MACCHINE DI CANTIERE
MACCHINE DA CANTIERE
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(Titolo III D.Lgs 81/08)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(Articolo 71 D.Lgs 81/08)
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70 del D.Lgs 81/08, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle
attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,
adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’
allegato VI.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la perma-
nenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicu-
rezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in
relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrez-
zature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorar-
ne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero
del comma 4, lettera a) numero 3 non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la
posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di
sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsa-bilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incari-cati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento
adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori inte-ressati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il
datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai
fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da
linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza
dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l’installazione e prima della messa in esercizio)
e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo
cantiere o in una nuova località di impianto, al
fine di assicurarne l’installazione corretta e il
buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare
origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo
frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite
dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai
codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine
di garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle
attrezzature di lavoro, quali riparazioni
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o
periodi prolungati di inattività.
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere
a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza
delle attrezzature di lavoro e devono essere
effettuati da persona competente.
I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono
essere riportati per iscritto e, almeno quelli
relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8
siano usate al di fuori della sede dell’unità
produttiva devono essere accompagnate da un
documento attestante l’esecuzione dell’ultimo
controllo con esito positivo.
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di
lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate in allegato VII a verifiche periodiche,
volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione
e di efficienza ai fini di sicurezza con la frequenza
indicata nel medesimo allegato. La prima di tali
verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi
provvede nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti
pubblici o privati abilitati con le modalità di cui
al comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate dai soggetti di cui al precedente
periodo, che vi provvedono nel termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale
il datore di lavoro può avvalersi di soggetti
pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui
al comma 13.
Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma
11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
soggetti privati abilitati acquistano la qualifica
di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della
funzione.
Le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’ allegato VII, nonché i
criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o
privati di cui al comma precedente sono stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano e sentita
la Commissione consultiva di cui all’articolo 6,
vengono apportate le modifiche all’ allegato VII
relativamente all’elenco delle attrezzature di
lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma
11.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTREZZATURE DI
LAVORO
(Allegato XVIII D.Lgs 81/08)
Punto 1 dell’Allegato: Disposizioni generali
applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
Le attrezzature di lavoro devono essere installate,
disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi
per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad
esempio facendo in modo che vi sia sufficiente
spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le
energie e sostanze utilizzate o prodotte possano
essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
Le operazioni di montaggio e smontaggio delle
attrezzature di lavoro devono essere realizzate in
modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali
istruzioni d’uso del fabbricante.
Le attrezzature di lavoro non possono essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per
le quali non sono adatte.
Per le disposizioni tecniche specifiche, si rimanda
al testo completo dell’Allegato XVIII del D.Lgs
81/08.
D.LGS 17/2010
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE, RELATIVA ALLE
MACCHINE MARCATURA CE
Dal 21/09/1996 tutte le macchine di nuova
costruzione devono obbligatoriamente essere
corredate di:
Marcatura CE (applicata sulla macchina)
Dichiarazione CE di conformità
Istruzioni (in italiano)
La marcatura CE di conformità è costituita dalle
iniziali “CE”
VENDITA ACQUISTO NOLEGGIO CONCESSIONE IN
USO DI MACCHINE USATE
OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO
(Articolo 72 comma 1 D.Lgs 81/08)
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria macchine, apparecchi o utensili
costruiti o messi in servizio al di fuori della
disciplina di cui all’articolo 70 comma 1 DEL d.Lgs
81/08 attesta, sotto la propria responsabilità,
che le stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o
locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di
cui all’allegato V del D.Lgs 81/08.
RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI
(Allegato V Parte I punto 6 D.Lgs 81/08)
Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro
presentano rischi di contatto meccanico che possono
causare incidenti, essi devono essere dotati di
protezioni o di sistemi protettivi che impediscano
l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i
movimenti pericolosi prima che sia possibile
accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
devono essere di costruzione robusta,
non devono provocare rischi supplementari,
non devono essere facilmente elusi o resi
inefficaci,
devono essere situati ad una sufficiente distanza
dalla zona pericolosa,
non devono limitare più del necessario
l’osservazione del ciclo di lavoro,
devono permettere gli interventi indispensabili per
l’installazione e/o la sostituzione degli
attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione,
limitando però l’accesso unicamente al settore dove
deve essere effettuato il lavoro e, se possibile,
senza che sia necessario smontare le protezioni o il
sistema protettivo. Quando per effettive ragioni
tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli
organi lavoratori e delle zone di operazione
pericolose delle attrezzature di lavoro si devono
adottare altre misure per eliminare o ridurre il
pericolo, quali idonei attrezzi,
alimentatori automatici, dispositivi supplementari
per l’arresto della macchina e congegni di messa in
marcia a comando multiplo simultaneo.
Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi
lavoratori, delle zone di operazione e degli altri
organi pericolosi delle attrezzature di lavoro,
quando sia tecnicamente possibile e si tratti di
eliminare un rischio grave e specifico, devono
essere provvisti di un dispositivo di blocco
collegato con gli organi di messa in moto e di
movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo
quando l’attrezzatura di lavoro è in moto o provochi
l’arresto dell’attrezzatura di lavoro all’atto della
rimozione o dell’apertura del riparo;
b) non consenta l’avviamento dell’attrezzatura di
lavoro se il riparo non è nella posizione di
chiusura.
Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.5, quando gli
organi lavoratori non protetti o non completamente
protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare
e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di
arresto dell’attrezzatura di lavoro, oltre ad avere
l’organo di comando a immediata portata delle mani o
di altre parti del corpo del lavoratore, deve
comprendere anche un efficace sistema di frenatura
che consenta l’arresto nel più breve tempo
possibile.
Quando per effettive esigenze della lavorazione non
sia possibile proteggere o segregare in modo
completo gli organi lavoratori e le zone di
operazione pericolose delle attrezzature di
lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di
operazione non protetti deve essere limitata al
minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e
devono adottarsi misure per ridurre al minimo il
pericolo.
SISTEMI E DISPOSITIVI DI COMANDO
(Allegato V Parte I punto 2 D.Lgs 81/08)
I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere
scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e
delle sollecitazioni prevedibili nell’ambito
dell’uso progettato dell’attrezzatura.
I dispositivi di comando di un’attrezzatura di
lavoro aventi un’incidenza sulla sicurezza devono
essere chiaramente visibili, individuabili ed
eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di
fuori delle zone pericolose, eccettuati, se
necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad
es. gli arresti d emergenza, le consolle di
apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che
la loro manovra non possa causare rischi
supplementari. Essi non devono comportare rischi
derivanti da una manovra accidentale.
Se necessario, dal posto di comando principale
l’operatore deve essere in grado di accertarsi
dell’assenza di persone nelle zone pericolose. Se
ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in
moto dell’attrezzatura di lavoro deve essere
preceduta automaticamente da un segnale
d’avvertimento sonoro e/o visivo. La persona
esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi
rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa
in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di
lavoro.
I dispositivi di comando devono essere bloccabili,
se necessario in rapporto ai rischi di azionamento
intempestivo o involontario.
I motori soggetti a variazioni di velocità che
possono essere fonte di pericolo devono essere
provvisti di regolatore automatico di velocità, tale
da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un dispositivo
che ne segnali il mancato funzionamento. Quando una
scorretta sequenza delle fasi della tensione di
alimentazione può causare una condizione pericolosa
per gli operatori e le persone esposte o un danno
all’attrezzatura, deve essere fornita una protezione
affinché sia garantita la corretta sequenza delle
fasi di alimentazione.
La messa in moto di un’attrezzatura deve poter
essere effettuata soltanto mediante un’azione
volontaria su un organo di comando concepito a tal
fine.
Lo stesso vale:
per la rimessa in moto dopo un arresto,
indipendentemente dalla sua origine,
per il comando di una modifica rilevante delle
condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità,
pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o
modifica di velocità non presenti nessun pericolo
per il lavoratore esposto.
Questa disposizione non si applica quando la rimessa
in moto o la modifica delle condizioni di
funzionamento risultano dalla normale sequenza di un
ciclo automatico.
Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un
dispositivo di comando che ne permetta l’arresto
generale in condizioni di sicurezza.
Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un
dispositivo di comando che consenta di arrestare, in
funzione dei rischi esistenti, tutta l’attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in
modo che l’attrezzatura si trovi in condizioni di
sicurezza. L’ordine di arresto dell’attrezzatura di
lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini
di messa in moto. Ottenuto l’arresto
dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi
pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve
essere interrotta.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai
pericoli dell’attrezzatura di lavoro e del tempo di
arresto normale, un’attrezzatura di lavoro deve
essere munita di un dispositivo di arresto di
emergenza.
EGHE CIRCOLARI
(Allegato V Parte II punto 5.5.3 D.Lgs 81/08)
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare
il contatto accidentale del lavoratore con la lama
e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la
macchina è usata per segare tavolame in lungo,
applicato posteriormente alla lama a distanza di non
più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere
aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella
parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da
impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile
l’adozione del dispositivo di cui alla lettera a),
si deve applicare uno schermo paraschegge di
dimensioni appropriate.
SEGA CIRCOLARE
Requisiti di sicurezza
Cuffia di protezione sulla lama sul piano di
lavoro
Carteratura fissa nella parte di lama sottostante
il pian odi lavoro
Coltello divisore a 3 mm dal retro della lama
Spingitoio manuale per l’avanzamento della tavola
Messa a terra della carcassa metallica
Dispositivo di minima tensione
Utilizzo
Prima dell’uso
Verificare presenza ed efficienza di dispositivi
di sicurezza e ripari
Verificare la stabilità della macchina
Verificare l’integrità del collegamento a terra e
dei dispositivi elettrici di alimentazione e
manovra.
Durante l’uso
Non manomettere i dispositivi di sicurezza e i
ripari
Registrare correttamente la cuffia di protezione
Utilizzare il più possibile, specialmente per i
pezzi di piccole dimensioni, gli spingitoi
Non distrarsi
Non effettuare operazioni di manutenzione,
riparazione, pulizia o lubrificazione su organi in
movimento
Utilizzare gli occhiali contro la proiezione di
schegge.
Dopo l’uso
Ricordate che dopo di voi la macchina può essere
usata da altri
Togliere tensione ai comandi e all’interruttore
generale
Lasciare la macchina in efficienza, curandone
la pulizia
Ricontrollare la presenza e l’efficienza dei
dispositivi di sicurezza e dei ripari
Segnalare eventuali anomalie al responsabile di
cantiere.
CUNEO FENDITORE
La dimensione del cuneo fenditore deve corrispondere
al diametro della lama circolare. Occorre fare
attenzione sia alla corretta registrazione (fig. 6)
sia alla scelta dello spessore esatto del cuneo
fenditore.
Principio: lo stesso del cuneo fenditore (e) deve
essere inferiore alla lunghezza di taglio (B), o
avere almeno lo stesso spessore del corpo della cima
circolare (b).
SPINGITOI
Per impedire alle mani di avvicinarsi alla dentatura
della lama circolare, è bene ricorrere ad appositi
spingitoi da munire dell’impugnatura che rende il
loro uso facile e sicuro. Gli spingitoi dovrebbero
essere preferibilmente di legno dolce al quale è
possibile fissare a mano l’impugnatura con tutta
facilità.
BETONIERE
MISURE DI PREVENZIONE PER LE BETONIERE
Estratto circolare n. 103/80 del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
1. Campo di applicazione
1.1 La presente normativa si applica alle betoniere
utilizzate nei cantieri e denominate
commercialmente a bicchiere e ad inversione di
marcia.
2. Posto di manovra
2.1 Il posto di manovra deve essere sistemato in
posizione tale da consentire una perfetta e totale
visibilità di tutte le parti delle quali si
determini il movimento.
3. Indicazioni delle manovre
3.1 Il verso del movimento determinato dai pulsanti
o dalle leve deve essere indicato in modo durevole
da frecce ben visibili o da altro idoneo segnale. Il
verso dei movimenti determinato dal volante deve
essere indicato solo nel caso di non coincidenza con
il senso di rotazione dell’elemento comandato.
4. Organi di comando
4.1 Gli organi di comando debbono essere facilmente
raggiungibili dall’operatore: l’azionarli deve
risultare agevole.
4.2 Gli organi di comando conformati a leva devono
essere provvisti di dispositivo di blocco meccanico
o elettromeccanico nella posizione 0. Per gli organi di comando a pedale in luogo del
dispositivo di cui sopra è sufficiente la protezione
al di sopra e ai lati del pedale.
4.3 I pulsanti devono essere incassati sulla
pulsantiera o protetti da anello rigido solidale
alla pulsantiera stessa.
4.4 Gli organi di comando per il movimento della
benna di caricamento costituiti da leve e
pulsanti, devono essere del tipo a uomo presente;
tali leve o pulsanti devono essere provvisti di
ritorno automatico nella posizione di arresto.
4.5 Nelle betoniere a vasca ribaltabili il volante
che comanda il ribaltamento del bicchiere deve avere
i raggi accecati nei punti nei quali esista il
pericolo di tranciamento.
5. Stabilità dell’apparecchio
5.1 Il momento stabilizzante deve essere non
inferiore al doppio del massimo momento ribaltante
che possa ipotizzarsi considerando la spinta del
vento concomitante con le condizioni di carico e lo
stato di movimento meno favorevoli alla stabilità,
riferita ad un piano che abbia inclinazione non
inferiore a 5 gradi sull’orizzontale.
Tale condizione dovrà risultare dal calcolo di
verifica eseguito da un tecnico abilitato alla
norma di legge.
Il costruttore dovrà garantire che la macchina è
stata costruita in modo conforme al progetto
completo di verifica di stabilità di ribaltamento.
In allegato al manuale d’istruzione dovrà essere
fornita la dichiarazione di conformità compilata
secondo il modello A.
6. Protezioni particolari
6.1 Le parti laterali della macchina nella zona di
movimento non debbono presentare pericolo di
schiacciamento o cesoiamento.
Tali parti debbono essere chiuse con pareti piene o
con traforati metallici aventi maglie di dimensioni
tali da non permettere il contatto delle dita del
lavoratore con organi in movimento.
6.2 Nelle benne a sollevamento, con argano e fune,
il motore deve essere di tipo autofrenante. I
coefficienti di sicurezza delle funi devono essere
non inferiori a 8.
6.3 Le benne a sollevamento oleodinamico debbono
essere munite di dispositivo di arresto automatico
per interruzione dell’energia di azionamento
(comprese le interruzioni per rotture e sfilamento
dei tubi)
6.4 Contro il pericolo di schiacciamento frontale
durante il movimento della benna, le macchine di
tipo oleodinamico non possono avere una velocità
superiore a 10 metri al minuto primo.
7. Organi di trasmissione
7.1 Le pulegge, le cinghie, i volani, gli ingranaggi
ed altri organi analoghi destinati a trasmettere
movimento devono essere protetti contro il contatto
accidentale mediante l’applicazione di idonee
protezioni.
7.2 Lo sportello della betoniera a bicchiere non
costituisce protezione degli organi di trasmissione.
7.3 Le funi metalliche devono essere provviste di
dispositivo contro lo svolgimento dei trespoli
alle estremità libere (legatura o piombatura).
7.4 Gli attacchi devono essere eseguiti in modo da
evitare sollecitazioni pericolose nonché
impigliamenti o accavallamenti.
7.5 I denti della corona dentata applicata alla
vasca devono essere completamente protetti con
apposito carter.
7.6 Il pignone che trasmette la rotazione del motore
alla vasca, deve essere protetto con apposito
carter.
BETONIERA
Requisiti di sicurezza
Accecamento dei raggi del volante
Carteratura completa della corona dentata e del
pignone
Protezione del pedale contro l’azionamento
accidentale
Protezione fissa alla zona cinghie-pulegge
Dichiarazione di stabilità da parte del
costruttore
Posizionamento sicuro e stabile da parte
dell’utilizzatore
Copertura con solido tettuccio quando si trova
sotto il raggio d’azione della gru o direttamente
sotto i ponteggi con rischio di caduta oggetti
Messa a terra della carcassa metallica
Dispositivo di minima tensione
Dispositivo di arresto d’emergenza
ENTRALE DI BETONAGGIO
Requisiti di sicurezza
Delimitazione del raggio d’azione dei bracci
raschianti
Fune di arresto d’emergenza su entrambi i lati di
ognuno dei bracci raschianti
Posizionamento sicuro e stabile da parte
dell’utilizzatore, tenendo conto della distanza di
sicurezza dello scavo
Copertura con solido tettuccio quando si trova
sotto il raggio d’azione della gru
Messa a terra della carcassa metallica
Dispositivo di minima tensione
BETONIERA E CENTRALE DI BETONAGGIO
Utilizzo
Prima dell’uso
Verificare presenza ed efficienza di dispositivi
di sicurezza e ripari
Verificare l’integrità del collegamento a terra dei
dispositivi elettrici di alimentazione e
manovra
Durante l’uso
Non manomettere i dispositivi di sicurezza e i
ripari
Non effettuare operazioni di manutenzione,
riparazione, pulizia o lubrificazione su organi in
movimento
Non eseguire operazioni in prossimità dei bracci
raschianti in moto
E’ consigliabile l’uso di protettori auricolari.
Dopo l’uso
Togliere tensione ai comandi e all’interruttore
generale
Lasciare la macchina in efficienza, curandone la
pulizia
Ricontrollare la presenza e l’efficienza dei
dispositivi di sicurezza e dei ripari
Segnalare eventuali anomalie al responsabile di
cantiere.
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL “FERRO”
Requisiti essenziali di sicurezza
Dispositivo contro la ripetizione del colpo sulle
cesoie
Protezione contro l’avviamento accidentale degli
organi di avvio
Pulsante d’arresto d’emergenza
Protezioni fisse agli organi di trasmissione del
moto
Protezione alla zona di lavoro con pericolo di
schiacciamento
Messa a terra della carcassa metallica
Dispositivo di minima tensione.
Utilizzo
Prima dell’uso
Verificare presenza ed efficienza di dispositivi
di sicurezza e ripari
Verificare l’integrità del collegamento a terra e
dei dispositivi elettrici di alimentazione e
manovra.
Durante l’uso
Non manomettere i dispositivi di sicurezza e i
ripari
Utilizzare, per pezzi di piccole dimensioni,
attrezzi per il loro mantenimento in posizione
Non distrarsi
Non effettuare operazioni di manutenzione,
riparazione, pulizia o lubrificazione su organi in
movimento
Utilizzate guanti, scarpe antinfortunistiche e
occhiali.
Dopo l’uso
Ricordate che dopo di voi la macchina può essere
usata da altri
Togliere tensione ai comandi e all’interruttore
generale
Lasciare la macchina in efficienza, curandone la
pulizia
Ricontrollare la presenza e l’efficienza dei
dispositivi di sicurezza e ripari
Segnalare eventuali anomalie al responsabile di
cantiere
MACCHINA PULISCI PANNELLI
Dispositivi di minima tensione
Messa a terra della carcassa metallica
Prolungamento della zona di imbocco in modo da
rendere inaccessibili le parti interne in movimento
alle mani dell’operatore
Ripari fissi oppure mobili interbloccati sulle
zone di accesso alle parti mobili per ispezione e
manutenzione
Pulsante di arresto d’emergenza.
MACCHINE PORTATILI
Doppio isolamento
Organi di presa sicuri e stabili
Per quanto possibile devono essere avviabili senza
dovere abbandonare gli organi di presa
Se l’operatore abbandona gli organi di presa la
macchina si deve fermare.
Tratto dalla guida pratica all’antinfortunistica
nei cantieri edili
9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011
Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento
sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica
antinfortunistica


