AGOSTO 2010
APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
TESTO UNICO E MICROIMPRESA Adempimenti per la microimpresa: alcune risposte alle domande più frequenti
D.
Siamo un'azienda di 5 dipendenti, è obbligatorio
avere il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza?
R. Sì, la legge prevede che ci sia sempre
una rappresentanza dei lavoratori sia essa interna
od esterna ed in quest’ultimo caso si parla di
Rappresentanza Territoriale.
Se la rappresentanza è interna il nominativo della
persona va comunicato all’Inail in via telematica
(www.inail.it-adempimenti per la sicurezza) entro il
31 Marzo di ogni anno sia nel caso di prima nomina
che di cambio di nominativo nell’anno precedente.
Una volta eletto il Rappresentante (in carica per 3
anni) deve frequentare il corso base di 32 ore e gli
annuali aggiornamenti.
Nel caso l’azienda aderisca al sistema della
Rappresentanza territoriale, l’impresa verserà un
contributo pari a 2 ore annue per lavoratore, per il
finanziamento del fondo di sostegno che verrà
attivato presso l’ INAIL.
Le precise modalità di funzionamento della
Rappresentanza territoriale, non sono state ancora
definite dal Ministero del Lavoro e verranno
comunicate dall’Inail quando ultimate.
Alcuni settori, in particolare l’edilizia,
l’artigianato, il commercio,il turismo e pubblici
esercizi già da anni,dispongono di Rappresentanze
territoriali definite a livello contrattuale e
gestite attraverso gli organismi paritetici.
Per informazioni specifiche è opportuno far
riferimento alle Associazioni imprenditoriali e
sindacali di questi settori.
D.
Siamo un impresa di 3 persone, è necessario redigere
il Documento di Valutazione dei Rischi?
R. La legge prevede che per le imprese
inferiori a 10 addetti, l’avvenuta valutazione dei
rischi si possa
autocertificare dal Datore di Lavoro.
La valutazione dei rischi deve però essere
effettuata, pertanto appare opportuno redigere
comunque una check-list con relative misure di
intervento da aggiornarsi almeno attualmente
D. Siamo una cooperativa di 8
soci-lavoratori, dobbiamo nominare il medico
competente?
R. La legge prescrive la nomina in funzione
della presenza di rischi di sottoporre a
sorveglianza sanitaria (visita periodica).
Alcuni rischi e il relativo obbligo della nomina del
medico sono già definiti dalla norma ( es.
lavoratori a VDT per più di 20 ore settimanali,
agenti cancerogeni, biologici,
rumore, vibrazioni) mentre altri rischi derivano
dalla relativa valutazione specifica del lavoro.
Nel dubbio si consiglia pertanto, di avvalersi del
parere di un consulente con competenze sanitarie.
D. Siamo un ufficio con 2 dipendenti, oltre
al titolare che è sempre presente, abbiamo l’obbligo
di nominare gli addetti all’emergenza? E se sì
quanti?
R. Sì, la gestione dell’emergenza è un
obbligo indipendente dal numero di addetti.
Per aziende con un numero di lavoratori, inferiore a
5, anche il
Datore di Lavoro può svolgere, previo
assolvimento della formazione specifica,
quest’ultima tarata in funzione del rischio
dell’azienda.
Il numero di persone da nominare è una valutazione
legata all’operatività delle stesse, in buona
sostanza è necessario avere sempre presente, almeno
un addetto, pertanto nel caso specifico sarebbe
opportuno che il Datore di Lavoro ricoprisse questa
carica.
D. Siamo una società di 6 dipendenti
part-time, il titolare può ricoprire la carica di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
R. Sì, nelle aziende artigiane ed
industriali fino a 30 occupati, escluse quelle ad
alto rischio, il Datore di Lavoro può svolgere
direttamente tale incarico, previa la
frequentazione di un corso attualmente della durata
minima di 16 ore.
MEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE
L’esecuzione delle visite periodiche, ed anche di quelle svolte su richiesta dei lavoratori, rimane uno dei compiti più qualificanti dell’attività del medico competente.
Il medico competente di fatto è chiamato ad eseguire questi accertamenti:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, a volte con periodicità già prefissate;
- sulla base di un’effettiva esposizione a quel determinato fattore di rischio;
- in rapporto alla mansione e/o attività svolta.
Esaminando le situazioni appena elencate dobbiamo subito riconoscere come il medico competente possa eseguire gli accertamenti sanitari al fine di emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica solo nel caso che gli stessi siano previsti dal D.Lgs. 81/08 che così definisce la sorveglianza sanitaria: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Inoltre il medico competente potrà collaborare ai programmi previsti dal sistema di promozione della salute e della sicurezza così definito dal D.Lgs. 81/2008: “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”.
E’ utile ricordare che gli accertamenti eseguiti sulla base dei sopracitati programmi sono effettuati solo su base volontaria, non rientrano tra gli accertamenti da documentare nella cartella sanitaria e/o di rischio e i risultati non possano essere utilizzati al fine del rilascio dell’idoneità alla mansione specifica.
Nel caso di cambio mansione od attività con conseguente variazione dell’esposizione ai singoli fattori di rischio il medico competente viene informato dal datore di lavoro ed esegue una visita medica periodica “in occasione del cambio mansione” in rapporto alla presenza di diversi fattori di rischio nell’attività svolta dal lavoratore.
Ulteriore caso in cui va richiesta al medico competente l’esecuzione di una visita periodica è quello dell’inserimento di un nuovo fattore di rischio per cui sia necessaria l’espressione di un giudizio di idoneità.
Infine ricordiamo che la normativa prevede in specifici casi, che saranno successivamente ricordati, l’espressione di un giudizio di idoneità attraverso una visita medica condotta alla cessazione del rapporto di lavoro.
MEDICO
COMPETENTE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
In linea di principio il medico competente esegue la sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione del rischio redatto dal datore di lavoro e alla cui stesura è auspicabile che lo stesso sanitario venga chiamato a collaborare per quanto di sua specifica conoscenza e competenza. Ovviamente al medico competente deve essere fornita dal datore di lavoro una corretta e completa valutazione dei rischi.
Nel caso in cui il sanitario rilevi e documenti la mancanza, ovvero l’incompletezza di tale documentazione, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, adoperandosi per quanto di specifica conoscenza alla realizzazione di una corretta valutazione del rischio.
In attesa della redazione del citato documento potrà, indicandone chiaramente i motivi, eseguire accertamenti o modificarne la periodicità in senso più restrittivo qualora sulla base dei sopralluoghi effettuati, della disamina del documento di valutazione dei rischi o dell’anamnesi raccolta evidenzi l’esposizione professionale del lavoratore.
MEDICO
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
PERIODICA NEI CASI
NON PREVISTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE
Abbiamo già ricordato come il medico competente possa collaborare ai programmi previsti dal sistema di promozione della salute e della sicurezza così definiti dall’art. 2 D.Lgs. 81/2008
MEDICO
COMPETENTE E RIEPILOGO SORVEGLIANZA
SANITARIA
Il medico competente redige annualmente il riepilogo statistico epidemiologico da illustrare nel corso della riunione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, obbligatoriamente prevista nelle sole aziende di oltre 15 dipendenti. Copia del riepilogo è inviata all’organo di vigilanza territorialmente competente entro il mese marzo dell’anno successivo. A tal fine il gruppo di lavoro si impegna a revisionare il documento già predisposto per la compilazione del riepilogo statistico epidemiologico della sorveglianza sanitaria.
MEDICO
COMPETENTE E STESURA PROGRAMMA
SORVEGLIANZA SANITARIA
In ogni caso il medico competente redige un programma di sorveglianza sanitaria che contenga anche le motivazioni per cui vengono eseguiti gli accertamenti sanitari ritenuti utili dallo stesso sanitario. Copia di questo programma diventa parte del documento di valutazione dei rischi e va presentato alla prima riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi successiva alla stesura o modificazione.
Per quanto attiene la periodicità (di norma annuale se non diversamente indicata dalla normativa) si deve ritenere che la stessa si riferisca al lavoratore sano e che il medico possa in motivate situazioni, riportate nella cartella sanitaria e di rischio, eseguire i controlli con periodicità più ravvicinate. A tal fine il gruppo di lavoro si impegna a revisionare il documento già predisposto per la compilazione del programma di sorveglianza sanitaria.
VISITE MEDICHE
A RICHIESTA DEL LAVORATORE
I lavoratori vanno informati della possibilità di ricorrere a questa tipologia di controllo sanitario previsto dalla stessa normativa. Il medico competente esegue tali controlli quando la richiesta sia correlata ai rischi professionali.
VISITE MEDICHE
ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Sono attualmente previste in soli alcuni casi quali l’esposizione ad agenti chimici (art. 229 D.Lgs. 81/08), all’amianto (art. 259 D.Lgs. 81/08), e/o alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e sm). Ricordiamo che nel caso di esposizione ad agenti chimici, ma anche cancerogeni e/o mutageni dove tale tipologia di visita non è obbligatoria, risulta necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione di rapporto di lavoro. Nel caso specifico non appare obbligatoria l’emissione di un giudizio di idoneità trattandosi di visita effettuata alla cessazione del rapporto di lavoro.
GIUDIZIO DEL
MEDICO COMPETENTE
Il giudizio emesso dal medico competente al termine di ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività. Copia del giudizio va data al lavoratore ed al datore di lavoro dando indicazione formale che avverso lo stesso è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente come da modello (allegato 3A D.Lgs. 81/08).
LUOGO DI
CUSTODIA DELLE CARTELLE SANITARIE
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti le cartelle sanitarie e di rischio vanno conservate sotto la responsabilità del medico competente. Nelle aziende sopra i 15 dipendenti il luogo di custodia va concordato tra medico competente e datore di lavoro. In ogni caso in azienda qualora le cartelle non risultino disponibili deve essere chiaramente noto il luogo di conservazione con indirizzo e modalità di accesso per l’organo di vigilanza. Qualora le cartelle sanitarie siano custodite presso il luogo di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, il medico competente potrà trattenerle presso la sede della visita medica per il tempo necessario alla loro completa e corretta compilazione.
Le cartelle attualmente possono essere compilate secondo il modello e le modalità previste dal D.Lgs. 81/08 e qualora compilate su supporto informatizzato vanno stampate per consentire la firma del lavoratore e del datore di lavoro ove previsto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro la consegna della copia al lavoratore, ovvero la trasmissione in copia all’ISPESL e/o all’organo di vigilanza quando previsto non esclude la conservazione del documento presso il datore di lavoro almeno per un tempo pari al periodo massimo di indennizzabilità di una patologia professionale dalla cessazione della lavorazione (rif. Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 aprile 2008). In caso di esposizione a più fattori di rischio si valuti il rischio con periodo di indennizzabilità maggiore.
RISCHI PER CUI
LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE OBBLIGO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE
DEL MEDICO COMPETENTE
Sono indicati i principali rischi, con il riferimento legislativo, per cui è prevista una visita medica condotta da parte di un medico competente a lavoratori esposti:
- Agenti fisici -> Art. 185 D.Lgs. 81/08
- Rumore -> Art. 196 D.Lgs. 81/08;
- Vibrazioni -> Art. 204 D.Lgs. 201/08
- Campi elettromagnetici -> Art. 211 D.Lgs. 81/08
- Radiazioni ottiche artificiali -> Art. 218 D.Lgs. 81/08
- Amianto -> Art.259 D.Lgs. 81/08;
- Agenti cancerogeni e mutageni artt. 242-243 D.Lgs. 81/08;
- Agenti chimici -> Art. 229 D.Lgs 81/08;
- Movimentazione manuale dei carichi -> art. 168 c.2 lettera d) D.Lgs. 81/08;
- Videoterminali -> art. 176 D.Lgs. 81/08;
- Agenti biologici -> Art. 279-280 D.Lgs. 81/08;
- Lavoro notturno -> D.Lgs. 25/99 (sm);
- Silice -> L. 455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs. 230/95 e sm.;
- Direttive Europee;
Si deve ritenere utile suggerire l’opportunità di instaurare un controllo sanitario preventivo anche nei casi in cui, documentata l’esistenza di un rischio, si possano verificare situazioni tali da creare le condizioni di una possibile esposizione del lavoratore che, protratte nel possano da condurre ad una malattia di sospetta origine professionale. L’esempio più noto di queste malattie è sicuramente: “l’elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni”, quali il DM 14/1/2008. Questa interpretazione è suffragata già dalle prime norme sulle visite mediche dei lavoratori, infatti l’art. 34 del DPR 303/56 (abrogato) prevedeva a tal riguardo che: ”... sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella ma che espongano a rischi delle medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ..... e per le condizioni in cui si svolgono risultino, a giudizio dell’Ispettorato del Lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti” e oggi il D.Lgs. 81/08 mette in capo all’organo di vigilanza la possibilità di disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità differenti della sorveglianza sanitaria.
Spetta al medico competente redigere un protocollo di sorveglianza sanitaria motivato di cui si è stato redatto in altro documento un possibile modello. Tale modello potrà risultare tanto più preciso quanto maggiore sarà la collaborazione / informazione richiesta / fornita al medico competente in merito alla valutazione dei rischi. Qui di seguito si riportano alcune indicazioni da ritenersi valide in caso di soggetti idonei i cui controlli precedenti non abbiano evidenziato alcuna anomalia clinica con riferimento alla singola tipologia di rischio.
|
RISCHIO |
PERIODICITA’ |
ACCERTAMENTI* |
Rif. Normativi |
NOTE |
|
Rumore* |
≥ 80 dB(a) A richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne conferma l’opportunità 80-85 dBa |
Audiometria** |
Art. 196 D.Lgs. 81/08 |
Si consiglia annuale 85-87 dB(a) biennale – triennale 80 - 85 dB(a) |
|
Videoterminali |
≥ 20 h/week Biennale Ø > 50anni; Ø idonei con prescrizioni Quinquennale:
Ø
<
50anni; |
Esame ergooftalmologico oppure visita oculistica |
Art. 176 D.Lgs. 81/08 |
Valutazione clinico-obiettiva per l’apparato muscolo-scheletrico |
|
Movimentazione manuale dei carichi |
A seconda dell’entità del rischio NIOSH o altra metodologia |
// |
Art.
168 D.Lgs. 81/08 |
Si consiglia per indice NIOSH Annuale > 1,75 Biennale 1,25-1,75 Triennale 0,75-1,24 |
|
Lavoro Notturno |
Biennale |
// |
Art. 14 D.Lgs.
66/2003 e s.m. |
Durante il periodo notturno (sette ore consecutive comprendenti 24-5) svolga per almeno tre ore di lavoro. Esami ematochimici in base al dato anamnestico |
|
Vibrazioni |
Annuale Mano braccio > 2,5m/sec2 A corpo intero > 0,5m/sec2 |
// |
Art.
211 D.Lgs 81/08 |
Valutazione
clinico-obiettiva
per l’apparato
muscolo-scheletrico
con riferimento al
tipologia di
vibrazioni
(mano-braccio, corpo
intero) |
|
Silice |
Annuale |
Spirometria Radiografia* |
D.Lgs. 455/1943 |
TLV ACGIH >0,05 mg/m3 frazione respirabile (in revisione - proposto 0,025 mg/m3) |
|
Amianto* |
Annuale la visita medica e spirometria senza VR, triennali gli accertamenti* |
Spirometria completa con VR, Diffusione alveolo-capillare del CO, Rx Torace, |
Art.
259 D.Lgs 81/08 |
In caso di sospetto clinico contattare per Day Hospital l’UCO Medicina del Lavoro. Citologia dell’espettorato Tomodensitometria |
|
Agenti cancerogeni* |
Annuale* |
In base all’organo bersaglio |
Art.
242 D.Lgs 81/08 |
La periodicità può essere più ampia in base agli esiti documentati della valutazione dei rischi |
|
Agenti chimici* |
Annuale* |
In base all’organo bersaglio |
Art. 229 D.Lgs. 81/08 |
Spirometria per allergeni inalatori* Monitoraggio biologico** |
|
Rischio biologico* |
In base all’agente |
In base all’agente |
Art.
229 D.Lgs.
81/08 |
Vaccinazioni* |
|
Campi elettromagnetici |
Annuale |
// |
Art. 211 D.Lgs. 81/08 |
Previa entrata in vigore relativo Capo (vedi art. 306 D.Lgs. 81/08) |
|
Radiazioni ottiche
artificiali |
Annuali |
// |
Art. 218 D.Lgs. 81/08 |
Previa entrata in vigore relativo Capo (vedi art. 306 D.Lgs. 81/08) Visita oculistica triennale |
|
DM 14/1/08* - malattie non altrove ricomprese |
Annuale / triennale |
// |
|
Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del DPR 1124/1965 e sm |
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Sovraccarico biomeccanico arti superiori come da DM 14/1/08 |
Annuale |
// |
|
Valutazione clinico-obiettiva per l’apparato muscolo-scheletrico EMG necessaria per una valutazione di sospetta mp |
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Radiazioni ionizzanti gruppo B |
Annuale |
Esami ematochimici di funzionalità epatica e renale; emocromo con formula; PSA per maschi > 50 a. |
D.Lgs. 230/95 |
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Alcool |
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Vedi apposito documento accordo OO.SS. Ass. Datoriali |
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Tossicodipendenze |
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NOTE ESPLICATIVE
TITOLO
* E’ sempre prevista una visita medica periodica
RUMORE
* La periodicità indicata tiene conto che la valutazione dei rischi:
- I criteri di esecuzione della valutazione;
- I tempi di esposizione riportati nella valutazione dei rischi sono ritenuti validi se alla stessa ha partecipato il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ovvero se controfirmati dal lavoratore;
** eseguita anche per via ossea se vi è un peggioramento della via aerea rispetto al controllo precedente ovvero in caso di denuncia di sospetta malattia professionale;
SILICE
* La radiografia prevista può essere svolta con periodicità annuale / quinquennale tenuto conto dell’effettiva esposizione, dell’anzianità lavorativa e dell’effettivo controllo ambientale.
AMIANTO
*. Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione. Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione, il medico competente informa i lavoratori:
- sulla possibilità di iscriversi al registro regionale ex esposti (LR 22/2001 e successive modificazioni);
- sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.
AGENTI CANCEROGENI
* Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione. Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione il medico competente informa i lavoratori sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.
Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 243 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
AGENTI CHIMICI
* Per le sostanze allergizzanti/sensibilizzanti la visita periodica (di cui si suggerisce periodicità triennale) può essere sostituta da appositi momenti di informazione miranti a fornire al lavoratore elementi sul rischio presunto, sulla eventuale manifestazione clinica allergica e sulle corrette modalità di richiesta di visita medica straordinaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. Si ricorda che l’irrilevante rischio per la salute, oggetto di valutazione, deve vedere sempre coinvolto il medico nella sua desamina.
** Dove si rendesse necessario eseguire un monitoraggio biologico andranno descritti metodologia di campionamento e di analisi seguite. In ogni caso il medico competente dovrà anche motivare nel programma di sorveglianza sanitaria, qualora adottato, il ricorso al monitoraggio biologico. In caso di valutazione della “non necessità” di eseguire un monitoraggio biologico, la stessa andrà motivata nel programma di sorveglianza sanitaria.
RISCHIO BIOLOGICO
* Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 280 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria;
VACCINAZIONI
* Sono obbligatorie quelle previste dalla legge per particolari categorie di lavoratori e quelle decise dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi. In caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al vaccino sarà il medico competente a valutare il singolo caso prima di emettere il giudizio di idoneità.
DM 14/1/2008
* Ci si limita a specificare a parte la sorveglianza sanitaria per le attività comportanti l’esposizione a rischi di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
VISITE MEDICHE A RICHIESTA DEL
LAVORATORE
Il medico competente provvederà ad eseguire le visite mediche richieste dai lavoratori solo quando le stesse sono connesse con i rischi professionali. Rimangono non eseguibili dal medico competente le visite a seguito di malattia, infortunio sul lavoro o altri casi espressamente previsti dall’art. 5 L. 300/70.
CARTELLA SANITARIA E CONSEGNA
GIUDIZIO DI IDONEITA’
La cartella sanitaria da utilizzare deve contenere almeno quanto indicato dall’allegato 3A del D.Lgs. 81/08. Il medico competente potrà, nel riportare i rischi, indicare se questi sono stati indicati nella valutazione dei rischi (ossia comunicati dal datore di lavoro) senti in base al sopralluogo. Il giudizio emesso dal medico competente al termine di ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività. Copia del giudizio va data al lavoratore ed al datore di lavoro secondo le modalità previste dall’allegato 3A) del D.Lgs. 81/08 con chiaramente indicati i termini del ricorso. Si ricorda che questa prassi è oggetto di sanzione amministrativa.


