ANDATOIE E PASSERELLE


  • ANDATOIE E PASSERELLE
    (Articolo 130 D.Lgs 81/08)

    Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
    Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

    Andatoia: rampa inclinata che, in una costruzione civile, collega i diversi palchi o tavolati di un ponte di fabbrica: è disposta esternamente al ponte, di solito con inclinazione di circa 0,40 m. per metro di lunghezza in pianta. A evitare che gli uomini possano scivolare, sulle andatoie vengono chiodati grossi listelli, a intervalli regolari, a guisa di gradini.

    Passerella: piccolo ponte fisso o mobile di legno o acciaio, destinato al passaggio di pedoni o di veicoli leggeri.
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    Tratto dalla guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili


    9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011

    Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica antinfortunistica

     



     

     




     
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