PONTEGGI
IDENTIFICAZIONE ELEMENTI TIPO DI PONTEGGIO PREFABBRICATO
1 Montante: tubo verticale atto a sopportare tutti i carichi agenti sul ponteggio.
2 Traverso: elemento in direzione ortogonale alla facciata della costruzione, che collega due montanti e sulla quale poggia l’impalcato del piano di lavoro.
3 Corrente parapetto: elemento (tubo) orizzontale normalmente parallelo alla facciata in costruzione, collega i montanti in direzione parallela all’edificio servito, con funzione di parapetto e di puro collegamento. Detto anche: bacchetta, remo, stecca.
4 Corrente intermedio: come il corrente parapetto con la funzione di ridurre lo spazio libero tra il corrente superiore e il piano di lavoro Detto anche: bacchetta, stecca, remo.
Telaio parapetto (o parapetto a telaietto): corrente intermedio e corrente parapetto uniti in un unico elemento con funzioni di parapetto e di irrigidimento.
5 Corrente a traliccio: elemento utilizzato come architrave ,ovvero quando si deve realizzare un interruzione di un montante e trasferire il carico ai montanti adiacenti.
6 Impalcato: elemento destinato a sopportare direttamente il carico,ovvero atto a realizzare il piano di calpestio per il transito del personale e per il trasporto dei materiali. Può essere in legno, metallo o laminato. Detto anche: tavolato, piano.
7 Fermapiedi: elemento di protezione contro cadute accidentali di persone e/o cose. Può essere in legno o metallo. Detto anche:fermapiede, barriera fermapiede, barriera al piede.
8 Basetta: elemento alla base del dei montanti in grado di ripartire al suolo il carico trasmesso dai montanti stessi. Può essere fissa o regolabile ovvero dotata di vite per la regolazione dell’altezza. Detta anche: piastra di base, basetta di partenza, piede.
9 Nodo: punto in cui convergono le aste del ponteggio.
10 Stilata: accoppiamento di due montanti collegati dai traversi e giace in un piano verticale, ortogonale alla parete servita.
11 Campo: parte del ponteggio compresa tra due stilate. Detto anche: colonna, colonna di ponte.
12 Modulo: zona di ponteggio compresa tra due piani(o impalcati) e due montanti
13 Diagonale di piano: elemento di controvento orizzontale che collega due nodi contrapposti per impedire movimenti relativi del piano interessato. Può essere utilizzato per lo stesso scopo anche un piano intelaiato
14 Controvento trasversale: elemento posto in diagonale che collega due nodi contrapposti atti ad impedire movimenti relativi del piano interessato.
15 Diagonale di facciata: elemento di controvento nel piano della facciata del ponteggio in grado di impedire movimenti relativi del piano interessato. Collega tutti i montanti.
1) telaio a portale Detto anche: Cavalla;
2) telaio ad H;
3) portale dissimmetrico a telaio a T (o a T ruotato)
1) Tavola di ripartizione carichi con spessore maggiore o uguale a 4cm. Quando è possibile, collega due o più montanti. Serve per ripartire meglio i carichi sul piano d’appoggio.
2) La tavola deve sporgere dal bordo della basetta almeno dello spessore dalla tavola medesima.
3) Basetta di larghezza tra i 14,5 e 15 cm. Va sempre fissata alla sottostante tavola; ad esempio con chiodi. La basetta va sempre e comunque utilizzata come riportato su ogni autorizzazione.
Le autorizzazioni ministeriali contemplano, nella maggior parte dei casi, sforzi alla base dei montanti intorno ai 52 9.900N (1.000kg ).
4) Dado di regolazione altezza basetta.
5) La parte filettata, della vite di regolazione basetta, deve rimanere dentro il montante per il maggior valore tra il 25% della lunghezza della vite e 15 cm.
6) Anche se non espressamente prescritto sul libretto di autorizzazione è sempre buona norma collegare i due montanti della stilata con tubi e giunti al fine di irrigidire la struttura e prevenire eventuali divaricazioni degli stessi.
PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI
(Articolo 122 D.Lgs 81/08)
Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2, e 3.3 dell’allegato XVIII del D.Lgs 81/08.
PROGETTO E DOCUMENTAZIONE
(Articolo 133 e 134 D.Lgs 81/08)
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi d’impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
Copia dell’autorizzazione ministeriale e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui sopra. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 del D.Lgs 81/08 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schematipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
CONTENUTI MINIMI DEL PI.M.U.S.
(Allegato XXII D.Lgs 81/08)
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che
procederà alle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori,
compreso il preposto, addetti alle operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale
risultino:
5.1. generalità e firma del progettista, salvo i
casi di cui al comma 1, lettera g)
dell’articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di
impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi
del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece
delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1.,
sono sufficienti le generalità e la firma della
persona competente di cui al comma 1 dell’articolo
136 del D.Lgs 81/08.
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):
7.1. planimetria delle zone destinate allo
stoccaggio e al montaggio del ponteggio,
evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità,
segnaletica, ecc.,
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di
appoggio del ponteggio (portata della superficie,
omogeneità, ripartizione del carico, elementi di
appoggio, ecc.),
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio,
impostazione della prima campata, controllo della
verticalità, livello/bolla del primo impalcato,
distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio)
e opera servita, ecc.,
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni
di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito
riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta
utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio e loro modalità di
installazione ed uso,
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza,
nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche
aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117,
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli
ancoraggi,
7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di
cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve,
vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la
caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio,
trasformazione e smontaggio, riportando le
necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché
descrizione delle regole puntuali/specifiche da
applicare durante le suddette operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio
(“istruzioni e progetti particolareggiati”), con
l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le
corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati
grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante
l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul
ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi
ad es. allegato XIX del D.Lgs 81/08).
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI –
OPERE PROVVISIONALI
(Articolo 123 e 136 D.Lgs 81/08)
Il montaggio e lo smontaggio delle opere
provvisionali devono essere eseguiti sotto la
diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a
redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione
della complessità del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate
attraverso l‘adozione degli specifici sistemi
utilizzati nella particolare realizzazione e in
ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può
assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzato integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione
del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.
Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo, i
giunti devono essere collocati strettamente l’uno
vicino all’altro.
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due
correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
Il datore di lavoro assicura che:
lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio è impedito tramite fissaggio su una
superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacità portante sufficiente;
il ponteggio è stabile;
le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura
del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure;
il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale
da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti
di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento
di pericolo generico e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l’accesso alla zona di
pericolo.
Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano
montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e
conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste.
La formazione ha carattere teoricopratico e deve
riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento
delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
possono comportare.
La conferenza stato regioni e provincie autonome ha
individuato i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei
corsi, che sono riportati nell’Allegato XXI del
D.Lgs 81/08.
Inoltre, si ricorda, che i datori di lavoro dovranno
provvedere a far effettuare ai lavoratori formati
con il corso di formazione teoricopratico, un corso
di aggiornamento ogni quattro anni.
L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3
ore di contenuti tecnico pratici.
Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi deve
avvenire in sicurezza utilizzando idonei sistemi di
protezione collettiva da privilegiare (es: parapetti
definitivi nei ponteggi ad H o parapetti provvisori
per altri tipi di ponteggi), e/o individuale (Dpi di
arresto caduta).
Il montaggio in sicurezza di un ponteggio può essere
inteso con due significati distinti, i quali,
procedendo parallelamente concorrono alla sicurezza
dell’opera provvisionale da realizzare.
Questi due significati possono essere cosi
riassunti:
A Sicurezza degli addetti al comporre/scomporre una
struttura mettendo insieme più parti in base ad uno
schema prestabilito;
B Comporre/scomporre una struttura mettendo insieme
più parti in base ad uno schema predisposto tendente
a realizzare un’opera provvisionale strutturalmente
stabile e sicura nei confronti di sollecitazioni
definite.
Volendo definire ulteriormente il primo punto (A) si
può sommariamente redigere un elenco, in ordine di
preferenza, che è possibile seguire:
1. Ponteggi a telai prefabbricati a H;
2. Ponteggi a portale dissimmetrici telaio a T;
3. Parapetti provvisori montabili dal basso –
progettati per quel determinato modello di ponteggio
(specifico);
4. Parapetti provvisori montabili dal basso –
progettati per più modelli di ponteggio
(universali);
5. Montaggio di punta;
6. Montaggio con dispositivi anticaduta retrattili
(UNIEN 360). Con punto di ancoraggio posizionato
alcuni metri (in ragione delle dimensioni dell’area
di lavoro) sopra la zona di montaggio;
7. Montaggio con dispositivi di trattenuta;
8. Uso DPI anticaduta.
In generale nell’uso dei DPI anticaduta nel
montaggio e smontaggio dei ponteggi risulta
opportuno preferire in ordine: dispositivi di
ancoraggio puntiformi; dispositivi di ancoraggio
rigidi orizzontali; dispositivi di ancoraggio
flessibili orizzontali. Posizionati il più in alto
possibile. Si deve sempre dare priorità alla tecnica
della trattenuta rispetto a quella dell’anticaduta.
Qualora si utilizzi quest’ultima, anticaduta, si
deve individuare il dispositivo e/o la tecnica che
riduca massimo lo spazio della caduta.
Per il secondo punto (B), si rammenta che la singola
colonna di ponte, parte di un ponteggio se è
realizzata secondo gli schemi autorizzati, non
necessita di progetto specifico da parte di un
professionista. Se invece, si esce dallo schema
approvato (capitolo 6 del “libretto di ponteggio”) –
per la presenza ad esempio di aggetti, balconi,
mensole, travi o, per motivi realizzativi, timpani,
rientranze, lesene ecc.. anche se presenti
localmente – occorre un progetto redatto da un
professionista abilitato, ingegnere o architetto con
laurea quinquennale, visto il particolare tipo di
struttura. Infine, occorre un progetto del ponteggio
quando lo stesso viene utilizzato ad altitudini sul
livello del mare, superiori a quelle previste nel
libretto.
INTAVOLATI
(Allegato XVIII punto 2.1.4.1 – 2.1.4.2 – 2.1.4.3 –
2.1.4.4 del D.Lgs 81/08)
Le tavole costituenti il piano di calpestio di
ponti, passerelle, andatoie e impalcati di servizio
devono avere le fibre con andamento parallelo
all’asse, spessore adeguato al carico da sopportare
ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e
larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole
stesse non devono avere nodi passanti che riducano
più del dieci per cento la sezione di resistenza.
Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e
devono poggiare almeno su tre traversi, le loro
estremità devono essere sovrapposte, in
corrispondenza sempre di un traverso, per non meno
di 40 centimetri.
Le tavole devono essere assicurate contro gli
spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in
costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla
muratura superiore a 20 centimetri soltanto per la
esecuzione di lavori in finitura, predisponendo
idonei sistemi di protezione, quali l’installazione
di normali parapetti e tavole fermapiede anche sul
fronte interno del ponteggio.
Le tavole esterne devono essere a contatto dei
montanti.
NORME PARTICOLARI
(Articolo 138 D.Lgs 81/08)
Le tavole che costituiscono l’impalcato devono
essere fissate in modo che non possano scivolare sui
traversi metallici.
E consentito un distacco delle tavole del piano di
calpestio dalla muratura non superiore a 20
centimetri.
E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi
del ponteggio. E’ fatto divieto di salire e scendere
lungo i montanti.
Per i ponteggi metallici fissi valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in
legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma
4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di
almeno 1 metro l’ultimo impalcato;
b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma
1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non
inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma
1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non
inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio.
PARAPETTI (Tav. n. 17)
(Articolo 126 e Allegato XVIII punti 2.1.5.1 –
2.1.5.2. – 2.1.5.3 – 2.1.5.4 D.Lgs
81/08)
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le
andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di
2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati
verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato
di conservazione.
Il parapetto è costituito da uno o più correnti
paralleli all’intavolato, il cui margine superiore
sia posto a non meno di 1 metro dal piano di
calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di
20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano
di calpestio.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una
luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono
essere applicati dalla parte interna dei montanti.
E’ considerata equivalente al parapetto definito ai
commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante
condizioni di sicurezza contro la caduta verso i
lati aperti non inferiori a quelle presentate dal
parapetto stesso.
SOTTOPONTI
(Articolo 128 D.Lgs 81/08)
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un
sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50.
La costruzione del sottoponte può essere omessa per
i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti
a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non
superiore a cinque giorni.
PONTI A SBALZO
(Articolo 127 D.Lgs 81/08)
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono
l’impiego di ponti normali, possono essere
consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione
risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne
garantisca la solidità e la stabilità.
ERIFICHE DI SICUREZZA DEI
PONTEGGI METALLICI FISSI
(Allegato XIX D.Lgs 81/08)
L’art. 112 del D.Lgs 81/08, stabilisce che le opere
provvisionali debbano essere conservate in
efficienza per l’intera durata dei lavori e, che
prima di reimpiegare gli elementi di ponteggi, di
qualsiasi tipo, si debba provvedere alla loro
verifica per eliminare quelli non più idonei, come
definisce l’Allegato XIX.
Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio
metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un
rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri,
quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei
montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei
componenti, l’ambiente di lavoro, l’utilizzo
conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato
di conservazione degli elementi costituenti lo
stesso.
In relazione a quanto sopra, non essendo possibile
stabilire una durata limite di vita del ponteggio,
sono state elaborate delle istruzioni, che
ribadiscono i controlli minimali, ritenuti
necessari, che l’utilizzatore deve eseguire prima
del montaggio e durante l’uso del ponteggio,
focalizzando, per le diverse tipologie costruttive,
gli elementi principali in cui eventuali anomalie
riscontrate potrebbero influire sulla stabilità
complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei
lavoratori.
In particolare, le schede riportate nell’allegato
XIX elencano le verifiche che l’utilizzatore deve
comunque eseguire prima di ogni montaggio,
rispettivamente per i ponteggi metallici a telai
prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e
a tubi giunti. L’ultima parte, infine, elenca le
verifiche da effettuarsi durante l’uso delle
attrezzature in argomento.
Per le specifiche concernenti il tipo di verifiche
da eseguire, in relazione al tipo di ponteggio, si
rimanda alle schede tecniche riportate nell’Allegato
XIX del D.Lgs 81/08.
IMPALCATURE NELLE COSTRUZIONI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(Articolo 129 D.Lgs 81/08) )
Nell’esecuzione di opere a struttura in conglomerato
cementizio, quando non si provveda alla costruzione
da terra di una normale impalcatura con montanti,
prima di iniziare la erezione delle casseforme per
il getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un
regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente
larghezza utile di almeno m 1,20.
Le armature di sostegno del cassero per il getto
della successiva soletta o della trave perimetrale,
non devono essere lasciate sporgere dal filo del
fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento
della sponda esterna del cassero medesimo. Come
sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo
costruito in corrispondenza al piano sottostante.
In corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del
solaio di copertura del piano terreno, un impalcato
di sicurezza (mantovana) a protezione contro la
caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può
essere sostituita con una chiusura continua in
graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti
le stesse garanzie di sicurezza, o con la
segregazione dell’area sottostante.
ATTREZZATURE PER IL GETTO CON TECNOLOGIA A TUNNEL E
A BANCHES E TABLES
(Circolare Min. Lav. n° 80/86)
Con tale circolare vengono emanate le nuove
istruzioni per l’ottenimento delle prescritte
autorizzazioni da parte dei fabbricanti delle
attrezzature per il getto di conglomerato in
calcestruzzo con tecnologia a tunnel e pannelli per
setti con relativi orizzontamenti.
Com’è noto, infatti, per le predisposizioni
antinfortunistiche (passerelle, ponti, mensole di
estrazione) al servizio delle attrezzature di cui
trattasi vennero, riconosciuti applicabili gli art.
30 e seguenti del D.P.R. 164 (oggi art. 131 e
seguenti) e pertanto le attrezzature stesse sono
ritenute soggette ad autorizzazione ministeriale
come i ponteggi metallici.
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL’IMPIEGO
(Articolo 131D.Lgs 81/08)
La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati
con elementi portanti prefabbricati, metallici o
non, sono disciplinati dalle norme della presente
sezione. Per ciascun tipo di ponteggio, il
fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali l’autorizzazione
alla costruzione e all’impiego, corredando la
domanda di una relazione nella quale devono essere
specificati gli elementi di cui all’articolo
seguente.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, in aggiunta all’autorizzazione di
cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di
esame della documentazione tecnica, la rispondenza
del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI
EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma
UNI EN 74. Possono essere autorizzati alla
costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse
qualsiasi tra i montanti della stessa fila a
condizione che i risultati adeguatamente verificati
delle prove di carico condotte su prototipi
significativi degli schemi funzionali garantiscano
la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle
norme di buona tecnica.
L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci
anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio
all’evoluzione del progresso tecnico.
Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi
rilasciare dal fabbricante copia della
autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni
e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e
g) dell’articolo 132. Il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali si avvale anche
dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche
tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare
dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione
presso le sedi di produzione.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 132 D.Lgs 81/08)
La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il
ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze
ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali
impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i
singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono
stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di
impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio
del ponteggio;
g) schemitipo di ponteggio con l’indicazione dei
massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei
ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali
non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola
applicazione.
MARCHIO DEL FABBRICANTE
(Articolo 135 D.Lgs 81/08)
Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a
rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile
ed indelebile il marchio del fabbricante.
USO PROMISCUO DEI PONTEGGI
METALLICI FISSI
(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n° 20/2003)
L’autorizzazioneministeriale,siadeiponteggiatelaiprefabbricatichedeiponteggi
a montanti e traversi prefabbricati, consente
l’impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e
giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione
ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo
riportati nell’Allegato A della stessa
autorizzazione. Infatti gli elementi di ponteggio a
tubi e giunti, purché appartengano ad una unica
autorizzazione ministeriale, possono essere
utilizzati nell’ambito di uno specifico schema di
ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai
ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la
realizzazione di: parasassi, montanti di sommità,
piazzole di carico, mensole, travi carraie,
particolari partenze e particolari connessioni.
In relazione a quanto sopra esposto, si ribadisce
che per uno specifico schema di ponteggio non è
consentito l’uso promiscuo di elementi di ponteggio
a:
telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni
diverse,
montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad
autorizzazioni diverse,
tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni
diverse.
Detta conclusione discende dalla considerazione che
le autorizzazioni ministeriali dei ponteggi
metallici si riferiscono, ciascuna, ad un complesso
di componenti ben individuati il cui corretto
impiego secondo gli schemi autorizzati è condizione
indispensabile perché ne sia garantito il livello di
sicurezza accertato dagli esami e dalle prove
effettuate sui prototipi. Ciò considerato, in ordine
alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi
di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con
quelli a telai prefabbricati, su conforme parere del
Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che
tale possibilità debba essere consentita
esclusivamente per particolari partenze (terreni
declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di
uno specifico schema di ponteggio purché vengano
soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere
realizzato in base ad un progetto, ai sensi
dell’art.32 del D.P.R. n. 164/56, firmato da
ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all’esercizio della professione;
2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli
aspetti statici specifici, anche i requisiti di
accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio
sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere,
ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;
3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi
prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della
particolare partenza, devono appartenere ad una
classe di carico (costruzione o manutenzione) non
inferiore a quella del ponteggio a telai
prefabbricati;
4. il piano di separazione fra i due tipi di
ponteggi sovrapposti deve essere correttamente
ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti
orizzontali del piano di separazione fra i due tipi
di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione
del requisito di accoppiabilità fra gli stessi,
devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio,
appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei
due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di
ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica
autorizzazione ministeriale;
6. in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a
richiesta dell’organo di vigilanza, oltre al
progetto di cui al punto 1, i libretti di
autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti
e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio
a tubi e giunti.
PROGETTO
(Articolo 133 D.Lgs 81/08)
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli
per i quali nella relazione di calcolo non sono
disponibili le specifiche configurazioni strutturali
utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché
le altre opere provvisionali, costituite da elementi
metallici o non, oppure di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un
progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito
secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione
ministeriale;
b) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un
ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all’esercizio della professione, deve risultare
quanto occorre per definire il ponteggio nei
riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’ese
cuzione.
Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui
all’articolo 131 e copia del pro getto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in
cui vengono usati i ponteggi e le opere prov
visionali di cui al comma 1.
DOCUMENTAZIONE
(Articolo 134 D.Lgs 81/08)
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve
essere tenuta ed esibita, a ri chiesta degli organi
di vigilanza, copia della documentazione di cui al
comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di
lavori in quota, i cui contenuti sono riportati
nell’allegato XXII.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono
essere subito riportate sul disegno, devono restare
nell’ambito dello schematipo che ha giustificato
l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
DISPOSIZIONE DEI MONTANTI
(Articolo 125 D.Lgs 81/08)
I montanti devono essere costituiti con elementi
accoppiati, i cui punti di so vrapposizione devono
risultare sfalsati di almeno un metro; devono
altresì es sere verticali o leggermente inclinati
verso la costruzione.
Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono
ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per
impalcature di altezza superiore, soltanto per gli
ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi
singoli.
Il piede dei montanti deve essere solidamente
assicurato alla base di appoggio o di infissione in
modo che sia impedito ogni cedimento in senso
verticale ed orizzontale.
L’altezza dei montanti deve superare di almeno metri
1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei
montanti devono essere applicati correnti e tavola
fer mapiede a protezione esclusivamente dei
lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.
La distanza tra due montanti consecutivi non deve
essere superiore a m 3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evi
denti motivi di esercizio del cantiere, purché, in
tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un
progetto redatto da un ingegnere o architetto
corredato dai relativi calcoli di stabilità.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due
piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggi a rombo o di pari
efficacia.
PONTI SU CAVALLETTI
(Articolo 139 e Allegato XVIII punto 2.2.2 D.Lgs
81/08)
I ponti su cavalletti non devono aver altezza
superiore a metri 2 e non devono essere montati
sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti
devono essere conformi ai requisiti specifici
indicati nel punto 2.2.2. dell’allegato XVIII.
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi
mediante tiranti normali e diagona li, devono
poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi
può essere di m 3,60, quan do si usino tavole con
sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4.
Quando si usino tavole di dimensioni trasversali
minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
La larghezza dell’impalcato non deve essere
inferiore a 90 centimetri e le ta vole che lo
costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra
loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a
20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti
di appoggio.
E’ fatto divieto di usare ponti su cavalletti
sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da
scale a pioli.
PONTI A SBALZO
(Articolo 127 e Allegato XVIII punto 2.1.6 D.Lgs
81/08)
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono
l’impiego di ponti normali, possono essere
consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione
risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne
garantisca la solidità e la stabilità.
Per il ponte a sbalzo in legno di cui all’articolo
127 devono essere osservate le seguenti norme:
a) l’intavolato deve essere composto con tavole a
stretto contatto, senza in terstizi che lascino
passare materiali minuti, e il parapetto del ponte
deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato
al solo ponte inferiore nel caso di più ponti
sovrapposti;
b) l’intavolato non deve avere larghezza utile
maggiore di metri 1,20;
c) i traversi di sostegno dell’impalcato devono
essere solidamente ancorati all’interno a parte
stabile dell’edificio ricorrendo eventualmente
all’impiego di saettoni; non è consentito l’uso di
contrappesi come ancoraggio dei tra versi, salvo che
non sia possibile provvedere altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e
materiali resistenti;
e) le parti interne dei traversi devono essere
collegate rigidamente fra di loro con due robusti
correnti, di cui uno applicato contro il lato
interno del muro o dei pilastri e l’altro alle
estremità dei traversi in modo da impedire qualsia
si spostamento.
LUOGHI DI TRANSITO
(Articolo 110 D.Lgs 81/08)
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo,
scale aeree e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con l’adozione di misure o
cautele adeguate.
PONTI SU RUOTE A TORRE
(Articolo 140 D.Lgs 81/08)
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da
resistere, con largo mar gine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere
sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare
livellato; il carico del ponte sul terreno deve
essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro
mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente
bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati
devono impedire lo spostamento involontario dei
ponti su ruote durante l’ese cuzione dei lavori in
quota.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla
costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga
a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi
all’alle gato XXIII.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere
controllata con livello o con pen dolino.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le
linee elettriche di contatto, non de vono essere
spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
carichi.
A corredo del ponte mobile devono
essere fornite le seguenti indicazioni defi nite
dalla norma armonizzata UNIEN 1004 2005:
INDICAZIONI SPECIFICHE
a) nome ed indirizzo del costruttore o del
fornitore;
b) classe di ponteggio secondo il carico ammissibile
ed il numero degli impal cati che possono essere
sottoposti a carico;
c) eventualmente l’altezza ammissibile per
condizioni differenti;
d) peso e dimensioni di base dei componenti;
e) dati relativi alla zavorra richiesta per ottenere
la necessaria resistenza con tro il rovesciamento e
istruzioni per il suo ancoraggio;
f) zavorra massima ammissibile;
g) istruzioni per il montaggio e lo smontaggio della
torre mobile da lavoro compresa l’indicazione dei
componenti necessari a questo scopo;
h) istruzioni per la manutenzione dei componenti sia
in uso sia in magazzinag gio, escluse le istruzioni
per la riparazione di pezzi danneggiati.
ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DI TORRI MOBILI DA LAVORO
a) Le torri mobili da lavoro possono essere montate
e smontate solo da per sone che hanno dimestichezza
con le istruzioni di montaggio e uso.
b) Non devono essere utilizzati componenti
danneggiati.
c) Si devono impiegare solo componenti originali
secondo quanto indicato dal costruttore.
d) La superficie sulla quale viene spostata la torre
mobile da lavoro deve es sere in grado di reggerne
il peso.
e) Durante lo spostamento, sulla torre mobile da
lavoro non si devono trovare materiali e persone.
f) Le torri mobili da lavoro possono essere spostate
solo manualmente e solo da superfici compatte, lisce
e prive di ostacoli. Nel corso dello spostamen to,
non deve essere superata la normale velocità di
cammino.
g) Prima dell’utilizzo si deve verificare se la
torre mobile da lavoro è stata montata seguendo
regolarmente e completamente le indicazioni del
forni tore atte a garantire una esecuzione a regola
d’arte e se questa si trova in posizione verticale.
h) Non è consentito appoggiare ed utilizzare
dispositivi di sollevamento a meno che ciò non sia
espressivamente previsto in fase di progettazione.
i) Non è consentito realizzare collegamenti a ponte
tra una torre mobile da lavoro e un edificio.
k) Prima dell’uso ci si deve assicurare che siano
stati presi tutti i provvedi menti di sicurezza per
impedire uno spostamento accidentale, per esempio
applicando freni di bloccaggio o basette regolabili.
l) Non è consentito accedere o scendere dalla
superficie dell’impalcatura usando accessi diversi
da quelli previsti.
m) E’ proibito saltare sugli impalcati.
n) Ove possibile, le torri mobili da lavoro
impiegate all’esterno di edifici devo no essere
fissate in modo sicuro all’edificio o ad altra
struttura.
IMPALCATI E PARAPETTI DEI
CASTELLI
(Allegato XVIII punto 3.2 D.Lgs 81/08)
Gli impalcati dei castelli devono risultare
sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il
vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
Per il passaggio della benna o del secchione può
essere lasciato un varco purché in corrispondenza di
esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30
centimetri. Il varco deve essere ridotto allo
stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi
sostegni laterali, dei quali quello opposto alla
posizione del tiro deve essere assicurato
superiormente ad elementi fissi dell’impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra,
all’altezza di m 1,20 e nel senso normale
all’apertura, devono essere applicati due staffoni
in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per
appoggio e riparo del lavoratore.
Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere
formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm
5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed
inte rasse dimensionati in relazione al carico
massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
Tratto dalla guida pratica
all’antinfortunistica nei cantieri edili
9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011
Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento
sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica
antinfortunistica


