, peraltro, sia le une che le altre, richiamate dal D.Lgs 81/08. Si ritiene utile precisare che la taratura deve prevedere tutta la catena di misura e non solo il sensore (accelerometro).
La taratura, inoltre, è variabile a seconda della tipologia di utilizzo (ambienti di lavoro, ambiente esterno), in particolare con riferimento alle ponderazioni e ai settaggi da applicare.


8.3 Per quanto riguarda campi elettromagnetici, a fronte di risultati strumentali ampiamente al di sotto dei limiti (diversi ordini di grandezza) è necessario ripetere ogni 4 anni misure strumentali o è sufficiente rifare la valutazione senza misurazioni?
L'art 181 del D.Lgs 81/2008 (agenti fisici - disposizioni generali) precisa che la valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. L'art. 209 (campi elettromagnetici) specifica che solo “quando necessario”, il datore di lavoro è tenuto a integrare la valutazione con le misurazioni.
Nella revisione 03 (febbraio 2014) delle Indicazioni Operative del Coordinamento Tecnico Regioni – ISPESL l sul Titolo VIII - agenti fisici – del D.Lgs 81/2008, vengono elencate (FAQ 4.04 e segg.) le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la suddetta “giustificazione”, i casi in cui invece è necessario procedere con la valutazione, nonché le fonti
che possono essere utilizzate per la valutazione del rischio: elenchi (‘white & black list’ – norma EN 50499) di fonti di validità riconosciuta, dati di fabbricanti, banche dati (v. ad es. PAF – Portale Agenti Fisici – www.portaleagentifisici.it). Solo nel caso la valutazione debba proseguire si renderà necessario il ricorso alle misurazioni.
Tenendo conto di quanto sopra esposto, occorre rifare la valutazione dei rischi e non necessariamente le misurazioni.


8.4 Con riferimento a un’attività che utilizza sorgenti di radiazioni ionizzanti per le quali l’esperto qualificato ha classificato i lavoratori presenti come “non esposti”, è necessaria una specifica formazione rivolta ai lavoratori stessi?
Quali sono le modalità, contenuti, durata di detta formazione, e i relativi riferimenti normativi da indicare in attestato?
Si richiedono inoltre informazioni sulla necessità di partecipare alla riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione (art. 35 del D.Lgs 81/08) da parte dell’esperto qualificato, sia nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che nel caso
di meno di 15 dipendenti.
Visto l'art. 180 comma 3 del D.Lgs 81/08 "La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17/03/1995, n. 230, e sue successive modificazioni",
è necessario vedere il D.Lgs 230/95.
L'art 80 del D.Lgs 230/95 prevede al comma 3 l'obbligo per l'esperto qualificato di partecipazioni alle riunioni periodiche di cui al D.Lgs 626/94 (leggasi 81/2008, ai sensi dell'art 304 comma 3 del D.Lgs 81/2008), senza indicazioni circa la consistenza numerica dell'azienda.
Relativamente alla formazione, è prevista dall'art 61 comma 3 lettera e) [obblighi del datore di lavoro]: "rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c)".


8.5 In relazione al microclima nell'Allegato IV del D.lgs. 81/08 si legge che la temperatura dei locali deve essere adeguata all'organismo umano (1.9.2.1.), volevo sapere se esiste l'indicazione, in qualche norma, di un valore di temperatura adeguato
(alcuni parlano di 26° negli uffici).

Non esiste un valore di temperatura adeguata, ma condizioni di benessere termico, che tengono conto di diversi fattori (temperatura, umidità, calore radiante, velocità dell'aria, vestiario, attività).
Per gli ambienti moderati si può fare riferimento alla norma UNI EN ISO 7730.
Per un approfondimento può essere utile la lettura delle linee guida del Coordinamento tecnico delle Regioni:
www.ausl.mo.it/dsp/spsal/doc_CTIPL/LG_MAI_2006.pdf

Sostanze pericolose


9.1 Dove è possibile scaricare la versione più recente del programma elaborato e approvato dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico?
Al fine di supportare i soggetti della prevenzione nel portare a termine il percorso valutativo nel rispetto del dettato normativo ricavando, fra l’altro, utili indicazioni per la predisposizione delle misure di prevenzione, il gruppo di lavoro regionale sul rischio da agenti chimici e cancerogeni ha rivisitato il metodo di valutazione del rischio da agenti chimici. Il nuovo modello
è stato approvato con DD n. 847 del 29/10/2013 ed è disponibile nel sito della Regione Piemonte:

La revisione è stata effettuata con lo scopo di aggiornare il metodo sia tenendo conto delle importanti modifiche normative, sia considerando anche significativi elementi di criticità che sono emersi dopo alcuni anni di applicazione dei metodi ad algoritmo in generale.
L’impianto complessivo rimane simile al precedente modello, ma con modifiche e importanti integrazioni derivanti, fra l’altro, da un’ampia revisione della letteratura tecnicoscientifica sull’argomento e tenendo conto anche delle indicazioni emerse da un’analisi critica di metodi simili utilizzati in altri paesi europei.
Come precisato anche sul sito, ad oggi, non è disponibile uno specifico software prodotto dalla Regione Piemonte per l’applicazione del modello, né è stato conferito alcun incarico a terzi per la sua realizzazione.
Eventuali applicativi ideati da altri soggetti pubblici o privati non sono da intendere come sistemi riconosciuti e validati dalla Regione Piemonte.


9.2 Nell’ottica di utilizzare il modello per la valutazione del rischio chimico dell’ottobre 2013, si chiede conferma circa la corretta interpretazione del fattore “gravità (M)” e in particolare:
- il valore da attribuire a tale fattore e da usare nella formula IRi = P x M, lo si deve desumere dal valore attribuito agli effetti (tabella 1) o dalla classificazione (tabelle 3a/b)?

“La combinazione dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico indicatore di rischio, espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in classi di rischio distribuite come in Tabella 2”, non sembrerebbe necessaria la valutazione della “gravità” sulla base delle tabelle 3a/b?
Il valore da attribuire al fattore 'gravità' si ricava attribuendo alla sostanza chimica in esame lo 'score' di cui alla tabella 3A (in caso si usino le indicazioni di pericolo Reg CE 1272/08) o 3B (se si usano le frasi di rischio DPP). La tabella 1 illustra per ciascun valore numerico dello 'score' l'entità della gravità (da lieve a molto alta) e il relativo tipo di effetti derivanti dall'esposizione
(da reversibili a possibilmente letali).
La valutazione della gravità (ricavata in base alle tabelle 3A o 3B) è necessaria perché costituisce il fattore 'M' della formula IR(i)= P x M, cioè il fattore gravità per cui moltiplicare il valore (P) derivante dalla combinazione dei fattori durata (D) ed esposizione (E); il valore del fattore P si ricava dall'uso della matrice 1 di pagina 26 dell'allegato alla D.D. n. 847 del 29/10/2013.



9.4 Quali caratteristiche deve possedere una Unità di decontaminazione dell'amianto
relativo ad un lavoro di rimozione di una copertura in eternit?

Si fa riferimento al D.M. 6/09/1994 che al punto 5. prevede le "Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica" e punto 5.3 Area di decontaminazione:
3) Area di decontaminazione
Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da 4 zone
distinte, come qui sotto descritte.
a) Locale di equipaggiamento
Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia.
Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato.
Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai
di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.
b) Locale doccia
La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria. Questo locale dovrà
contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove possibile di servizi
igienici. Dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone in questo locale.
Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate.
c) Chiusa d'aria
La chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato.
La chiusa d'aria consisterà in uno spazio largo circa >1,5 m con due accessi. Uno degli accessi
dovrà rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno che gli operai attraversino la chiusa
d'aria uno alla volta.
d) Locale incontaminato (spogliatoio)
Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti
dall'esterno.
Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.
9.5 Dove è possibile reperire "Il Manuale per l'esame di abilitazione all'uso dei gas tossici"?
E' possibile ottenere il manuale sui gas tossici al seguente indirizzo, nella sezione pubblicazioni:
www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php/sicurezza
9.6 Seguire un corso per responsabile tecnico gestione, rimozione, bonifica smaltimento materiali contenenti amianto, è sufficiente per esercitare tale ruolo, senza possedere una laurea tecnica nel settore?
Per un approfondimento si rimanda all'albo nazionale gestione rifiuti presso la camera di commercio di Torino, segnalando che sul sito internet della stessa sono riportati i requisiti richiesti al responsabile tecnico in ragione delle categorie e della classe dell'impresa.
9.7 È possibile, per un’azienda che sta aggiornando il documento di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici mediante l’applicazione del nuovo modello valutativo proposto dalla Regione Piemonte, utilizzare per estensione lo stesso modello anche per le sostanze cancerogene in uso, indicando tale scelta in premessa?
No, il modello esclude espressamente l'applicabilità al rischio cancerogeno per il quale il datore di lavoro deve valutare l'esposizione utilizzando modelli tradizionali (UNI EN 689).

Fonte: Regione Piemonte



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