ANDATOIE E PASSERELLE
ANDATOIE E PASSERELLE
(Articolo 130 D.Lgs 81/08)
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Andatoia: rampa inclinata che, in una costruzione civile, collega i diversi palchi o tavolati di un ponte di fabbrica: è disposta esternamente al ponte, di solito con inclinazione di circa 0,40 m. per metro di lunghezza in pianta. A evitare che gli uomini possano scivolare, sulle andatoie vengono chiodati grossi listelli, a intervalli regolari, a guisa di gradini.
Passerella: piccolo ponte fisso o mobile di legno o acciaio, destinato al passaggio di pedoni o di veicoli leggeri.
Tratto dalla guida pratica
all’antinfortunistica nei cantieri edili
9ª EDIZIONE AGGIORNATA 2011
Assessorato Politiche per la Salute,dipartiMento
sanitÀ puBBlica servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro,servizio sicurezza impiantistica
antinfortunistica


