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Voucher Lavoro accessorio

CHE COS'È IL LAVORO ACCESSORIO

È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

VANTAGGI

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Per il prestatore

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

IL 'COMMITTENTE'

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio - possono essere:

famiglie;
enti senza fini di lucro;
soggetti non imprenditori;
imprese familiari;
imprenditori agricoli;
imprenditori operanti in tutti i settori;
committenti pubblici.
Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.


SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO ACCESSORIO

prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:

•pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
•studenti nei periodi di vacanza
sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.
•percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
•lavoratori in part-time
i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
•altre categorie di prestatori
inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Attenzione: il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).
•I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

ATTIVITÀ LAVORATIVE

In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.



Attenzione: Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

•aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e - per l’anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
•aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.



I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 5.060 € nette (6.746 € lorde) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.



N.B.: in accordo con il Ministero del lavoro, per la regolamentazione del lavoro accessorio per anno solare si intende il periodo '1 gennaio – 31 dicembre'.



Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l'anno 2015, 2.020 € nette (2.693 € lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.060 € nette, (6.746 euro lorde).



Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro nette complessive per anno solare, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lorde.



Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.



Attenzione:nel settore agricolo e per i committenti pubblici, il limite economico per l’anno 2015 è di 5060 euro nette (6.746 euro lorde), nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità di committenti.

OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE

Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa sezione.



La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della 'maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.
L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Le novità normative previste dalla riforma del mercato del lavoro Legge n.92 del 28/06/2012

Le novità legislative previste dalla Legge di riforma del mercato del lavoro - 28 giugno 2012, n.92 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012) consistono nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n.276 del 2003.



Le modifiche riguardano:



Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 6.666 euro lorde.



Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lorde.



I compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, devono essere “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.”
Per l’anno 2015 sono stati così rivalutati:

•5.060 € netti (6.746 lordi) per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare
•2.020 € netti (2.693 lordi) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.


Ambiti di attività e tipologie di prestatori: sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

•aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
•aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Committenti pubblici: viene confermata la nozione di committente pubblico, che comprende oltre a quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 (“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”) anche gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 3, L.196 del 31/12/2009), quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.
Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente nell’ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a “manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà”, nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.
Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell’utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei 'lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti’, previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.



Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
La legge n. 15 del 27 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n 150/2013, all’art. 8, comma 2-ter, conferma per l’anno 2014 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro complessive per anno solare.


Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali), integralmente compatibile e cumulabile con l’indennità percepita, è riferito al singolo lavoratore.



Per l’anno 2015 tale possibilità non è stata confermata dalla norma.



Lavoratori stranieri
Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’importante innovazione consiste nell’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.



Rimane fermo, pertanto, quanto previsto nella Circolare n. 44/2009 secondo cui, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro accessorio da solo - in considerazione della natura saltuaria delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento del titolo di soggiorno - non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.



Imprese familiari
A far data dal 18 luglio 2012, anche l’impresa familiare rientra nell’ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro accessorio per lo svolgimento di ogni tipo di attività (incluse le attività specifiche dell’impresa), con l’osservanza dei soli limiti economici previsti (dalla nuova normativa, pari a 2.000 (2.020 per il 2015) euro netti (2693 € lordi per il 2015) per prestatore, nell’anno solare, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
Pertanto, non è più valido il limite economico di 10.000 euro netti nell’anno fiscale, precedentemente previsto per le imprese familiari.
L’impresa familiare può, quindi, utilizzare qualsiasi tipologia di voucher (cartacei INPS e Poste, voucher venduti dai tabaccai o sportelli bancari abilitati o voucher telematici) e può impiegare tutte le categorie di prestatori, inclusi i familiari, purché non facciano parte del nucleo costitutivo dell’impresa.



La Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 e la successiva nota del 18 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro - Direzione generale per l’attività ispettiva, hanno fornito le prime indicazioni circa l’utilizzo dei buoni lavoro.

innalzato il limite di utilizzo dei voucher

Limite dei compensi da versare allo stesso lavoratore tramite voucher innalzato a 7.000 euro netti. E’ questa una delle più importanti modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2015 di riordino dei contratti. Il Jobs Act, in pratica, ha tentato di rendere maggiormente accessibile il lavoro accessorio ampliando il tetto massimo dei voucher ossia i buoni attraverso i quali viene garantito il pagamento della prestazione

Il lavoro accessorio ha la finalità di regolamentare specifiche prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Il pagamento avviene attraverso voucher del valore nominale di 10 euro lordi (7,50 euro netti). Sono garantite le coperture previdenziale Inps e assicurativa presso l’INAIL. E’ possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto del limite di 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) percepiti dal lavoratore in un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Tale limite, precedentemente pari a 5.000 euro, è stato recentemente innalzato dall’articolo 48, comma 1 del D.Lgs. 81/2015. Lo stesso articolo prevede che il limite annuo dei compensi economici sia rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare, per l’anno 2015, 2.020 euro netti (2.693 euro lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite massimo di 7.000 euro netti. E’ stato, inoltre, introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori e liberi professionisti di acquistare i voucher esclusivamente con modalità telematiche. E’, infine, previsto l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa.

Voucher lavoro 2016, il decreto tracciabilità 

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto attuativo del Jobs Act sulla tracciabilità dei voucher lavoro: comunicazioni obbligatorie 60 minuti prima dell'inizio della prestazione.

l Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato oggi, in via preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act.

In particolare, sul Decreto legislativo n. 81 del 2015, le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono essenzialmente due. La prima punta a garantirne la piena tracciabilità, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente. La seconda modifica, esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.

Piena tracciabilità dei voucher lavoro, con obbligo di comunicazione entro 60 minuti dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via preliminare il decreto legislativo attuativo del Jobs Act, che passa alla Camere, dove in commissione sarà sottoposto a parere necessario, ma non vincolante. Dopo questo passaggio, tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

provvedimento mira a incoraggiare un uso corretto dei buoni lavoro, strumento che nel primo trimestre 2016 ha visto un boom del 45,6%, proseguendo su un sentiero di solida crescita che prosegue da un anno.

Il decreto rende i voucher lavoro completamente tracciabili: il committente, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunica alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione.

In questo modo, ogni buono utilizzato è riconducibile a una prestazione effettuata. La violazione degli obblighi di comunicazione comporta una multa 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.

Per quanto riguarda il settore agricolo viene escluso dall’applicazione del limite di 2mila euro per ciascun committente. L’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura resta soggetto al tetto di 7mila euro, con paletti particolari per attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni (iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli), che nell’anno solare precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7mila euro.

Voucher lavoro, nuove FAQ 2016 dal Ministero

Comunicazioni cumulative, variazioni, sanzioni, errori: le FAQ del Ministero del Lavoro sui nuovi obblighi relativi ai voucher lavoro introdotti dai correttivi al Jobs Act.
E’ possibile effettuare comunicazioni plurime indicando tutti gli elementi richiesti dalla nuova normativa sul lavoro accessorio (inizio e ora della prestazione) inviando nuove comunicazioni in caso di modifiche. Sono alcune delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) contenute nella Nota 20137 del 2 novembre emanata dal Ministero del Lavoro.
Ricordiamo che la normativa di riferimento sui voucher è l’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, modificato dal dlgs 185/2016. Prevede che i datori di lavoro (imprese e professionisti) che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (mediante SMS o email), dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e fine prestazione.
Procedure particolari per gli imprenditori agricoli, che effettuano le comunicazioni con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni e senza indicare gli orari di inizio e fine attività. In tutti gli altri casi, invece, questi dati sono obbligatori, anche se la comunicazione riguarda più giornate lavorative.
La comunicazione cumulativa, chiariscono le FAQ, è possibile nel caso in cui l’attività di lavoro accessorio si svolga per l’intera settimana, dal lunedì al venerdì, ma vanno specificate tutte le giornate interessate e il luogo e l’ora di inizio e fine prestazione di ogni singola giornata. Può anche essere riferita a una pluralità di lavoratori, sempre esponendo dettagliatamente i relativi dati.
E’ possibile effettuare una sola comunicazione se un lavoratore presta l’attività in un’unica giornata ma in due fasce orarie differenziate (ad esempio dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24, sempre indicando tutti gli orari.
Se intervengono cambiamenti rispetto a una comunicazione già effettuata, bisogna inoltrare una comunicazione specifica, con le seguenti regole:
• cambiamento relativo a nominativo del lavoratore, luogo della prestazione, cambiamento di orario: la comunicazione va effettuata 60 minuti prima dell’inizio della prestazione
• prolungamento orario di lavoro rispetto alla comunicazione effettuata: la comunicazione va effettuata prima dell’inizio dell’attività ulteriore
• prestazione terminata in anticipo: entro i 60 minuti successivi
• assenza del lavoratore: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio.
Le sanzioni (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore in relazione al quale è stata omessa la comunicazione) si applicano anche nel caso in cui non vengano rispettati i termini sopra esposti. Se però il datore di lavoro non effettua nè le comunicazioni previste dai nuovi obblighi, né quelle già previste precedentemente nei confronti dell’INPS, si applicano le sanzioni per lavoro nero (non quelle per mancata comunicazione).
Attenzione: gli obblighi di comunicazione valgono solo per imprese e professionisti. Altri soggetti con partita IVA che non rientrano in nessuna di queste due categorie (ad esempio pubbliche amministrazioni, ambasciate, partiti, sindacati, ONLUS) devono solo fare le comunicazioni INPS, non quelle previste dalla nuova normativa sui voucher lavoro.
l ministero specifica infine che le comunicazioni possono essere effettuate tramite professionisti abilitati. Ricordiamo che nella circolare dell’ispettorato del lavoro del 17 ottobre sono riportati tutti gli indirizzi mail a cui inviare le comunicazioni e che la sede competente del ministero è quella del luogo in cui si svolge la prestazione. Se comunque il committente la invia a una sede diversa, l’obbligo si considera validamente rispettato.

2017 Stop nuovi voucher

Ricordiamo che il Governo ha approvato il 17 marzo 2017 un decreto – con entrata in vigore immediata – che contiene l’abrogazione dell’istituto del lavoro accessorio, e contestualmente dei voucher utilizzati per retribuire tali prestazioni. Il provvedimento decreta lo stop ai voucher lavoro, cancellando le norme contenute nel Jobs Act (articoli da 48 a 50 del Dlgs 81/2015).
Nella pratica: dal 17 marzo non si possono più acquistare buoni lavoro; quelli già acquistati possono essere utilizzati entro fine 2017. L’INPS precisa che sono validi e utilizzabili i voucher acquistati anche nella giornata del 17 marzo (ultimo giorno utile). Le procedure online sono dunque state aggiornate e non consentono più l’acquisto di voucher lavoro.

Il Governo Gentiloni, con un recente decreto legge, ha abrogato gli articoli del Jobs Act contenenti le regole e la disciplina per l'utilizzo dei buoni lavoro Inps, i cosiddetti "voucher". Quelli acquistati entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati ma vanno esauriti entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno in corso. A partire dall'1 gennaio 2018 non sarà quindi più possibile utilizzare i voucher per retribuire le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, ovvero quei lavori che non è possibile inquadrare in una specifica tipologia di contratto di lavoro subordinato.

La Fine dei Voucher con il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25
Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita' solidale in materia di appalti. (17G00044) (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017)


note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2017


Art. 1 Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.



Art. 2 Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,» sono soppresse; b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.



Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Nuovi voucher per lavori occasionali, ecco come funzionano. Escluse le aziende con più di 5 dipendenti, le imprese dell’edilizia, gli appalti e prestazioni inferiori alle 4 ore

Ai sensi della legge 96/2017, dal 10 luglio è possibile utilizzare i nuovi voucher, in sostituzione dei precedenti cancellati circa 3 mesi fa.
In pratica, viene riammessa la possibilità di utilizzo di prestazioni temporanee e occasionali, con precise indicazioni temporali ed economiche, d’importo e di tempo.
Il contratto messo in campo dai nuovi voucher prende il nome di “contratto di prestazione occasionale“, applicabile per le aziende e la Pubblica Amministrazione.
All’accesso al nuovo contratto sono escluse:
le aziende con più di 5 dipendenti
le imprese dell’edilizia e dei settori affini
gli appalti e prestazioni inferiori alle 4 ore
chi ha avuto nei 6 mesi precedenti un contratto con l’azienda che adesso lo paga in buoni
Le novità dei nuovi voucher
I nuovi voucher sono un vero e proprio contratto di lavoro che possono utilizzare solo le microimprese sotto i 5 dipendenti.
Il tetto annuale è 5.000 euro dallo stesso datore di lavoro, e non più di 2.500 euro, come per i precedenti.
Tuttavia, rispetto ai vecchi, i nuovi voucher:
sale a 9 euro/ora (dai 7,50 euro netti) il compenso per chi svolge attività presso le imprese
si alza al 33% la quota di contributo a carico del datore
Il voucher deve essere attivato almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività.
Non si potrà inoltre più comprare dal tabaccaio: la gestione dovrebbe essere affidata all’Inps esclusivamente in via telematica, per poter essere tracciabili.
Rimaniamo in attesa che l’Inps metta online la piattaforma necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti.
Codici tributo
Dopo l’abolizione dei voucher utilizzati per pagare il lavoro occasionale, in occasione della conversione in legge del dl 50/2017 sono state introdotte nuove regole per questo tipo di attività lavorativa, differenziate in funzione degli utilizzatori:
persone fisiche, più semplicemente identificate come “famiglie”
aziende, professionisti, pubbliche amministrazioni
Le famiglie per pagare utilizzeranno il “libretto famiglia”, mentre aziende, professionisti e PA  faranno riferimento a “contratto di prestazione occasionale”.
Da qui le due causali definite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 81/E 2017.
Lifa
Cloc
destinate a essere utilizzate nel modello F24 Elide o nell’F24 enti pubblici se a pagare è una pubblica amministrazione.
In entrambi i casi tutta la procedura sarà gestita dall’Inps tramite una piattaforma informatica, su cui convergeranno i versamenti effettuati dai committenti, le informazioni relative alle singole attività svolte, gli importi effettivamente pagati ai lavoratori.
Questa piattaforma, al pari delle indicazioni di applicazione della norma, non è ancora pronta. Si attende la pubblicazione di una circolare da parte dell’Inps.
Risoluzione 81 /E - Agenzia delle Entrate
INPS – Istituzione delle causali contributo LIFA e CLOC da utilizzare nei modelli di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e F24 Enti pubbliciRisoluzione 81 /E – Agenzia delle Entrate