APPROFONDIMENTO:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
OBBLIGHI
DEL
DATORE
DI
LAVORO
E
DEL
DIRIGENTE
(Articolo
18
D.Lgs
81/08)
1.
Il
datore
di
lavoro,
che
esercita
le
attività
di
cui
all’articolo
3, e
i
dirigenti,
che
organizzano
e
dirigono
le
stesse
attività
secondo
le
attribuzioni
e
competenze
ad
essi
conferite,
devono:
a)
nominare
il
medico
competente
per
l’effettuazione
della
sorveglianza
sanitaria
nei
casi
previsti
dal
presente
decreto
legislativo;
b)
designare
preventivamente
i
lavoratori
incaricati
dell’attuazione
delle
misure
di
prevenzione
incendi
e
lotta
antincendio,
di
evacuazione
dei
luoghi
di
lavoro
in
caso
di
pericolo
grave
e
immediato,
di
salvataggio,
di
primo
soccorso
e,
comunque,
di
gestione
dell’emergenza;
c)
nell’affidare
i
compiti
ai
lavoratori,
tenere
conto
delle
capacità
e
delle
condizioni
degli
stessi
in
rapporto
alla
loro
salute
e
alla
sicurezza;
d)
fornire
ai
lavoratori
i
necessari
e
idonei
dispositivi
di
protezione
individua
le,
sentito
il
responsabile
del
servizio
di
prevenzione
e
protezione
e il
medico
competente,
ove
presente;
e)
prendere
le
misure
appropriate
affinché
soltanto
i
lavoratori
che
hanno
ricevuto
adeguate
istruzioni
e
specifico
addestramento
accedano
alle
zone
che
li
espongono
ad
un
rischio
grave
e
specifico;
f)
richiedere
l’osservanza
da
parte
dei
singoli
lavoratori
delle
norme
vigenti,
nonché
delle
disposizioni
aziendali
in
materia
di
sicurezza
e di
igiene
del
lavoro
e di
uso
dei
mezzi
di
protezione
collettivi
e
dei
dispositivi
di
protezione
indivi
duali
messi
a
loro
disposizione;
g)
inviare
i
lavoratori
alla
visita
medica
entro
le
scadenze
previste
dal
programma
di
sorveglianza
sanitaria
e
richiedere
al
medico
competente
l’osser
vanza
degli
obblighi
previsti
a
suo
carico
nel
presente
decreto;
g-bis)
nei
casi
di
sorveglianza
sanitaria
di
cui
all’articolo
41,
comunicare
tempestivamente
al
medico
competente
la
cessazione
del
rapporto
di
lavoro;
h)
adottare
le
misure
per
il
controllo
delle
situazioni
di
rischio
in
caso
di
emergenza
e
dare
istruzioni
affinché
i
lavoratori,
in
caso
di
pericolo
grave,
immediato
ed
inevitabile,
abbandonino
il
posto
di
lavoro
o la
zona
pericolosa;
i)
informare
il
più
presto
possibile
i
lavoratori
esposti
al
rischio
di
un
pericolo
grave
e
immediato
circa
il
rischio
stesso
e le
disposizioni
prese
o da
prendere
in
materia
di
protezione;
l)
adempiere
agli
obblighi
di
informazione,
formazione
e
addestramento
di
cui
agli
articoli
36 e
37;
m)
astenersi,
salvo
eccezione
debitamente
motivata
da
esigenze
di
tutela
della
salute
e
sicurezza,
dal
richiedere
ai
lavoratori
di
riprendere
la
loro
attività
in
una
situazione
di
lavoro
in
cui
persiste
un
pericolo
grave
e
immediato;
n)
consentire
ai
lavoratori
di
verificare,
mediante
il
rappresentante
dei
lavoratori
per
la
sicurezza,
l’applicazione
delle
misure
di
sicurezza
e di
protezione
della
salute;
o)
consegnare
tempestivamente
al
rappresentante
dei
lavoratori
per
la
si
curezza,
su
richiesta
di
questi
e
per
l’espletamento
della
sua
funzione,
copia
del
documento
di
cui
all’articolo
17,
comma
1,
lettera
a),
anche
su
supporto
informatico
come
previsto
dall’articolo
53,
comma
5,
nonché
consentire
al
medesimo
rappresentante
di
accedere
ai
dati
di
cui
alla
lettera
r).
Il
documento
è
consultato
esclusivamente
in
azienda;
p)
elaborare
il
documento
di
cui
all’articolo
26,
comma
3,
anche
su
supporto
informatico
come
previsto
dall’articolo
53,
comma
5,
e,
su
richiesta
di
questi
e
per
l’espletamento
della
sua
funzione,
consegnarne
tempestivamente
copia
ai
rappresentanti
dei
lavoratori
per
la
sicurezza.
Il
documento
è
consultato
esclusivamente
in
azienda;
q)
prendere
appropriati
provvedimenti
per
evitare
che
le
misure
tecniche
adottate
possano
causare
rischi
per
la
salute
della
popolazione
o
deteriora
re
l’ambiente
esterno
verificando
periodicamente
la
perdurante
assenza
di
ri
schio;
r)
comunicare
in
via
telematica
all’INAIL
e
all’IPSEMA,
nonché
per
loro
tra
mite,
al
sistema
informativo
nazionale
per
la
prevenzione
nei
luoghi
di
lavoro
di
cui
all’articolo
8,
entro
48
ore
dalla
ricezione
del
certificato
medico,
a
fini
statistici
e
informativi,
i
dati
e le
informazioni
relativi
agli
infortuni
sul
lavoro
che
comportino
l’assenza
dal
lavoro
di
almeno
un
giorno,
escluso
quello
dell’evento
e, a
fini
assicurativi,
quelli
relativi
agli
infortuni
sul
lavoro
che
comportino
un’assenza
al
lavoro
superiore
a
tre
giorni.
L’obbligo
di
comunicazione
degli
infortuni
sul
lavoro
che
comportino
un’assenza
dal
lavoro
superiore
a
tre
giorni
si
considera
comunque
assolto
per
mezzo
della
denuncia
di
cui
all’articolo
53
del
testo
unico
delle
disposizioni
per
l’assicurazione
obbligatoria
contro
gli
infortuni
sul
lavoro
e le
malattie
professionali
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
30
giugno
1965,
n.
1124;
s)
consultare
il
rappresentante
dei
lavoratori
per
la
sicurezza
nelle
ipotesi
di
cui
all’articolo
50;
t)
adottare
le
misure
necessarie
ai
fini
della
prevenzione
incendi
e
dell’evacuazione
dei
luoghi
di
lavoro,
nonché
per
il
caso
di
pericolo
grave
e
immediato,
secondo
le
disposizioni
di
cui
all’articolo
43.
Tali
misure
devono
essere
adeguate
alla
natura
dell’attività,
alle
dimensioni
dell’azienda
o
dell’unità
produttiva,
e al
numero
delle
persone
presenti;
u)
nell’ambito
dello
svolgimento
di
attività
in
regime
di
appalto
e di
subappalto,
munire
i
lavoratori
di
apposita
tessera
di
riconoscimento,
corredata
di
fotografia,
contenente
le
generalità
del
lavoratore
e
l’indicazione
del
datore
di
lavoro;
v)
nelle
unità
produttive
con
più
di
15
lavoratori,
convocare
la
riunione
periodica
di
cui
all’articolo
35;
z)
aggiornare
le
misure
di
prevenzione
in
relazione
ai
mutamenti
organizzativi
e
produttivi
che
hanno
rilevanza
ai
fini
della
salute
e
sicurezza
del
lavoro,
o in
relazione
al
grado
di
evoluzione
della
tecnica
della
prevenzione
e
della
protezione;
aa)
comunicare
in
via
telematica
all’INAIL
e
all’IPSEMA,
nonché
per
loro
tramite,
al
sistema
informativo
nazionale
per
la
prevenzione
nei
luoghi
di
lavoro
di
cui
all’articolo
8,
in
caso
di
nuova
elezione
o
designazione,
i
nominativi
dei
rappresentanti
dei
lavoratori
per
la
sicurezza;
in
fase
di
prima
applicazione
l’obbligo
di
cui
alla
presente
lettera
riguarda
i
nominativi
dei
rappresentanti
dei
lavoratori
già
eletti
o
designati;
bb)
vigilare
affinché
i
lavoratori
per
i
quali
vige
l’obbligo
di
sorveglianza
sanitaria
non
siano
adibiti
alla
mansione
lavorativa
specifica
senza
il
prescritto
giudizio
di
idoneità.
1-bis.
L’obbligo
di
cui
alla
lettera
r)
del
comma
1,
relativo
alla
comunicazione
a
fini
statistici
e
informativi
dei
dati
relativi
agli
infortuni
che
comportano
l’assenza
dal
lavoro
di
almeno
un
giorno,
escluso
quello
dell’evento,
decorre
dalla
scadenza
del
termine
di
sei
mesi
dall’adozione
del
decreto
interministeriale
di
cui
all’articolo
8,
comma
4.
2.
Il
datore
di
lavoro
fornisce
al
servizio
di
prevenzione
e
protezione
ed
al
medico
competente
informazioni
in
merito
a:
a)
la
natura
dei
rischi;
b)
l’organizzazione
del
lavoro,
la
programmazione
e
l’attuazione
delle
misu-
re
preventive
e
protettive;
c)
la
descrizione
degli
impianti
e
dei
processi
produttivi;
d) i
dati
di
cui
al
comma
1,
lettera
r e
quelli
relativi
alle
malattie
professionali;
e) i
provvedimenti
adottati
dagli
organi
di
vigilanza.
3.
Gli
obblighi
relativi
agli
interventi
strutturali
e di
manutenzione
necessari
per
assicurare,
ai
sensi
del
presente
decreto
legislativo,
la
sicurezza
dei
locali
e
degli
edifici
assegnati
in
uso
a
pubbliche
amministrazioni
o a
pubblici
uffici,
ivi
comprese
le
istituzioni
scolastiche
ed
educative,
restano
a
carico
dell’amministrazione
tenuta,
per
effetto
di
norme
o
convenzioni,
alla
loro
fornitura
e
manutenzione.
In
tale
caso
gli
obblighi
previsti
dal
presente
decreto
legislativo,relativamente
ai
predetti
interventi,
si
intendono
assolti,
da
parte
dei
dirigenti
o
funzionari
preposti
agli
uffici
interessati,
con
la
richiesta
del
loro
adempimento
all’amministrazione
competente
o al
soggetto
che
ne
ha
l’obbligo
giuridico.
3-bis.
Il
datore
di
lavoro
e i
dirigenti
sono
tenuti
altresì
a
vigilare
in
ordine
all’adempimento
degli
obblighi
di
cui
agli
articoli
19,
20,
22,
23,
24 e
25,
ferma
restando
l’esclusiva
responsabilità
dei
soggetti
obbligati
ai
sensi
dei
medesimi
articoli
qualora
la
mancata
attuazione
dei
predetti
obblighi
sia
addebitabile
unicamente
agli
stessi
e
non
sia
riscontrabile
un
difetto
di
vigilanza
del
datore
di
lavoro
e
dei
dirigenti.


