LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

 

SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

Per «sorveglianza sanitaria» si intende l’«insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa».
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal «medico competente» (ossia un medico in possesso di titoli quali ad es. la specializzazione in medicina del lavoro, in igiene e medicina preventiva o medicina legale, e requisiti formativi e professionali) e rientra nella più ampia attività di prevenzione e di tutela della salute in ambiente di lavoro. Questo comporta necessariamente una collaborazione tra il medico competente e le altre figure della prevenzione (datore di lavoro, RSPP, RLS, Coordinatori per la sicurezza e capi cantiere) sia nella Valutazione dei Rischi che nell’indicazione e realizzazione degli interventi preventivi.
La sorveglianza sanitaria comprende accertamenti sanitari preventivi (intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato) e periodici (per controllare lo stato di salute dei lavoratori, di norma una volta l’anno), ma anche accertamenti sanitari su richiesta del lavoratore (qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta), in occasione del cambio della mansione e alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute (durata superiore ai sessanta giorni continuativi). Il fine è quello di esprimere il «giudizio di idoneità alla mansione specifica», ossia valutare l’idoneità del singolo lavoratore in relazione alla sua specifica mansione ed allo svolgimento di ogni singolo compito che la mansione comporta
Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. I principali fattori di rischio presenti in edilizia vengono riportati nel capitolo igiene del lavoro, a cui si rimanda.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. L’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/08, in combinato disposto con l’Allegato XVII, punto 2 lett. d), nella formulazione modificata introdotta dal D.Lgs. 106/09, prevede “l’obbligo” per il committente o per il responsabile dei lavori di richiedere, anche ai lavoratori autonomi, gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria “ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”. In relazione al fatto che non sono previste dalla normativa vigente, almeno per il momento, norme speciali per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, la presentazione dell’attestazione di idoneità sanitaria costituisce per il committente solamente un criterio di scelta del lavoratore autonomo a cui affidare i lavori e non un obbligo.
Il lavoratore autonomo che eventualmente intende acquisire l’attestazione della idoneità sanitaria può rivolgersi ad un medico competente il quale eseguirà una visita medica e gli accertamenti integrativi mirati al rischio ritenuti necessari, istituirà la cartella sanitaria e di rischio ed esprimerà un giudizio di idoneità alla mansione, che costituirà l’attestazione di idoneità sanitaria prevista dall’allegato XVII. Tale giudizio di idoneità ha validità generalmente annuale e quindi l’autonomo, qualora nell’arco dei 12 mesi successivi alla visita riceva l’affidamento di altri lavori che configurano i medesimi rischi, non è tenuto ad acquisire una nuova attestazione di idoneità.
Un cenno a parte meritano “alcol e sostanze stupefacenti”. Il D.Lgs. 81/08

prevede all’art. 41 che il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e solamente nei casi ed alla condizioni previste dall’ordinamento, debba finalizzare le visite mediche (ad eccezione delle visite su richiesta del lavoratore ) anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Si riportano pertanto le principali normative di riferimento, le linee guida regionali e gli obblighi aziendali relativi alla necessità di sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti.

Tratto dalla guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili


9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011

Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica antinfortunistica


 

 




 
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