UNA SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA BOCCIA IL TESTO UNICO PER I LAVORI
SENZA PERMESSO DI COSTRUIRE.
Ristrutturare
casa sarà più complicato e costoso.
In presenza di
più i imprese, infatti, non basterà più la
nomina del progettista e del responsabile
dei lavori, ma occorrerà pure designare un
coordinatore per la sicurezza.
A
stabilirlo è la Corte Ue (procedimento
C-224109), che ha dichiarato non conforme
alla direttiva Ue n. 92/57 il Tu sicurezza (dlgs
n. 81/2008) nella parte in cui, distinguendo
tra cantieri edili privati e pubblici,
esonera i primi dalla nomina del
coordinatore per la sicurezza con
riferimento ai lavori non soggetti a
permesso di costruire.
Il
Tribunale di Bolzano ha rinviato la causa
alla corte Ue per appurare se la normativa
italiana sia coerente con le prescrizioni
comunitarie. La direttiva Ue n. 92/57 è
stata recepita in Italia dal dlgs n.
494/1996, poi abrogato e confluito nel dlgs
n. 81/2008.
In
sostanza, spiega la corte Ue, si tratta di
stabilire se la direttiva sia in contrasto
con una normativa nazionale che, nel caso di
un cantiere di lavori privati non soggetti a
permesso di costruire e in cui sono presenti
più imprese, consente di derogare
all`obbligo per il committente o
responsabile dei lavori di nominare un
coordinatore perla progettazione dell`opera
e per la realizzazione dei lavori.
Per
farlo, la Corte si richiama a quanto già
stabilito nella sentenza del 25 luglio 2008
(causa C-504/06), sempre con riferimento
all`Italia.
E
cioè che la direttiva n. 92/57 «stabilisce
senza equivoci l`obbligo di nominare un
coordinatore in materia di sicurezza e di
salute per ogni cantiere in cui sono
presenti più imprese, non ammettendo alcuna
deroga a tale obbligo».
Pertanto,
aggiunge la Corte, un coordinatore va sempre
nominato per un cantiere in cui sono
presenti più imprese,
indipendentemente dalla circostanza che i
lavori siano soggetti o meno a permesso di
costruire ovvero che tale cantiere comporti
o meno rischi particolari. In particolare,
precisa la Corte, l`obbligo previsto dalla
direttiva di redigere, prima dell`apertura
del cantiere, un piano di sicurezza e di
salute, vale per tutti i cantieri in cui i
lavori comportano rischi particolari, quali
quelli elencati nell`allegato II alla
medesima direttiva, o per i quali è
richiesta una notifica preliminare, essendo
irrilevante a tale riguardo il numero
d`imprese presenti nel cantiere.
In
conclusione, la Corte Ue stabilisce che
l`articolo 3 della direttiva
osta a una normativa nazionale che,
nel caso di un cantiere di lavori privati
non soggetti a permesso di costruire e nel
quale sono presenti più imprese, consenta di
derogare all`obbligo di nominare un
coordinatore per la sicurezza,
nonché osta a una normativa nazionale che
preveda l`obbligo per il coordinatore della
realizzazione dell`opera di redigere un
piano di sicurezza e di salute nel solo caso
in cui, in un cantiere di lavori privati non
soggetti a permesso di costruire,
intervengano più imprese, e che non assuma
come criterio a fondamento di tale obbligo i
rischi particolari quali contemplati
all`allegato II di detta direttiva.
Fonte: italiaOggi