DIFESA DELLE APERTURE
DIFESA DELLE APERTURE
(Articolo 146 D.Lgs 81/08)
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Tratto dalla guida pratica
all’antinfortunistica nei cantieri edili
9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011
Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento
sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica
antinfortunistica


