IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
Il Coordinatore per l'esecuzione è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, da un suo
dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, incaricato dal Committente o
dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08.
Il Coordinatore l'esecuzione provvede a:
o
redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanzeche i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a più imprese; (Art. 90, comma
5 e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)
o
predisporre il Fascicolo, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze che i lavori inizialmenteaffidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a più imprese; (Art. 90, comma 5 e art. 92, comma 2,
D.Lgs. n. 81/08)
o
verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento e lacorretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08), garantendo la
frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese
ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticità;
o
verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza ecoordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle
imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori;
o
verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza conquanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08)
o
adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08)o
verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma 1, lett. b,D.Lgs. n. 81/08)
o
organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92, comma 1, lett. c,D.Lgs. n. 81/08)
o
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento deiRappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; (Art. 92, comma 1, lett.
d, D.Lgs. n. 81/08)
o
segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e 96 ealle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori
autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08)
o
comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in meritoalla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi” inosservanze
all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs.
n. 81/08)
o
sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla verificadegli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; (Art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/08)