DAL 1 LUGLIO 2013 OBBLIGO DEL D.V.R ANCHE PER LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI
La data del 1 gennaio 2013, è stato prorogato al 1 Luglio 2013 dalla legge di stabilita' all'art.388, dando cosi' maggior tempo per redigere il Documento di valutazione dei rischi per le imprese che fino ad oggi si sono avvalsi dell'autocertificazione".
MA
La circolare del 31/01/2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di numerose richieste di chiarimento circa la proroga del termine per I"autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 detta "legge di stabilità" 2013 e pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 de129 dicembre 2012, chiarisce qual' è il termine ultimo per l'autocertificazione per tutte le aziende che occupano fino a dieci dipendenti , fissando al 31maggio 2013 la data ultima per l'autocertificazione della Valutazione dei Rischi. Da questa data l'autocertificazione non è più valida e pertanto il Documento di Valutazione dei Rischi (DvR) deve essere predisposto mediante le procedure standardizzate.
CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 31 GENNAIO 2013
Pertanto la data definitiva è quella del 31 Maggio 2013

Non attendere l'ultimo momento e richiedi il nostro servizio di consulenza base online che ti permetterà di redigere il proprio Dvr secondo le procedure standardizzate validate dalla commissione consuntiva permanente e conformi al Decreto ministeriale del 30 Novembre 2012.
NON ATTENDERE OLTRE!! METTITI IN REGOLA DA SUBITO!!
RICHIEDI IL NOSTRO APPLICATIVO EXCEL PER LA REDAZIONE DEL D.V.R MEDIANTE LE PROCEDURE STANDARDIZZATE CONFORMI AL DECRETO MINISTERIALE DI RIFERIMENTO DEL 30 NOVEMBRE 2012
Dal 1° Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Pertanto entro il primo Giugno 2013 tutte le aziende dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
I datori di lavoro che occupano fino a 10 addetti potranno attestare di aver provveduto a effettuare la valutazione dei rischi fino al 31 Maggio 2013.
La circolare del 31/01/2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di numerose richieste di chiarimento circa la proroga del termine per I"autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 detta "legge di stabilità" 2013 e pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 de129 dicembre 2012, chiarisce qual' è il termine ultimo per l'autocertificazione per tutte le aziende che occupano fino a dieci dipendenti , fissando al 31maggio 2013 la data ultima per l'autocertificazione della Valutazione dei Rischi. Da questa data l'autocertificazione non è più valida e pertanto il Documento di Valutazione dei Rischi (DvR) deve essere predisposto mediante le procedure standardizzate.
CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 31 GENNAIO 2013
Pertanto la data definitiva è quella del 31 Maggio 2013
Le procedure standard per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sono state individuate dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in attuazione delle disposizioni previste dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
ORA NON HAI PIU SCUSE! NON ASPETTARE L'ULTIMO GIORNO! INIZIA DA SUBITO A REDARRE SENZA FRETTA LA TUA VALUTAZIONE DEI RISCHI MEDIANTE PROCEDURA STANDARDIZZATA.
Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):
1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità
Ammenda da 2.000 a 4.000 €
3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
Ammenda da 1.000 a 2.000 €.

Il documento valutazione dei rischi realizzato mediante le procedure standardizzate sostituisce l'autocertificazione che a entro il 30/06/2013 deve essere sostituito ALMENO con un DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI REDATTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE PROCEDURE STANDARDIZZATE.
Effettuare la valutazione sulla base delle procedure standardizzate è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, capo III del D.lgs 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura aziendale.
Abbiamo realizzato un pratico applicativo in excel per la redazione del D.V.R secondo quanto indicato dalle procedure standardizzate approvate.
Non si tratta di un complicato software ma di un foglio di Excel con Macro e funzioni che permettono la redazione con estrema semplicità il documento di valutazione dei rischi mediante le procedure standardizzate previste dal recente decreto legge.
Lo schema utilizzato è conforme a quanto indicato nello schema approvato e quindi assolutamente conforme in caso di verifiche e controlli ispettivi.
IL "D.V.R PROCEDURE STANDARDIZZATE" SI ADATTA A TUTTE LE AZIENDE, INDIPENDENTEMENTE DAL CODICE ATECO O ATTIVITA', ED E' CORRISPONDENTE ALLA PROCEDURA STANDARDIZZATA RECENTEMENTE APPROVATA.
Il documento che crea con il nostro applicativo in excel , redatto ai sensi dell' artt. 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 , ha lo scopo di effettuare la valutazione, tramite le procedure standardizzate di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Documento di valutazione dei rischi elaborato ai sensi dell'Articolo 29, comma 6 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, secondo le disposizioni del documento approvato dalla commissione permanente in data 16 Maggio 2012, approvate in via definitiva il 25/10/2012,sulla base delle procedure standardizzate che assolvono alle disposizioni di cui agli articoli 17,28,29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
|
Possiamo fornirvi a titolo di consulenza online il modello di Documento di valutazione dei rischi per aziende sotto i 10 dipendenti editabile in Excel
STRUTTURA DEL D.V.R PROCEDURE STANDARDIZZATE
|

NON ATTENDERE OLTRE!! METTITI IN REGOLA DA SUBITO!!
RICHIEDI IL NOSTRO APPLICATIVO EXCEL PER LA REDAZIONE DEL D.V.R MEDIANTE LE PROCEDURE STANDARDIZZATE CONFORMI AL DECRETO MINISTERIALE DI RIFERIMENTO DEL 30 NOVEMBRE 2012
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
NUOVI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IN PREPARAZIONE:
Il d.v.r procedure standardizzate, redatto ai sensi dell' artt. 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 , ha lo scopo di effettuare la valutazione, tramite le procedure standardizzate di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Il d.v.r procedure standardizzate è stato redatto utilizzando la procedura standardizzata che si applica alle imprese che occupano fino a 10 dipendenti (Art.29 comma 5, D.Lgs 81/08 s.m.i.), ma puo' essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (Art. 29 comma 6 del D.Lgs 81/08 s.m.i.), con i limiti di cui al comma 79, come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:
|
SI APPLICA A |
ESCLUSIONI |
|
|
Aziende fino a 10 lavoratori (Art.29 comma 5, D.Lgs 81/08 s.m.i.) |
La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate qui descritte |
Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensioni sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art 28: Aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere: a)Aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 Agosto 1999, n.334 e successive modificazioni; b)Centrali termoelettriche; c)Impianti e installazioni nucleari di cui agli articoli 7,28 e 33 del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni d)Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni |
|
SI PUO' APPLICARE |
ESCLUSIONI |
|
|
Aziende fino a 50 Lavoratori (Art. 29 comma 6 del D.Lgs 81/08 s.m.i.) |
La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell artt.28. |
Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'artt.28: Aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere: a)Aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 Agosto 1999, n.334 e successive modificazioni; b)Centrali termoelettriche; c)Impianti e installazioni nucleari di cui agli articoli 7,28 e 33 del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni d)Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, rischi da atmosfere esplosive, cancerogeni,mutageni, connessi all esposizione all'amianto (art.29 comma 7) |
- Descrizione generale dell'azienda
- Descrizione delle lavorazioni aziendali
- lndividuazione dei pericoli presenti in azienda
- Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati
- lndividuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
- Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati
- Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione
- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
- lndividuazione delle misure per garantire il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- lndividuazione delle procedure per la attuazione delle misure
1) descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.
Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili:
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in confomità alla indicazione dei fabbricanti;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.
Dopo aver descritto l'attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.
Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).
Compiti e responsabilità
Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo l, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.
COMPITI
Valutazione dei rischi
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione
Programma d'attuazione
RESPONSABILITA'
Datore di lavoro
SOGGETTI COINVOLTI
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs.81/08 s.m.i.
Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori
COMPITI
Attuazione e Gestione del programma
RESPONSABILITA'
Datore di lavoro
SOGGETTI COINVOLTI
Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
COMPITI
Verifica dell'attuazione del programma
RESPONSABILITA'
Datore di lavoro
SOGGETTI COINVOLTI
Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA
Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell'azienda:
Dati aziendali
- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili- Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)
Sistema di prevenzione e protezione aziendale
-Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
-Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
-Nominativi ASPP (ove nominati)
-Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
-Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
-Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
-Nominativo del RLS/RLST
Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere d) ed e) e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI
Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:
• "Ciclo lavorativo/Attività"
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo
• colonna 1 - "Fasi"
lndividuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo
• colonna 2 - "Descrizione Fasi"
Descrizione sintetica di ciascuna fase
• colonna 3 - "Area/Reparto /Luogo di lavoro"
Indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase
• colonna 4 - "Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti"
Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase
• colonna 5- "Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione"
Elencazione di quelle relative a ciascuna fase
•colonna 6 - "Mansioni/postazioni"
Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase
Ad ogni "Mansione" deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale {p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro}, il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi a: Valutazione dei rischi, anche connessi a "stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale" (art. 28, c. l. del D.Lgs. 81 /08); Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.L.gs 81 /08): Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l'obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81 /08).
L'esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc. È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi); attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto), ecc.
È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate
Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n . 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. I, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.
Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.
Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell'azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall'Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.
Il modulo è suddiviso in due sezioni: "Valutazione dei rischi e misure attuate" e "Programma di miglioramento".
La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 1 - "Area/reparto/luogo di lavoro"
• colonna 2 - "Mansione/Postazione"
• colonna 3 - "Pericoli che determinano risch i per la salute e sicurezza"
• colonna 4 - ''Eventuali strumenti di supporto"
• colonna 5 - "Misure attuate"
La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 6 - "Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive"
• colonna 7 - "Incaricati della realizzazione"
• colonna 8 - "Data di attuazione delle misure di miglioramento"
Il MODULO 3 deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.
Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte
La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di
prevenzione e protezione adeguate.
Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).
In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative. procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.

Definizione del programma di miglioramento
Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.
Completano il modulo i dati relativi all'incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8).
Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).
Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.
Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.

NON ATTENDERE OLTRE!!
RICHIEDI IL NOSTRO APPLICATIVO EXCEL PER LA REDAZIONE DEL D.V.R MEDIANTE LE PROCEDURE STANDARDIZZATE RECENTEMENTE APPROVATE