Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
CAPO IV –
DISPOSIZIONI PENALI
N° 7
articoli (da art.
SEZIONE I – SANZIONI
N° 6
articoli (da art.
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E’ punito con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
lavoro:
a) per la
violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede
alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lettera b), o per la violazione
dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti
al comma 1, lettera a), si applica la pena
dell’arresto da quattro a otto mesi se
la violazione è
commessa:
a) nelle aziende di
cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c),
d), f) e g);
b) in aziende in cui
si svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1,
lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione
smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività
disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla
compresenza di più imprese e la cui
entità presunta di
lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con
l’ammenda da
4. E’ punito con
l’ammenda da
5. Il datore di lavoro
e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da
b)con l’arresto da due
a quattro mesi o con l’ammenda da
c)con l’arresto da due
a quattro mesi o con l’ammenda da
d) con l’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da
e) con l’ammenda da
f)con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
g) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
h) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
i) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
violazione
dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
6. L’applicazione
della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni,
esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti
alla violazione dell’articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a
tutte le disposizioni del presente decreto, i
preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e
competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino
a due mesi o con l’ammenda da
b) con l’arresto fino
a un mese o con l’ammenda da
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
1. I progettisti che
violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da
2. I fabbricanti e i
fornitori che violano il disposto dell’articolo 23
sono puniti con l’arresto da tre
a sei mesi o con
l’ammenda da
3. Gli installatori
che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti
con l’arresto fino a tre mesi o
con l’ammenda da
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico
competente è punito:
a) con l’arresto fino
a un mese o con l’ammenda da
b) con l’arresto fino
a due mesi o con l’ammenda da
25, comma 1, lettere
b), c) e g);
c) con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda da
25, comma 1, lettere
a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e
l);
d) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
comma 1, lettere h) e
i);
e) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono
puniti:
a) con l’arresto fino
a un mese o con l’ammenda da
b) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
Articolo 60 - Sanzioni per i componenti
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile, per i lavoratori autonomi, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo, gli
artigiani e i piccoli commercianti
1. I soggetti di cui
all’articolo 21 sono puniti:
a) con l’arresto fino
a un mese o con l’ammenda da
21, comma 1, lettere
a) e b);
b) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
2. I lavoratori
autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da
SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
N° 1
articolo (art. 61)
Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
2. Le organizzazioni
sindacali e la associazioni dei familiari delle
vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di
esercitare i diritti e le facoltà della persona
offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di
procedura penale, con riferimento ai reati commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
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