Bozza della Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per alberghi

Regola tecnica di prevenzione incendi per alberghi, entro i primi giorni di gennaio 2016 gli ingegneri potranno fornire le proprie osservazioni e i propri suggerimenti

Il CNI (Consiglio nazionale degli ingegneri), con la circolare n. 639 del 9 dicembre 2015, ha informato che gli ingegneri potranno fornire le proprie osservazioni circa la bozza della nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli alberghi, di cui al DM 3 agosto 2015 relativa ad attività ricettive (alberghi, pensioni, motel, ecc).

Infatti, nel corso della riunione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si è svolta a Roma il 2 dicembre 2015, è stato presentato lo schema della nuova regola tecnica.

Il CNI invita, quindi, i presidenti degli Ordini degli ingegneri ad inviare i contributi all’indirizzo email segreteria@cni-online.it utilizzando esclusivamente il format allegato predisposto dai VV.F.

La nuova regola tecnica di prevenzione incendi per alberghi fornisce le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive con oltre 25 posti letto:

Scopo e campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive turistico – alberghiere, con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.


Classificazioni
1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività ricettive turistico – alberghiere sono
classificate come segue: :
a). in relazione al numero dei posti letto p:
PA: 25 < p ≤ 50 posti letto;
PB: 50 < p ≤ 100 posti letto;
PC: 100 < p ≤ 500 posti letto;
PD: 500 < p ≤ 1000 posti letto;
PE: p > 1000 posti letto.

b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12 m;
HB: 12 m < h ≤ 24 m;
HC: 24 m < h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54 m;
HE: h > 54 m.
2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:
TA: spazi riservati: aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e
conosce l’edificio (spazi ad uso del personale);
TB: spazi comuni: aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e
non conosce l’edificio;
TC: spazi di riposo: aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere
addormentata;
TM: depositi o archivi di superficie lorda superiore a 25 m2 e carico di incendio
specifico qf > 600 MJ/m2;



TO: locali con affollamento > 100 persone;

Nota Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione …
TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio;
Nota Ad esempio: CED, stamperie, sala server, cabine elettriche …


TZ: altri spazi.
Nota Ad esempio: lavanderie, stirerie, locali cottura …
3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree
TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura.

In allegato proponiamo lo schema di regola tecnica e il format per le osservazioni.

Schema di regola tecnica di prevenzione incendi per alberghi (BOZZA NON DEFINITIVA)

Vai alla pagina del Consiglio Nazionale Ingegneri 09/12/2015 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE                     


Ennesima proroga al 31 Dicembre 2016 per le strutture ricettive, turistiche ed alberghiere: la nuova scadenza per adeguare la normativa antincendio.

Dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, avvenuta il 10 febbraio, ieri il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 - recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative” - ha avuto il via libera, dopo che era stata posta dal governo la questione di fiducia, anche del Senato.
Del cosiddetto “milleproroghe 2016” avevamo dato già notizia come PuntoSicuro a fine dicembre e con riferimento specifico alle proroghe per l’adeguamento del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti),

Ma la lettura del provvedimento di Conversione in legge del DL 210/2015 ha riservato nuove sorprese.


Alle varie proroghe presenti è stata aggiunta – probabilmente inserita nel corso della discussione nelle Commissioni della Camera – un’ulteriore proroga del termine per adeguare la normativa antincendio delle strutture ricettive, turistiche ed alberghiere dotate di più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994. Termine che il provvedimento di conversione in legge del DL 210/2015 proroga al 31 dicembre 2016.


Questa proroga per le strutture ricettive, come molti nostri lettori ricorderanno, è stata riproposta dal legislatore da diversi anni. E dimostra innanzitutto l’incapacità di trovare idonee soluzioni per migliorare adeguatamente la sicurezza antincendio di queste strutture.

Con questa ennesima proroga molti alberghi italiani continuano non solo a non essere a norma con la normativa antincendio contenuta nel Decreto ministeriale 9 Aprile 1994, ma, secondo alcuni, a non rispettare quanto richiesto dalle direttive europee 89/391/CEE e 89/654/CEE.


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