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coordinatore sicurezza cantieri edili

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

 

Il Coordinatore per l'esecuzione è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, da un suo

dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, incaricato dal Committente o

dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08.

Il Coordinatore l'esecuzione provvede a:

o redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze

che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a più imprese; (Art. 90, comma

5 e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

o predisporre il Fascicolo, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze che i lavori inizialmente

affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a più imprese; (Art. 90, comma 5 e art. 92, comma 2,

D.Lgs. n. 81/08)

o verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la

corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08), garantendo la

frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese

ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticità;

o verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e

coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle

imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori;

o verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con

quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08)

o adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08)

o verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma 1, lett. b,

D.Lgs. n. 81/08)

o organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92, comma 1, lett. c,

D.Lgs. n. 81/08)

o verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento dei

Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; (Art. 92, comma 1, lett.

d, D.Lgs. n. 81/08)

o segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e 96 e

alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori

autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei

lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08)

o comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in merito

alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi” inosservanze

all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs.

n. 81/08)

o sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica

degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; (Art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/08)

 
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