PREVENZIONE INCENDI
PREVENZIONE INCENDI
Nei cantieri edili, al pari degli altri luoghi di
lavoro, devono essere adottate le misure tecniche,
organizzative e procedurali che sono necessarie per
prevenire gli incendi, limitarne le conseguenze e
per permettere l’esodo rapido e sicuro dei
lavoratori. In sintesi, tenendo conto della
tipologia del cantiere, occorre:
1. Effettuare la valutazione dei rischi d’incendio
ed individuare le conseguenti misure di sicurezza da
riportare nei seguenti piani:
a) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che il
coordinatore per la progettazione redige
specificatamente per ogni cantiere. Questi, tenendo
conto della complessità dell’opera, delle
presumibili fasi critiche e dell’eventuale presenza
di più imprese o lavoratori autonomi, identifica i
possibili rischi d’incendio e prescrive le misure di
prevenzione e protezione da adottare per tutta la
durata dei lavori.
b) Piano Operativo di Sicurezza (POS) che il datore
di lavoro di ogni impresa esecutrice redige in
riferimento al singolo cantiere interessato ed alla
propria attività.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori provvede a:
verificare l’applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle misure
tecniche, delle procedure, istruzioni, limitazioni o
divieti contenuti nel piano di sicurezza e
coordinamento;
verificare che la valutazione dei rischi d’incendio
e le misure di prevenzione e protezione riportate
sul piano operativo di sicurezza, siano idonee e
coerenti col piano di sicurezza e coordinamento;
adeguare, in relazione all’evoluzione dei lavori ed
all’eventuale insorgenza di nuovi rischi d’incendio,
il piano di sicurezza e coordinamento e verificare
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza.
2. Richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco il certificato di prevenzione incendi, previa
acquisizione del parere di conformità antincendio,
da parte dei responsabili di attività, depositi o
impianti compresi nell’elenco allegato al DM
16/02/1982 e nelle tabelle A e B del D.P.R. 689 del
26/05/1959. In questi casi, le misure di prevenzione
e protezione antincendio da adottare devono essere
conformi alle determinazioni del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di attività non soggette al rilascio del
certificato di prevenzione incendi, devono essere
osservate le specifiche prescrizioni contenute nelle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
le disposizioni e indicazioni emanate dal Ministero
dell’Interno per particolari impianti e attività o,
in mancanza, i criteri tecnici generali di
prevenzione incendi.
3. Assicurare a ciascun lavoratore sia un’adeguata
informazione sui rischi d’incendio a cui è esposto e
sulle procedure per la lotta antincendio e l’esodo,
sia un’adeguata formazione riferita al proprio posto
di lavoro ed alle proprie mansioni.
4. Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze e
organizzarne la presenza durante l’orario di lavoro
e per tutta la durata dei lavori.
Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di
designare i lavoratori quando nei contratti
d’affidamento dei lavori è previsto che il
committente o il responsabile dei lavori organizzi
un apposito servizio antincendio e per l’evacuazione
dei lavoratori.
5. Assicurare la formazione dei lavoratori addetti
alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione dell’emergenza. I
contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione
sono indicati dall’Allegato IX del DM 10/03/1998. In
relazione al livello di rischio d’incendio (basso,
medio o elevato) risultante dalla valutazione dei
rischi d’incendio.
Devono conseguire obbligatoriamente l’attestato
d’idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei
Vigili del fuoco, i lavoratori designati dei
seguenti luoghi di lavoro:
a) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per
la costruzione, manutenzione e riparazione di
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di
lunghezza superiore a 50 m.;
b) cantieri temporanei o mobili ove s’impiegano
esplosivi;
6. Cooperare, coordinarsi ed informarsi
reciprocamente col datore di lavoro committente, nel
caso di lavori da svolgere all’interno di
un’azienda, per l’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi d’incendio, per
la gestione dell’emergenza e per eliminare i rischi
d’incendio che possono derivare da interferenze tra
i vari lavori.
Tratto dalla guida pratica all’antinfortunistica nei
cantieri edili
9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011
Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento
sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica
antinfortunistica


