Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
N° 8
SEZIONI e N° 40 articoli (da art.
SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
N° 13
articoli (da art.
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la
valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
b) la
programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c)
l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) il
rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione
del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo;
e) la
riduzione dei rischi alla fonte;
f) la
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non
lo è, o è meno pericoloso;
g) la
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h)
l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici sui luoghi di lavoro;
i) la
priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il
controllo sanitario dei lavoratori;
m)
l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al
rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona
e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n)l’informazione
e formazione adeguate per i lavoratori;
o)
l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e
i preposti;
p) l’informazione
e formazione adeguate per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q)
l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la
partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la
partecipazione e consultazione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
t) la
programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di
condotta e di buone prassi;
u) le
misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v)l’
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni
da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da
atto scritto recante data certa;
b) che il delegato
possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
c) che essa attribuisca
al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca
al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia
accettata dal delegato per iscritto
2. Alla delega di cui al
comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità.
3. La delega di
funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo
al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si
intende assolto in caso di adozione ed efficace
attuazione del modello di verifica e controllo di
cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto
delegato può, a sua volta, previa intesa con
il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro alle
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega
di funzioni di cui al primo periodo non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in
ordine al corretto espletamento delle funzioni
trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita
la delega di cui al
presente comma non
può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro
non può delegare le seguenti attività:
a) la
valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’articolo
28;
(ammenda da
(ammenda da
b) la
designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
(arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro,
che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad
essi conferite, devono:
a) nominare il medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
b) designare
preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i
compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
d) fornire ai lavoratori
i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, ove
presente;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
e) prendere le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
f) richiedere
l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
g) inviare i
lavoratori alla visita medica entro le scadenze
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
(Ammenda da
g-bis) nei casi di
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41,
comunicare tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
h) adottare le misure per
il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più
presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli
obblighi di informazione, formazione e addestramento
di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo
eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela
della salute e sicurezza, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
(Ammenda da
o) consegnare
tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui
alla lettera r); il documento è consultato
esclusivamente in azienda;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
p) elaborare il documento
di cui all’articolo 26, comma 3,
anche su supporto informatico come previsto
dall’articolo 53, comma 5, e, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per
(Ammenda da
q) prendere appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
r) comunicare in via
telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro
tramite, al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo
8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico, a fini statistici e informativi, i dati e le
informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi,
quelli relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni
sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni si considera comunque assolto
per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del
testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
(sanzione amministrativa pecuniaria da
(sanzione amministrativa pecuniaria da
[L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]
s) consultare il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle
ipotesi di cui all’articolo 50;
(Ammenda da
t) adottare le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il
caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell’attività,
alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello
svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive
con più di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all’articolo 35;
(Ammenda da
z) aggiornare le misure
di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
aa) comunicare in via
telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro
tramite, al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)
bb) vigilare affinché i
lavoratori per i quali vige l’obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
1-bis. L’obbligo di
cui alla lettera r), del comma 1, del presente
articolo relativo alla comunicazione a fini
statistici dei dati relativi agli infortuni che
comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza
del termine di sei mesi dall’adozione del decreto
interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;
2. Il datore di lavoro
fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed
al medico competente informazioni in merito a:
a) la
natura dei rischi;
b)
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la
descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i
dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi
alle malattie professionali;
e) i
provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
3. Gli obblighi relativi
agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In
tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi,
si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all’amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l’obbligo
giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Articolo 19 - Obblighi del preposto
a)
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte
dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione e,
in caso di persistenza della inosservanza, informare
i loro superiori diretti;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
b)
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
c)
richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
d)
informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
e)
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
f)
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
g)
frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall’articolo 37.
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni
o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in
particolare:
a)
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
b)
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini
della protezione
collettiva ed individuale;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
c)utilizzare
correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze
e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
d)
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
e)
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui alle lettere c) e
d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle
proprie competenze e possibilità e fatto salvo
l’obbligo di cui alla lettera f) per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave
e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
f)
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
g)
non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
h)
partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
i)
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
3. I lavoratori di
aziende che svolgono attività in regime di appalto o
subappalto, devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo
ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222
del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i
piccoli commercianti devono:
a)
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
b)
munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui
al titolo III;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
c)
munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione
in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività
in regime di appalto o subappalto.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
2. I soggetti di cui al
comma 1, relativamente ai rischi propri delle
attività svolte e con oneri a proprio carico hanno
facoltà di:
a)
beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali;
b)
partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali.
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei
luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
(Arresto fino a sei mesi o ammenda da
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da
1. Sono vietati la
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti
non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Articolo 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e
montatori di impianti, attrezzature di lavoro o
altri mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite
dai rispettivi fabbricanti.
(Arresto fino a tre mesi o ammenda da
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, (arresto
fino a tre mesi o ammenda da
b)
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo
in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
(arresto fino a due mesi o ammenda da
c) istituisce,
aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria. Tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il
tempo strettamente necessario per l’esecuzione della
sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei
relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico
competente;
(Arresto fino a due mesi o ammenda da
d)
consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con
salvaguardia del segreto professionale;
(Arresto fino a un mese o ammenda da
e)
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto
di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie
relative alla conservazione della medesima;
(Arresto fino a un mese o ammenda da
l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
f)
<< -- soppressa -- >>
g)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a
lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della
attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
(arresto fino a due mesi o ammenda da
h)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
i)
comunica per iscritto, in occasione delle riunioni
di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione
dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai
fini della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
l)
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
alla valutazione dei rischi; la indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
(Arresto
fino a tre mesi o ammenda da
m)
partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria;
n)
comunica, mediante autocertificazione, il possesso
dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno
della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima
sempre che abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le
modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori,
ai servizi e forniture da
affidare in appalto o mediante contratto d’opera o
di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1) acquisizione del
certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
2) acquisizione
dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti
di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445;
b) fornisce agli stessi
soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
2. Nell’ipotesi di cui al
comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a)
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al contratto
di appalto o di opera e va adeguato
in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture(Arresto
da due a quattro mesi o ammenda da
3-bis. Ferme restando
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di
cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui
durata non sia superiore ai due giorni, sempre che
essi non comportino rischi derivanti dalla presenza
di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di
cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui
il contratto sia affidato dai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il
datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento
di valutazione dei rischi da interferenze recante
una valutazione ricognitiva dei rischi standard
relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto. Il soggetto presso il quale deve
essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per
accettazione dall’esecutore, integra gli atti
contrattuali.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
4. Ferme restando le
disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilità solidale per il mancato pagamento
delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e
assicurativi, l’imprenditore committente risponde in
solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o
dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad
opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o
dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti
di subappalto, di appalto e di somministrazione,
anche qualora in essere al momento della data di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,
1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati
a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418
del codice civile i costi delle
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni".
I costi di cui primo periodo non
sono soggetto a ribasso. Con
riferimento ai contratti di cui al precedente
periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi
della sicurezza del lavoro devono essere indicati
entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi
contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale.
6. Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del
presente comma il costo del lavoro e' determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro e' determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non
diversamente disposto dal decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate
dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
n. 123, trovano applicazione in materia di appalti
pubblici le disposizione del presente decreto.
8. Nell’ambito dello
svolgimento di attività in regime di appalto o
subappalto, il personale occupato dall’impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Nell’ambito della
Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo
conto delle indicazioni provenienti da organismi
paritetici, vengono individuati settori, ivi
compreso il settore della sanificazione del tessile
e dello strumentario chirurgico, e criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, con riferimento alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della
specifica esperienza, competenza e conoscenza,
acquisite anche attraverso percorsi formativi
mirati, e sulla base delle attività di cui
all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione
di
determinati standard
contrattuali e organizzativi nell’impiego della
manodopera, anche in relazione agli appalti e alle
tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi
del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
1-bis. Con riferimento
all’edilizia, il sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno
attraverso la adozione e diffusione, nei termini e
alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta
la continua verifica della idoneità delle imprese e
dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni
alle disposizioni di legge e con riferimento ai
requisiti previsti, tra cui la formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti
impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento
opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed
ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a
seguito di accertate violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio
per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro determina
l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore
autonomo di svolgere attività nel settore edile.
2. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le
modalità ivi previste, essere esteso
ad altri settori di
attività individuati con uno o più accordi
interconfederali stipulati a livello nazionale dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, il
possesso dei requisiti per ottenere la
qualificazione di cui al comma 1 costituisce
elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre
se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di
qualificazione previste dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
N° 3
articoli (da art.
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’
accordo europeo dell’8 ottobre
2004 e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, nonché
quelli connessi alle differenze di genere, all’età,
alla provenienza da altri Paesi e
quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione
dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è
effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle
predette indicazioni e comunque, anche in difetto di
tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto
a conclusione della valutazione può
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all’articolo 53, su supporto informatico e, deve
essere munito, anche tramite le procedure
applicabili ai supporti informatici di cui
all’articolo 53, di data certa o attestata
dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte
del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della
prova della data, dalla sottoscrizione del
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e dal medico competente ove
nominato e
contenere:
a)
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa.
La scelta dei criteri di redazione del documento è
rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con
criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in
modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale
strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione;
b)
l’indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il
programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d)
l’individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri;
e)
l’indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f)
l’individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
3. Il contenuto del
documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare
le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del presente decreto;
3-bis. In caso di
costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è
tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione
dei rischi elaborando il relativo documento entro
novanta giorni dalla data di inizio della propria
attività.
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro
effettua la valutazione ed elabora il documento di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, nei
casi di cui all’articolo 41.
(Arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da
Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
2. Le attività di cui al
comma 1 sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei
rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e
4. Il documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), e
quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono
essere custoditi presso l’unità produttiva alla
quale si riferisce la valutazione dei rischi.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
5. I datori di lavoro che
occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo
sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla
scadenza del diciottesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del decreto interministeriale
di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi
datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle
attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d) nonchè g).
6. I datori di lavoro che
occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali
procedure trovano applicazione le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure
standardizzate di cui al comma 6, anche con
riferimento alle aziende che rientrano nel campo di
applicazione del titolo IV, sono adottate nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui
al comma 6 non si applicano alle attività svolte
nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d),
f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) << -- soppressa --
>>
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di
organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al
rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge
relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b)
alle attività di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c)
alle attività di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d)
alle attività di sorveglianza sanitaria;
e)
alle attività di informazione e formazione dei
lavoratori;
f)
alle attività di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g)
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
h)
alle periodiche verifiche dell’applicazione e
dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello
organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve
prevedere idonei sistemi di registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al
comma 1.
3. Il modello
organizzativo deve in ogni caso prevedere, per
quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta,
un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche ei poteri necessari per la
verifica, valutazione, gestione e controllo del
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
4 Il modello
organizzativo deve altresì prevedere un idoneo
sistema di controllo sull’attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l’eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in
relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5-bis. La commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro elabora procedure semplificate per la
adozione e la efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. Tali procedure sono
recepite con decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello
di organizzazione e di gestione di cui al presente
articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra
tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo
11.
SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
N° 5
articoli (da art.
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto
dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il
servizio di prevenzione e protezione all’interno
della azienda o della unità produttiva, o incarica
persone o servizi esterni costituiti anche presso le
associazioni dei datori di lavoro o gli organismi
paritetici, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Gli addetti e i
responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui
al comma 1, devono possedere le capacità e i
requisiti professionali di cui all’articolo 32,
devono essere in numero sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e
di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti
loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio
a causa della attività svolta nell’espletamento del
proprio incarico.
3. Nell’ipotesi di
utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro
può avvalersi di persone esterne alla azienda in
possesso delle conoscenze professionali necessarie,
per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione
e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o
servizi esterni è obbligatorio in assenza di
dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva, siano in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 32.
5. Ove il datore di
lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per
questo esonerato dalla propria responsabilità in
materia.
6. L’istituzione del
servizio di prevenzione e protezione all’interno
dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni, soggette all’obbligo di
notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8
del medesimo decreto;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da
b)
nelle centrali termoelettriche;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da
c)
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli
7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230,
e successive
modificazioni;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da
d)
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da
e)
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da
f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da
g)
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da
7. Nelle ipotesi di cui
al comma 6 il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende
con più unità produttive nonché nei casi di gruppi
di imprese, può essere istituito un unico servizio
di prevenzione e protezione. I datori di lavoro
possono rivolgersi a tale struttura per
l’istituzione del servizio e per la designazione
degli addetti e del responsabile.
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i
requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento
delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma
1, è necessario essere in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore nonché di un attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative. Per lo svolgimento della
funzione di responsabile del servizio prevenzione e
protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, è necessario possedere un attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui
all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti
devono rispettare in ogni caso quanto previsto
dall’accordo sancito il 26 gennaio
3. Possono altresì
svolgere le funzioni di responsabile o addetto
coloro che, pur non essendo in possesso del titolo
di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver
svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di
lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto
2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto
previsto dall’accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione
di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o
dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione e dalle
altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4
dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei
limiti e delle specifiche modalità ivi previste.
Ulteriori soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in
possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7,
L8, L9, L17, L23 e della laurea
magistrale LM26, di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca in data
16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155
del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di
cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto
2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19
ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001,
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno
2001, ovvero di altre lauree e
lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai
sensi della normativa vigente con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale
ai sensi della normativa vigente, sono
esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di
cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
6. I responsabili e gli
addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono
tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di
cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 34.
7. Le competenze
acquisite a seguito dello svolgimento delle attività
di formazione di cui al presente articolo nei
confronti dei componenti del servizio interno sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni se concretamente
disponibile in quanto attivato nel rispetto delle
vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di
istruzione, di formazione professionale e
universitari e nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica, il datore di
lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei
compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, individuandolo
tra:
a) il personale interno
all’unità scolastica in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari a tal fine
disponibile;
b) il personale interno
ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari disponibile
ad operare in una pluralità di istituti.
10. Nei casi di cui al
comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un
esperto esterno per ricoprire l’incarico di
responsabile del servizio deve comunque organizzare
un servizio di prevenzione e protezione con un
adeguato numero di addetti.
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a)
all’individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale;
b) ad
elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all’articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad
elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
d) a
proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a
partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a
fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all’articolo 36.
2. I componenti del
servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni
di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di
prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di
cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di
primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, nelle ipotesi previste nell’
ALLEGATO 2 dandone
preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di
cui ai commi successivi.
1- bis. Salvo che nei
casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese
o unità produttive fino a cinque lavoratori il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
di primo soccorso, nonché di prevenzione degli
incendi e di evacuazione, anche in caso di
affidamento dell’incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione a persone
interne all’azienda o all’unità produttiva o a
servizi esterni così come previsto all’articolo 31,
dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui al comma 2-bis;
2. Il datore di lavoro
che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel
rispetto dei contenuti e delle articolazioni
definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla
pubblicazione dell’accordo di cui al periodo
precedente, conserva validità la formazione
effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell’accordo di cui al periodo
precedente.
(arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da
2-bis. Il datore di
lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al
comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi
formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro
che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì
tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al
precedente comma. L’obbligo di cui al precedente
periodo si applica anche a coloro che abbiano
frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli
esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
Articolo 35 - Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle
unità produttive che occupano più di 15 lavoratori,
il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
indice almeno una volta all’anno una riunione cui
partecipano:
a) il
datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il
medico competente, ove nominato;
d) il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della
riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei
partecipanti:
a) il
documento di valutazione dei rischi;
b)
l’andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i
criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e
l’efficacia dei dispositivi di protezione
individuale;
d) i
programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro
salute.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
3. Nel corso della
riunione possono essere individuati:
a)
codici di comportamento e buone prassi per prevenire
i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b)
obiettivi di miglioramento della sicurezza
complessiva sulla base delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro.
4. La riunione ha altresì
luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione
di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di
cui al presente articolo, nelle unità produttive che
occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
(Ammenda da
5. Della riunione deve
essere redatto un verbale che è a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
N° 2
articoli (da art.
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a)
sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attività della impresa in generale;
b)
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la
lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c)
sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d)
sui nominativi del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
2. Il datore di lavoro
provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
a)
sui rischi specifici cui è esposto in relazione
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b)
sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dalle norme di buona tecnica;
c)
sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro
fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere
a,) e al comma 2, lettere a), b) e
c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3,
comma 9.
4. Il contenuto della
informazione deve essere facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire
le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel
percorso informativo.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio,
danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
2. La durata, i contenuti
minimi e le modalità della formazione di cui al
comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti
sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
3. Il datore di lavoro
assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai
rischi specifici di cui ai titoli del presente
decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni già in vigore in materia, la formazione
di cui al periodo che precede è definita mediante
l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove
previsto, l’addestramento specifico devono avvenire
in occasione:
a)
della costituzione del rapporto di lavoro o
dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L’addestramento viene
effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7.
I dirigenti e i preposti
ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione
di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti
coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e
individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei
rischi;
d) individuazione delle
misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.
7-bis. La formazione
di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso
gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le
scuole edili, ove esistenti, o presso le
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori;
8. I soggetti di cui
all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei
percorsi formativi appositamente definiti, tramite
l’accordo di cui al comma
9. I lavoratori
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata
e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui
al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998,
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
10. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
11. Le modalità, la
durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e
nazionali; b) legislazione generale e
speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e
individuazione dei fattori di rischio; e)
valutazione dei rischi; f) individuazione
delle misure tecniche, organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell’attività di rappresentanza dei
lavoratori; h) nozioni di tecnica della
comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32
ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva
nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per
le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei
lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l’attività del datore di
lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della
formazione deve essere facilmente comprensibile per
i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e competenze necessarie in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione e conoscenza della
lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze
acquisite a seguito dello svolgimento delle attività
di formazione di cui al presente decreto sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni se
concretamente disponibile in
quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni. Il contenuto del libretto
formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini
della programmazione della formazione e di esso gli
organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA
N° 5
articoli (da art.
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le
funzioni di medico competente è necessario possedere
uno dei seguenti titoli o requisiti:
a)
specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b)
docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o
in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c)
autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d)
specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale;
d-bis)
con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari
delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato e della Guardia di finanza,
svolgimento di attività di medico nel settore del
lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso
dei titoli di cui al comma 1, lettera d),
sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito
decreto del Ministero dell’Università e della
ricerca di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attività di medico competente o
dimostrino di avere svolto tali attività per almeno
un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono
abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal
fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento
delle funzioni di medico competente è altresì
necessario partecipare al programma di educazione
continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal
programma triennale successivo all’entrata in vigore
del presente decreto legislativo. I crediti previsti
dal programma triennale dovranno essere conseguiti
nella misura non inferiore al 70 per cento del
totale nella disciplina “medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso
dei titoli e dei requisiti di cui al presente
articolo sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico
competente è svolta secondo i principi della
medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale
(ICOH).
2. Il medico competente
svolge la propria opera in qualità di:
a)
dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore;
b)
libero professionista;
c)
dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una
struttura pubblica, assegnato agli uffici che
svolgono attività di vigilanza, non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro
assicura al medico competente le condizioni
necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente
può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della
collaborazione di medici specialisti scelti in
accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri.
6. Nei casi di aziende
con più unità produttive, nei casi di gruppi
d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi
ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può
nominare più medici competenti individuando tra essi
un medico con funzioni di coordinamento.
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
2-bis. Entro il 31
dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti,
secondo criteri di semplicità e certezza, i
contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di
trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi
alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al
primo periodo.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria è effettuata dal medico competente:
a)
nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di
cui all’articolo 6;
b)
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi lavorativi;
2. La sorveglianza
sanitaria comprende:
a)
visita medica preventiva intesa a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;
b)
visita medica periodica per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di
tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in
una volta l’anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in
funzione della valutazione del rischio. L’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c)
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di
salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell’attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;
d)
visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e)
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis)
visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter)
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a
seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine
di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite
mediche preventive possono essere svolte in fase
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal
medico competente o dai dipartimenti di prevenzione
delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione
non è incompatibile con le disposizioni
dell’articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di
cui al comma 2 non possono essere effettuate:
(sanzione amministrativa pecuniaria da
a) Abrogata
b) per accertare stati di
gravidanza;
c) negli altri casi
vietati dalla normativa vigente.
(sanzione amministrativa pecuniaria da
4. Le visite mediche di
cui al comma
4-bis. Entro il 31
dicembre 2009, con accordo in Conferenza
Stato-regioni, adottato previa consultazione delle
parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza
e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita
medica devono essere allegati alla cartella
sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma
1, lettera c), secondo i requisiti minimi
contenuti nell’
ALLEGATO 3A e predisposta
su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto
previsto dall’articolo 53.
(sanzione amministrativa pecuniaria da
6. Il medico competente,
sulla base delle risultanze delle visite mediche di
cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi
relativi alla mansione specifica:
a)
idoneità;
b)
idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c)
inidoneità temporanea;
d)
inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico
competente esprime il proprio giudizio per iscritto
dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al
datore di lavoro.
(sanzione amministrativa pecuniaria da
7. Nel caso di
espressione del giudizio di inidoneità temporanea
vanno precisati i limiti temporali di validità.
8.
Abrogato.
9. Avverso i giudizi del
medico competente, ivi compresi
quelli formulati in fase preassuntiva,
è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma,
la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
1. Il datore di
lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai
giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le
misure indicate dal medico competente e qualora le
stesse prevedano un’inidoneità alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni
inferiori garantendo il
trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza;
2. Abrogato
SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
N° 4
articoli (da art.
Articolo 43 - Disposizioni generali
1. Ai fini degli
adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
t), il datore di lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
b)
designa preventivamente i lavoratori di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera b);
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
c)
informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti e
dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere
evitato, possano cessare la loro attività, o
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il
luogo di lavoro;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
e)
adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre
persone e nell’impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
e-bis)
garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei
alla classe di incendio ed al livello di
rischio presenti sul
luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati.
L’obbligo si applica anche agli impianti di
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati
in relazione alla valutazione dei rischi.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
2. Ai fini delle
designazioni di cui al comma 1, lettera b),
il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o
della unità produttiva secondo i criteri previsti
nei decreti di cui all’articolo 46.
3. I lavoratori non
possono, se non per giustificato motivo, rifiutare
la designazione
(Arresto fino a un mese o ammenda da
formazione specifica
svolta presso gli istituti o la scuole della stessa
Amministrazione è abilitativa alla funzione di
addetto alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro
deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in
caso di pericolo grave, immediato e che non può
essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o
da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio
alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in
caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza.
Articolo 45 - Primo soccorso
1. Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura della attività e delle
dimensioni dell’azienda o della unità produttiva,
sentito il medico competente ove nominato, prende i
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso
e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto
delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i
servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
2. Le caratteristiche
minime delle attrezzature di primo soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione,
individuati in relazione alla natura dell’attività,
al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15
luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti
ministeriali di adeguamento acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
3. Con appositi decreti
ministeriali, acquisito il parere della Conferenza
permanente, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono
definite le modalità di applicazione in ambito
ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003,
n. 388 e successive modificazioni.
Articolo 46 - Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi
è la funzione di preminente interesse pubblico, di
esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire,
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio
nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro
soggetti al presente decreto legislativo devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli
incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da
3. Fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione
incendi di cui al presente decreto, i Ministri
dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale,
in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o
più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti
ad individuare:
1) misure intese ad
evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali
di esercizio;
3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;
4) criteri per la
gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche
dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale
addetto e la sua formazione.
4. Fino all’adozione dei
decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi
i criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui
al decreto del Ministro dell’interno in data 10
marzo 1998.
5. Al fine di favorire il
miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno
sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei
vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per
l’effettuazione di una specifica attività di
assistenza alle aziende. Il medesimo decreto
contiene le procedure per l’espletamento della
attività di assistenza.
7. Le maggiori risorse
derivanti dall’espletamento della funzione di
controllo di cui al presente articolo, sono
rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il
miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro.
SEZIONE VII -
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
N° 6
articoli (da art.
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è istituito a livello
territoriale o di comparto, aziendale e di sito
produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la
sicurezza avviene secondo le modalità di cui al
comma 6
3. Nelle aziende o unità
produttive che occupano fino a 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno oppure è individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo
secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità
produttive con più di 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità
di designazione o di elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento
delle funzioni sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in corrispondenza della giornata
nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell’ambito della settimana europea per
la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente
comma.
8. Qualora non si proceda
alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni
di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
sono esercitate dai rappresentanti di cui agli
articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale di cui
all’articolo 47, comma 3, esercita le competenze del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità
ivi previste con riferimento a tutte le aziende o
unità produttive del territorio o del comparto di
competenza nelle quali non sia stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
2. Le modalità di
elezione o designazione del rappresentante di cui al
comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi
nazionali, interconfederali o di categoria,
stipulati dalle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei
predetti accordi, le modalità di elezione o
designazione sono individuate con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentite le associazioni di cui al presente
comma.
3. Tutte le aziende o
unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo
52. Con uno o più accordi
interconfederali stipulati a livello nazionale dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative
vengono individuati settori e attività, oltre
all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza
di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori
in materia di sicurezza o di pariteticità, le
aziende o unità produttive, a condizione che
aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di
pariteticità, non siano tenute a partecipare al
Fondo di cui all’articolo 52.
4. Per l’esercizio delle
proprie attribuzioni, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai
luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del
termine di preavviso individuati dagli accordi di
cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in
caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi
l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo
paritetico.
5. Ove l’azienda
impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di
cui al presente articolo, al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo
comunica all’organismo paritetico o, in sua
mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente
competente.
6. L’organismo paritetico
o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52
comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il
nominativo del rappresentante della sicurezza
territoriale.
7. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto
ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la
durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva secondo un percorso
formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi
entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione,
e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale è incompatibile con
l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono
individuati nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di più
aziende o cantieri:
a) i porti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità
portuale nonché quelli sede di autorità marittima da
individuare con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e dei trasporti, da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b)
centri intermodali di trasporto di cui alla
direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre
2006, n. 3858;
c)
impianti siderurgici;
d)
cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa
quale entità presunta dei cantieri, rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi
con complesse problematiche legate alla interferenza
delle lavorazioni e da un numero complessivo di
addetti mediamente operanti nell’area superiore a
500.
2. Nei contesti di cui al
comma precedente il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di sito produttivo è individuato,
su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti
nel sito produttivo.
3. La contrattazione
collettiva stabilisce le modalità di individuazione
di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
sito produttivo esercita le attribuzioni di cui
all’articolo
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) è
consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) è
consultato sulla designazione del responsabile e
degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso,
alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) è
consultato in merito all’organizzazione della
formazione di cui all’articolo 37;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle
sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti
di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata e, comunque, non
inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h)
promuove l’elaborazione, l’individuazione e
l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma,
sentito;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui
all’articolo 35;
m) fa
proposte in merito alla attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile della azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o)
può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
2. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell’incarico senza
perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli
spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e
delle facoltà riconosciutegli, anche tramite
l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni
informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a
causa delle svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalità per
l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per
l’espletamento della sua funzione, riceve copia del
documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a).
5. I rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
rispettivamente del datore di lavoro committente e
delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l’espletamento della loro funzione, ricevono copia
del documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale
relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento
di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26,
comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è incompatibile con la nomina di
responsabile o addetto al servizio di prevenzione e
protezione.
Articolo 51 - Organismi paritetici
2. Fatto salvo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, gli
organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
3. Gli organismi
paritetici possono supportare le imprese
nell’individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi
paritetici svolgono o promuovono attività di
formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi
interprofessionali di cui all’articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una
attestazione dello svolgimento delle attività e dei
servizi di supporto al sistema delle imprese, tra
cui l’asseverazione della adozione e della efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale
gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini
della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui
al comma 3-bis, gli organismi paritetici
istituiscono specifiche commissioni
paritetiche,
tecnicamente competenti;
4. Sono fatti salvi, ai
fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali,
di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti
dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati ai soggetti titolari degli istituti della
partecipazione di cui al medesimo
articolo.
6. Gli organismi
paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di
personale con specifiche competenze tecniche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono
effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui
al presente articolo trasmettono al Comitato di cui
all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività
svolta.
8. Gli organismi
paritetici comunicano alle aziende di cui
all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei
riguardi degli organi di vigilanza territorialmente
competenti.
8-bis. Gli organismi
paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle
imprese che hanno aderito al sistema degli organismi
paritetici e il nominativo o i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali.
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
1. Presso l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno
alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a
favore delle realtà in cui la contrattazione
nazionale o integrativa non preveda o costituisca,
come nel settore edile,
sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello
ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il
finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta
per cento delle disponibilità del Fondo,
delle attività delle rappresentanze dei lavoratori
per la sicurezza territoriali, anche con riferimento
alla formazione;
b) finanziamento della
formazione dei datori di lavoro delle piccole e
medie imprese, dei piccoli imprenditori di
cui all’articolo 2083 del codice civile, dei
lavoratori stagionali del settore agricolo e dei
lavoratori autonomi;
c) sostegno
delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al
comma 1 è finanziato:
a) da un contributo delle
aziende di cui all’articolo 48, comma
b) Abrogata
c) Abrogata
d) Abrogata
3. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato, previa
intesa con le associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il 31 dicembre 2009,
sono definiti le modalità di funzionamento
e di articolazione settoriale e
territoriale del Fondo
di cui al comma 1, i criteri di riparto
delle risorse tra le finalità di cui al medesimo
comma nonché il relativo procedimento amministrativo
e contabile di alimentazione e la
composizione e le funzioni del comitato
amministratore del fondo.
3-bis. In fase di
prima attuazione il fondo è alimentato con i residui
iscritti nel bilancio dell’INAIL
delle risorse previste
per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38.
4. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale redige una
relazione annuale sulla attività svolta, da inviare
al Fondo.
SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
N° 2 articoli
(da art.
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
1. È consentito l’impiego
di sistemi di elaborazione automatica dei dati per
la memorizzazione di qualunque tipo di
documentazione prevista dal presente decreto
legislativo.
2. Le modalità di
memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di
gestione della predetta documentazione devono essere
tali da assicurare che:
a)
l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito
solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal
datore di lavoro;
b) la
validazione delle informazioni inserite sia
consentito solo alle persone responsabili, in
funzione della natura dei dati;
c) le
operazioni di validazione dei dati di cui alla
lettera b) siano univocamente riconducibili
alle persone responsabili che le hanno effettuate
mediante la memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
d) le
eventuali informazioni di modifica, ivi comprese
quelle inerenti alle generalità e ai dati
occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive
a quelle già memorizzate;
e)
sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla
base dei singoli documenti, ove previsti dal
presente decreto legislativo, le informazioni
contenute nei supporti di memoria;
f) le
informazioni siano conservate almeno su due distinti
supporti informatici di memoria e siano implementati
programmi di protezione e di controllo del sistema
da codici virali;
g)
sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una
procedura in cui siano dettagliatamente descritte le
operazioni necessarie per la gestione del sistema
medesimo. Nella procedura non devono essere
riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le
attività del datore di lavoro siano articolate su
vari sedi geografiche o organizzate in distinti
settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire
mediante reti di comunicazione elettronica,
attraverso la trasmissione della password in
modalità criptata e fermo restando quanto previsto
al comma 2 relativamente alla immissione e
validazione dei dati da parte delle persone
responsabili.
4. La documentazione, sia
su supporto cartaceo che informatico, deve essere
custodita nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.
5. Tutta la
documentazione rilevante in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle
condizioni di lavoro può essere tenuta su unico
supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi,
le modalità per l’eventuale eliminazione o per la
tenuta semplificata della documentazione di cui al
periodo che precede sono definite con successivo
decreto, adottato, previa consultazione delle parti
sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Fino ai sei mesi
successivi all’adozione del decreto
interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del
presente decreto restano in vigore le disposizioni
relative al registro infortuni ed ai registri degli
esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di
documentazione e le comunicazioni a enti o
amministrazioni pubbliche, comunque previste dal
presente decreto legislativo possono avvenire
tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le
modalità indicati dalle strutture riceventi.
SOLUZIONE SICUREZZA "ON LINE"
![]() |
||||||||||
Tutta
la documentazione è
editabile in word e
adattabile alla
propria attività ed
è comprensivo della
consulenza online
valida 12 mesi su
ogni documento
richiesto che vi
permetterà di avere
l'ultima versione
sempre aggiornata
alla normativa
vigente.Potete richiederli con diverse modalità di pagamento e consegna.
|
||||||||||
![]() |


Tutta
la documentazione è
editabile in word e
adattabile alla
propria attività ed
è comprensivo della
consulenza online
valida 12 mesi su
ogni documento
richiesto che vi
permetterà di avere
l'ultima versione
sempre aggiornata
alla normativa
vigente.


