Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
N° 10
articoli (da art.
Articolo 5 - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali è istituito il
Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal
Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ed è
composto da:
a) due
tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
b) un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
c) un rappresentante del
Ministero dell’interno;
d) cinque rappresentanti
delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Al Comitato
partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno
dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al
comma 1, al fine di garantire la più completa
attuazione del principio di leale collaborazione tra
Stato e regioni, ha il compito di:
a)
stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b)
individuare obiettivi e programmi dell’azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori;
c)
definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell’azione di
vigilanza, i piani di attività e i progetti
operativi a livello nazionale, tenendo conto delle
indicazioni provenienti dai comitati regionali di
coordinamento e dai programmi di azione individuati
in sede comunitaria;
d)
programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
e)
garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l’uniformità
dell’applicazione della normativa vigente;
f)
individuare le priorità della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle
definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2,
lettere a), b), e), f, le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull’attuazione delle
azioni intraprese è effettuata una verifica con
cadenza almeno annuale.
5. Le modalità di
funzionamento del comitato sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le
funzioni di segreteria sono svolte da personale del
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
appositamente assegnato.
6. Ai componenti del
Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai
sensi del comma 1, non spetta alcun compenso,
rimborso spese o indennità di missione.
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali è
istituita la Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è
composta da:
a) un rappresentante
del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante
del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
c) un rappresentante del
Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del
Ministero dell’interno;
e) un rappresentante del
Ministero della difesa;
f) un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
g) un rappresentante del
Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
i) un rappresentante del
Ministero della solidarietà sociale;
l) un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti
designati delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale;
o) dieci esperti
designati delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro, anche dell’artigianato e della piccola e
media impresa, comparativamente più rappresentative
a livello nazionale.
2. Per ciascun componente
può essere nominato un supplente, il quale
interviene unicamente in caso di assenza del
titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresì partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative
competenze, con particolare riferimento a quelle
relative alla materia dell’istruzione per le
problematiche di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera c).
3. All’inizio di ogni
mandato la Commissione può istituire comitati
speciali permanenti, dei quali determina la
composizione e la funzione.
4. La Commissione si
avvale della consulenza degli istituti pubblici con
competenze in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti
nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della
Commissione e i segretari sono nominati con decreto
del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali,
su designazione degli organismi competenti e durano
in carica cinque anni.
6. Le modalità di
funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le
funzioni di segreteria sono svolte da personale del
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del
Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai
sensi del comma 1, non spetta alcun compenso,
rimborso spese o indennità di missione.
8. La Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro ha il compito di:
a)
esaminare i problemi applicativi della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte
per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente;
b)
esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all’articolo 5;
c)
definire le attività di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all’articolo 11;
d)
validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e)
redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della
normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile
sviluppo, da trasmettere alle commissioni
parlamentari competenti e ai Presidenti delle
Regioni;
f)
elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre
2010, le procedure standardizzate di effettuazione
della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29,
comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e
degli indici infortunistici di settore. Tali
procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dell’interno
acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
g)
definire criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il
sistema di qualificazione delle imprese è
disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per
i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
h)
valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria,
che, in considerazione delle specificità dei settori
produttivi di riferimento, orientino i comportamenti
dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei
livelli di tutela definiti legislativamente;
i)
valutare le problematiche connesse all’attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
l)
promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e
alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m)
indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all’articolo 30;
m-bis) elaborare
criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo
conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le
procedure standardizzate per la redazione del
documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 26, comma 3, del presente decreto,
anche previa individuazione di tipologie di attività
per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto
l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti
risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le
indicazioni necessarie alla valutazione del rischio
da stress lavoro-correlato.
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare
una programmazione coordinata di interventi, nonché
uniformità degli stessi ed il necessario raccordo
con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la
Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni
regione e provincia autonoma opera il comitato
regionale di coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6
febbraio 2008.
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema
informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei
luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare
l’efficacia della attività di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali,
relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti
agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare
le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo
integrato delle informazioni disponibili negli
attuali sistemi informativi, anche tramite
l’integrazione di specifici archivi e la creazione
di banche dati unificate
2. Il Sistema informativo
di cui al comma 1 è costituito dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dal
Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano,
dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il
contributo del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo
concorrono gli organismi paritetici e gli istituti
di settore a carattere scientifico, ivi compresi
quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L’INAIL garantisce la
gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale
fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
4. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della salute, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data
dell’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per
la realizzazione ed il funzionamento del SINP,
nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali
regole sono definite nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così
come modificato ed integrato dal decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del
Protocollo di intesa sul Sistema informativo
nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di
lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
speciali modalità con le quali le forze armate e le
forze di polizia partecipano al sistema informativo
relativamente alle attività operative e addestrative.
Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri
della difesa, dell’interno e dell’economia e delle
finanze.
5. La partecipazione
delle parti sociali al Sistema informativo avviene
attraverso la periodica consultazione in ordine ai
flussi informativi di cui alle lettere a), b, c) e
d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi
informativi devono almeno riguardare:
a) il
quadro produttivo ed occupazionale;
b) il
quadro dei rischi anche in un’ottica
di genere;
c) il
quadro di salute e sicurezza dei lavoratori
e delle lavoratrici;
d) il
quadro degli interventi di prevenzione delle
istituzioni preposte;
e) il quadro degli
interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
e-bis) i dati degli
infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.
7. La diffusione delle
informazioni specifiche è finalizzata al
raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per
le attività dei soggetti destinatari e degli enti
utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai
diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto
della normativa di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al
presente articolo sono realizzate dalle
amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le
ordinarie risorse personali, economiche e
strumentali in dotazione.
Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’ISPESL, l’INAIL e
l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze
in materia di salute e sicurezza sul lavoro che
esercitano le proprie attività, anche di consulenza,
in una logica di sistema con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’ISPESL, l’INAIL e
l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro
assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in
forma coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarietà , le seguenti attività:
a)
elaborazione e applicazione dei rispettivi piani
triennali di attività;
b)
interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in
logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di
sostegno ai programmi di intervento in materia di
sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera p), per verificare
l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e
assicurativi e per studiare e proporre soluzioni
normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno
degli infortuni e delle malattie professionali ;
c)
consulenza alle aziende, in particolare alle medie,
piccole e micro imprese, anche attraverso forme di
sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al
suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e
metodi operativi, efficaci alla riduzione dei
livelli di rischiosità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli
elementi di innovazione tecnologica in materia con
finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le
parti sociali;
d)
progettazione ed erogazione di percorsi formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto
conto ed in conformità ai criteri e alle modalità
elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
e)
formazione per i responsabili e gli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione di cui
all’articolo 32;
f)
promozione e divulgazione, della cultura della
salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi
formativi scolastici, universitari e delle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni
con le istituzioni interessate;
g)
partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato
per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5;
h)
consulenza alla Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza del lavoro di cui
all’articolo 6;
i)
elaborazione e raccolta e diffusione delle buone
prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v);
l)
predisposizione delle linee guida di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera z);
m)
contributo al Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto
previsto dall’articolo 8.
3. L’attività di
consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non
può essere svolta dai funzionari degli istituti di
cui al presente articolo che svolgono attività di
controllo e verifica degli obblighi nelle materie di
competenza degli istituti medesimi. I soggetti che
prestano tale attività non possono, per un periodo
di tre anni dalla cessazione dell’incarico,
esercitare attività di controllo e verifica degli
obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. Nell’esercizio dell’attività di consulenza
non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’articolo
331 del codice di procedura penale o di
comunicazione ad altre Autorità competenti delle
contravvenzioni rilevate ove si riscontrino
violazioni alla normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio
dell’attività di consulenza non esclude o limita la
possibilità per l’ente di svolgere l’attività di
controllo e verifica degli obblighi nelle materie di
competenza degli istituti medesimi. Con successivo
decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali per la parte concernente i
funzionari dell’ISPESL, è disciplinato lo
svolgimento dell’attività di consulenza e dei
relativi proventi, fermo restando che i compensi
percepiti per lo svolgimento dell’attività di
consulenza sono devoluti in ragione della metà
all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui
all’articolo 52, comma 1.
4. L’INAIL fermo restando
quanto previsto dall’articolo 12 della legge 11
marzo 1988, n. 67, dall’articolo 2, comma 6, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 2,
comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonché da ogni altra disposizione previgente,
svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico e ad integrazione delle proprie
competenze quale gestore dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, i seguenti compiti oltre a
quanto previsto negli altri articoli del presente
decreto:
a)
raccoglie e registra, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b)
concorre, alla realizzazione di studi e ricerche
sugli infortuni e sulle malattie correlate al
lavoro, coordinandosi con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e con l’ISPESL;
c)
partecipa alla elaborazione, formulando pareri e
proposte, della normazione tecnica in materia;
d)
eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse
da parte del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali,
le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
d-bis) può erogare
prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa
non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentito l’INAIL, che definisca le modalità di
erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
5. L’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro –
ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della
ricerca, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
L’ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio
sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione,
controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione e documentazione in materia di
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione
e tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali
dello Stato preposti ai settori della salute,
dell’ambiente, del lavoro e della produzione e le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
6. L’ISPESL, nell’ambito
delle sue attribuzioni istituzionali, opera
avvalendosi delle proprie strutture centrali e
territoriali, garantendo unitarietà della azione di
prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e
svolge le seguenti attività:
a) svolge e promuove
programmi di studio e ricerca scientifica e
programmi di interesse nazionale nel campo della
prevenzione degli infortuni, e delle malattie
professionali, della sicurezza sul lavoro e della
promozione e tutela della salute negli ambienti di
vita e di lavoro;
b) interviene nelle
materie di competenza dell'Istituto, su richiesta
degli organi centrali dello Stato e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata
competenza scientifica. Ai fini della presente
lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
c) è organo
tecnico-scientifico delle Autorità nazionali
preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del
controllo della conformità ai requisiti di sicurezza
e salute di prodotti messi a disposizione dei
lavoratori;
d) svolge attività di
organismo notificato per attestazioni di conformità
relative alle Direttive per le quali non svolge
compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
e) è titolare di prime
verifiche e verifiche di primo impianto di
attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f) fornisce consulenza al
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, agli altri
Ministeri e alle regioni e alle province autonome in
materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e alle
regioni e alle province autonome per l’elaborazione
del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari
regionali e dei piani nazionali e regionali della
prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste
in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e
per la verifica del raggiungimento dei livelli
essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio
sanitario nazionale, fornendo informazioni,
formazione, consulenza e assistenza alle strutture
operative per la promozione della salute,
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) può
svolgere, congiuntamente ai servizi
di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e
la divulgazione dei risultati derivanti dalle
attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte
dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
m) partecipa alla
elaborazione di norme di carattere generale e
formula, pareri e proposte circa la congruità della
norma tecnica non armonizzata ai requisiti di
sicurezza previsti dalla legislazione nazionale
vigente;
n) assicura la
standardizzazione tecnico-scientifica delle
metodiche e delle procedure per la valutazione e la
gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato
di salute dei lavoratori in relazione a specifiche
condizioni di rischio e contribuisce alla
definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa
istruttoria tecnica, le buone prassi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network
nazionale in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano
nel network informativo dell'Agenzia europea per la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l’attività di
monitoraggio del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
sulla applicazione dei livelli essenziali di
assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
7. L’IPSEMA svolge, con
la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed
ad integrazione delle proprie competenze quale
gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali del
settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto
previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra,
a fini statistici ed informativi, i dati relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento;
b) concorre alla
realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e
sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi
con il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e
con l’ISPESL;
c) finanzia, nell’ambito
e nei limiti delle proprie spese istituzionali,
progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo
con le amministrazioni competenti in materia di
salute per il settore marittimo,anche mediante
convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di
assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori
marittimi anche al fine di assicurare il loro
reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, le
prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
riferimento agli infortuni del settore marittimo. In
sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni
verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.
Le somme eventualmente riversate
all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di
economie di gestione realizzatesi nell’esercizio
finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le
AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno tramite
le strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro (ISPESL), il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, il Ministero dello
sviluppo economico per il settore estrattivo,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli
organismi paritetici e gli enti di patronato
svolgono, anche mediante convenzioni, attività di
informazione, assistenza, consulenza, formazione,
promozione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane, delle imprese agricole e delle
piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
Articolo 11 - Attività promozionali
1. Nell’ambito della
Commissione consultiva di cui all’articolo 6 sono
definite, in coerenza con gli indirizzi individuati
dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività
promozionali della cultura e delle azioni di
prevenzione con riguardo in particolare a:
a)
finanziamento, da parte
dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali,
di progetti di investimento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e
micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti
deve essere garantita la semplicità delle procedure;
b)
finanziamento, da parte dell’INAIL e
delle regioni, previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali,
di progetti formativi specificamente dedicati alle
piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli
di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b);
c)
finanziamento, da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca., previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali,
delle attività degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale
finalizzata all’inserimento in ogni attività
scolastica ed universitaria, nelle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica e nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di
specifici percorsi formativi interdisciplinari alle
diverse materie scolastiche volti a favorire la
conoscenza delle tematiche della salute e della
sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di
cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 7-bis,
della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall’articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e
dell’università e della ricerca, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle
risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 e dell’articolo 52, comma 2, lettera
d).
3. Le amministrazioni
centrali e le regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,
concorrono alla programmazione e realizzazione di
progetti formativi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, attraverso modalità operative da
definirsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di
quanto previsto nel periodo precedente possono
altresì concorrere le parti sociali, anche mediante
i fondi interprofessionali.
3-bis. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo
appropriato di risorse già disponibili, finanziano
progetti diretti a favorire la diffusione di
soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base
di specifici protocolli di intesa tra le parti
sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini
della riduzione del tasso dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma
restando la verifica dei criteri di cui al comma 1
del predetto articolo 3, si tiene anche conto
dell’adozione , da parte delle imprese, delle
soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al
precedente periodo, verificate dall’INAIL.
4. Ai fini della
promozione e divulgazione della cultura della salute
e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti
scolastici, universitari e di formazione
professionale inserire in ogni attività scolastica
ed universitaria nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale, percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie
scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati
dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime
finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei
limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5. L’INAIL
finanzia con risorse proprie, anche
nell’ambito della bilateralità e di protocolli con
le parti sociali e le associazioni nazionali di
tutela degli invalidi del lavoro,progetti
di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle
piccole, medie e micro imprese e progetti volti a
sperimentare soluzioni innovative e strumenti di
natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilità sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorità per l’accesso al
finanziamento l’adozione da parte delle imprese
delle buone passi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera v). L’INAIL svolge tali
compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di
garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici
a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere
utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con
le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti
con le risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza incremento di oneri per
le imprese.
6. Nell’ambito dei
rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni
pubbliche promuovono attività specificamente
destinate ai lavoratori immigrati o alle
lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di
tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
Articolo 12 - Interpello
1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché,
di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i consigli
nazionali degli ordini o collegi professionali,
possono inoltrare alla Commissione per gli
interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite
posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull’applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali è istituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Commissione per gli interpelli composta
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e
delle province autonome. Qualora la materia oggetto
di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata
con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite
nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1
costituiscono criteri interpretativi e direttivi per
l’esercizio delle attività di vigilanza.
Articolo 13 - Vigilanza
1. La vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta
dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio e, per quanto di specifica competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per
il settore minerario, fino all’effettiva attuazione
del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, dal Ministero dello
sviluppo economico, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali
dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità del presente articolo,
nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di
lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e
dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. Ferme restando le
competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente al personale ispettivo del
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, ivi compresa quella in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui
all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191,
lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle
seguenti attività, nel quadro del coordinamento
territoriale di cui all’articolo 7 del decreto:
a)
attività nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e più in particolare lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura e in cemento
armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie,
anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante
cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività
lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e
previa intesa con
4. La vigilanza di cui al
presente articolo è esercitata nel rispetto del
coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
6. L’importo delle somme
che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza,
ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l’apposito capitolo regionale per finanziare
l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
svolta dai dipartimenti di prevenzione delle
AA.SS.LL.
7. E’ fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n, 303, con
riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.
Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di far
cessare il pericolo per la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme
restando le attribuzioni del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92,
comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, possono
adottare provvedimenti di sospensione in relazione
alla parte dell’attività imprenditoriale interessata
dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di
personale non
risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato
sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. In
attesa della adozione del citato decreto, le
violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il
presupposto per l’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale sono
quelle individuate nell’Allegato I. Si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione oggetto di
prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata
dal contravventore o di una violazione accertata con
sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più
violazioni della stessa indole. Si considerano della
stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse
individuate, in attesa della adozione del decreto di
cui al precedente periodo, nell’allegato I.
L’adozione del provvedimento di sospensione è
comunicata all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva
competenza, al fine dell’adozione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche. La durata del
provvedimento è pari alla citata sospensione nel
caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari
sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in
cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia
pari o superiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei
casi di gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
ovvero nei casi di reiterazione la durata è
incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari
al doppio della durata della sospensione e comunque
non superiore a due anni; nel caso di reiterazione
la decorrenza del periodo di interdizione è
successiva al termine del precedente periodo di
interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del
provvedimento di sospensione entro quattro mesi
dalla data della sua emissione, la durata del
provvedimento è pari a due anni, fatta salva
l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di
rideterminazione della durata dell’interdizione a
seguito dell’acquisizione della revoca della
sospensione. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche con riferimento ai lavori
nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del
presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Limitatamente alla sospensione dell’attività di
impresa, all’accertamento delle violazioni in
materia di prevenzione incendi, indicate
all’allegato I, provvede il comando provinciale dei
vigili del fuoco territorialmente competente. Ove
gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni in materia
di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco,
il quale procede ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui
al comma 2.;
2. I poteri e gli
obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli
organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali,
con riferimento all’accertamento della reiterazione
delle violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di
cui al comma
3. Il provvedimento di
sospensione può essere revocato da parte dell’organo
di vigilanza che lo ha adottato.
4. È condizione per la
revoca del provvedimento da parte dell’organo di
vigilanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
di cui al comma 1:
a) la
regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b)
l’accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma
aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari
a euro 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare e a euro 2500 nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
5. È condizione per la
revoca del provvedimento da parte dell’organo di
vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al
comma 2:
a)
l’accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e
reiterate violazioni delle disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il
pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a €
2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. È comunque fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali, civili e
amministrative vigenti.
7. L’importo delle somme
aggiuntive di cui al comma 4, lettera c),
integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato
al finanziamento degli interventi di contrasto al
lavoro sommerso ed irregolare individuati con
decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera
g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L’importo delle somme
aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra
l’apposito capitolo regionale per finanziare
l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i
provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è
ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente,
alla Direzione regionale del lavoro territorialmente
competente e al presidente della Giunta regionale, i
quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla
notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale
ultimo termine il provvedimento di sospensione perde
efficacia.
10. Il datore di
lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione di cui al presente articolo è punito con
l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da
11. Nelle ipotesi delle
violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del
presente articolo si applicano nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza in materia.
11-bis. Il
provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro
irregolare non si applica nel caso
in cui il lavoratore
irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In
ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro
irregolare gli effetti della sospensione possono
essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell’attività lavorativa in corso che non può essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni
di pericolo imminente o di grave rischio per la
salute dei lavoratori o dei terzi.
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