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STOP ALL'AUTOCERIFICAZIONE

Paragrafo 1

Proviamo a fare un po'  di chiarezza sulla data entro la quale le imprese che hanno goduto dell'autocertificazione della valutazione dei rischi , secondo quanto disposto dall artt.29 comma 5 del Testo unico sicurezza 81/2008 s.m.i, dovranno obbligatoriamente avere redatto almeno un D.v.r secondo la procedura standardizzata.
Purtroppo premettiamo che non vi è chiarezza sulla data e vi spieghiamo il "pasticcio normativo" tutto all'italiana.
Tanto per far confusione gratuita è parere di molti che la data dalla quale non sara' piu' valida l'autocertificazione non è il 30 Giugno come indicato nella prologa inserita nella legge di stabilita' 2013, bensi' la data del 4 MAGGIO 2013 e comunque non oltre la fine di maggio 2013.

Questa interpretazione deriva dal fatto che è ancora presente nell'art.29 comma 5 il capoverso che cita “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)” e visto che il DM DI RIFERIMENTO è QUELLO DEL 30 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012) dove si cita "Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57".

Tutto questo porta che il sessantesimo giorno dopo il 6 dicembre 2012 (Data pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 285), sara' il 4 febbraio 2013 in cui il D.M del 30 novembre entrà in vigore e visto che al Dm all'art.2 si cita "Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" la data  :-) diventera' quella del 4 MAGGIO 2013 oppure, secondo altri la data slitterà a fine del mese di riferimento (31 MAGGIO 2013).

Ci chiediamo, a questo punto, che senso ha avuto e la prologa contenuta nella legge di stabilita' 2013? visto che in parlamento hanno dovuto discutere e votare una prologa che di fatto non prologava di sei mesi ma in definitiva di un mesetto?
Sicuramente, a questo punto, la confusione sara' ancora piu' manifestata e un consiglio personale, in attesa di un chiarimento "ufficiale, è non attendere oltre e prepararsi da subito ad aver redatto il documento valutazione dei rischi almeno secondo quanto previsto dall'art.29 comma 5.

Procedure Standardizzate: Finalmente!! la Circolare Ministeriale del 31 gennaio 2013
 
Nota di chiarimenti del 31 gennaio 2013 in merito alla proroga dei termini che rispecchia la mia riflessione contenuta nella precedente newsletter a voi inviata.

Chiarita data scadenza proroga autocertificazione fino al  31 Maggio 2013

A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.

Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I, e successive modifiche e integrazioni.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per l"autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 8112008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 de129 dicembre 2012.

L'articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: "l datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). "

Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 , e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: " l datori di lavoro che occupano fino a l0 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lellera f).

Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."

AI fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.

L' articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: " I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
 
La circolare del 31/01/2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di numerose richieste di chiarimento circa la proroga del termine per I"autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 detta "legge di stabilità" 2013 e pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 de129 dicembre 2012, chiarisce qual' è il termine ultimo per l'autocertificazione per tutte le aziende che occupano fino a dieci dipendenti , fissando al 31maggio 2013 la data ultima per l'autocertificazione della Valutazione dei Rischi. Da questa data l'autocertificazione non è più valida e pertanto il Documento di Valutazione dei Rischi (DvR) deve essere predisposto mediante le procedure standardizzate.

COSA PUO' ACCADERE SE NON SI REDIGE IL D.V.R?

Ecco la risposta:
per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400.
La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000
Cosa sono le procedure standardizzate?
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Chi deve o può utilizzare le procedure standardizzate?
Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08, i datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle attività svolte nei casi previsti dall’articolo 31,c.6) effettuano la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
i datori di lavoro per aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
Quali sono i vantaggi delle Procedure Standardizzate?
Vantaggi
In breve, la redazione del DVR secondo le procedure standardizzate consente di:
• operare in maniera semplice e guidata
• essere certi di aver considerato tutti i rischi
• utilizzare un metodo oggettivo di valutazione
• mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore
• operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica
ORA LA NOSTRA PROPOSTA!!
Abbiamo realizzato un pratico applicativo in excel per la redazione del D.V.R secondo quanto indicato dalle procedure standardizzate approvate.
Non si tratta di un complicato software ma di un foglio di Excel con Macro e funzioni che permettono la redazione con estrema semplicità il documento di valutazione dei rischi mediante le procedure standardizzate previste dal recente decreto legge.
Lo schema utilizzato è conforme a quanto indicato nello schema approvato e quindi assolutamente conforme in caso di verifiche e controlli ispettivi.
IL "D.V.R PROCEDURE STANDARDIZZATE" SI ADATTA A TUTTE LE AZIENDE, INDIPENDENTEMENTE DAL CODICE ATECO O ATTIVITA', ED E' CORRISPONDENTE ALLA PROCEDURA STANDARDIZZATA RECENTEMENTE APPROVATA.
SCARICA L'ESEMPIO DI STAMPA DI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R PROCEDURE STANDARDIZZATE,GENERATO DAL NOSTRO APPLICATIVO EXCEL
Il documento che crea con il nostro applicativo in excel , redatto ai sensi dell' artt. 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 , ha lo scopo di effettuare la valutazione, tramite le procedure standardizzate di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Documento di valutazione dei rischi elaborato ai sensi dell'Articolo 29, comma 6 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, secondo le disposizioni del documento approvato dalla commissione permanente in data 16 Maggio 2012, approvate in via definitiva il 25/10/2012,sulla base delle procedure standardizzate che assolvono alle disposizioni di cui agli articoli 17,28,29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
STRUTTURA DEL D.V.R PROCEDURE STANDARDIZZATE

COPERTINA DEL D.V.R STANDARDIZZATO

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.V.R STANDARDIZZATO

COMPITI E RESPONSABILITA'

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA PRESENTE NEL D.V.R

MOD 1.1DATI GENERALI DELL'AZIENDA

ALLEGATO AL MOD 1.1 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA AZIENDALE

ALLEGATO AL MOD. 1.1 PLANIMETRIE E LAYOUT

MOD 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

MOD 3 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA
Descrizione generale dell'azienda
Descrizione delle lavorazioni aziendali
lndividuazione dei pericoli presenti in azienda
Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati
lndividuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati
Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
lndividuazione delle misure per garantire il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
lndividuazione delle procedure per la attuazione delle misure

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