Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 formazione Lavoratori, dirigenti e preposti, Rspp datori di Lavoro


Accordi Conferenza Stato Regioni per la formazione dei RSPP datori di lavoro e e dei lavoratori
Il 21/12/2011 la Conferenza Stato Regioni ha approvato gli accordi per la formazione dei lavoratori e dei RSPP datori di lavoro.
Obbligo di formazione per i datori di lavoro con funzioni di RSPP,accordo Stato-Regioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali. 
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza.
Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio. 
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli saranno:Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,
Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali. 

Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:Rischio Basso: 4 ore
Rischio Medio:8 ore
Rischio Alto: 16 orecon aggiornamento obbligatorio quinquennale.
La formazione può essere seguita in modalità e-learning. I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:

Rischio Basso: 16 ore
Rischio Medio: 32 ore
Rischio Alto: 48 ore

Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con aggiornamenti obbligatori.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81


SCARICA L'ACCORDO STATO REGIONI RIF.PUNTO 2

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

SCARICA L'ACCORDO STATO REGIONI RIF.PUNTO 1

Tabella riepilogativa predisposta dall'AiFOS (Associazione italiana FOrmatori della Sicurezza sul lavoro).
SCARICA LO SCHEMA PROPOSTO DALL'AIFOS RIEPILOGATIVO DELL'ACCORDO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.



Tabella riepilogativa predisposta dall'AiFOS (Associazione italiana FOrmatori della Sicurezza sul lavoro).

SCARICA LO SCHEMA PROPOSTO DALL'AIFOS RIEPILOGATIVO DELL'ACCORDO

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37,omma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni-27 LUGLIO 2012

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Approvate le Linee applicative in Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, un documento recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti.

In tal modo si completa e chiarisce - attraverso l’identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale - il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.

Con la pubblicazione delle linee guida in Gazzetta si chiariscono le modalità della formazione Sicurezza .

Gli accordi coinvolgono tutte le aziende che abbiano al proprio servizio anche un solo lavoratore, inteso nel senso più ampio previsto dall`articolo 2, comma i lettera a) del Dlgs 81/2008 (quindi non solo dipendenti, ma anche i praticanti degli studi professionali, esclusi solo i lavoratori domestici).

Nessun datore di lavoro piccolo o grande che sia, sfugge all`applicazione della nuova normativa.

La formazione minima da erogare e' regolata in base ai fattori di rischio presenti in azienda e non in base alle dimensioni.

Alcuni obblighi sono di immediato adempimento: tutti i nuovi assunti debbono essere avviati alla formazione conformemente ai contenuti degli accordi, prima o contestualmente all`assunzione.
Se non è possibile completare il percorso formativo prima di adibire il nuovo assunto alle proprie attività, il percorso formativo dovrà essere terminato al massimo entro sessanta giorni In caso di infortunio, bisognerà quindi dimostrare che questo non è stato causato dalla carenza di formazione, perché in caso contrario il datore di lavoro sarebbe ritenuto responsabile dell`evento lesivo.

Per i lavoratori già in forze alle aziende, gli accordi e le linee guida prevedono un graduale raggiungimento del livello formativo richiesto a seconda delle figure da formare ( fino a un termine massimo di 18 mesi dalla pubblicazione degli accordi).

Nelle aziende deve essere avviata la verifica della formazione da provare con la relativa documentazione vista l’ impossibilità di formare contemporaneamente tutti i lavoratori . La mancata o irregolare formazione dei lavoratori costituisce già di per sé fonte di responsabilità penale per il datore di lavoro, anche in assenza di infortuni.

È evidente che la responsabilità può costituire il fondamento dell`imputazione proprio se si verifica un infortunio, alla cui causa abbia concorso l`omessa o insufficiente formazione. In questo caso, il datore di lavoro avrà l`onere tutt`altro che semplice di dimostrare che non c`è nesso dì causalità fra infortunio e omessa formazione.

I corsi sulla sicurezza previsti per datori, dirigenti e lavoratori . La durata minima della formazione per dirigenti è di 16 ore.
Sono previsti aggiornamenti per minimo 6 ore ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver già svolto, gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 e gli esonerati (articolo 95 del Dlgs 626/94)
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro il 26 luglio 2012- corsi documentalmente approvati al 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni dell`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 per durata e contenuti
DURATA La durata minima è di 16 ore. Previsti aggiornamenti per minimo 6 ore ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, a gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell`accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Esonerati dirigenti e preposti che hanno frequentato ancora fino al 26 gennaio 2013, corsi rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento
LAVORATORI DURATA 4 ore di formazione generale + da 4 a 12 ore a seconda delle classi di rischio . Aggiornamenti ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Esonerati lavoratori e preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, gennaio 2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Esonerati dirigenti e preposti che abbiano frequentato entro il 26 gennaio 2013, corsi di formazione documentalmente approvati rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento
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Tabelle sinottiche adempimenti

Autore: Ing. Ciro Strazzeri – Presidente Asso231
Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” ed è proprietà dell’Autore

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APPLICATIVO EXCEL PER DETERMINARE APPARTENENZA CLASSE DI RISCHIO E RELATIVI CORSI PREVISTI DA ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 PARTENDO DAL CODICE ATECO 2007

Abbiamo realizzato un pratico e semplice applicativo in Excel per determinare, partendo dalla classificazione Ateco 2007, a quale appartenenza è l'azienda scoprendo se è nella macro categoria di Rischio BASSO-MEDIO-ALTO e di conseguenza a quante ore è la formazione prevista dall'accordo stato regioni del 21/12/2011.

E' possibile eseguire la ricerca per NUMERO A SEI CIFRE DEL CODICE ATECO 2007, oppure ricercarlo mediante DESCRIZIONE ATECO 2007.

Lo mettiamo a disposizione gratuita di tutti quanti lo vorranno utilizzare nella speranza di esservi stato d'aiuto o comunque di avervi semplificato la ricerca di corrispondenza tra codice ateco 2007 e Classe di Rischio.

Ovviamente è da utilizzarsi solo a titolo informativo e si consiglia sempre di verificarne la corrispondenza su "siti istituzionali" oppure normative pubblicate in gazzetta ufficiale.


SCARICA GRATUITAMENTE L'APPLICATIVO EXCEL

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Si rende noto che in data 6 marzo 2013 e' stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 es.m.i.
Il suddetto decreto interministeriale e' reperibile nel sito internet del ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".Visualizza altro

SCARICA IL DECRETO INTERMINISTERIALE

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