SENTENZA UE

  • SE CI SONO DUE IMPRESE SERVE IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA ANCHE PER LAVORI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE.

    UNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA BOCCIA IL TESTO UNICO PER I LAVORI SENZA PERMESSO DI COSTRUIRE.

    Ristrutturare casa sarà più complicato e costoso.

    In presenza di più i imprese, infatti, non basterà più la nomina del progettista e del responsabile dei lavori, ma occorrerà pure designare un coordinatore per la sicurezza.

     A stabilirlo è la Corte Ue (procedimento C-224109), che ha dichiarato non conforme alla direttiva Ue n. 92/57 il Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) nella parte in cui, distinguendo tra cantieri edili privati e pubblici, esonera i primi dalla nomina del coordinatore per la sicurezza con riferimento ai lavori non soggetti a permesso di costruire.

     Il Tribunale di Bolzano ha rinviato la causa alla corte Ue per appurare se la normativa italiana sia coerente con le prescrizioni comunitarie. La direttiva Ue n. 92/57 è stata recepita in Italia dal dlgs n. 494/1996, poi abrogato e confluito nel dlgs n. 81/2008.

     In sostanza, spiega la corte Ue, si tratta di stabilire se la direttiva sia in contrasto con una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e in cui sono presenti più imprese, consente di derogare all`obbligo per il committente o responsabile dei lavori di nominare un coordinatore perla progettazione dell`opera e per la realizzazione dei lavori.

     Per farlo, la Corte si richiama a quanto già stabilito nella sentenza del 25 luglio 2008 (causa C-504/06), sempre con riferimento all`Italia.

     E cioè che la direttiva n. 92/57 «stabilisce senza equivoci l`obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, non ammettendo alcuna deroga a tale obbligo».

     Pertanto, aggiunge la Corte, un coordinatore va sempre nominato per un cantiere in cui sono presenti più imprese, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o meno rischi particolari. In particolare, precisa la Corte, l`obbligo previsto dalla direttiva di redigere, prima dell`apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute, vale per tutti i cantieri in cui i lavori comportano rischi particolari, quali quelli elencati nell`allegato II alla medesima direttiva, o per i quali è richiesta una notifica preliminare, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d`imprese presenti nel cantiere.

     In conclusione, la Corte Ue stabilisce che l`articolo 3 della direttiva osta a una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all`obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza, nonché osta a una normativa nazionale che preveda l`obbligo per il coordinatore della realizzazione dell`opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all`allegato II di detta direttiva.

    Fonte: italiaOggi






     




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