CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO DECRETO INTERMINISTERIALE 6 MARZO 2013

(13A02286) (GU n.65 del 18-3-2013) 


Si rende noto che in data 6 marzo 2013 e' stato firmato il  decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 es.m.i.
Il suddetto decreto interministeriale e' reperibile nel sito internet del ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".
Con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6, comma 8, lett. m-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
L'avviso della pubblicazione è stato comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.

La Commissione ha individuato  i criteri di qualificazione del “docente-formatore” per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto (rif. accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).
Nel rispetto di logiche di flessibilità e con garanzia del livello qualitativo del percorso formativo, è stata sia riconosciuta la consolidata esperienza per chi già svolga attività di formatori a livello esclusivo o nella propria azienda, prevedendo un congruo e definito periodo di salvaguardia, ove necessario, sia richiesto il possesso dei requisiti essenziali e trasversali a qualunque tipologia di azienda o ente (titolo di studio adeguato, conoscenza della materia, esperienza dei luoghi di lavoro, idonea capacità didattica) che possano caratterizzare in modo efficace ogni percorso formativo.
Ove mancante, o parzialmente presente, uno dei requisiti anzidetti, è stato riconosciuto il titolo a svolgere l’attività di formazione compensando con l’incremento degli altri requisiti, ove chiaramente possibile, ovvero consentendone l’acquisizione mediante idonei percorsi formativi, o mediante un congruo periodo di affiancamento a docente esperto.
Considerato essenziale il pre-requisito (con la sola eccezione dei datori di lavoro, per i lavoratori della propria azienda), sono stati individuati sei criteri: il primo criterio è esaustivo, dal secondo al sesto criterio si è provveduto ad individuare ogni considerata fattispecie, in modo da consentire ai tre requisiti fondamentali (conoscenza della materia, esperienza lavorativa o professionale, ed esperienza come docente) di essere bilanciati tra loro, al fine di garantire la qualità del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sono state fissate tre ampie aree tematiche secondo le quali i “formatori-docenti” dovranno possedere, o potranno acquisire, la/le relative qualificazioni necessarie ad espletare attività di docenza efficace.
Non vi è Albo. Ciascun datore di lavoro verificherà il possesso dei requisiti per i suoi docenti formatori.

Indicato per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro il prerequisito minimo di base, il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa
Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza o in alternativa
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia

in alternativa

Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro.
Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.

SCARICA IL DECRETO INTERMINISTERIALE

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