NEWS
Lavori in appalto,
contratto nullo se non contiene i costi per la
sicurezza
Il D. Lgs. 81/2008,
Testo Unico per la sicurezza dispone che
siano prese misure particolari per prevenire e
ridurre i rischi correlati a prestazioni
svolte in regime di appalto. Per la norma i
contratti di appalto devono contenere i costi
concernenti la sicurezza sul lavoro. In caso
contrario il contratto è da ritenersi nullo. Ratio
di questo articolo è la tutela dei lavoratori
dai rischi derivati da interferenza delle
lavorazioni. I costi della sicurezza,
inoltre, non sono soggetti a ribasso (art. 26).
Nel caso di affidamento
di lavori in appalto ad impresa o lavoratori
autonomi esterni, è responsabilità del datore di
lavoro di verificare l’idoneità professionale e
tecnica dei soggetti appaltatori e suo dovere
fornire loro tutte le informazioni necessarie
sui rischi esistenti negli ambienti in cui
andranno ad operare e a tutte le misure di
prevenzione, sicurezza e gestione
dell’emergenza che sono state adottate.
Sia i subappaltatori che i datori di lavoro sono
tenuti collaborare nella pianificazione ed
attuazione delle misure sicurezza relative
allo specifico intervento che verrà svolto in regime
di appalto coordinando le azioni di prevenzione
e protezione per i lavoratori coinvolti.
Il datore di lavoro, committente del lavoro
in appalto dovrà altresì stilare un Documento
Unico della valutazione dei Rischi
Interferenti (Duvri) da allegare al contratto di
appalto e da aggiornare in corso d’opera se
necessario.
Il Duvri non è
però obbligatorio per quei casi in cui l’appalto si
riferisca a servizi di natura intellettuale, a
fornitura di materiali e/o attrezzature e quando il
lavoro in appalto abbia una durata non superiore ai
due giorni, ma solo laddove non siano presenti
rischi biologici, agenti cancerogeni, atmosfera
esplosiva o altri conclamati rischi particolari per
la salute e la sicurezza. Da sottolineare che il
computo dei due giorni non va effettuato solo per
interventi svolt in maniera continuativa ma si
applica a tutto il monte ore necessario alla
realizzazione dell’intervento nel suo complesso.
Il committente dei lavori in appalto risponde in
solido, insieme con la ditta appaltatrice e ad
eventuali subappaltatori per i danni per cui il
lavoratore non venga indennizzato dall’Inail fatta
eccezione per danni derivanti dai rischi specifici
dell’impresa appaltatrice.


