PREVENZIONE INCENDI

PREVENZIONE INCENDI

Nei cantieri edili, al pari degli altri luoghi di lavoro, devono essere adottate le misure tecniche, organizzative e procedurali che sono necessarie per prevenire gli incendi, limitarne le conseguenze e per permettere l’esodo rapido e sicuro dei lavoratori. In sintesi, tenendo conto della tipologia del cantiere, occorre:
1. Effettuare la valutazione dei rischi d’incendio ed individuare le conseguenti misure di sicurezza da riportare nei seguenti piani:
a) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che il coordinatore per la progettazione redige specificatamente per ogni cantiere. Questi, tenendo conto della complessità dell’opera, delle presumibili fasi critiche e dell’eventuale presenza di più imprese o lavoratori autonomi, identifica i possibili rischi d’incendio e prescrive le misure di prevenzione e protezione da adottare per tutta la durata dei lavori.
b) Piano Operativo di Sicurezza (POS) che il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato ed alla propria attività.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a:
verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle misure tecniche, delle procedure, istruzioni, limitazioni o divieti contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento;
verificare che la valutazione dei rischi d’incendio e le misure di prevenzione e protezione riportate sul piano operativo di sicurezza, siano idonee e coerenti col piano di sicurezza e coordinamento;
adeguare, in relazione all’evoluzione dei lavori ed all’eventuale insorgenza di nuovi rischi d’incendio, il piano di sicurezza e coordinamento e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
2. Richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi, previa acquisizione del parere di conformità antincendio, da parte dei responsabili di attività, depositi o impianti compresi nell’elenco allegato al DM 16/02/1982 e nelle tabelle A e B del D.P.R. 689 del
26/05/1959. In questi casi, le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare devono essere conformi alle determinazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di attività non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, devono essere osservate le specifiche prescrizioni contenute nelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le disposizioni e indicazioni emanate dal Ministero dell’Interno per particolari impianti e attività o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi.
3. Assicurare a ciascun lavoratore sia un’adeguata informazione sui rischi d’incendio a cui è esposto e sulle procedure per la lotta antincendio e l’esodo, sia un’adeguata formazione riferita al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
4. Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e organizzarne la presenza durante l’orario di lavoro e per tutta la durata dei lavori.
Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di designare i lavoratori quando nei contratti d’affidamento dei lavori è previsto che il committente o il responsabile dei lavori organizzi un apposito servizio antincendio e per l’evacuazione dei lavoratori.
5. Assicurare la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi,

lotta antincendio e gestione dell’emergenza. I contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione sono indicati dall’Allegato IX del DM 10/03/1998. In relazione al livello di rischio d’incendio (basso, medio o elevato) risultante dalla valutazione dei rischi d’incendio.
Devono conseguire obbligatoriamente l’attestato d’idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, i lavoratori designati dei seguenti luoghi di lavoro:
a) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m.;
b) cantieri temporanei o mobili ove s’impiegano esplosivi;
6. Cooperare, coordinarsi ed informarsi reciprocamente col datore di lavoro committente, nel caso di lavori da svolgere all’interno di un’azienda, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi d’incendio, per la gestione dell’emergenza e per eliminare i rischi d’incendio che possono derivare da interferenze tra i vari lavori.


Tratto dalla guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili


9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011

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