ARTICOLI: DURC-MMC-RISCHIO CHIMICO-AGGIORNAMENTO COORDINATORI

APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

 

81/2008 106/2009AGGIORNAMENO DI OTTOBRE 2010 SULLA VALIDITA' DEL DURC

Chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva

Con la Circolare n. 35 dell'08/10/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti indicazioni sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con particolare riferimento alla validità temporale dello stesso.

Facendo riferimento a quanto espresso nella Determinazione n. 1/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che ha riconosciuto una validità trimestrale al DURC nell'ambito degli appalti pubblici (in contrasto con la Circolare ministeriale n. 5 del 30/01/2008), in accordo con la recente giurisprudenza in materia, la Circolare in oggetto specifica quanto segue:


•nell'ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura;
•nell'ambito di lavori di edilizia privata, invece, il DURC può essere utilizzato, nel periodo di validità di tre mesi, ai fini dell'inizio di più lavori;
•negli appalti pubblici non si può utilizzare un DURC richiesto a fini diversi, in quanto le operazioni di verifica si differenziano in relazione alle finalità per cui è emesso il DURC;
•hanno validità trimestrale anche i DURC rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori.
Si ricorda infine che il DURC, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24/10/2007, ha validità mensile se rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi.

Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.

I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.

In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.  

Circolare n. 35/2010 (formato .pdf 436,79 Kb)

 

 

81/2008 106/2009

M.M.C La prevenzione nella movimentazione manuale e nei movimenti ripetitivi

La movimentazione manuale dei carichi nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. La valutazione dei rischi, le norme tecniche, i compiti del medico competente e i movimenti ripetitivi.

L’Azienda Sanitaria Locale Roma H ha reso disponibili, su alcune pagine in rete dedicate al dipartimento di prevenzione (S.Pre.S.A.L.), diversi documenti utili per la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Un argomento che può interessare molti lavoratori e molte aziende è quello relativo alla movimentazione manuale dei carichi (MMC), un argomento che PuntoSicuro ha affrontato più volte in questi anni, anche in relazione al Decreto legislativo 81/2008.
Per questo motivo nel presentare il documento “La movimentazione manuale dei carichi” - a cura dello S.Pre.S.A.L. dell’ASL Roma H - ci soffermeremo solo su alcuni aspetti, rimandando i nostri lettori ad una sua lettura integrale.

Dopo aver riportato le affezioni cronico-degenerative conseguenti a movimentazioni non idonee e le indicazioni normative attuali e passate, il documento ricorda che nella valutazione dei rischi le azioni di prevenzione da attuare devono rispettare quest’ordine:
- meccanizzazione (eliminazione del rischio);
- ausiliazione (riduzione del rischio attraverso misure tecniche e organizzative);
- uso condizionato della forza manuale (misure correttive in relazione agli elementi di riferimento dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008).
Inoltre sono riportate le norme tecniche di riferimento per la MMC:
- ISO 11228-1 Ergonomics-Manual handling-Lifting and carrying;
- ISO 11228-2 Ergonomics-Manual handling-Pushing and polling;
- ISO 11228-3 Ergonomics-Manual handling- handling of low loads at high frequency;
- UNI EN 1005-2 Sicurezza del macchinario; prestazione fisica umana, movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario.

Dopo aver affrontato i vari metodi di valutazione, già approfonditi da PuntoSicuro in passato (Niosh, Snook e Ciriello, Mapo), il documento si sofferma sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale di carichi.

A questo proposito viene ricordato che l’articolo 168, comma 2, punto d, del D.Lgs 81/2008 “prevede che il datore di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria gli addetti ad attività di movimentazione manuale di carichi, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio”. Tale sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente (MC).
In particolare “tutti gli esposti a rischio residuo sono sottoposti a sorveglianza sanitaria” e la sorveglianza “si basa sulla valutazione del rischio e sui fattori individuali di rischio”.
“La periodicità non è specificata e quindi vale l’indicazione generale del controllo annuale”, ma se il rischio è contenuto il medico competente “può scegliere periodicità biennale o triennale”.
Il documento riporta le finalità della sorveglianza sanitaria:
- “contribuire, attraverso opportuni feedback, all’accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale;
- verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione collateralmente adottate;
- raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti;
- identificare eventuali condizioni ‘negative’ di salute ad uno stadio precoce al fine di prevenirne l’ulteriore decorso;
- identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno previste misure protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori”.

Sempre riguardo alla sorveglianza sanitaria sono indicate le patologie di interesse:
- “patologie non eziologicamente correlabili con l’attività di lavoro (es. patologie su base costituzionale, metabolica o genetica di tipo prevalentemente malformativo) ma che sono influenzate negativamente dal sovraccarico biomeccanico e che pertanto rappresentano una condizione di ipersuscettibilità nei soggetti che ne sono portatori;
- patologie a etiologia multifattoriale nelle quali tuttavia condizioni di sovraccarico biomeccanico lavorativo possono agire come cause primarie o concause rilevanti. Tali sono le forme che si incentrano su processi di degenerazione del disco intervertebrale (es. discopatie, protrusione ed ernia del disco) nonché le forme generiche acute (lombalgia da sforzo)”.
Il documento inoltre ricorda che, “ai fini dell’espressione dei giudizi di idoneità, andranno considerati anche gli aspetti relativi alle condizioni di altri organi ed apparati (es. cardiovascolare, respiratorio) nonché a particolari condizioni fisiologiche (es. stato gravidico)”.
Questi dunque i contenuti della sorveglianza sanitaria:
- “indagine anamnestica mirata;
- esame clinico funzionale del rachide nei casi positivi all’indagine anamnestica;
- ulteriori esami specialistici, radiologici e strumentali nei casi che ne abbisognano, sulla scorta dell’indagine anamnestica e dell’esame clinico-funzionale del rachide. In particolare tali approfondimenti vanno attivati quando si prospetti l’opportunità di un giudizio di idoneità condizionata”.

Il documento - che si sofferma in particolare sulle tecniche per la movimentazione dei pazienti da parte degli infermieri - si sofferma sulle posizioni di lavoro fisse e si conclude con alcuni cenni ai rischi per la salute dei movimenti ripetitivi.

Infatti è “noto da tempo che eseguire determinate operazioni in maniera ripetitiva può sollecitare strutture ossee, articolari e muscolari, tendinee, nervose e vascolari, determinando col tempo l’insorgenza di veri e propri quadri invalidanti”.
Si può affermare che i gesti lavorativi compiuti con gli arti superiori sono elemento di rischio quando:
- “sono frequenti, rapidamente ripetuti, uguali a se stessi per lunghi periodi del turno di lavoro;
- richiedono sviluppo di forza manuale;
- comportano posture incongrue del segmento dell’arto superiore;
- non sono alternati con periodi di recupero o riposo”.
E i fattori lavorativi favorenti il rischio sono la presenza di strumenti non ergonomici, di vibrazioni e le attività di precisione.

Se un’indagine della “Fondazione Europea di Dublino sulle condizioni di salute e lavoro dei lavoratori europei evidenzia che i problemi di salute più frequentemente segnalati sono il mal di schiena, lo stress e i dolori muscolari agli arti, i rischi per la salute da movimenti ripetitivi possono essere classificati in 2 grandi gruppi:
- “sindromi infiammatorie muscolo-tendinee, quali le tendiniti della spalla (ad es. la periartrite scapoloomerale), le tendiniti inserzionali del gomito (epicondiliti, epitrocleiti, borsite olecranica), le tendiniti e tenosinoviti del distretto mano-polso (s. di De Quervain, dito a scatto);
- le sindromi da intrappolamento dei nervi periferici, fra cui la Sindrome del tunnel carpale e la Sindrome del canale di Guyon”.

ASL ROMA H, “La movimentazione manuale dei carichi”, a cura dello S.Pre.S.A.L. dell’ASL Roma H  (formato PDF, 5.73 MB).

Tiziano Menduto
 
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  •  81/2008 106/2009
  • La valutazione dei rischi nelle costruzioni:   il rischio chimico
    Il rischio chimico in un documento sulla valutazione e i rischi nelle costruzioni edili. La normativa, i rischi per la salute e la sicurezza, l’individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio, i modelli proposti e i documenti operativi allegati.


    Per procedere nella valutazione del rischio occorre, innanzi tutto, “individuare i pericoli di origine chimica (per pericolo si intende la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi)”. Tale individuazione “costituisce la prima fase dell’iter valutativo e può essere effettuata mediante la compilazione di adeguate schede riepilogative, in cui occorre riportare i dati desumibili dall’etichettatura e dalla scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati (sostanze o preparati) e altri dati necessari, se disponibili, a completare il quadro delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio”. Nelle schede devono tuttavia essere riportate anche le “informazioni relative agli agenti chimici ‘non etichettati’, che possono derivare dalle lavorazioni o che sono presenti nell’ambiente di lavoro”.
    E già in questa fase è indispensabile “considerare la possibilità di sostituire i prodotti abitualmente utilizzati con altri non pericolosi o meno pericolosi”.
    Nel manuale è allegato un modello di scheda.

    Dunque la valutazione del rischio chimico deve considerare (art. 223 del D.Lgs. 81/2008):
    - “le proprietà pericolose degli agenti chimici (individuabili anche dalle frasi R che accompagnano la classificazione CE);
    - le informazioni contenute nella scheda di sicurezza;
    - il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
    - le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di agenti chimici, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare”;
    - i valori di concentrazione delle sostanze nell’aria (VLE) o i valori limite biologici (BEI) che riguardano i “valori rilevati nell’organismo del lavoratore in seguito a esami clinici specifici (monitoraggio biologico) facenti parte della sorveglianza sanitaria”;
    - “gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
    - se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.
    Inoltre le modalità con cui eseguire la valutazione sono:
    - “misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza;
    - stime qualitative che identificano tali variabili, in termini semplici, e consentono una graduazione preliminare del livello di esposizione;
    - misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc (per esempio nei casi dove già si suppone un rischio ‘non irrilevante per la salute’)”.
    Il manuale sottolinea che “in attesa di definizioni puntuali da parte dei Ministeri competenti, la valutazione del ‘rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute’ è effettuata dal datore di lavoro”.

    Se la valutazione dei rischi evidenzia che le soglie “basso” e “irrilevante” sono superate, anche singolarmente, scatta l’applicazione di diversi obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Ad esempio le misure specifiche di protezione e prevenzione (art. 225), le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (art. 226), la sorveglianza sanitaria (art. 229) e l’istituzione delle Cartelle sanitarie e di rischio (art. 230).
    Il documento invita le aziende a un “accertamento preventivo delle condizioni di salute dei lavoratori per evidenziare eventuali gruppi di persone ipersensibili da sottoporre a controlli periodici”, anche se in presenza di un rischio definito “irrilevante per la salute”.

    La valutazione del rischio “può essere effettuata utilizzando i modelli per la stima del rischio sviluppati da fonti autorevoli, per l’uso dei quali è necessaria un’adeguata competenza. Inoltre se l’esito della “stima” del rischio si attesti al di sopra di “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” è necessario ricorrere, “quando tecnicamente possibile e quando risulti utile alla valutazione, a misurazioni ambientali o personali, sentito anche il parere del medico competente”.
    Il manuale propone per la stima del rischio un procedimento specifico di valutazione “elaborato nell’intento di fornire uno strumento facilmente utilizzabile”.
    In particolare riguardo al rischio per la salute, il percorso valutativo suggerito deriva dal “Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico - D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25”. Mentre per quanto riguarda il rischio per la sicurezza il percorso valutativo si ispira al “Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese” contenuto nella pubblicazione “La valutazione del rischio chimico”.
    Tali modelli di valutazione non sono applicabili agli agenti cancerogeni-mutageni e all’amianto: la “valutazione di tali rischi deve essere eseguita secondo la norma e tenuto conto delle indicazioni contenute” nelle due appendici al capitolo.

    Vi rimandiamo alla lettura del manuale per le specifiche dei due modelli e per gli esempi di misure di prevenzione e protezione.
    Un nostro prossimo articolo raccoglierà invece le diverse indicazioni riguardo ai dispositivi di protezione individuali idonei per la protezione dal rischio chimico.

    Finiamo con una breve sintesi operativa per l’adempimento di quanto disposto dalla norma in merito alla valutazione del rischio da esposizione:
    - “raccolta delle schede di sicurezza di ogni prodotto;
    - eliminazione o riduzione del rischio mediante la sostituzione dell’agente pericoloso con un
    altro non pericoloso o meno pericoloso;
    - identificazione dei pericoli e individuazione dei soggetti esposti, con l’uso della ‘scheda
    raccolta dati agenti chimici’;
    - valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici”, attraverso la compilazione della
    “scheda di valutazione preliminare del rischio chimico”;
    - “trasposizione dell’esito della valutazione nell’apposita sezione del DVR con l’uso della ‘tabella
    di valutazione del rischio agenti chimici’;
    - applicazione delle misure di prevenzione e protezione (da riportare nel DVR)”;
    - “informazione, formazione ed eventuale addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 227 D.Lgs. 81/2008)”.

    Per concludere ricordiamo che nella sezione “modelli” della pubblicazione sono disponibili:

    - degli esempi di valutazione del rischio chimico: “sono stati realizzati ipotizzando le sostanze/preparati e le relative quantità settimanali utilizzate o prodotte dalle lavorazioni”;
    – una scheda raccolta dati agenti chimici;
    - una scheda di valutazione preliminare del rischio chimico: la scheda contiene il modello e le istruzioni;
    - delle tabelle di valutazione del rischio agenti chimici e del rischio agenti cancerogeni/mutageni: tabelle di valutazione preparate per i cantieri.
    - alcuni documenti informativi: sulle frasi R e S, sui contenuto delle schede di sicurezza e sulla classificazione delle sostanze.
  • DOWNLOAD:
    CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
    - Capitolo 10 : Il rischio chimico (formato PDF, 639 kB);
    - Esempi di valutazione del rischio chimico (formato PDF, 593 kB);
    - Scheda raccolta dati agenti chimici (formato DOC, 90 kB);
    - Tabella di valutazione del rischio agenti chimici(formato DOC, 84 kB);
    -Tabella di valutazione del rischio agenti cancerogeni / mutageni  (formato DOC, 72 kB);
    - Frasi R e S (formato PDF, 207 kB);
    - Contenuti scheda di sicurezza (formato PDF, 298 kB);
    - Classificazione delle sostanze e preparati (formato PDF, 243 kB); 
    - La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);

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    81/2008 106/2009DURC:   Fino al rigetto espresso l'azienda deve essere considerata regolare

    Il ricorso senza risposta non blocca il rilascio del Durc in quanto fino al rigetto espresso della pretesa del contribuente l'azienda deve essere considerata regolare.La mancanza di una decisione tempestiva sul ricorso amministrativo presentato contro le pretese contributive dell'Inps, in sede ispettiva o su accertamenti d'ufficio, non blocca più il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

    Questo il chiarimento fornito dal ministero del Lavoro sulla corretta applicazione della risposta a interpello 64 del 31 luglio 2009 in merito al rilascio del Durc in presenza di contenzioso amministrativo dopo l'inutile decorso del termine assegnato dalla legge per la decisone del ricorso, con conseguente formazione del silenzio.Il richiamo all'articolo 6 del Dpr 1199/1971, secondo cui il silenzio maturato alla scadenza del termine per decidere il ricorso amministrativo ha valenza implicita di rigetto, era stato inteso come vincolo limitativo al rilascio del Durc, per l'impossibilità dell'Istituto previdenziale a certificare la regolarità contributiva dell'impresa ricorrente, pure a fronte della permanenza in istruttoria del ricorso ancora da decidere.Con nota del 18/6/10 il Ministero precisa quindi che la previsione normativa dell'art. 8 comma 2 lettera a) del Dm 24/10/07 va considerata pienamente operativa fino alla decisione espressa del ricorso amministrativo previdenziale, in pendenza del quale la regolarità dovrebbe essere sempre dichiarata e il Durc, dunque rilasciato.

    Fonte: Aniem, Assoaciazione nazionale imprese edili

     

     


    81/2008 106/2009QUANDO DEVE AGGIORNARSI UN COORDINATORE?

    Chiarimento sull’obbligo di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore in fase di esecuzione. Dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

    Il Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato una nota per chiarire “L’obbligo di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore in fase di esecuzione che hanno conseguito l’attestato di frequenza ai corsi abilitanti antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008”

    L’art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ha individuato i requisiti professionali richiesti per ricoprire l’incarico di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. La norma ha imposto il possesso rispettivamente:
    a) di un determinato titolo di studio (1° comma lett. a, b e c del citato art. 98);
    b) di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza (2° comma), fatte salve le eccezioni di cui al 4° comma dell’art. 98;
    c) l’obbligo di aggiornamento professionale che, in verità l’art. 98, comma 2 richiama solo incidentalmente (“Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV….”) e che è imposto dall’Allegato XIV al citato D.Lgs (“E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”).

    Oggetto della nota è chiarire se l’obbligo di aggiornamento quinquennale, di cui all’art. 98, 2° comma ed Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, sussista anche per i coordinatori della sicurezza (per la progettazione ed in fase di esecuzione) che abbiano conseguito l’attestato di frequenza ai corsi qualificanti ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 e, dunque, antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008:

    “Venendo all’oggetto specifico del quesito sottoposto, si rileva la differenza, posta dal 2° comma dell’art. 98 citato, fra il possesso di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento finale di un corso in materia di sicurezza e l’obbligo di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa.
    Per quanto concerne l’attestato di frequenza, le modalità di rilascio ed i contenuti dei corsi sono descritti dall’Allegato XIV al citato D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 98 introduce, tuttavia, un regime transitorio prevedendo che debbano ritenersi validi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa (D.Lgs. 494/1996) a conclusione dei corsi che siano stati avviati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
    [...]
    L’All. XIV precisa anche che, per coloro che abbiano conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Del pari sussiste l’obbligo di aggiornamento anche per coloro che abbiano conseguito l’attestato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ma sulla base di corsi avviati anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo.
    [...]
    Per concludere sul punto l’aggiornamento professionale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio per tutti i professionisti che ricoprano l’incarico di coordinatore per la progettazione ed in fase di esecuzione e dunque anche per quelli in possesso di un attestato conseguito ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 494/1996; questo a prescindere non solo dalla data di conseguimento dell’attestato di frequenza, ma anche dal possesso di detto attestato (si vedano le eccezioni di cui al 4° comma dell’art. 98).
    [...]
    In sintesi, la data ultima per lo svolgimento dell’aggiornamento da parte dei coordinatori in possesso di attestato di frequenza di corsi antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, è il 15 maggio 2013.

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    Servizi di consulenza  in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro offerti dallo studio del Geom.Benni Paolo partita iva 02994131205  www.testo-unico-sicurezza.com
    P.o.s D.u.v.r.i P.s.c Pi.m.u.s D.v.r tutti aggiornati al decreto 81/2008 aggiornato al 106/2009 editabili in word.