ARTICOLI: DURC-MMC-RISCHIO CHIMICO-AGGIORNAMENTO COORDINATORI
APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
AGGIORNAMENO DI OTTOBRE
2010 SULLA VALIDITA' DEL DURC
Chiarimenti del Ministero del Lavoro
sulla validità temporale del Documento Unico di
Regolarità Contributiva
Con la Circolare n. 35 dell'08/10/2010, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
importanti indicazioni sul Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), con particolare
riferimento alla validità temporale dello stesso.
Facendo riferimento a quanto espresso nella
Determinazione n. 1/2010 dell'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, che ha
riconosciuto una validità trimestrale al DURC
nell'ambito degli appalti pubblici (in contrasto con
la Circolare ministeriale n. 5 del 30/01/2008), in
accordo con la recente giurisprudenza in materia, la
Circolare in oggetto specifica quanto segue:
•nell'ambito delle procedure di selezione del
contraente deve essere acquisito un DURC per
ciascuna procedura;
•nell'ambito di lavori di edilizia privata, invece,
il DURC può essere utilizzato, nel periodo di
validità di tre mesi, ai fini dell'inizio di più
lavori;
•negli appalti pubblici non si può utilizzare un
DURC richiesto a fini diversi, in quanto le
operazioni di verifica si differenziano in relazione
alle finalità per cui è emesso il DURC;
•hanno validità trimestrale anche i DURC rilasciati
ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione
all'albo fornitori.
Si ricorda infine che il DURC, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D.M. 24/10/2007, ha validità mensile se
rilasciato per la fruizione di benefici normativi e
contributivi.
Indicazioni in materia di Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC)
Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35
dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni
in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
(AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.
I profili affrontati dalla circolare riguardano in
particolare la validità temporale del DURC
nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia
sulla base della più recente giurisprudenza che
della stessa determinazione della AVCP, è indicata
come pari a 3 mesi.
In relazione al periodo di validità del DURC,
inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la
validità trimestrale va estesa anche ai documenti
rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e
dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente,
per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato
per la fruizione di benefici normativi e
contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art.
7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
•
Circolare n. 35/2010 (formato .pdf 436,79 Kb)

M.M.C La prevenzione nella movimentazione manuale e nei movimenti ripetitivi
La movimentazione manuale dei carichi nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. La valutazione dei rischi, le norme tecniche, i compiti del medico competente e i movimenti ripetitivi.L’Azienda Sanitaria Locale Roma H ha reso disponibili, su alcune pagine in rete dedicate al dipartimento di prevenzione (S.Pre.S.A.L.), diversi documenti utili per la prevenzione degli incidenti sul lavoro.
Un argomento che può interessare molti lavoratori e molte aziende è quello relativo alla movimentazione manuale dei carichi (MMC), un argomento che PuntoSicuro ha affrontato più volte in questi anni, anche in relazione al Decreto legislativo 81/2008.
Per questo motivo nel presentare il documento “La movimentazione manuale dei carichi” - a cura dello S.Pre.S.A.L. dell’ASL Roma H - ci soffermeremo solo su alcuni aspetti, rimandando i nostri lettori ad una sua lettura integrale.
Dopo aver riportato le affezioni cronico-degenerative conseguenti a movimentazioni non idonee e le indicazioni normative attuali e passate, il documento ricorda che nella valutazione dei rischi le azioni di prevenzione da attuare devono rispettare quest’ordine:
- meccanizzazione (eliminazione del rischio);
- ausiliazione (riduzione del rischio attraverso misure tecniche e organizzative);
- uso condizionato della forza manuale (misure correttive in relazione agli elementi di riferimento dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008).
Inoltre sono riportate le norme tecniche di riferimento per la MMC:
- ISO 11228-1 Ergonomics-Manual handling-Lifting and carrying;
- ISO 11228-2 Ergonomics-Manual handling-Pushing and polling;
- ISO 11228-3 Ergonomics-Manual handling- handling of low loads at high frequency;
- UNI EN 1005-2 Sicurezza del macchinario; prestazione fisica umana, movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario.
Dopo aver affrontato i vari metodi di valutazione, già approfonditi da PuntoSicuro in passato (Niosh, Snook e Ciriello, Mapo), il documento si sofferma sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale di carichi.
A questo proposito viene ricordato che l’articolo 168, comma 2, punto d, del D.Lgs 81/2008 “prevede che il datore di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria gli addetti ad attività di movimentazione manuale di carichi, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio”. Tale sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente (MC).
In particolare “tutti gli esposti a rischio residuo sono sottoposti a sorveglianza sanitaria” e la sorveglianza “si basa sulla valutazione del rischio e sui fattori individuali di rischio”.
“La periodicità non è specificata e quindi vale l’indicazione generale del controllo annuale”, ma se il rischio è contenuto il medico competente “può scegliere periodicità biennale o triennale”.
Il documento riporta le finalità della sorveglianza sanitaria:
- “contribuire, attraverso opportuni feedback, all’accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale;
- verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione collateralmente adottate;
- raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti;
- identificare eventuali condizioni ‘negative’ di salute ad uno stadio precoce al fine di prevenirne l’ulteriore decorso;
- identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno previste misure protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori”.
Sempre riguardo alla sorveglianza sanitaria sono indicate le patologie di interesse:
- “patologie non eziologicamente correlabili con l’attività di lavoro (es. patologie su base costituzionale, metabolica o genetica di tipo prevalentemente malformativo) ma che sono influenzate negativamente dal sovraccarico biomeccanico e che pertanto rappresentano una condizione di ipersuscettibilità nei soggetti che ne sono portatori;
- patologie a etiologia multifattoriale nelle quali tuttavia condizioni di sovraccarico biomeccanico lavorativo possono agire come cause primarie o concause rilevanti. Tali sono le forme che si incentrano su processi di degenerazione del disco intervertebrale (es. discopatie, protrusione ed ernia del disco) nonché le forme generiche acute (lombalgia da sforzo)”.
Il documento inoltre ricorda che, “ai fini dell’espressione dei giudizi di idoneità, andranno considerati anche gli aspetti relativi alle condizioni di altri organi ed apparati (es. cardiovascolare, respiratorio) nonché a particolari condizioni fisiologiche (es. stato gravidico)”.
Questi dunque i contenuti della sorveglianza sanitaria:
- “indagine anamnestica mirata;
- esame clinico funzionale del rachide nei casi positivi all’indagine anamnestica;
- ulteriori esami specialistici, radiologici e strumentali nei casi che ne abbisognano, sulla scorta dell’indagine anamnestica e dell’esame clinico-funzionale del rachide. In particolare tali approfondimenti vanno attivati quando si prospetti l’opportunità di un giudizio di idoneità condizionata”.
Il documento - che si sofferma in particolare sulle tecniche per la movimentazione dei pazienti da parte degli infermieri - si sofferma sulle posizioni di lavoro fisse e si conclude con alcuni cenni ai rischi per la salute dei movimenti ripetitivi.
Infatti è “noto da tempo che eseguire determinate operazioni in maniera ripetitiva può sollecitare strutture ossee, articolari e muscolari, tendinee, nervose e vascolari, determinando col tempo l’insorgenza di veri e propri quadri invalidanti”.
Si può affermare che i gesti lavorativi compiuti con gli arti superiori sono elemento di rischio quando:
- “sono frequenti, rapidamente ripetuti, uguali a se stessi per lunghi periodi del turno di lavoro;
- richiedono sviluppo di forza manuale;
- comportano posture incongrue del segmento dell’arto superiore;
- non sono alternati con periodi di recupero o riposo”.
E i fattori lavorativi favorenti il rischio sono la presenza di strumenti non ergonomici, di vibrazioni e le attività di precisione.
Se un’indagine della “Fondazione Europea di Dublino sulle condizioni di salute e lavoro dei lavoratori europei evidenzia che i problemi di salute più frequentemente segnalati sono il mal di schiena, lo stress e i dolori muscolari agli arti, i rischi per la salute da movimenti ripetitivi possono essere classificati in 2 grandi gruppi:
- “sindromi infiammatorie muscolo-tendinee, quali le tendiniti della spalla (ad es. la periartrite scapoloomerale), le tendiniti inserzionali del gomito (epicondiliti, epitrocleiti, borsite olecranica), le tendiniti e tenosinoviti del distretto mano-polso (s. di De Quervain, dito a scatto);
- le sindromi da intrappolamento dei nervi periferici, fra cui la Sindrome del tunnel carpale e la Sindrome del canale di Guyon”.
Tiziano Menduto

Il rischio chimico in un documento sulla valutazione e i rischi nelle costruzioni edili. La normativa, i rischi per la salute e la sicurezza, l’individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio, i modelli proposti e i documenti operativi allegati.
Per procedere nella valutazione del rischio occorre, innanzi tutto, “individuare i pericoli di origine chimica (per pericolo si intende la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi)”. Tale individuazione “costituisce la prima fase dell’iter valutativo e può essere effettuata mediante la compilazione di adeguate schede riepilogative, in cui occorre riportare i dati desumibili dall’etichettatura e dalla scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati (sostanze o preparati) e altri dati necessari, se disponibili, a completare il quadro delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio”. Nelle schede devono tuttavia essere riportate anche le “informazioni relative agli agenti chimici ‘non etichettati’, che possono derivare dalle lavorazioni o che sono presenti nell’ambiente di lavoro”.
E già in questa fase è indispensabile “considerare la possibilità di sostituire i prodotti abitualmente utilizzati con altri non pericolosi o meno pericolosi”.
Nel manuale è allegato un modello di scheda.
Dunque la valutazione del rischio chimico deve considerare (art. 223 del D.Lgs. 81/2008):
- “le proprietà pericolose degli agenti chimici (individuabili anche dalle frasi R che accompagnano la classificazione CE);
- le informazioni contenute nella scheda di sicurezza;
- il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di agenti chimici, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare”;
- i valori di concentrazione delle sostanze nell’aria (VLE) o i valori limite biologici (BEI) che riguardano i “valori rilevati nell’organismo del lavoratore in seguito a esami clinici specifici (monitoraggio biologico) facenti parte della sorveglianza sanitaria”;
- “gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.
Inoltre le modalità con cui eseguire la valutazione sono:
- “misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza;
- stime qualitative che identificano tali variabili, in termini semplici, e consentono una graduazione preliminare del livello di esposizione;
- misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc (per esempio nei casi dove già si suppone un rischio ‘non irrilevante per la salute’)”.
Il manuale sottolinea che “in attesa di definizioni puntuali da parte dei Ministeri competenti, la valutazione del ‘rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute’ è effettuata dal datore di lavoro”.
Se la valutazione dei rischi evidenzia che le soglie “basso” e “irrilevante” sono superate, anche singolarmente, scatta l’applicazione di diversi obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Ad esempio le misure specifiche di protezione e prevenzione (art. 225), le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (art. 226), la sorveglianza sanitaria (art. 229) e l’istituzione delle Cartelle sanitarie e di rischio (art. 230).
Il documento invita le aziende a un “accertamento preventivo delle condizioni di salute dei lavoratori per evidenziare eventuali gruppi di persone ipersensibili da sottoporre a controlli periodici”, anche se in presenza di un rischio definito “irrilevante per la salute”.
La valutazione del rischio “può essere effettuata utilizzando i modelli per la stima del rischio sviluppati da fonti autorevoli, per l’uso dei quali è necessaria un’adeguata competenza. Inoltre se l’esito della “stima” del rischio si attesti al di sopra di “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” è necessario ricorrere, “quando tecnicamente possibile e quando risulti utile alla valutazione, a misurazioni ambientali o personali, sentito anche il parere del medico competente”.
Il manuale propone per la stima del rischio un procedimento specifico di valutazione “elaborato nell’intento di fornire uno strumento facilmente utilizzabile”.
In particolare riguardo al rischio per la salute, il percorso valutativo suggerito deriva dal “Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico - D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25”. Mentre per quanto riguarda il rischio per la sicurezza il percorso valutativo si ispira al “Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese” contenuto nella pubblicazione “La valutazione del rischio chimico”.
Tali modelli di valutazione non sono applicabili agli agenti cancerogeni-mutageni e all’amianto: la “valutazione di tali rischi deve essere eseguita secondo la norma e tenuto conto delle indicazioni contenute” nelle due appendici al capitolo.
Vi rimandiamo alla lettura del manuale per le specifiche dei due modelli e per gli esempi di misure di prevenzione e protezione.
Un nostro prossimo articolo raccoglierà invece le diverse indicazioni riguardo ai dispositivi di protezione individuali idonei per la protezione dal rischio chimico.
Finiamo con una breve sintesi operativa per l’adempimento di quanto disposto dalla norma in merito alla valutazione del rischio da esposizione:
- “raccolta delle schede di sicurezza di ogni prodotto;
- eliminazione o riduzione del rischio mediante la sostituzione dell’agente pericoloso con un
altro non pericoloso o meno pericoloso;
- identificazione dei pericoli e individuazione dei soggetti esposti, con l’uso della ‘scheda
raccolta dati agenti chimici’;
- valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici”, attraverso la compilazione della
“scheda di valutazione preliminare del rischio chimico”;
- “trasposizione dell’esito della valutazione nell’apposita sezione del DVR con l’uso della ‘tabella
di valutazione del rischio agenti chimici’;
- applicazione delle misure di prevenzione e protezione (da riportare nel DVR)”;
- “informazione, formazione ed eventuale addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 227 D.Lgs. 81/2008)”.
Per concludere ricordiamo che nella sezione “modelli” della pubblicazione sono disponibili:
- degli esempi di valutazione del rischio chimico: “sono stati realizzati ipotizzando le sostanze/preparati e le relative quantità settimanali utilizzate o prodotte dalle lavorazioni”;
– una scheda raccolta dati agenti chimici;
- una scheda di valutazione preliminare del rischio chimico: la scheda contiene il modello e le istruzioni;
- delle tabelle di valutazione del rischio agenti chimici e del rischio agenti cancerogeni/mutageni: tabelle di valutazione preparate per i cantieri.
- alcuni documenti informativi: sulle frasi R e S, sui contenuto delle schede di sicurezza e sulla classificazione delle sostanze.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo 10 : Il rischio chimico (formato PDF, 639 kB);
- Esempi di valutazione del rischio chimico (formato PDF, 593 kB);
- Scheda raccolta dati agenti chimici (formato DOC, 90 kB);
- Tabella di valutazione del rischio agenti chimici(formato DOC, 84 kB);
-Tabella di valutazione del rischio agenti cancerogeni / mutageni (formato DOC, 72 kB);
- Frasi R e S (formato PDF, 207 kB);
- Contenuti scheda di sicurezza (formato PDF, 298 kB);
- Classificazione delle sostanze e preparati (formato PDF, 243 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
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Licenza Creative Commons.fonte
DURC:
Fino al rigetto espresso l'azienda deve
essere considerata regolare
Il ricorso senza risposta non blocca il
rilascio del Durc in quanto fino al rigetto
espresso della pretesa del contribuente l'azienda
deve essere considerata regolare.La mancanza di una
decisione tempestiva sul ricorso amministrativo
presentato contro le pretese contributive dell'Inps,
in sede ispettiva o su accertamenti d'ufficio, non
blocca più il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (Durc).
Questo il chiarimento fornito dal ministero del
Lavoro sulla corretta applicazione della
risposta a interpello 64 del 31 luglio 2009 in
merito al rilascio del Durc in presenza di
contenzioso amministrativo dopo l'inutile decorso
del termine assegnato dalla legge per la decisone
del ricorso, con conseguente formazione del
silenzio.Il richiamo all'articolo 6 del Dpr
1199/1971, secondo cui il silenzio maturato alla
scadenza del termine per decidere il ricorso
amministrativo ha valenza implicita di rigetto, era
stato inteso come vincolo limitativo al rilascio del
Durc, per l'impossibilità dell'Istituto
previdenziale a certificare la regolarità
contributiva dell'impresa ricorrente, pure a fronte
della permanenza in istruttoria del ricorso ancora
da decidere.Con nota del 18/6/10 il Ministero
precisa quindi che la previsione normativa dell'art.
8 comma 2 lettera a) del Dm 24/10/07 va considerata
pienamente operativa fino alla decisione espressa
del ricorso amministrativo previdenziale, in
pendenza del quale la regolarità dovrebbe essere
sempre dichiarata e il Durc, dunque rilasciato.
QUANDO
DEVE AGGIORNARSI UN COORDINATORE?
Chiarimento sull’obbligo di aggiornamento per il
coordinatore per la progettazione e per il
coordinatore in fase di esecuzione. Dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri.
Il Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri ha
pubblicato una nota per chiarire “L’obbligo di
aggiornamento per il coordinatore per la
progettazione e per il coordinatore in fase di
esecuzione che hanno conseguito l’attestato di
frequenza ai corsi abilitanti antecedentemente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008”
L’art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ha
individuato i requisiti professionali richiesti per
ricoprire l’incarico di coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori. La norma ha
imposto il possesso rispettivamente:
a) di un determinato titolo di studio (1° comma
lett. a, b e c del citato art. 98);
b) di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, a specifico corso in
materia di sicurezza (2° comma), fatte salve le
eccezioni di cui al 4° comma dell’art. 98;
c) l’obbligo di aggiornamento professionale che, in
verità l’art. 98, comma 2 richiama solo
incidentalmente (“Fermo restando l’obbligo di
aggiornamento di cui all’allegato XIV….”) e che è
imposto dall’Allegato XIV al citato D.Lgs (“E’
inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a
cadenza quinquennale della durata complessiva di 40
ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli
nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può
essere svolto anche attraverso la partecipazione a
convegni o seminari con un numero massimo di 100
partecipanti. Per coloro che hanno conseguito
l’attestato prima dell’entrata in vigore del
presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre
dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto”).
Oggetto della nota è chiarire se l’obbligo di
aggiornamento quinquennale, di cui all’art. 98, 2°
comma ed Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008,
sussista anche per i coordinatori della sicurezza
(per la progettazione ed in fase di esecuzione) che
abbiano conseguito l’attestato di frequenza ai corsi
qualificanti ai sensi dell’art. 10, comma 2 del
D.Lgs. n. 494/96 e, dunque, antecedentemente
all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n.
81/2008:
“Venendo all’oggetto specifico del quesito
sottoposto, si rileva la differenza, posta dal 2°
comma dell’art. 98 citato, fra il possesso di un
attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento finale di un corso in materia di
sicurezza e l’obbligo di aggiornamento. Il primo è,
difatti, una condizione per il conseguimento della
qualifica di coordinatore per la sicurezza, il
secondo, invece, è una condizione per il
mantenimento della stessa.
Per quanto concerne l’attestato di frequenza, le
modalità di rilascio ed i contenuti dei corsi sono
descritti dall’Allegato XIV al citato D.Lgs. n.
81/2008. L’art. 98 introduce, tuttavia, un regime
transitorio prevedendo che debbano ritenersi validi
gli attestati rilasciati nel rispetto della
previgente normativa (D.Lgs. 494/1996) a conclusione
dei corsi che siano stati avviati prima della data
di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
[...]
L’All. XIV precisa anche che, per coloro che abbiano
conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di aggiornamento
decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto. Del pari sussiste l’obbligo di
aggiornamento anche per coloro che abbiano
conseguito l’attestato successivamente all’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ma sulla base di
corsi avviati anteriormente all’entrata in vigore di
quest’ultimo.
[...]
Per concludere sul punto l’aggiornamento
professionale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è
obbligatorio per tutti i professionisti che
ricoprano l’incarico di coordinatore per la
progettazione ed in fase di esecuzione e dunque
anche per quelli in possesso di un attestato
conseguito ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 494/1996;
questo a prescindere non solo dalla data di
conseguimento dell’attestato di frequenza, ma anche
dal possesso di detto attestato (si vedano le
eccezioni di cui al 4° comma dell’art. 98).
[...]
In sintesi, la data ultima per lo
svolgimento dell’aggiornamento da parte dei
coordinatori in possesso di attestato di frequenza
di corsi antecedenti all’entrata in vigore del
D.Lgs. 81/2008, è il 15 maggio
2013.”


