SERVIZI IGENICO ASSISTENZIALI NEI CANTIERI EDILI
ACQUA
(Allegato IV punto 1.13.1 D.Lgs 81/08)
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate
vicinanze deve essere messa a disposizione dei
lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per
uso potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la
distribuzione dell’acqua devono osservarsi le
norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad
impedire la diffusione di malattie.
DOCCE
(Allegato XIII punto 2 D.Lgs 81/08)
I locali docce devono essere riscaldati nella
stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere
mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero
minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori
impegnati nel cantiere.
GABINETTI E LAVABI
(Allegato XIII punto 3 D.Lgs 81/08)
I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati
di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici
devono essere costruiti in modo da salvaguardare la
decenza e mantenuti puliti. I lavabi devono essere
in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1
gabinetto ogni
10 lavoratori impegnati nel cantiere. Quando per
particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili
chimici, questi devono presentare caratteristiche
tali da minimizzare il rischio sanitario per gli
utenti.
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In condizioni lavorative con mancanza di spazi
sufficienti per l’allestimento dei servizi di
cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte
al pubblico, è consentito attivare delle
convenzioni con tali strutture al fine di supplire
all’eventuale carenza di servizi in cantiere:
copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei
lavoratori.
SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO
(Allegato XIII punto 1 D.Lgs 81/08)
I locali spogliatoi devono disporre di adeguata
aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda,
muniti di sedili ed essere mantenuti in buone
condizioni di pulizia.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature
che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a
chiave i propri indumenti durante il tempo di
lavoro. La superficie dei locali deve essere tale da
consentire, una dislocazione delle attrezzature,
degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita
rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia
per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.
LOCALI DI RIPOSO, DI REFEZIONE E DORMITORI
(Allegato XIII punto 4 D.Lgs 81/08)
I locali di riposo e di refezione devono essere
forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati,
aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il
pavimento e le pareti devono essere mantenute in
buone condizioni di pulizia.
Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i
lavoratori devono disporre di attrezzature per
scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di
attrezzature per preparare i loro pasti in
condizioni di soddisfacente igienicità.
I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua
potabile in quantità sufficiente nei locali
occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di
lavoro.
Nei locali di riposo e di refezione così come nei
locali chiusi di lavoro è vietato fumare.
I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori
per uso di dormitorio stabile devono essere
riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di
luce artificiale in quantità sufficiente, essere
dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per
lavarsi, nonché di arredamento necessario.
UTILIZZO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PRE I LOCALI
AD USO SPOGLIATOI, LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE
(Allegato XIII punto 5 D.Lgs 81/08)
Non devono avere altezza netta interna inferiore a m
2.40, l’aerazione e l’illuminazione devono essere
sempre assicurate da serramenti apribili;
l’illuminazione naturale, quando necessario, sarà
integrata dall’impianto di illuminazione artificiale.
CONSERVAZIONE VIVANDE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
(Allegato IV punto 1.11.3 D.Lgs 81/08)
Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di
conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di
riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
E’ vietata la somministrazione di vino, di birra e
di altre bevande alcooliche nell’interno
dell’azienda.
E’ tuttavia consentita la somministrazione di
modiche quantità di vino e di birra nei locali di
refettorio durante l’orario dei pasti.
PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO ASSISTENZIALI
(Allegato IV punto 1.13.4 D.Lgs 81/08)
Le installazioni e gli arredi destinati ai
refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine,
ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di
benessere per i lavoratori, devono essere
mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del
datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i
locali, le installazioni e gli arredi indicati al
comma precedente.1
Note:
1. Indicazioni utili sui requisiti dei locali
destinati a gabinetti e lavabi, docce, spogliatoio,
refettorio, locali di riposo, infermeria e
dormitorio, possono essere tratte dalla Circolare
della Regione Emilia Romagna del 10/07/2000 n.
27965, “Principali requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza da adottare nella realizzazione dei campi
base per la costruzione di grandi opere pubbliche
quali la linea ferroviaria ad Alta Velocità e la
Variante Autostradale di Valico”.
2. Sull’organizzazione del pronto soccorso si veda
il D.M. 15/07/2003 n. 388.
Tratto dalla guida pratica
all’antinfortunistica nei cantieri edili
9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011
Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento
sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica
antinfortunistica


