LA VIABILITA' NEI CANTIERI EDILI


  • VIABILITA’ NEI CANTIERI                                                                                           

    (Articolo 108 e Allegato  XVIII punto  1 D.Lgs 81/08)

     

    Durante  i lavori deve  essere assicurata nei cantieri  la viabilità delle persone e dei veicoli. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una  carreggiata solida,  atta  a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo  dello scavo deve  essere reso  indipendente dall’accesso carrabile; solo  nel caso in cui non  fosse possibile realizzare tale  accesso, la larghezza delle  rampe deve  essere tale  da  consentire un  franco  di almeno 70  centimetri, oltre  la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora  nei tratti lunghi il franco  venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate  piazzuole o nicchie  di rifugio ad intervalli non superiori  a 20 metri lungo l’altro lato. I  viottoli e  le scale con  gradini  ricavati  nel  terreno o  nella  roccia  devono essere provvisti  di  parapetto nei  tratti  prospicienti  il  vuoto   quando il  dislivello  superi   i  2  metri. Le alzate  dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole  e paletti  robusti  o altri sistemi che  garantiscano idonea stabilità.

    Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili  devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare  la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti  di lavoro.

    I  luoghi  destinati al passaggio e  al lavoro  non  devono presentare buche o  sporgenze pericolose e devono essere in condizioni  tali da rendere sicuro  il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati  ed illuminati. Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

    In caso di pericolo  i posti  di lavoro devono poter  essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte  dei lavoratori.

    Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che  possono esservi presenti.

    Le vie e le uscite di emergenza che  necessitano di illuminazione  devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.

    Tratto dalla guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili


    9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011

    Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica antinfortunistica

     

     



     

     




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