PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO
PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO
APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI
(Allegato IV punti 1.5.14.1 – 1.5.14.2 – 1.5.14.3 del D.Lgs 81/08)
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.
DIFESA DELLE APERTURE
(Articolo 146 D.Lgs 81/08)
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
PROTEZIONE DEI POSTI DI
LAVORO
(Articolo 114 D.Lgs 81/08)
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del
posto di caricamento e sollevamento dei materiali
vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite
altre operazioni a carattere continuativo il posto
di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di
materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra
deve essere delimitato con barriera per impedire la
permanenza ed il transito sotto i carichi.
Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di
schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura
di blocchi o pietre e simili, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa
sia delle persone direttamente addette a tali lavori
sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
Tali misure non sono richieste per i lavori di
normale adattamento di pietrame nella costruzione di
muratura comune.
DIFESA DELLE APERTURE
(Articolo 146 D.Lgs 81/08)
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme
di lavoro devono essere circondate da normale
parapetto e da tavola fermapiede oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio
di materiali o di persone, un lato del parapetto può
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio. Le aperture nei muri
prospicienti il vuoto o vani che abbiano una
profondità superiore a m 0,50 devono essere munite
di normale parapetto e tavole fermapiede oppure
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire
la caduta di persone.
DIFESA DELLE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI CARICHI
(Allegato IV punti 1.4.12.1 – 1.4.12.2 – 1.4.12.3
del D.Lgs 81/08)
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono
usati per il sollevamento o la discesa dei carichi
tra piani diversi di un edificio attraverso aperture
nei solai o nelle pareti, le aperture per il
passaggio del carico ai singoli piani, nonché il
sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del
carico stesso devono essere protetti, su tutti i
lati, mediante parapetti normali provvisti, ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al
piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da
garantire i lavoratori anche contro i pericoli
derivanti da urti o da eventuale caduta del carico
di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche
sui lati delle aperture dove si effettua il carico e
lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra ciò non sia possibile. In
quest’ultimo caso, in luogo del parapetto normale
deve essere applicata una solida barriera mobile,
inasportabile e fissabile nella posizione di
chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo.
Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non
siano eseguite manovre di carico o scarico al piano
corrispondente.
Tratto dalla guida pratica
all’antinfortunistica nei cantieri edili
9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011
Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento
sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica
antinfortunistica


