VISITE PERIODICHE LAVORATORI

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    Spetta al medico competente redigere un protocollo di sorveglianza sanitaria motivato di cui è stato redatto, dal gruppo di lavoro, in altro documento un possibile modello. Tale modello potrà risultare tanto più preciso quanto maggiore sarà la collaborazione / informazione richiesta / fornita al medico competente in merito alla valutazione dei rischi. Qui di seguito si riportano alcune indicazioni da ritenersi valide in caso di soggetti idonei i cui controlli precedenti non abbiano evidenziato alcuna anomalia clinica con riferimento alla singola tipologia di rischio.

     

     RISCHIO

    PERIODICITA’

    ACCERTAMENTI*

    NOTE

    Rumore*

    ≥ 80 dB(a)

    A richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne conferma l’opportunità 80-85 dBa

    Audiometria**

    Si consiglia

    annuale 85-87 dB(a)

    biennale – triennale 80 - 85 dB(a)

    Videoterminali

    ≥ 20 h/week

    Biennale

    Ø  > 50anni;

    Ø  idonei con prescrizioni

    Quinquennale:

    Ø  < 50anni;

    Esame ergooftalmologico  oppure visita oculistica

    Valutazione clinico-obiettiva per l’apparato muscolo-scheletrico

    Movimentazione manuale dei carichi

    A seconda dell’entità del rischio

    NIOSH o altra metodologia

    //

    Si consiglia per indice NIOSH

    Annuale > 1,75

    Biennale 1,25-1,75

    Triennale 0,75-1,24

    Lavoro Notturno

    Biennale

    //

    Durante il periodo notturno (sette ore consecutive comprendenti 24-5) svolga per almeno tre ore di lavoro.

    Esami ematochimici in base al dato anamnestico

    Vibrazioni

    Annuale

    Mano braccio > 2,5m/sec2

    A corpo intero > 0,5m/sec2

    //

    Valutazione clinico-obiettiva per l’apparato muscolo-scheletrico con riferimento al tipologia di vibrazioni (mano-braccio, corpo intero)

     

     

    Silice

    Annuale

    Spirometria

    Radiografia*

    TLV ACGIH >0,05 mg/m3 frazione respirabile (in revisione - proposto 0,025 mg/m3)

    Amianto*

    Annuale la visita medica e spirometria senza VR, triennali gli accertamenti*

    Spirometria completa con VR,

    Diffusione alveolo-capillare del CO,

    Rx Torace,

    In caso di sospetto clinico contattare per Day Hospital l’UCO Medicina del Lavoro.

    Citologia dell’espettorato

    Tomodensitometria

    Agenti cancerogeni*

    Annuale*

    In base all’organo bersaglio

    La periodicità può essere più ampia in base agli esiti documentati della valutazione dei rischi

    Agenti chimici*

    Annuale*

    In base all’organo bersaglio

     

    Spirometria per allergeni inalatori*

    Monitoraggio biologico**

    Rischio biologico*

    In base all’agente

    In base all’agente

    Vaccinazioni*

    Campi elettromagnetici

    Annuale

    //

    Previa entrata in vigore relativo Capo (vedi art. 306 D.Lgs. 81/08)

    Radiazioni ottiche artificiali

    Annuali

    //

    Previa entrata in vigore relativo Capo (vedi art. 306 D.Lgs. 81/08)

    Visita oculistica triennale

    DM 14/1/08* - malattie non altrove ricomprese

    Annuale / triennale

    //

    Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del DPR 1124/1965 e sm

    Sovraccarico biomeccanico arti superiori

    Annuale

    //

    Indice OCRA a partire dalla fascia gialla

    Valutazione clinico-obiettiva per l’apparato muscolo-scheletrico

    Radiazioni ionizzanti gruppo B

    Annuale

    Esami ematochimici di funzionalità epatica e renale;

    emocromo con formula; PSA per maschi > 50 a.

     

    Alcool e Lavoro*

     

     

    DGR 1020/2009

    Tossicodipendenze*

     

     

     

     

    NOTE ESPLICATIVE

     

    TITOLO

     

    * E’ sempre prevista una visita medica periodica

     

    RUMORE

     

    * La periodicità indicata tiene conto che la valutazione dei rischi:

    -          I criteri di esecuzione della valutazione;

    -          I tempi di esposizione riportati nella valutazione dei rischi sono ritenuti validi se alla stessa ha partecipato il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ovvero se controfirmati dal lavoratore;

    ** eseguita anche per via ossea se vi è un peggioramento della via aerea rispetto al controllo precedente ovvero in caso di denuncia di sospetta malattia professionale; 

     

    SILICE

     

    * La radiografia prevista può essere svolta con periodicità annuale / quinquennale tenuto conto dell’effettiva esposizione, dell’anzianità lavorativa e dell’effettivo controllo ambientale.

     

    AMIANTO

     

    *. Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione. Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione, il medico competente informa i lavoratori:

    -          sulla possibilità di iscriversi al registro regionale ex esposti (LR 22/2001 e successive modificazioni);

    -          sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.

     

    AGENTI CANCEROGENI

     

    * Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione. Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione il medico competente informa i lavoratori sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.

    Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 243 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

     

    AGENTI CHIMICI

     

    * Per le sostanze allergizzanti/sensibilizzanti la visita periodica va sostituta da appositi momenti di informazione – formazione annuali miranti a fornire al lavoratore elementi sul rischio presunto, sull’eventuale manifestazione clinica allergica e sulle corrette modalità di richiesta di visita medica straordinaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. Si ricorda che l’irrilevante rischio per la salute, oggetto di valutazione, deve vedere sempre coinvolto il medico nella sua desamina.

    ** Dove si rendesse necessario eseguire un monitoraggio biologico andranno descritti metodologia di campionamento e di analisi seguite. In ogni caso il medico competente dovrà anche motivare nel programma di sorveglianza sanitaria, qualora adottato, il ricorso al monitoraggio biologico. In caso di valutazione della “non necessità” di eseguire un monitoraggio biologico, la stessa andrà motivata nel programma di sorveglianza sanitaria.

     

    RISCHIO BIOLOGICO

    * Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 280 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria;

     

    VACCINAZIONI

    * Sono obbligatorie quelle previste dalla legge per particolari categorie di lavoratori e quelle decise dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi. In caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al vaccino sarà il medico competente a valutare il singolo caso prima di emettere il giudizio di idoneità.

     

     

    ALCOL E LAVORO E TOSSICODIPENDENZE

    * Prima di procedere al controllo sanitario il lavoratore deve risultare informato e formato, con verifica scritta dell’apprendimento da allegare alla cartella sanitaria e di rischio,  sul significato di detti accertamenti sanitari.

    Inoltre il medico deve allegare al programma di sorveglianza sanitaria le procedure di esecuzione di detti accertamenti

     

     



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